Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/11/2025, n. 21325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21325 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3647 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Puggioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento nr. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Roma il 7.1.2025, notificato il 22.1.2025, che vieta al ricorrente “…per anni due l’accesso all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati, divieto esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla nazionale Italiana di calcio”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. NN NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS-, con ricorso notificato il 20.3.2025 e depositato in pari data, ha impugnato il decreto emesso il 7.1.2025 dal Questore di Roma, notificato il 22.1.2025, con il quale gli è stata applicata la misura di cui all’art. 6 l. n. 401/1989 (DASPO) per anni “due”, provvedimento emesso in ragione di quanto accaduto durante l’incontro di calcio tra Lazio e NO disputato il 27.10.2024 presso lo stadio Olimpico.
In particolare, per quanto emerge dal provvedimento impugnato, il ricorrente si rendeva responsabile dell’accensione di un fumogeno nel settore “Tribuna Tevere”, condotta ritenuta dall’amministrazione sussumibile tra quelle sanzionate dall’art. 6 bis l. 401/1989, dunque pregiudizievole per la pubblica incolumità.
2. Avverso l’anzidetto provvedimento venivano mosse le seguenti censure:
A) “ Violazione diritto di difesa; genericità della motivazione con riguardo al diniego di accesso agli atti e omessa audizione ”, non essendo stato consentito al ricorrente di accedere agli atti in possesso della Questura di Roma ed utilizzati ai fini dell’emissione del provvedimento impugnato, così ledendo il diritto di difesa del -OMISSIS-;
B) “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 co. 1 e 6 bis l. n. 401/89; difetto di motivazione ”, non avendo l’episodio contestato generato alcun pericolo per l’incolumità delle persone presenti, come confermato dalla circostanza che in data 6.3.2025 la Procura della Repubblica di Roma aveva chiesto di disporre l’archiviazione del procedimento penale sorto a seguito dei fatti anzidetti; in sintesi, dalla visione delle immagini, era emerso che il fumogeno era stato acceso poco prima del calcio di inizio ed in concomitanza con l’inno della squadra di casa e, soprattutto, era stato assicurato, come altri, alla balaustra e la fiamma era stata tenuta lontana dagli spettatori;
C) “ Carenza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla durata del Daspo ”, non avendo la Questura indicato le specifiche ragioni poste a fondamento dell’irrogazione del divieto in misura superiore al minimo edittale;
D) “ Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione in ordine all’eccessivo ambito di applicazione del provvedimento impugnato ”, non avendo la Questura ben delimitato il perimetro di validità dell’atto gravato.
3. Il 25.3.2025 si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, che con una relazione chiedevano il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio accoglieva la richiesta di misure cautelari.
5. All’udienza del 25.11.2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
6. Quanto al primo motivo di impugnazione, relativo ad una presunta lesione del diritto di difesa del ricorrente, deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 24, co.1, lett. a), l. 241/1990, è escluso l’accesso “ nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge ”. Rientra in tale ultimo ambito quanto previsto dall’art. 329 c.p.p. in materia di atti di indagine, disposizione che stabilisce un divieto di accesso assoluto e, al contempo, temporaneo poiché dura fino alla conclusione delle indagini preliminari.
Tanto premesso, avendo l’amministrazione motivato il diniego di accesso proprio sulla scorta della pendenza della fase delle indagini preliminari, non può ritenersi sia stato leso il diritto di difesa del -OMISSIS- né tantomeno violato l’art. 24 l. cit., con la conseguenza che il primo dei motivi di doglianza non può essere accolto.
7. Il ricorso è, invece, fondato quanto alla seconda delle censure mosse.
7.1 Si assume, infatti, che l’azione del ricorrente abbia integrato la fattispecie di cui all’art. 6 bis co. 1 l. n. 401/1989. Norma che, va ricordato, attiene al lancio o utilizzo di fuochi “ in modo da creare un concreto pericolo per le persone ”. Cioè, diversamente dalla condotta sanzionata dall’art. 6 ter l. cit., quest’ultima fattispecie di pericolo astratto, l’art. 6 ter l. cit. non considera sufficiente il mero possesso di razzi, bengala o fuochi di artificio (cfr. in questi termini Cass. pen., sez. III, sentenza n. 32760/2023, nonché TAR Catania, sez. I, sent. n. 1241/2024, decisione in cui pure è stato ritenuto che l’art. 6 bis l. cit. configuri “ una fattispecie di illecito di pericolo concreto e richiede di formulare un giudizio di concreta pericolosità della condotta da effettuarsi ex ante, secondo il criterio della c.d. prognosi postuma ”).
In merito, però, è dirimente constatare che, dalla visione delle immagini, come emerge dalla richiesta di archiviazione formulata della Procura della Repubblica di Roma (poi accolta dal GIP che ha archiviato il procedimento; cfr. documenti prodotti in atti in data 20.10.2025 in vista dell’udienza di merito), non è risultato che vi sia stato alcun pericolo “concreto” per gli altri spettatori presenti alla partita.
Detto altrimenti, sebbene il DASPO è una misura che può essere disposta non soltanto nel caso di accertata lesione, ma anche a fronte di condotte che costituiscano fonte di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, secondo la logica del “più probabile che non”, e non richiede necessariamente la commissione di un fatto penalmente rilevante, essendo per la sua adozione sufficiente “ un sommario accertamento sulla consistenza degli elementi fattuali contenuti nella denuncia ” (cfr. Cons. di stato, sez. III, n. 10986/2022), è altrettanto vero che l’art. 6 bis l. cit. richiede che si appuri in concreto esservi stato un pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, circostanza, tuttavia, non verificatasi nel caso in esame.
7.2 Ne deriva, quindi, che, pur sussistendo un’autonomia di giudizio della pubblica amministrazione sui fatti di causa, questo rispetto alle conclusioni adottate dalla magistratura penale, risultano condivisibili le argomentazioni contenute nel ricorso laddove si rileva che l’atto è stato emesso dal Questore di Roma in carenza dei presupposti di legge, ossia in violazione di quanto prescritto dall’art. 6 co. 1 l. n. 401/1989, non essendosi configurata l’ipotesi prevista dal successivo art. 6 bis posta a fondamento del provvedimento impugnato (si veda per un caso analogo a quello in esame, anche TAR Veneto, sez. I, sent. n. 1589/2023).
8. In conclusione, assorbite le ulteriori censure, il ricorso è fondato con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
9. La peculiarità della vicenda e la circostanza che la richiesta di archiviazione è stata successiva alla data di emissione dell’atto impugnato, consentono di compensare le spese di lite ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE VA, Presidente
NN NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN NE | IE VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.