Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 17201/2024 R.G. promosso da
) (avv. COPERCINI MAURO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MORELLI PAOLO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 14/1/2025 e 15/1/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Disporre l'affidamento condiviso ai signori Parte_1
e del figlio minore nato a [...] il [...], con collocamento Parte_2 Persona_1 prevalente presso la madre. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà/dovrà far
e della Pasqua.
2) Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno 01 di ogni mese, l'importo Per_1 mensile di 250,00 €, somma annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa che qui si riportano [...] Unicredit Spa- filiale di Via Orzinuovi a Brescia (BS), nonché a farsi carico nella misura del 50% anche delle spese attinenti la cura quotidiana del figlio (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: pannolini, cibo/mensa scolastica, cure mediche, vestiti, corredo scolastico, ecc.) nonché delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia siglato in data 14.07.2016 che viene sottoscritto dalle parti, allegato al presente ricorso e che ne forma parte integrante, integrato da quanto sopra indicato. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni. Il padre è d'accordo che l'assegno unico universale sia interamente percepito dalla madre così come ogni altra eventuale misura statale, regionale o comunale, di natura assistenziale e/o previdenziale, di sostegno al reddito, presente o futura, e a tal uopo s'impegna in tal senso a collaborare con la madre per la richiesta, fornendole la documentazione e/o autorizzazione che verrebbero eventualmente richieste.
3) La madre, allo stato, non presta il consenso al padre per il rilascio al figlio di documenti idonei Per_1 all'espatrio dal territorio italiano.
4) Spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 27/11/2022) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole. Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole. Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi