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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3518/2020 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1204/2020, deliberata il
29.7.2020 e pubblicata il 29.7.2020 (n. 4672/2014 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Walter Ragucci (c.f. ) e dall'avv. C.F._2
Giuseppe Perrotta (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._4 difesa dall'avv. Michele Del Balzo (c.f. ) C.F._5
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione , nella qualità di proprietaria di un Controparte_1 corpo di fabbrica ubicato in S. Martino V.C. AV alla Via Borghe, particella 462 del foglio 5, posto a confine con altro fabbricato di proprietà di distinto Parte_1 in catasto particella 463 e 464 del foglio 5 conveniva in giudizio al Parte_1 fine di ottenere ope iudicis la sua condanna alla eliminazione degli abusi, mediante arretramento fino a distanza legale di un metro dal confine ex art. 889 cc delle opere riguardanti il canale di gronda delle acque piovane appoggiato al muro dell'attrice, macchina esterna del climatizzatore, due bombole di gas con relativa tubazione.
In particolare l'attrice sosteneva nell'atto che il posizionamento del canale di gronda delle acque piovane oltre a violare la distanze legale di un metro ex art. 889 cc , si appoggiava al suo corpo di fabbrica;
che la macchina esterna del climatizzatore poggiava parzialmente sul tetto del vano dell'attrice; che due bombole di gas con la relativa tubazione di alimentazione delle caldaie e caldaie stesse erano state posizionate sulla sua proprietà.
Inoltre durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile il convenuto aveva invaso parte dell'area sovrastante il tetto e muro dell'adiacente fabbricato dell'attrice, in conseguenza delle lamentate violazioni chiedeva la condanna alla eliminazione degli abusi mediante arretramento, fino a distanza legale di un metro dal confine ex art. 889 cc delle indicate opere, in subordine la condanna all'arretramento fino a distanza ritenuta necessaria a preservare il finitimo fondo da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza ex art. 890 cc, la condanna alla riduzione dei luoghi e al ripristino stato, alla eliminazione della porzione di fabbricato che per effetto della sopraelevazione, invade
l'area sovrastante il tetto ed il muro dell'attrice, con condanna alle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore antistatario:
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IV sezione civile
In via istruttoria chiedeva ammettersi interrogatorio formale del convenuto, prova testimoniale e CTU per la descrizione delle violazioni.
Si costituiva il convenuto il quale preliminarmente eccepiva la inammissibilità della domanda che doveva essere promossa con ricorso ex art. 703 e 688 c.p.c. al Giudice competente ex art. 21 c.p.c., trattandosi di azioni possessorie, di presunte molestie compiute nei confronti dell'attrice; dichiarare la prescrizione art. 2937 c.c. per non aver azionato nei termini ex artt. 1170 e 1171 c.c. l'indicato rimedio processuale;
accertare e dichiarare la non dovuta applicabilità della Mediazione Obbligatoria ai sensi e per effetto dell'art. 5, 4° comma, lett. d), D.Lgs. n. 28/2010; accertare e dichiarare che alcuna distanza doveva osservare il convenuto nella realizzazione delle predette opere per tutto quanto affermato e provato;
accertare e dichiarare la mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c., nonché la vessatorietà tutta della proposta domanda attorea;
condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari.”.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“
1. ORDINA a di arretrare a non meno di 1 metro dal muro di Parte_1 confine tra le proprietà e il canale di gronda delle acque pluviali e CP_1 Parte_1 la macchina esterna del climatizzatore.
2. ORDINA a di spostare le due installazioni di tubi di mandata di Parte_1 gas per le caldaie al piano terra e al primo piano della proprietà del convenuto spostando anche questi impianti oltre un metro dalla linea di confine.
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite e competenze legali Parte_1 quantificate in € 1378,00, oltre all'IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv Michele Del Balzo per dichiarato anticipo.
4. PONE definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni reietta:
1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza per i motivi di cui sopra;
2) dichiarare la nullità/inammissibilità/improcedibilità della domanda azionata da in primo grado;
3) riformare totalmente la gravata Controparte_1 sentenza alla luce delle eccezioni e deduzioni tutte come in atti rassegnate, e respingere
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IV sezione civile
nel merito la domanda formulata da innanzi al Tribunale;
4) vittoria Controparte_1 di spese del doppio grado.
IN VIA ISTRUTTORIA, stante l'evidente inadeguatezza della Consulenza Tecnica
d'Ufficio in primo grado, disporre il rinnovo della consulenza al fine di accertare e verificare l'effettiva titolarità dei beni in contestazione, nonché lo stato dei luoghi e
l'assenza di qualsivoglia pregiudizio in danno di .”. Controparte_1
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: Controparte_1
“
1- Rigettare l'appello perché infondato ed inammissibile.
2- In via subordinata, se del caso, integrare la motivazione in ordine allo spostamento ad un metro dal confine dei due impianti di gas (posti sul balcone e nel sottoscala che conduce al cortile del ) ai sensi dell'art. 890 c.c. Parte_1
3- Condannare l'appellante alla rivalsa delle spese e competenze anche del grado, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Con ordinanza in data 23.2.2021 – 4.3.2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza appellata.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 10.12.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - L'AZIONE ESERCITATA IN PRIMO
GRADO ED IL (VIETATO) MUTAMENTO DI DOMANDA
ha lamentato che il Tribunale non ha mai preso atto Parte_1 delle violazioni di cui si è resa autrice, nonostante le Controparte_1 eccezioni da lui sollevate circa “… l'Inammissibilità ed l'Inconferenza della Proposta
Citazione, l'Irritualità delle Azioni di Manutenzione e di Nunciazione proposte con
Atto di Citazione, la Prescrizione delle predette Azioni di Manutenzione e di Denuncia di nonché l'Inapplicabilità della Mediazione Obbligatoria ex art. 5, 4° CP_2 comma, lett. d), D. Lgs. n. 28/2010 e sue ss. mm. e ii.”.
Ha dedotto che l'attrice, all'udienza del 4.2.2015, modificava la domanda, in violazione dell'art. 183 commi IV e V cod. proc. civ., ponendo in essere una vera e propria mutatio libelli, allorchè modificava l'originaria domanda da
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IV sezione civile
“Mancato rispetto delle Distanze” in “Actio Negatoria Servitutis”, per cui esso appellante ha eccepito “la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio”, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 comma III n. 3) e 164 comma IV cod. proc. civ.
I motivi devono essere respinti.
incorre in errore allorquando afferma che Parte_1 CP_1
abbia agito in primo grado con azione di manutenzione o di
[...] nunciazione o possessoria e che abbia successivamente operato una vietata mutatio libelli, conferendo alla domanda un carattere petitorio (negatoria servitutis).
La semplice lettura dell'atto di citazione avanti al Tribunale dimostra, infatti, che non ha affatto posto a fondamento della Controparte_1 domanda alcun possesso, né pregiudizio derivante da nuova opera o danno temuto (artt. 1171 e 1172 cod. proc. civ.), ma ha connotato la sua domanda come negatoria servitutis (art. 949 cod. civ.), avendo agito nella qualità di proprietaria del fabbricato alla via Borghe, in San Martino Valle Caudina, in catasto al fol. 5,
p.lla 462, ed avendo chiesto proprio in virtù di tale diritto dominicale il rispetto delle distanze legali di cui all'art. 889 cod. civ., oppure di cui all'art. 890 cod. civ., con riferimento agli impianti collocati da a ridosso del Parte_1 muro di confine (canale di gronda delle acque piovane, macchina del climatizzatore, bombole di gas e relative tubazioni e valvole, due caldaie per il riscaldamento).
Come è evidente, pertanto, la causa petendi della domanda è squisitamente petitoria, lo è stata fin dal primo atto introduttivo del giudizio e non è mai stata mutata.
Lo stesso Tribunale di Avellino ha correttamente qualificato in tali termini la domanda, laddove ha rilevato che “L'attrice ha individuato la domanda,
a tutela della sua proprietà, di negatoria servitutis e come presupposto normativo l'art.
889 c.c.”.
§ - LA DISTANZA DEGLI IMPIANTI DAL CONFINE
ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale Parte_1 ha erroneamente ordinato l'arretramento dei tubi ad un metro dal confine,
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IV sezione civile perché l'art. 889 comma II cod. civ. riguarda soltanto i tubi dell'acqua, del gas e simili che portino un “flusso costante di sostanze liquide o gassose”. Invece, nella fattispecie, le condutture di cui si controverte riguardano due tipologie: 1) canali di scarico delle acque pluviali, che operano sempre e solo in caso di pioggia, per cui non c'è alcun flusso costante d'acqua come quello che connota le condutture idriche per uso domestico poste al servizio delle abitazioni;
2) tubi del gas alimentati con bombole di gas che non hanno un flusso costante, come invece accade nel caso di condotte domestiche servite da metanodotti pubblici, atteso che a seconda dell'uso quotidiano del gas, questo fluisce dalle bombole non mantenendosi costante. Inoltre, le bombole del gas non sono contemplate dall'art. 889 cod. civ. e, quindi, non comportano alcuna presunzione di pericolosità, per cui deve trovare applicazione il successivo art. 890 cod. civ. e la pericolosità va accertata in concreto.
Ha sostenuto che il muro divisorio tra i due fabbricati è comune, come confermato dal c.t.u. ed anche dal fatto che il balcone al primo piano del suo immobile (p.lle 464 e 463, fol. 5) si innesta letteralmente in quel muro che divide la sua proprietà da quella (p.lla 462, fol. 5), così come vi si innestano CP_1 una scala ed il relativo cancello collocati nell'immobile di esso appellante.
Peraltro, non ha dimostrato la sua proprietà esclusiva del Controparte_1 muro divisorio, per cui deve trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 880 cod. civ.
Ha ribadito, inoltre, che non ha sofferto alcun Controparte_1 pregiudizio dalle opere collocate sul confine tra i due immobili.
I motivi meritano reiezione.
Non assume alcuna valenza la circostanza sostenuta da
[...]
– ma tutt'altro che provata – che il muro a ridosso del quale esistono Parte_1 le condutture sia in proprietà comune tra i due immobili, in quanto il rispetto delle distanze di cui all'art. 889 cod. civ., anche in tale ipotesi, sarebbe comunque dovuto.
La Corte di legittimità, infatti, ha chiarito che l'art. 889, comma 2, cod. civ., nella parte in cui stabilisce che per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, è
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IV sezione civile applicabile anche quando sul confine vi sia un muro divisorio comune (Cass. n.
29644/2020; Cass. n. 2665/1978).
In aggiunta, va chiarito che, pur nell'ipotesi di muro comune, la distanza dev'essere calcolata dalla sua faccia esterna piuttosto che dalla linea mediana: in tal senso s'è pronunciata la Corte regolatrice, laddove ha predicato che, ai fini del rispetto delle distanze minime dal confine previste dagli artt. 889, 890 cod. civ. con riguardo ai manufatti ivi elencati (pozzi, cisterne ecc.), ove il muro divisorio esistente sul confine si appartenga in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza deve essere misurata tra quest'ultimo ed il confine effettivo;
mentre, qualora il muro divisorio sia comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto, essendo in tal caso il confine costituito dal detto muro e non dalla sua linea mediana, dacché l'intero muro, in quanto indiviso, si considera anche altrui rispetto al proprietario del fondo nel quale è ubicata l'opera in questione
(Cass. n. 2479/1987; v. anche Cass. n. 26941/2016; Cass. n. 10041/2010).
Neanche assume rilievo l'assenza di nocività delle tubazioni di gronda e di adduzione di acqua e gas al climatizzatore ed alle due caldaie, fatta valere dall'appellante, sul rilievo che il flusso non sarebbe “continuo”, bensì si verificherebbe soltanto al momento dell'utilizzo di tale condotte.
Infatti, la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria (Cass. n. 14273/2019; Cass. n. 20046/2018; Cass. n.
2558/2009), per cui non assume alcun rilievo la continuità e/o la costanza del flusso di acqua e/o gas nelle condotte, né il giudice è tenuto a svolgere alcuna indagine sul punto. Proprio la natura assoluta della presunzione di nocività, che assiste l'imposizione della distanza del confine di cui all'art. 889 cod. civ., vanifica qualsivoglia contrapposta deduzione, da parte di , e Parte_1 ne esclude ogni prova contraria.
La sentenza impugnata va confermata anche nella parte in cui ha disposto l'arretramento dell'unità esterna del climatizzatore, delle due caldaie e delle bombole del gas. Si tratta, infatti, di impianti che, pur non soggiacendo alla norma di cui all'art. 889 comma II cod. civ., inducono in concreto una
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IV sezione civile potenziale dannosità per la salubrità e sicurezza del limitrofo fabbricato di
, tale da indurre l'applicazione dell'art. 890 cod. civ. Controparte_1
E' fuor di dubbio, infatti, che le caldaie ed il climatizzatore producono vibrazioni, rumori ed esalazioni che sono incompatibili con le esigenze di sicurezza, salubrità e piena fruibilità del confinante fabbricato dell'appellata, destinato ad abitazione ed alla frequentazione di persone.
La macchina del climatizzatore insiste parzialmente sulla colonna d'aria del fabbricato di ed il tubo di scarico della condensa sversa Controparte_1 sulla copertura a tegole del fabbricato medesimo (v. relazione di c.t.u., foll. 6 ed
8), sicchè viene a realizzarsi un parziale sconfinamento in danno della proprietà dell'appellata.
Le caldaie, come risulta dagli elaborati del c.t.u., sono collocate a distanza di appena cm. 62 dalla faccia esterna del muro di confine.
Le bombole del gas sono anch'esse a ridosso del muro. E' pur vero che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “… l'alloggiamento di bombole di gas per uso domestico non è soggetto al disposto dell'art. 889, secondo comma, cod. civ., riguardante la diversa ipotesi di tubazioni destinate al flusso costante di sostanze liquide o gassose, per le quali soltanto è configurabile la presunzione assoluta di pericolosità per il fondo del vicino, essendo esso viceversa soggetto all'art. 890 cod. civ., sicché la pericolosità delle bombole deve essere accertata in concreto.” (Cass. n.
22635/2013; Cass. n. 22915/2013), ma proprio la loro intrinseca pericolosità ne delinea la natura di “depositi nocivi o pericolosi”, evocata dall'art. 890 cod. civ. e, conseguentemente, ne impone l'arretramento ad almeno un metro dal confine.
Si tratta, infatti, di ben quattro bombole destinate a contenere gas per riscaldamento e, come tali, costituiscono nell'insieme un vero e proprio deposito di materia esplosiva.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere confermata.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di
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IV sezione civile
, per effetto della rinnovata soccombenza, con attribuzione Parte_1 all'avv. Michele Del Balzo, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di risposta e comparse conclusionali).
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa può essere desunto dal costo presumibilmente necessario per la rimozione degli impianti, tenuto conto del disposto di cui all'art. 5 comma 1
d.m. 55/2014 nella parte in cui recita che “In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, …” e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello – scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...]
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1204/2020, deliberata il 29.7.2020 e pubblicata il 29.7.2020 (n. 4672/2014 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2) conferma la sentenza predetta;
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida, in € 2.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Michele Del
Balzo;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, in data 8 aprile 2025. IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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