Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dr.ssa Marzia Mingione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1638 del R.G. 2019, avente ad oggetto: usucapione;
TRA
(Cod. fisc. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'Avv. Meliana Francesca Ricchiuti, presso il cui studio, in Manduria
(TA), alla Via per Avetrana n.7/b, è elettivamente domiciliato;
-attore-
CONTRO
(Cod. fisc. ); CP_1 CodiceFiscale_2
(Cod. fisc. ); CP_2 C.F._3
(Cod. fisc. ); CP_3 C.F._4
-convenuti contumaci-
Parte attrice precisava le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.06.2024; con ordinanza del 23.08.2024, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione del primo termine ex art.190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in Cancelleria il 13.03.2019, , Parte_1
assumendo di esercitare, da oltre vent'anni il possesso pubblico, continuo e non contestato del terreno agricolo in agro di San Marzano di San Giuseppe, alla località “San
Nicola”, iscritto al Catasto Terreni del Comune di San Marzano di San Giuseppe al Foglio
10, Particella 221, classe uliveto, are 00.96, Reddito dominicale € 0,15, Reddito agrario
€ 0,15, mediante la coltivazione e la pulizia del fondo, curandone la manutenzione ordinaria e provvedendo allo sfalcio dell'erba e allo smaltimento di ramaglie e fogliame,
1
e , al fine di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, per usucapione, a CP_3
suo favore, della proprietà del predetto terreno.
Precisava che il terreno è contiguo e confinante con l'abitazione di sua proprietà e, infatti, egli vi accede mediante una porta posta sul muro di confine, chiusa da un lucchetto di cui egli è l'unico a possedere le chiavi;
aggiungeva che, su parte del terreno in questione aveva costruito, a servizio della propria abitazione un ricovero per la legna e gli attrezzi agricoli.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dei convenuti e CP_1 CP_2
, all'udienza del 22.02.2021, accertata la regolarità del contraddittorio, veniva
[...]
dichiarata la contumacia di tutti i convenuti.
Assunte le determinazioni istruttorie e subentrata la scrivente al precedente giudice istruttore, la causa, istruita mediante l'escussione dei testi addotti dall'attore, con ordinanza del 23.08.2024, all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 13.06.2024 è stata riservata in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2. Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. L'usucapione, come
è noto, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo, che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale immobiliare sul bene deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione e per tutto il tempo necessario per il compiersi della fattispecie acquisitiva. La prova in ordine al maturare dell'usucapione è, dunque, complessa;
deve essere concordante nei suoi esiti e idonea a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato, mediante gli specifici atti compiuti e tali da comprovare il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Con riferimento all'istituto in esame, la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione
2 della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
(cfr. Cass. n.1796/2022).
Tanto premesso, l'espletata istruttoria ha dimostrato che l'attore ha esercitato il possesso continuato, mai interrotto, per oltre venti anni, nonché pacifico e pubblico sul bene immobile per cui è causa.
In particolare, il teste ha riferito: “sono il fratello del ricorrente Testimone_1
; (…) posso riferire per averlo personalmente visto che coltivava di Parte_1
tutto sul fondo: fave, pomodori ecc. a seconda della stagione, il terreno era sempre curato
e pulito, ha realizzato anche un ricovero per i trattori e gli altri attrezzi per coltivare la terra, per irrigare il fondo utilizzava l'acqua proveniente dal suo terreno, confinante attigua, dove ha la sua abitazione;
accede al fondo per cui è causa passando tramite una porta chiusa con un lucchetto, ricavata sul muro di recinzione sul proprio terreno;
mio fratello vive nella sua attuale abitazione da circa quaranta anni e da allora ha cominciato
a coltivare e curare anche il terreno confinante per cui è causa”; a sua volta, il teste
[...]
ha dichiarato: “sono amico del sig. siamo stati compagni Tes_2 Parte_1
di scuola e ci frequentiamo ancora, siamo amici di famiglia;
ho sempre visto il sig.
coltivare il terreno per cui è causa, lo coltivava e puliva a seconda Parte_1
delle stagione;
sul fondo ho sempre visto solo lui;
sul terreno non è presente nulla oltre le coltivazioni;
il terreno è recintato io ho sempre avuto accesso dalla parte posteriore adiacente alla sua abitazione;
posso riferire di averlo visto coltivare da almeno una trentina di anni;
confermo che sul terreno è presente un ricovero per la legna e gli attrezzi per coltivare la terra” (cfr. verbale di udienza del 15.09.2022).
3 I richiamati riscontri probatori consentono dunque di ritenere accertato in capo all'attore tutti i requisiti previsti ex lege: il decorso del termine ventennale richiesto dall'art.1158
c.c. e il compimento di atti di gestione intesi inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario.
La tesi attorea è confortata dallo stato dei luoghi (il terreno è contiguo all'abitazione di sua proprietà; vi si accede mediante un'apertura ricavata sul muro di confine della sua abitazione e chiusa da un lucchetto;
il terreno è recintato e su una parte del fondo è stato realizzato un ricovero per la legna e gli attrezzi agricoli) che rende verosimile l'estensione dell'esercizio (di fatto) del diritto dominicale dell'attore, dalla sua abitazione al terreno de quo. Peraltro, i convenuti, ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti palesando, dunque, mancanza di interesse e l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda attorea e quindi alla fondatezza della stessa.
Da tali argomentazioni ne discende l'accoglimento della domanda attorea.
3. Le spese del giudizio vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà del Parte_1
terreno agricolo in agro di San Marzano di San Giuseppe (Ta), alla località “San
Nicola”, iscritto al Catasto Terreni del Comune di San Marzano di San Giuseppe al Foglio 10, Particella 221, classe uliveto, are 00.96, Reddito dominicale € 0,15,
Reddito agrario € 0,15;
b) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto alla trascrizione della presente sentenza ed alla voltura catastale, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, 26.02.2025
Il Giudice dott.ssa Marzia Mingione
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