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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1481/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1481/2024
tra
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Vallo, ove risiede nella via Paolo VI n. 26, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO ASARO;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in persona del NTroparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MARIA TERESA FIGLIOMENI;
RESISTENTE
Oggi 10/06/2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per , l'Avv. LUCIANO ASARO ha depositato le note di trattazione Parte_1
scritta;
Per il nessuno ha depositato le note di NTroparte_1
trattazione scritta;
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1481/2024 promossa da:
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Vallo, ove risiede nella via Paolo VI n. 26, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO ASARO;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in persona del NTroparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MAR IA TER ES A FIGLIOMENI;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2024, , inserito come assistente Parte_1
amministrativo e collaboratore scolastico nelle graduatorie provinciali di Modena del personale
ATA - terza fascia, per il triennio 2024/2027 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente e all.ti memoria
NT EN ), occupando il medesimo, per il primo profilo, la posizione 533 con punti 11.50, e, per il secondo profilo, la posizione 1012 con punti 8.70, beneficiando in relazione a ciascuna qualifica di soli 0,6 punti, anziché 6, per ciascun anno di servizio militare prestato nel periodo dal
04.05.2002 al 05.12.2007 (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente), ha chiesto di:
• “Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-
pagina 2 di 7 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del nei confronti CP_3
dei controinteressati inseriti nelle graduatorie di terza fascia come personale ATA, per il triennio 2024/2027, profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, per la provincia di Modena, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
• Previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, ed in accoglimento del presente ricorso,
• Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, quale assistente amministrativo e collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto del
personale A.T.A., valevoli per il triennio 2024/2027, per la provincia di Modena, al riconoscimento del punteggio di 6 punti per ognuno dei 4 anni di servizio militare svolto,
per complessivi 24 punti aggiuntivi, anzichè 0,60 per ogni anno, con conseguente
rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito nelle predette graduatorie;
• Pertanto condannare il ed i suoi organi periferici convenuti a rettificare il CP_1
punteggio attribuito al ricorrente nelle predette graduatorie, valutando integralmente il punteggio per il servizio militare dal medesimo svolto;
• Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Specificamente, il ricorrente ha dedotto che l'amministrazione scolastica, facendo applicazione del
D.M. n. 89/2024, in analogia con le disposizioni del D.M. 50/2021, avrebbe erroneamente valutato il servizio militare di leva prestato nel suddetto periodo, dopo il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, ottenuto il 13.07.2001 (v. doc. 5 allegato al ricorso) e non in costanza di nomina, dovendo invece riconoscersi, alla luce dei richiami alla disciplina di settore e ai più recenti arresti giurisprudenziali in materia, punti 6 per ogni anno di servizio militare di leva o civile assimilato per legge, ancorché non prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente ricalcolo del punteggio complessivo attribuitogli dall'amministrazione scolastica per ciascun profilo di interesse.
Si è costituito il che, deducendo l'infondatezza del ricorso e NTroparte_1
lo svolgimento non in costanza di rapporto di impiego del servizio dichiarato dal ricorrente, ha eccepito la correttezza e legittimità del proprio operato e ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Previo scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'odierna udienza, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 3 di 7 Il ricorso non è fondato.
In base all'art. 485, comma 7, D.Lgs. 294/94 «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»; il comma 2 prevede poi che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. NTroparte_1
2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il
D.M. 44/2011 che - rispettivamente all'art. 3, comma 5 e all'art. 2, comma 6 - hanno previsto che
«il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina». La Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. 50/2021, l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della
Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali.
In particolare, alla lettera a) dell'allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il medesimo decreto ministeriale attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lettera a), comma 2, il D.M. 50/2021 ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», con attribuzione del punteggio di
0,60 punti per anno.
pagina 4 di 7 Le previsioni del D.M. 50/2021 risultano dunque conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, tenuto conto che la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio:
«In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2,
Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il
D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21
e molte altre).
Invero il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva o civile assimilato per legge prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Nel medesimo senso depone anche la recente ordinanza della S.C., la quale non ha affermato “il pieno diritto di tutto il personale scolastico all'attribuzione del punteggio integrale per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina”, bensì si è limitata a ribadire che il servizio militare debba essere valutato “in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit. Cass. ord. n. 8586 del 29.03.2024), come peraltro attuato dall'amministrazione mediante il
D.M. da ultimo citato.
La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire 6 punti complessivi si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva o civile sostituivo, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Ma tale pretesa non è fondata.
Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica,
pagina 5 di 7 perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto o servizio civile assimilato per legge e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio.
In senso difforme rispetto a quanto evidenziato non depone neppure la lettura della più recente sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9.1.2023; tale pronuncia opera un richiamo ai principi sanciti dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 (e successive Cass. n. 15127/2021;
Cass. n. 15467/2021; Cass., n. 34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che da un lato ha appunto previsto la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale ATA, dall'altro ha correttamente tenuto distinta la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque “sospeso” il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di chi - come il ricorrente - lo svolga non in costanza di nomina.
Da ultimo, non si condivide l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza del
09.12.2024 n. 9864/24, relativa al D.M. 50/2021, la cui statuizione, peraltro, ha effetti limitati inter
partes. Infatti, il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio.
pagina 6 di 7 L'annullamento dei decreti ministeriali in questione, nella parte in cui non equipara, ai fini del punteggio, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, produce un effetto non propriamente, ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all'assegnazione di un maggior punteggio e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti (cfr.
CdS, ADP nn. 4-5/2019).
Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 03367/2025, richiamata da parte attrice nelle note di trattazione scritta del 29.05.2025, si ribadiscono le stesse considerazioni espresse con riferimento alla pronuncia n. 9864/24, relativa al D.M. 50/2021, occorrendo precisare inoltre che detta sentenza, tuttavia, si riferisce all'annullamento dell'O.M. n. 88/2024, relativa alla regolamentazione delle GPS per il personale docente e, pertanto, non è afferente alla posizione dell'odierno ricorrente.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, deve quindi affermarsi la legittimità del D.M. n.
89/2024 nella parte in cui differenzia il punteggio attribuito al servizio militare a seconda che questo sia stato reso o meno in costanza di rapporto di impiego.
Vista l'esistenza di contrastanti orientamenti in seno alla giurisprudenza si dispone la compensazione delle spese di lite (Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Modena, 10/06/2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1481/2024
tra
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Vallo, ove risiede nella via Paolo VI n. 26, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO ASARO;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in persona del NTroparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MARIA TERESA FIGLIOMENI;
RESISTENTE
Oggi 10/06/2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per , l'Avv. LUCIANO ASARO ha depositato le note di trattazione Parte_1
scritta;
Per il nessuno ha depositato le note di NTroparte_1
trattazione scritta;
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1481/2024 promossa da:
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Vallo, ove risiede nella via Paolo VI n. 26, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO ASARO;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in persona del NTroparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MAR IA TER ES A FIGLIOMENI;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2024, , inserito come assistente Parte_1
amministrativo e collaboratore scolastico nelle graduatorie provinciali di Modena del personale
ATA - terza fascia, per il triennio 2024/2027 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente e all.ti memoria
NT EN ), occupando il medesimo, per il primo profilo, la posizione 533 con punti 11.50, e, per il secondo profilo, la posizione 1012 con punti 8.70, beneficiando in relazione a ciascuna qualifica di soli 0,6 punti, anziché 6, per ciascun anno di servizio militare prestato nel periodo dal
04.05.2002 al 05.12.2007 (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente), ha chiesto di:
• “Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-
pagina 2 di 7 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del nei confronti CP_3
dei controinteressati inseriti nelle graduatorie di terza fascia come personale ATA, per il triennio 2024/2027, profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, per la provincia di Modena, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
• Previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, ed in accoglimento del presente ricorso,
• Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, quale assistente amministrativo e collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto del
personale A.T.A., valevoli per il triennio 2024/2027, per la provincia di Modena, al riconoscimento del punteggio di 6 punti per ognuno dei 4 anni di servizio militare svolto,
per complessivi 24 punti aggiuntivi, anzichè 0,60 per ogni anno, con conseguente
rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito nelle predette graduatorie;
• Pertanto condannare il ed i suoi organi periferici convenuti a rettificare il CP_1
punteggio attribuito al ricorrente nelle predette graduatorie, valutando integralmente il punteggio per il servizio militare dal medesimo svolto;
• Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Specificamente, il ricorrente ha dedotto che l'amministrazione scolastica, facendo applicazione del
D.M. n. 89/2024, in analogia con le disposizioni del D.M. 50/2021, avrebbe erroneamente valutato il servizio militare di leva prestato nel suddetto periodo, dopo il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, ottenuto il 13.07.2001 (v. doc. 5 allegato al ricorso) e non in costanza di nomina, dovendo invece riconoscersi, alla luce dei richiami alla disciplina di settore e ai più recenti arresti giurisprudenziali in materia, punti 6 per ogni anno di servizio militare di leva o civile assimilato per legge, ancorché non prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente ricalcolo del punteggio complessivo attribuitogli dall'amministrazione scolastica per ciascun profilo di interesse.
Si è costituito il che, deducendo l'infondatezza del ricorso e NTroparte_1
lo svolgimento non in costanza di rapporto di impiego del servizio dichiarato dal ricorrente, ha eccepito la correttezza e legittimità del proprio operato e ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Previo scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'odierna udienza, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 3 di 7 Il ricorso non è fondato.
In base all'art. 485, comma 7, D.Lgs. 294/94 «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»; il comma 2 prevede poi che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. NTroparte_1
2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il
D.M. 44/2011 che - rispettivamente all'art. 3, comma 5 e all'art. 2, comma 6 - hanno previsto che
«il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina». La Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. 50/2021, l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della
Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali.
In particolare, alla lettera a) dell'allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il medesimo decreto ministeriale attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lettera a), comma 2, il D.M. 50/2021 ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», con attribuzione del punteggio di
0,60 punti per anno.
pagina 4 di 7 Le previsioni del D.M. 50/2021 risultano dunque conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, tenuto conto che la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio:
«In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2,
Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il
D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21
e molte altre).
Invero il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva o civile assimilato per legge prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Nel medesimo senso depone anche la recente ordinanza della S.C., la quale non ha affermato “il pieno diritto di tutto il personale scolastico all'attribuzione del punteggio integrale per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina”, bensì si è limitata a ribadire che il servizio militare debba essere valutato “in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit. Cass. ord. n. 8586 del 29.03.2024), come peraltro attuato dall'amministrazione mediante il
D.M. da ultimo citato.
La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire 6 punti complessivi si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva o civile sostituivo, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Ma tale pretesa non è fondata.
Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica,
pagina 5 di 7 perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto o servizio civile assimilato per legge e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio.
In senso difforme rispetto a quanto evidenziato non depone neppure la lettura della più recente sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9.1.2023; tale pronuncia opera un richiamo ai principi sanciti dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 (e successive Cass. n. 15127/2021;
Cass. n. 15467/2021; Cass., n. 34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che da un lato ha appunto previsto la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale ATA, dall'altro ha correttamente tenuto distinta la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque “sospeso” il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di chi - come il ricorrente - lo svolga non in costanza di nomina.
Da ultimo, non si condivide l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza del
09.12.2024 n. 9864/24, relativa al D.M. 50/2021, la cui statuizione, peraltro, ha effetti limitati inter
partes. Infatti, il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio.
pagina 6 di 7 L'annullamento dei decreti ministeriali in questione, nella parte in cui non equipara, ai fini del punteggio, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, produce un effetto non propriamente, ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all'assegnazione di un maggior punteggio e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti (cfr.
CdS, ADP nn. 4-5/2019).
Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 03367/2025, richiamata da parte attrice nelle note di trattazione scritta del 29.05.2025, si ribadiscono le stesse considerazioni espresse con riferimento alla pronuncia n. 9864/24, relativa al D.M. 50/2021, occorrendo precisare inoltre che detta sentenza, tuttavia, si riferisce all'annullamento dell'O.M. n. 88/2024, relativa alla regolamentazione delle GPS per il personale docente e, pertanto, non è afferente alla posizione dell'odierno ricorrente.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, deve quindi affermarsi la legittimità del D.M. n.
89/2024 nella parte in cui differenzia il punteggio attribuito al servizio militare a seconda che questo sia stato reso o meno in costanza di rapporto di impiego.
Vista l'esistenza di contrastanti orientamenti in seno alla giurisprudenza si dispone la compensazione delle spese di lite (Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Modena, 10/06/2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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