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Sentenza 6 luglio 2024
Sentenza 6 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/07/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. n. 1341/2020
promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), difesa dagli avv.ti Giuseppe Agresta e Giuseppe C.F._1
Mammoliti;
ricorrente contro
, in persona del Direttore Generale degli Affari Controparte_1
Giuridici - domiciliato per la carica Controparte_2
in Roma, Via Arenula n. 70, difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Stefania
Petronio;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 L'epigrafata parte ricorrente, premesso che, a mezzo provvedimento D.G. del
12.06.2012, veniva nominata Dirigente dell'Ufficio NEP di Catanzaro (qualifica di
Funzionario UNEP Ufficiale Giudiziario Dirigente), con inquadramento nell'Area
III^ - posizione economica F2 (corrispondente alla posizione economica del precedente sistema classificatorio C1), assume di avere esercitato funzioni rientranti sempre nell'area III^, ma nella superiore posizione economica corrispondente alla fascia retributiva F4 (ex C3), per le quali rivendica il pagamento delle differenze retributive tra la posizione economica di inquadramento e quella in concreto rivestita a partire dalla data di nomina a Dirigente (12.06.2012).
Si è costituito in giudizio il , eccependo la prescrizione Controparte_1
quinquennale e resistendo nel merito alla domanda.
All'odierna udienza, previa discussione con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La domanda è infondata.
Va osservato in punto di diritto che la pretesa creditoria inerente alle differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni superiori da parte dell'Ufficiale
Giudiziario era riconoscibile sino all'entrata in vigore del CCNL 14.09.2007 il quale, all'art. 6, co. 3, ha ridefinito il sistema di classificazione del personale e ricondotto in un'unica area i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini, mentre, al successivo comma 5, ha richiamato l'art. 52 D. Lgs. n. 165/01, secondo cui ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.
Sulla scorta di tale disciplina, la Corte di Appello di Catanzaro ha osservato come non sia più configurabile lo svolgimento di mansioni superiori all'interno della medesima area funzionale, sicché, con la sottoscrizione del citato contratto collettivo,
è venuto meno il titolo che legittimava la relativa pretesa creditoria da parte del dipendente pubblico (cfr., sul punto, sent. n. 1054/2016 Corte di Appello Catanzaro).
2 Le disposizioni pattizie in questione hanno trovato conferma nella riorganizzazione del sistema di classificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria prevista dal CCNI 29.07.2010 che, all'art. 15, individua un sistema articolato per aree funzionali, all'interno delle quali i nuovi profili professionali sono individuati mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del lavoratore, prevedendo per ciascun profilo un sistema di progressione economica mediante l'attribuzione di successive fasce retributive, le quali non sono correlate alla diversità di contenuti delle mansioni, ma costituiscono soltanto un sistema di avanzamento economico subordinato all'individuazione delle risorse del FUA e assegnate sulla base della procedura prevista dai successivi artt. 22 e segg..
Pertanto, mentre il contratto integrativo del 05.04.2000 prevedeva il profilo dell'Ufficiale Giudiziario caratterizzato da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto che, per questa ragione, erano collocate su posizioni economiche diverse (C1, C2, C3), con il CCNL del 14.09.07 ed il successivo contratto integrativo del luglio 2010, il profilo del funzionario ha Pt_2 avuto una diversa formulazione, caratterizzata dall'esecuzione di mansioni omogenee senza alcun riferimento alla complessità dell'ufficio, con la conseguenza che la direzione dell' indipendentemente dalle dimensioni e dalla rilevanza Pt_2 dell'ufficio, è assegnata ad uno dei funzionari addetti allo stesso.
Può allora convenirsi con parte resistente: che il CCNL 2006-2009 sottoscritto il
14.09.2007 ha introdotto, all'art. 6, un nuovo sistema di classificazione del personale improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni ed articolato in tre aree;
che la terza area, qui oggetto di interesse, comprende le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S; che, all'interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini;
che il comma
5 dello stesso art. 6 prevede che, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste
3 specifiche abilitazioni professionali e che ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito;
che, conseguentemente, le fasce retributive interne a ciascuna area non costituiscono autonome qualifiche caratterizzate da specifiche mansioni le quali, invece, caratterizzano l'intera area;
che, a decorrere dalla sottoscrizione, in data
14.09.2007, del suddetto CCNL, non è più sostenibile lo svolgimento di mansioni ascritte alla posizione economica superiore all'interno della medesima area (cfr. ord.
Cass. n. 33141/2019); che la direzione dell'Ufficio NEP, quale che sia la sua complessità, è assegnata ad uno dei funzionari addetti all'ufficio, in forza Pt_2 ancora oggi dell'art. 47 del D.P.R. n. 1229/1959 e sulla base del mansionario delineato dal CCNI, senza che ciò comporti adibizione a mansioni superiori, stante l'unicità del profilo professionale nel quale sono confluite le ex posizioni dell'Ufficiale Giudiziario C1, C1Super, C2, C3 e C3S.
Tali riflessioni sono asseverate dalla giurisprudenza di merito la quale, nel richiamare i principi fissati in materia dalla Suprema Corte, osserva: “… mentre il contratto integrativo del 5/4/00 prevedeva il profilo dell'ufficiale giudiziario caratterizzato da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto
e, quindi, collocate su posizioni economiche diverse (C1, C2, C3), con il contratto collettivo nazionale del 14/9/07 e il successivo contratto integrativo del luglio 2010 il profilo del funzionario ha avuto una diversa formulazione, caratterizzata Pt_2 dall'esecuzione di mansioni omogenee senza alcun riferimento alla complessità dell'ufficio. Pertanto, la direzione dell' indipendentemente dalle dimensioni Pt_2
e dalla rilevanza dell'ufficio, è assegnata ad uno dei funzionari addetti allo stesso.
In base a tale nuova classificazione il profilo Funzionario veniva a costituire Pt_2 un profilo apicale unico, nel quale erano confluite le ex posizioni dell'ufficiale
Giudiziario C1, C1Super, C2, C3 e C3S previste dal CCI 5/4/2000 (caratterizzate invece, da differenti gradi di complessità e di contenuto), e, dunque, non rappresentava una qualifica autonoma, in quanto si caratterizzava solo funzionalmente, perché implicava attività di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro ai sensi degli artt. 47, 48 e 59 co. 4, 146 e 147 D.P.R. 1229/1959, per cui il funzionario dirigente non rivestiva nei confronti degli altri ufficiali Pt_2
4 giudiziari, la qualità di superiore gerarchico, ma solo quella di coordinatore di servizi, perché svolgeva tutte le altre attribuzioni espletate dai suoi colleghi…” (cfr. sent. Tribunale di Vibo Valentia del 09.11.2022, depositata da parte resistente).
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda.
La peculiarità della questione induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di giudizio
Catanzaro, 05.07.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. n. 1341/2020
promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), difesa dagli avv.ti Giuseppe Agresta e Giuseppe C.F._1
Mammoliti;
ricorrente contro
, in persona del Direttore Generale degli Affari Controparte_1
Giuridici - domiciliato per la carica Controparte_2
in Roma, Via Arenula n. 70, difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Stefania
Petronio;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 L'epigrafata parte ricorrente, premesso che, a mezzo provvedimento D.G. del
12.06.2012, veniva nominata Dirigente dell'Ufficio NEP di Catanzaro (qualifica di
Funzionario UNEP Ufficiale Giudiziario Dirigente), con inquadramento nell'Area
III^ - posizione economica F2 (corrispondente alla posizione economica del precedente sistema classificatorio C1), assume di avere esercitato funzioni rientranti sempre nell'area III^, ma nella superiore posizione economica corrispondente alla fascia retributiva F4 (ex C3), per le quali rivendica il pagamento delle differenze retributive tra la posizione economica di inquadramento e quella in concreto rivestita a partire dalla data di nomina a Dirigente (12.06.2012).
Si è costituito in giudizio il , eccependo la prescrizione Controparte_1
quinquennale e resistendo nel merito alla domanda.
All'odierna udienza, previa discussione con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La domanda è infondata.
Va osservato in punto di diritto che la pretesa creditoria inerente alle differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni superiori da parte dell'Ufficiale
Giudiziario era riconoscibile sino all'entrata in vigore del CCNL 14.09.2007 il quale, all'art. 6, co. 3, ha ridefinito il sistema di classificazione del personale e ricondotto in un'unica area i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini, mentre, al successivo comma 5, ha richiamato l'art. 52 D. Lgs. n. 165/01, secondo cui ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.
Sulla scorta di tale disciplina, la Corte di Appello di Catanzaro ha osservato come non sia più configurabile lo svolgimento di mansioni superiori all'interno della medesima area funzionale, sicché, con la sottoscrizione del citato contratto collettivo,
è venuto meno il titolo che legittimava la relativa pretesa creditoria da parte del dipendente pubblico (cfr., sul punto, sent. n. 1054/2016 Corte di Appello Catanzaro).
2 Le disposizioni pattizie in questione hanno trovato conferma nella riorganizzazione del sistema di classificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria prevista dal CCNI 29.07.2010 che, all'art. 15, individua un sistema articolato per aree funzionali, all'interno delle quali i nuovi profili professionali sono individuati mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del lavoratore, prevedendo per ciascun profilo un sistema di progressione economica mediante l'attribuzione di successive fasce retributive, le quali non sono correlate alla diversità di contenuti delle mansioni, ma costituiscono soltanto un sistema di avanzamento economico subordinato all'individuazione delle risorse del FUA e assegnate sulla base della procedura prevista dai successivi artt. 22 e segg..
Pertanto, mentre il contratto integrativo del 05.04.2000 prevedeva il profilo dell'Ufficiale Giudiziario caratterizzato da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto che, per questa ragione, erano collocate su posizioni economiche diverse (C1, C2, C3), con il CCNL del 14.09.07 ed il successivo contratto integrativo del luglio 2010, il profilo del funzionario ha Pt_2 avuto una diversa formulazione, caratterizzata dall'esecuzione di mansioni omogenee senza alcun riferimento alla complessità dell'ufficio, con la conseguenza che la direzione dell' indipendentemente dalle dimensioni e dalla rilevanza Pt_2 dell'ufficio, è assegnata ad uno dei funzionari addetti allo stesso.
Può allora convenirsi con parte resistente: che il CCNL 2006-2009 sottoscritto il
14.09.2007 ha introdotto, all'art. 6, un nuovo sistema di classificazione del personale improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni ed articolato in tre aree;
che la terza area, qui oggetto di interesse, comprende le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S; che, all'interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini;
che il comma
5 dello stesso art. 6 prevede che, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste
3 specifiche abilitazioni professionali e che ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito;
che, conseguentemente, le fasce retributive interne a ciascuna area non costituiscono autonome qualifiche caratterizzate da specifiche mansioni le quali, invece, caratterizzano l'intera area;
che, a decorrere dalla sottoscrizione, in data
14.09.2007, del suddetto CCNL, non è più sostenibile lo svolgimento di mansioni ascritte alla posizione economica superiore all'interno della medesima area (cfr. ord.
Cass. n. 33141/2019); che la direzione dell'Ufficio NEP, quale che sia la sua complessità, è assegnata ad uno dei funzionari addetti all'ufficio, in forza Pt_2 ancora oggi dell'art. 47 del D.P.R. n. 1229/1959 e sulla base del mansionario delineato dal CCNI, senza che ciò comporti adibizione a mansioni superiori, stante l'unicità del profilo professionale nel quale sono confluite le ex posizioni dell'Ufficiale Giudiziario C1, C1Super, C2, C3 e C3S.
Tali riflessioni sono asseverate dalla giurisprudenza di merito la quale, nel richiamare i principi fissati in materia dalla Suprema Corte, osserva: “… mentre il contratto integrativo del 5/4/00 prevedeva il profilo dell'ufficiale giudiziario caratterizzato da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto
e, quindi, collocate su posizioni economiche diverse (C1, C2, C3), con il contratto collettivo nazionale del 14/9/07 e il successivo contratto integrativo del luglio 2010 il profilo del funzionario ha avuto una diversa formulazione, caratterizzata Pt_2 dall'esecuzione di mansioni omogenee senza alcun riferimento alla complessità dell'ufficio. Pertanto, la direzione dell' indipendentemente dalle dimensioni Pt_2
e dalla rilevanza dell'ufficio, è assegnata ad uno dei funzionari addetti allo stesso.
In base a tale nuova classificazione il profilo Funzionario veniva a costituire Pt_2 un profilo apicale unico, nel quale erano confluite le ex posizioni dell'ufficiale
Giudiziario C1, C1Super, C2, C3 e C3S previste dal CCI 5/4/2000 (caratterizzate invece, da differenti gradi di complessità e di contenuto), e, dunque, non rappresentava una qualifica autonoma, in quanto si caratterizzava solo funzionalmente, perché implicava attività di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro ai sensi degli artt. 47, 48 e 59 co. 4, 146 e 147 D.P.R. 1229/1959, per cui il funzionario dirigente non rivestiva nei confronti degli altri ufficiali Pt_2
4 giudiziari, la qualità di superiore gerarchico, ma solo quella di coordinatore di servizi, perché svolgeva tutte le altre attribuzioni espletate dai suoi colleghi…” (cfr. sent. Tribunale di Vibo Valentia del 09.11.2022, depositata da parte resistente).
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda.
La peculiarità della questione induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di giudizio
Catanzaro, 05.07.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
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