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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1121/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE AT, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1121/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via Carmelina Tropea n. 36 presso lo studio dell'Avv. Vanessa Cardamone, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
IA TE AN, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
avente ad oggetto: ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.10.2022 , premettendo di essere stato riconosciuto Parte_1 invalido civile, esponeva che, alla scadenza del triennio di validità dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984, con missiva datata 7.02.2022, l' gli aveva comunicato CP_1
l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla sua pensione cat. IO n. nel periodo Numer_1 dall'1.10.2019 al 31.01.2022, per un importo complessivo di € 17.848,64, con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate dell'assegno di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla scadenza del triennio di validità dell'assegno”; che, in data 2.03.2022 egli aveva inviato all'ente previdenziale lettera di diffida, a firma della propria procuratrice di fiducia, con la quale aveva contestato la mancata convocazione a visita di revisione e con cui, al contempo, aveva comunicato l'aggravamento del proprio stato di salute, sollecitando l' alla fissazione di una CP_1 visita peritale onde accertare la permanenza dei requisiti sanitari ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità; che, in data 12.05.2022 era stato proposto ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale, rimasto privo di riscontro.
Contestando la legittimità dell'azione recuperatoria dell'ente previdenziale, concludeva per la declaratoria di annullamento del provvedimento di recupero dell'indebito, con conseguente condanna dell' all'erogazione dei successivi ratei di pensione non liquidati a causa della sospensione e/o CP_1 revoca dell'assegno di invalidità (cat. IO n. 18026519), oltre interessi di mora e spese di lite da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, precisando che CP_1
l'indebito era stato generato a causa della revoca dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.
222/1984 (cat. IO n.18026519), di cui il ricorrente era titolare con decorrenza da ottobre 2016, posto che alla scadenza del triennio di validità, non aveva presentato la domanda Parte_1 amministrativa volta alla conferma della prestazione previdenziale, come previsto ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 222/1984.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 17.06.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.10.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio al 14.10.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che solo l' ha tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, CP_1 la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) il ricorrente, invalido affetto da infermità fisica e/o mentali tali da aver determinato una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ex art. 1 L. n. 222/1984, era titolare dell'assegno ordinario cat. IO n. 18.025757 con decorrenza dall'1.08.2012, a seguito di domanda amministrativa del 19.07.2012;
b) con missiva datata 7.01.2015, l' comunicava al ricorrente quanto testualmente si riporta: “la CP_1 informiamo che il 01/08/2015 scadrà l'assegno d'invalidità n. 18025757 cat. IO di cui lei è titolare.
Le ricordiamo infatti che l'assegno ordinario d'invalidità ha una durata di tre anni. Se ritiene che la
Sua capacità di lavoro sia ancora ridotta a meno di un terzo di quella normale, potrà chiedere la conferma dell'assegno per altri tre anni.”;
c) con comunicazione datata 24.08.2015, l' informava l'interessato della reiezione della CP_1 domanda volta alla conferma dell'assegno di invalidità, presentata il 14.04.2015, per insussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della misura in esame;
d) per tale ragione, il ricorrente proponeva innanzi al Tribunale di Lamezia Terme ricorso avente ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità, iscritto al n. 629/2016 R.G., conclusosi con decreto di omologa del 28.07.2017, che aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dal 21.09.2016;
e) con missiva datata 6.09.2017, l'ente previdenziale comunicava al beneficiario la liquidazione dell'assegno n. 18026519, con decorrenza dall'1.10.2016; f) con lettera datata 1.03.2019, l' informava il ricorrente che: “[…] il 30/09/2019 scadrà CP_1
l'assegno d'invalidità n.18026519 cat. IO di cui Lei é titolare. Le ricordiamo infatti che l'assegno ordinario d'invalidità ha una durata di tre anni. Se ritiene che la Sua capacità di lavoro sia ancora ridotta a meno di un terzo di quella normale, potrà chiedere la conferma dell'assegno per altri tre anni. In questo caso, La invitiamo a presentare la domanda di conferma entro la scadenza indicata.
Se invece presenterà la domanda dopo la scadenza dell'assegno, la conferma avrà effetto solo dal mese successivo alla presentazione della domanda. Se, infine, la domanda ci verrà presentata dopo
120 giorni dalla scadenza dell'assegno, saremo costretti a considerarla come una nuova domanda di assegno. La informiamo che, nel caso in cui Lei non dovesse più risultare invalido, le somme CP_ eventualmente percepite dopo la scadenza dell'assegno dovranno essere restituite all' ”;
g) con missiva datata 7.02.2022, l' comunicava al beneficiario l'accertamento di somme CP_1 indebitamente percepite sulla sua pensione cat. IO n. 18026519, nel periodo dall'1.10.2019 al
31.01.2022, per un importo complessivo di € 17.848,64, precisando che “sono state riscosse rate dell'assegno di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla scadenza del triennio di validità dell'assegno”;
h) in data 2.03.2022, il ricorrente, per il tramite della propria procuratrice di fiducia, diffidava l'ente previdenziale a fissare una visita peritale, onde accertare la permanenza dei requisiti sanitari ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità, posto che il beneficiario lamentava di non aver mai ricevuto alcuna convocazione ad una visita di revisione;
i) in data 12.05.2022 il RE proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , CP_1 per il tramite del proprio difensore di fiducia, contestando, sotto vari profili, l'indebito sulla pensione, ricorso che è rimasto privo di riscontro.
5. Ciò premesso, in punto di diritto si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984, “
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'
[...]
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti Controparte_1 alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. […]
7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro
i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi,
l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9. 9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.”.
6. Nella fattispecie in esame, la causa dell'indebito, per come dedotta dall' , è l'erogazione in CP_1 favore del ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984 oltre la sua naturale scadenza triennale, ovverosia nel periodo compreso tra l'1.10.2019 ed il 31.01.2022, posto che risulta omessa, alla scadenza del triennio decorrente dall'ottobre 2016, la presentazione della domanda amministrativa volta alla riconferma della prestazione in esame.
Ebbene, secondo il recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, “la domanda amministrativa era necessaria ai fini della reiterazione della prestazione per un ulteriore triennio e che era risultato provato che l'invalido non l'aveva presentata. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 222 del 1984 l'assegno di invalidità è una prestazione temporanea che può essere confermata per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare. La stessa legge regola termini ed effetti della domanda amministrativa e da tale regolamentazione se ne trae che la stessa è indispensabile per ciascuno dei tre periodi di fruizione triennale al termine dei quali il godimento diviene automatico come disposto dal successivo comma 8 dell'art.
1. Neppure in pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio l'assicurato è esonerato dall'onere di inoltrare la domanda per il successivo triennio e l'accertamento giudiziario pendente non si estende automaticamente al triennio successivo (cfr. Cass. 27/10/2016 n. 21709 e anche
16/10/2018 n. 25934)” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 17281 del 24/06/2024).
7. Nel caso di specie, non vi è prova che abbia presentato la domanda Parte_1 amministrativa volta alla riconferma dell'assegno ordinario di invalidità di cui era percettore, per come previsto ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. n. 222/1984.
L'indebito impugnato, infatti, trae origine dall'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al comma 8, art. 1 della L. n. 222/1984.
Ed invero, si ribadisce che dalla documentazione prodotta dal ricorrente in data 4.06.2025 emerge chiaramente che l'interessato era stato reso edotto dall'Istituto previdenziale circa la scadenza triennale della misura alla data del 30.09.2019 ed era stato, al contempo, invitato a richiedere la conferma dell'assegno per ulteriori tre anni, in caso di permanenza della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Pertanto, risulta infondato l'assunto di parte ricorrente in merito alla mancata fissazione di una visita di revisione da parte dell'ente previdenziale, circostanza da cui emergerebbe un errore imputabile all' ; ed invero, la riconferma della prestazione previdenziale de qua era subordinata, in primis, CP_1 alla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda amministrativa di conferma, necessaria anche ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti ex lege per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Tuttavia, solo per mero errore l'ente previdenziale ha continuato ad erogare l'assegno sino alla data del 31.01.2022. Di conseguenza, il diritto alla prestazione in esame doveva ritenersi cessato alla data di naturale scadenza del triennio di riconoscimento, ovverosia alla data del 30.09.2019 - tenuto conto che la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità è avvenuta con decorrenza dall'1.10.2016.
8. Ciò posto, per quel che attiene alla disciplina applicabile all'odierno indebito, il Tribunale ritiene che non possa trovare applicazione la sanatoria prevista dall'art. 52, comma 2 della L. n. 88/1989 e dall'art.13, comma 2 della L. n. 412/1991.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass, Sez. Lav., ordinanza n. 5984 del 23/02/2022)
Tuttavia, in una fattispecie analoga a quella in esame la Corte di Cassazione ha statuito che “nella specie non si ricada nell'ambito dell'indebito di natura previdenziale ma piuttosto si verta nel caso dell'indebito oggettivo regolato dall'art. 2033 c.c. essendo mancata del tutto, dopo la scadenza del secondo triennio, la domanda che avrebbe legittimato nel ricorso delle condizioni di legge il riconoscimento della prestazione per altri tre anni. In definitiva non si è mai costituito il rapporto previdenziale necessario ai fini dell'applicazione della disciplina speciale sull'indebito.” (cfr. Cass.
Sez. Lav., n. 17281/2024 del 24.06.2024).
L'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi ab origine (cfr. Cass. Civ. n. 3994/2006), sicché il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito; pertanto, trovando applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, il diritto dell alla ripetizione di quanto indebitamente pagato CP_1 prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale. (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 17404 del 17/11/2003)
9. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, non essendovi prova della presentazione della domanda amministrativa volta alla riconferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.
222/1984 alla scadenza naturale del termine triennale in data 30.09.2019, la domanda deve essere rigettata, con conseguente condanna della parte ricorrente alla restituzione dell'indebito di €
17.848,64, ove non ancora estinto.
10. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, nonché ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: - rigetta la domanda, dichiarando che è tenuto alla restituzione dell'indebito di € Parte_1
17.848,64, ove non ancora estinto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 19.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE AT, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1121/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via Carmelina Tropea n. 36 presso lo studio dell'Avv. Vanessa Cardamone, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
IA TE AN, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
avente ad oggetto: ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.10.2022 , premettendo di essere stato riconosciuto Parte_1 invalido civile, esponeva che, alla scadenza del triennio di validità dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984, con missiva datata 7.02.2022, l' gli aveva comunicato CP_1
l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla sua pensione cat. IO n. nel periodo Numer_1 dall'1.10.2019 al 31.01.2022, per un importo complessivo di € 17.848,64, con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate dell'assegno di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla scadenza del triennio di validità dell'assegno”; che, in data 2.03.2022 egli aveva inviato all'ente previdenziale lettera di diffida, a firma della propria procuratrice di fiducia, con la quale aveva contestato la mancata convocazione a visita di revisione e con cui, al contempo, aveva comunicato l'aggravamento del proprio stato di salute, sollecitando l' alla fissazione di una CP_1 visita peritale onde accertare la permanenza dei requisiti sanitari ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità; che, in data 12.05.2022 era stato proposto ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale, rimasto privo di riscontro.
Contestando la legittimità dell'azione recuperatoria dell'ente previdenziale, concludeva per la declaratoria di annullamento del provvedimento di recupero dell'indebito, con conseguente condanna dell' all'erogazione dei successivi ratei di pensione non liquidati a causa della sospensione e/o CP_1 revoca dell'assegno di invalidità (cat. IO n. 18026519), oltre interessi di mora e spese di lite da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, precisando che CP_1
l'indebito era stato generato a causa della revoca dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.
222/1984 (cat. IO n.18026519), di cui il ricorrente era titolare con decorrenza da ottobre 2016, posto che alla scadenza del triennio di validità, non aveva presentato la domanda Parte_1 amministrativa volta alla conferma della prestazione previdenziale, come previsto ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 222/1984.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 17.06.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.10.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio al 14.10.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che solo l' ha tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, CP_1 la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) il ricorrente, invalido affetto da infermità fisica e/o mentali tali da aver determinato una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ex art. 1 L. n. 222/1984, era titolare dell'assegno ordinario cat. IO n. 18.025757 con decorrenza dall'1.08.2012, a seguito di domanda amministrativa del 19.07.2012;
b) con missiva datata 7.01.2015, l' comunicava al ricorrente quanto testualmente si riporta: “la CP_1 informiamo che il 01/08/2015 scadrà l'assegno d'invalidità n. 18025757 cat. IO di cui lei è titolare.
Le ricordiamo infatti che l'assegno ordinario d'invalidità ha una durata di tre anni. Se ritiene che la
Sua capacità di lavoro sia ancora ridotta a meno di un terzo di quella normale, potrà chiedere la conferma dell'assegno per altri tre anni.”;
c) con comunicazione datata 24.08.2015, l' informava l'interessato della reiezione della CP_1 domanda volta alla conferma dell'assegno di invalidità, presentata il 14.04.2015, per insussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della misura in esame;
d) per tale ragione, il ricorrente proponeva innanzi al Tribunale di Lamezia Terme ricorso avente ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità, iscritto al n. 629/2016 R.G., conclusosi con decreto di omologa del 28.07.2017, che aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dal 21.09.2016;
e) con missiva datata 6.09.2017, l'ente previdenziale comunicava al beneficiario la liquidazione dell'assegno n. 18026519, con decorrenza dall'1.10.2016; f) con lettera datata 1.03.2019, l' informava il ricorrente che: “[…] il 30/09/2019 scadrà CP_1
l'assegno d'invalidità n.18026519 cat. IO di cui Lei é titolare. Le ricordiamo infatti che l'assegno ordinario d'invalidità ha una durata di tre anni. Se ritiene che la Sua capacità di lavoro sia ancora ridotta a meno di un terzo di quella normale, potrà chiedere la conferma dell'assegno per altri tre anni. In questo caso, La invitiamo a presentare la domanda di conferma entro la scadenza indicata.
Se invece presenterà la domanda dopo la scadenza dell'assegno, la conferma avrà effetto solo dal mese successivo alla presentazione della domanda. Se, infine, la domanda ci verrà presentata dopo
120 giorni dalla scadenza dell'assegno, saremo costretti a considerarla come una nuova domanda di assegno. La informiamo che, nel caso in cui Lei non dovesse più risultare invalido, le somme CP_ eventualmente percepite dopo la scadenza dell'assegno dovranno essere restituite all' ”;
g) con missiva datata 7.02.2022, l' comunicava al beneficiario l'accertamento di somme CP_1 indebitamente percepite sulla sua pensione cat. IO n. 18026519, nel periodo dall'1.10.2019 al
31.01.2022, per un importo complessivo di € 17.848,64, precisando che “sono state riscosse rate dell'assegno di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla scadenza del triennio di validità dell'assegno”;
h) in data 2.03.2022, il ricorrente, per il tramite della propria procuratrice di fiducia, diffidava l'ente previdenziale a fissare una visita peritale, onde accertare la permanenza dei requisiti sanitari ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità, posto che il beneficiario lamentava di non aver mai ricevuto alcuna convocazione ad una visita di revisione;
i) in data 12.05.2022 il RE proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , CP_1 per il tramite del proprio difensore di fiducia, contestando, sotto vari profili, l'indebito sulla pensione, ricorso che è rimasto privo di riscontro.
5. Ciò premesso, in punto di diritto si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984, “
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'
[...]
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti Controparte_1 alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. […]
7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro
i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi,
l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9. 9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.”.
6. Nella fattispecie in esame, la causa dell'indebito, per come dedotta dall' , è l'erogazione in CP_1 favore del ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984 oltre la sua naturale scadenza triennale, ovverosia nel periodo compreso tra l'1.10.2019 ed il 31.01.2022, posto che risulta omessa, alla scadenza del triennio decorrente dall'ottobre 2016, la presentazione della domanda amministrativa volta alla riconferma della prestazione in esame.
Ebbene, secondo il recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, “la domanda amministrativa era necessaria ai fini della reiterazione della prestazione per un ulteriore triennio e che era risultato provato che l'invalido non l'aveva presentata. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 222 del 1984 l'assegno di invalidità è una prestazione temporanea che può essere confermata per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare. La stessa legge regola termini ed effetti della domanda amministrativa e da tale regolamentazione se ne trae che la stessa è indispensabile per ciascuno dei tre periodi di fruizione triennale al termine dei quali il godimento diviene automatico come disposto dal successivo comma 8 dell'art.
1. Neppure in pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio l'assicurato è esonerato dall'onere di inoltrare la domanda per il successivo triennio e l'accertamento giudiziario pendente non si estende automaticamente al triennio successivo (cfr. Cass. 27/10/2016 n. 21709 e anche
16/10/2018 n. 25934)” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 17281 del 24/06/2024).
7. Nel caso di specie, non vi è prova che abbia presentato la domanda Parte_1 amministrativa volta alla riconferma dell'assegno ordinario di invalidità di cui era percettore, per come previsto ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. n. 222/1984.
L'indebito impugnato, infatti, trae origine dall'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al comma 8, art. 1 della L. n. 222/1984.
Ed invero, si ribadisce che dalla documentazione prodotta dal ricorrente in data 4.06.2025 emerge chiaramente che l'interessato era stato reso edotto dall'Istituto previdenziale circa la scadenza triennale della misura alla data del 30.09.2019 ed era stato, al contempo, invitato a richiedere la conferma dell'assegno per ulteriori tre anni, in caso di permanenza della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Pertanto, risulta infondato l'assunto di parte ricorrente in merito alla mancata fissazione di una visita di revisione da parte dell'ente previdenziale, circostanza da cui emergerebbe un errore imputabile all' ; ed invero, la riconferma della prestazione previdenziale de qua era subordinata, in primis, CP_1 alla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda amministrativa di conferma, necessaria anche ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti ex lege per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Tuttavia, solo per mero errore l'ente previdenziale ha continuato ad erogare l'assegno sino alla data del 31.01.2022. Di conseguenza, il diritto alla prestazione in esame doveva ritenersi cessato alla data di naturale scadenza del triennio di riconoscimento, ovverosia alla data del 30.09.2019 - tenuto conto che la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità è avvenuta con decorrenza dall'1.10.2016.
8. Ciò posto, per quel che attiene alla disciplina applicabile all'odierno indebito, il Tribunale ritiene che non possa trovare applicazione la sanatoria prevista dall'art. 52, comma 2 della L. n. 88/1989 e dall'art.13, comma 2 della L. n. 412/1991.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass, Sez. Lav., ordinanza n. 5984 del 23/02/2022)
Tuttavia, in una fattispecie analoga a quella in esame la Corte di Cassazione ha statuito che “nella specie non si ricada nell'ambito dell'indebito di natura previdenziale ma piuttosto si verta nel caso dell'indebito oggettivo regolato dall'art. 2033 c.c. essendo mancata del tutto, dopo la scadenza del secondo triennio, la domanda che avrebbe legittimato nel ricorso delle condizioni di legge il riconoscimento della prestazione per altri tre anni. In definitiva non si è mai costituito il rapporto previdenziale necessario ai fini dell'applicazione della disciplina speciale sull'indebito.” (cfr. Cass.
Sez. Lav., n. 17281/2024 del 24.06.2024).
L'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi ab origine (cfr. Cass. Civ. n. 3994/2006), sicché il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito; pertanto, trovando applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, il diritto dell alla ripetizione di quanto indebitamente pagato CP_1 prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale. (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 17404 del 17/11/2003)
9. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, non essendovi prova della presentazione della domanda amministrativa volta alla riconferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.
222/1984 alla scadenza naturale del termine triennale in data 30.09.2019, la domanda deve essere rigettata, con conseguente condanna della parte ricorrente alla restituzione dell'indebito di €
17.848,64, ove non ancora estinto.
10. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, nonché ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: - rigetta la domanda, dichiarando che è tenuto alla restituzione dell'indebito di € Parte_1
17.848,64, ove non ancora estinto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 19.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE AT