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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3844/2024, promossa da:
, asseritamente rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco come Parte_1
da mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Controparte_1
Giarratana come da mandato in atti
RESISTENTE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. Andrea Ruocco, per conto di sulla Parte_1
base della procura alle liti prodotta, conveniva in giudizio la (già Controparte_1
, al fine di sentir accertare e dichiarare, sulla base dei motivi da esso esposti, CP_1
la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato dal con conseguente Parte_1
diritto di restituire le sole somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in suo favore quale antistatario.
Si costituiva la eccependo preliminarmente il difetto di jus postulandi CP_1 CP_1
del difensore attoreo, per inesistenza della procura alle liti depositata unitamente al ricorso, rilasciata in Foggia il 06.09.2024, benchè il fosse deceduto già in data 22.05.2023, Parte_1
come da certificato di morte allegato. Concludeva, pertanto, chiedendo “dichiarare il difetto
1 assoluto ed irrimediabile di ius pstulandi dell'Avv. Andrea Ruocco per le ragioni meglio indicate in parte motiva con condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese e competenze di lite”.
Per entrambi, come da rispettive conclusioni in atti, cui si fa più puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
La eccezione della resistente appare fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, l'Avv. Andrea Ruocco ha introdotto il presente giudizio, qualificandosi difensore di
, “nato il [...] a [...] e residente in [...]
n. 16” (cfr. ricorso), in virtù della procura alle liti, che sarebbe stata dal sottoscritta in Parte_1
Foggia in data 06.09.2024, da esso difensore per di più datata e sottoscritta per autentica. Sta di fatto, tuttavia, che il è deceduto in data 22.05.2023, quindi ben oltre un anno prima Parte_1
della presunta sottoscrizione della detta procura e che, peraltro, non abitava neppure più in Sava
(TA), essendosi trasferito nel Comune di Massa (MS) già a decorrere dal 03.11.2022, come da certificazione rilasciata dal Comune di Sava, allegata da parte resistente (sub 3).
Ciò significa che non avrebbe mai potuto realmente sottoscrivere e rilasciare Parte_1
nella data e nel luogo indicati, la procura prodotta e di cui ha inteso avvalersi l'Avv. Ruocco nell'introdurre il presente giudizio.
A tal riguardo, deve osservarsi che la procura, come noto, è l'atto con cui il cliente conferisce una delega al proprio avvocato difensore, consentendogli così di agire in nome proprio all'interno del processo, conferendogli pertanto una rappresentanza processuale. In forza della procura, infatti, le decisioni che il giudice emetterà con la sentenza avranno effetti diretti sulla parte assistita e non sull'avvocato che pure ha partecipato alla causa in prima persona.
Ne consegue che ove manchi la procura, ogni atto del processo deve riferirsi esclusivamente all'avvocato, che ne è responsabile in via esclusiva, quale soggetto che li ha posti in essere. La mancanza della procura alle liti sull'atto processuale ha perciò effetti per l'unico soggetto che ha firmato l'atto stesso, ossia l'avvocato. Il nome del cliente risulta sì menzionato nell'atto, ma a questi non ne può essere attribuita la paternità neanche in via indiretta, in mancanza di valida procura, necessaria a far sì che gli effetti della citazione o del ricorso o della comparsa di risposta si traslino dal difensore al cliente.
Nel caso di specie, la procura allegata dall'Avv. Ruocco è evidentemente inesistente: non solo, come sopra detto, quella procura non può essere stata sottoscritta e rilasciata in Foggia in data
06.09.2024 dal che era deceduto già in data 22.05.2023 (ben oltre un anno prima), Parte_1
ma inoltre, quand'anche fosse stata rilasciata prima del decesso (in tal caso sarebbe comunque
2 falsa la apposizione della data del 06.09.2024), dovrebbe farsi riferimento all'art. 1722 n. 4 c.c., che statuisce che “Il mandato si estingue:…per la morte…del mandante”. Sicchè, in ogni caso, essendo il deceduto anteriormente al presunto rilascio della procura, questa deve Parte_1
ritenersi inesistente. Ragion per cui, le argomentazioni esposte in ricorso non possono trovare qui alcuna delibazione, in quanto riferentesi al defunto . Parte_1
Conseguentemente, la responsabilità degli atti del presente giudizio ricadono in via esclusiva sull'Avv. Andrea Ruocco, che lo ha introdotto privo di procura.
In tale ipotesi, la Suprema Corte (Cass. ord. n. 5577/17 del 6.03.2017) ha chiarito che l'avvocato che deposita in causa un atto processuale sprovvisto di procura alle liti firmata dal cliente può essere condannato alle spese processuali. A pagare i costi del giudizio sostenuto dalla controparte è quindi il professionista e non il suo assistito il quale non è parte processuale, non risultando aver mai conferito il mandato al difensore.
In applicazione del suddetto principio e per i motivi esposti, il presente giudizio deve dichiararsi inammissibile, poiché introdotto in assenza di procura dall'Avv. Andrea Ruocco, che ne assume ogni responsabilità a titolo personale.
Le spese di lite seguono perciò inevitabilmente la soccombenza e vanno liquidate in misura opportunamente ridotta, pressocchè nel minimo, tenuto conto del valore indeterminabile indicato, qui ritenuto di complessità bassa, della esigua materia del contendere e con assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto dall'Avv. Andrea Ruocco per nei Parte_2
confronti della ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, Controparte_1
così provvede:
1) Accerta e dichiara il difetto di jus postulandi dell'Avv. Andrea Ruocco, per quanto esposto in motivazione.
2) Condanna il medesimo Avv. Andrea Ruocco al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200.00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Taranto in data 13.01.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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