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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4498/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 16.4.2025
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GUGLIELMO ARA (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Aziendale, in C.F._1
Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara (Palazzo ex Inam);
APPELLANTE
E
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dalla Controparte_3
e per essa dall'avv. ALBERTO PACIFICO (c.f. ) ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliata presso “l ; Controparte_4
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.1.2016, l' (d'ora in poi solo Parte_1
Parte
) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6135/2015, con il quale il Tribunale di Napoli le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 55.547,98, in favore della
[...]
(d'ora innanzi ”), a titolo di saldo residuo delle prestazioni di assistenza CP_1 CP_5 specialistica in radiodiagnostica tradizionale e diagnostica ecografica, erogate nell'anno 2012 e nell'anno 2013 (come da fatture analiticamente elencate ed allegate al ricorso monitorio) solo parzialmente pagate, oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria. A fondamento Parte dell'opposizione, l' eccepiva il superamento del tetto di spesa da parte del , deducendo CP_5 che le somme richieste non erano dovute, in parte, perché relative alla regressione tariffaria applicata, in parte, perché riferite a prestazioni extra budget, nonostante la formale comunicazione di esaurimento dello stesso.
Costituendosi in giudizio con atto del 3.10.2016, il Centro deduceva l'infondatezza Parte dell'opposizione, sul presupposto che l' non aveva fornito la “prova concreta ed effettiva dell'avvenuta comunicazione delle percentuali consuntive di consumo” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Nelle more del giudizio, con atto del 19 giugno 2018, interveniva volontariamente la
[...]
quale cessionaria del credito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con sentenza n. 3250/2020 pubblicata il 6.5.2020 e non notificata, il Tribunale di Napoli Parte rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, sul presupposto che l' su cui incombeva l'onere della prova, non aveva dimostrato l'avvenuto superamento dei tetti di spesa per le annualità in contestazione, atteso che la produzione di parte era mancante al momento della decisione della causa, in quanto ritirata all'udienza del 11.2.2019 e mai ridepositata dall'azienda sanitaria opponente.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 10.12.2020, ha Parte proposto appello l' deducendo, con un unico articolato motivo, l'omessa considerazione da parte del primo giudice della documentazione (determinazione n. 4720 del 30.9.2013 e determinazione n. 2774 del 23.5.2014) allegata alla nota di formazione successiva (datata
18.2.2019), depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 16.12.2019, dalla Parte quale emergeva chiaramente quanto eccepito dall' e che “…per ovvie ragioni di tempo, non poteva essere contenuta nella produzione di parte ritirata dall'odierna appellante in data 11.2.2019
e non ridepositata” (cfr. pag. 3 atto di impugnazione); nonché la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., in quanto, al di là della produzione stessa, il primo giudice avrebbe potuto, comunque, fondare la sua decisione sulla natura di “fatto notorio” delle anzidette determinazioni, entrambe pubblicate ai sensi della L. 18.6.2009 sul sito web istituzionale dell'Amministrazione sanitaria
2 Locale Napoli 2 Nord, con conseguente onere del Centro di attivarsi nella consultazione del sito, al fine di apprendere il motivo della mancata corresponsione dei saldi. Deduceva, infine, che con nota
0211921/2018, inviata a mezzo PEC in data 5.11.2018 e depositata all'udienza del 16.12.2019 di precisazione delle conclusioni, aveva comunicato all'interventore volontario Controparte_2 il formale diniego alla cessione del credito.
[...]
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 3.5.2021, Controparte_6 ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dello Parte stesso, adducendo la mancata prova da parte dell' dell'avvenuto superamento dei tetti di spesa per gli anni 2012 e 2013 nella macroarea di riferimento.
Nonostante la ritualità della notifica dell'appello, eseguita via PEC al procuratore del Centro costituito in primo grado, nessuno si è costituito per la per cui all'udienza Controparte_1 del 16.5.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 16.4.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poi, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Parte Con l'unico articolato motivo di doglianza l' ha censurato che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla produzione documentale da essa depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2019 e, in particolare, sulla nota a firma del Dirigente UOC
Gestione Risorse Economiche- Finanziarie del 18.2.2019 (di formazione successiva alla proposizione dell'atto di opposizione) e sulle determine n. 4720 del 30.9.2013 e 2774 del Parte 23.5.2014, ad essa allegate, dalle quali emergeva chiaramente quanto eccepito dall' ossia la non debenza delle somme ingiunte per sforamento del tetto di spesa di macroarea. Ha lamentato, altresì, che il primo giudice aveva omesso di considerare che quanto emergeva dalle suddette determine integrava un “fatto notorio”, attesa la pubblicazione dei provvedimenti, ai sensi della L.
18.6.2009 n. 69, sul sito web dell'Amministrazione Sanitaria.
L'appello è infondato e va rigettato. Parte Invero, l' non ha contestato quanto accertato in sentenza circa il ritiro del proprio fascicolo di parte all'udienza del 11.2.2019 e il suo mancato rideposito in cancelleria prima della decisione, incentrando il suo motivo di appello sull'omesso esame, da parte del primo giudice, della documentazione depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2019. In essa, Parte come risulta dal relativo verbale, l' depositava copia della nota interna del 18.2.2019 a firma dell' e indirizzata al procuratore costituito, con cui si esprimeva formale Parte_2 diniego all'intervenuta cessione dei crediti del Centro X Ray alla , con allegate le determine CP_2
n. 4720 del 30.9.2013 e 2774 del 23.5.2014.
3 Il Collegio preliminarmente osserva che effettivamente il primo giudice ha omesso di Parte esprimersi circa l'ammissibilità e la rilevanza della suddetta documentazione depositata dall' all'udienza di precisazione delle conclusioni, limitandosi a dare atto che l'opponente, avendo ritirato la propria produzione di parte, non aveva offerto la prova del superamento del tetto di spesa eccepito.
Ciò posto, tuttavia, va rilevato che la nota, avente ad oggetto “D.I. 6135/2015- Tribunale di
Napoli- X atto di intervento ”, a firma del Dirigente Controparte_1 CP_2 [...]
Parte
, depositata dall' all'udienza di precisazione delle Controparte_7 conclusioni del 16.12.2019, pur risultando effettivamente formata il 18.2.2019 e, quindi, successivamente alla proposizione dell'azione e alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. (concessi all'udienza istruttoria del 3.10.2016), è irrilevante ai fini della decisione, in Parte quanto inidonea a fornire la prova di quanto eccepito dall'
Dal contenuto della predetta nota, infatti, non emerge la prova in ordine al dedotto superamento dei limiti dei tetti di spesa previsti per le annualità in esame, attenendo essa esclusivamente al Parte diniego formale dell' alla cessione del credito dal centro creditore all' , CP_2 circostanza anch'essa irrilevante ai fini del decidere, atteso sia l'intervento meramente adesivo spiegato dalla cessionaria del credito in primo grado, sia la non necessità dell'accettazione espressa Parte da parte dell' ai fini dell'efficacia nei suoi confronti della cessione medesima (cfr. Cass. n.
24758/2021; Cass., n. 29420/2023).
Non possono, invece, considerarsi, ai fini del decidere, le determine n. 4720 del 30.9.2013 e n.
2774 del 23.5.2014 (depositate in allegato alla nota del 18.2.2019), atteso che il loro deposito all'udienza del 16.12.2019 deve ritenersi tardivo e, quindi, inammissibile.
Tali note, infatti, sono evidentemente di formazione antecedente alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (18.1.2016), essendo datate rispettivamente 30.9.2013 e 23.5.2014 Parte e, quindi, sin dall'inizio nella disponibilità dell' che avrebbe potuto (e dovuto) depositarle nei termini delle preclusioni documentali. Il deposito di documenti di formazione antecedente, infatti, non può ritenersi correttamente effettuato mediante l'allegazione a documenti di formazione successiva, aventi, peraltro, contenuto diverso, aggirandosi in tal modo le preclusioni istruttorie Parte previste dal codice di rito. Inoltre, nel caso in esame, l non ha neppure chiesto al primo giudice l'eventuale rimessione in termini per il deposito delle anzidette determine del 2013 e del 2014, adducendo l'impossibilità di produrle prima per causa ad essa non imputabile.
Priva di pregio è anche l'argomentazione volta ad attribuire alle suddette determine la natura di cd. “fatto notorio”, in quanto pubblicate sul sito web istituzionale dell'amministrazione ai sensi della L. 18.6.2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”).
4 Con riguardo alla riferita accezione di “fatto notorio” costituisce principio generale quello secondo cui “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile” (Cass., n. 36309/2022).
Nel caso di specie, osserva innanzitutto la Corte che il “fatto notorio” attiene, appunto a “fatti” che rientrano nella comune esperienza, ossia nell'esperienza di un individuo medio;
non possono, quindi, rientrare nella categoria i provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti emessi sulla base di elementi valutativi che implicano cognizioni particolari (cfr. Cass., 16959/2012) - quali sono Parte certamente le determine che stabiliscono le percentuali di regressione tariffaria sulla base di dati relativi al fatturato dei vari centri accreditati non conoscibili da tutti -; né i fatti in essi deliberati, riferiti a una cerchia ristretta di soggetti (i Centri accreditati). Peraltro, nel caso di specie, affinché le prestazioni rese dal Centro accreditato possano ritenersi extra budget e, quindi, non Parte remunerate dall' è necessaria la prova puntuale della comunicazione al Centro dei monitoraggi relativi alla data di presumibile sforamento. E', quindi, evidente come tale circostanza e la determina che l'accerta non possano in alcun modo rientrare nella nozione di fatto notorio di cui all'art. 115 c.p.c., neppure ove le determine siano state pubblicate sul sito web della Pubblica amministrazione agente, la quale è idonea ad attribuire alla determina stessa solo carattere di pubblicità senza farla assurgere a fatto notorio. Parte Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello dell' va rigettato e la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3250/2020 va confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato
[...]
stante la contumacia dello stesso. CP_8
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e la cessionaria CP_9
invece, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'appellata costituita, sulla
[...] base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, ai minimi di tariffa, stante la serialità e non complessità delle questioni trattate, detratti per il giudizio di appello i compensi per la fase istruttoria non svolta.
Le spese così liquidate non possono essere attribuite all'avv. Pacifico con distrazione e vanno riconosciute direttamente in favore della parte processuale, atteso che costituisce principio consolidato, condiviso da questa Corte, quello per cui “Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia
5 della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale” Cass., 31687/2019). Nel caso di specie, risulta depositata in atti la rinuncia al mandato da parte del procuratore costituito per l' , notificata regolarmente alla parte CP_2 assistita.
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le Parte condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3250/2020 pubblicata in data Parte_1
6.5.2020, nei confronti del e della Controparte_10 Controparte_2 così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in Parte_3 favore della , delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 4.997,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
Parte
3) nulla per le spese tra l'appellante e il Controparte_8
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4498/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 16.4.2025
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. GUGLIELMO ARA (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Aziendale, in C.F._1
Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara (Palazzo ex Inam);
APPELLANTE
E
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dalla Controparte_3
e per essa dall'avv. ALBERTO PACIFICO (c.f. ) ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliata presso “l ; Controparte_4
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.1.2016, l' (d'ora in poi solo Parte_1
Parte
) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6135/2015, con il quale il Tribunale di Napoli le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 55.547,98, in favore della
[...]
(d'ora innanzi ”), a titolo di saldo residuo delle prestazioni di assistenza CP_1 CP_5 specialistica in radiodiagnostica tradizionale e diagnostica ecografica, erogate nell'anno 2012 e nell'anno 2013 (come da fatture analiticamente elencate ed allegate al ricorso monitorio) solo parzialmente pagate, oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria. A fondamento Parte dell'opposizione, l' eccepiva il superamento del tetto di spesa da parte del , deducendo CP_5 che le somme richieste non erano dovute, in parte, perché relative alla regressione tariffaria applicata, in parte, perché riferite a prestazioni extra budget, nonostante la formale comunicazione di esaurimento dello stesso.
Costituendosi in giudizio con atto del 3.10.2016, il Centro deduceva l'infondatezza Parte dell'opposizione, sul presupposto che l' non aveva fornito la “prova concreta ed effettiva dell'avvenuta comunicazione delle percentuali consuntive di consumo” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Nelle more del giudizio, con atto del 19 giugno 2018, interveniva volontariamente la
[...]
quale cessionaria del credito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con sentenza n. 3250/2020 pubblicata il 6.5.2020 e non notificata, il Tribunale di Napoli Parte rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, sul presupposto che l' su cui incombeva l'onere della prova, non aveva dimostrato l'avvenuto superamento dei tetti di spesa per le annualità in contestazione, atteso che la produzione di parte era mancante al momento della decisione della causa, in quanto ritirata all'udienza del 11.2.2019 e mai ridepositata dall'azienda sanitaria opponente.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato in data 10.12.2020, ha Parte proposto appello l' deducendo, con un unico articolato motivo, l'omessa considerazione da parte del primo giudice della documentazione (determinazione n. 4720 del 30.9.2013 e determinazione n. 2774 del 23.5.2014) allegata alla nota di formazione successiva (datata
18.2.2019), depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 16.12.2019, dalla Parte quale emergeva chiaramente quanto eccepito dall' e che “…per ovvie ragioni di tempo, non poteva essere contenuta nella produzione di parte ritirata dall'odierna appellante in data 11.2.2019
e non ridepositata” (cfr. pag. 3 atto di impugnazione); nonché la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., in quanto, al di là della produzione stessa, il primo giudice avrebbe potuto, comunque, fondare la sua decisione sulla natura di “fatto notorio” delle anzidette determinazioni, entrambe pubblicate ai sensi della L. 18.6.2009 sul sito web istituzionale dell'Amministrazione sanitaria
2 Locale Napoli 2 Nord, con conseguente onere del Centro di attivarsi nella consultazione del sito, al fine di apprendere il motivo della mancata corresponsione dei saldi. Deduceva, infine, che con nota
0211921/2018, inviata a mezzo PEC in data 5.11.2018 e depositata all'udienza del 16.12.2019 di precisazione delle conclusioni, aveva comunicato all'interventore volontario Controparte_2 il formale diniego alla cessione del credito.
[...]
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 3.5.2021, Controparte_6 ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dello Parte stesso, adducendo la mancata prova da parte dell' dell'avvenuto superamento dei tetti di spesa per gli anni 2012 e 2013 nella macroarea di riferimento.
Nonostante la ritualità della notifica dell'appello, eseguita via PEC al procuratore del Centro costituito in primo grado, nessuno si è costituito per la per cui all'udienza Controparte_1 del 16.5.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 16.4.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poi, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Parte Con l'unico articolato motivo di doglianza l' ha censurato che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla produzione documentale da essa depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2019 e, in particolare, sulla nota a firma del Dirigente UOC
Gestione Risorse Economiche- Finanziarie del 18.2.2019 (di formazione successiva alla proposizione dell'atto di opposizione) e sulle determine n. 4720 del 30.9.2013 e 2774 del Parte 23.5.2014, ad essa allegate, dalle quali emergeva chiaramente quanto eccepito dall' ossia la non debenza delle somme ingiunte per sforamento del tetto di spesa di macroarea. Ha lamentato, altresì, che il primo giudice aveva omesso di considerare che quanto emergeva dalle suddette determine integrava un “fatto notorio”, attesa la pubblicazione dei provvedimenti, ai sensi della L.
18.6.2009 n. 69, sul sito web dell'Amministrazione Sanitaria.
L'appello è infondato e va rigettato. Parte Invero, l' non ha contestato quanto accertato in sentenza circa il ritiro del proprio fascicolo di parte all'udienza del 11.2.2019 e il suo mancato rideposito in cancelleria prima della decisione, incentrando il suo motivo di appello sull'omesso esame, da parte del primo giudice, della documentazione depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2019. In essa, Parte come risulta dal relativo verbale, l' depositava copia della nota interna del 18.2.2019 a firma dell' e indirizzata al procuratore costituito, con cui si esprimeva formale Parte_2 diniego all'intervenuta cessione dei crediti del Centro X Ray alla , con allegate le determine CP_2
n. 4720 del 30.9.2013 e 2774 del 23.5.2014.
3 Il Collegio preliminarmente osserva che effettivamente il primo giudice ha omesso di Parte esprimersi circa l'ammissibilità e la rilevanza della suddetta documentazione depositata dall' all'udienza di precisazione delle conclusioni, limitandosi a dare atto che l'opponente, avendo ritirato la propria produzione di parte, non aveva offerto la prova del superamento del tetto di spesa eccepito.
Ciò posto, tuttavia, va rilevato che la nota, avente ad oggetto “D.I. 6135/2015- Tribunale di
Napoli- X atto di intervento ”, a firma del Dirigente Controparte_1 CP_2 [...]
Parte
, depositata dall' all'udienza di precisazione delle Controparte_7 conclusioni del 16.12.2019, pur risultando effettivamente formata il 18.2.2019 e, quindi, successivamente alla proposizione dell'azione e alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. (concessi all'udienza istruttoria del 3.10.2016), è irrilevante ai fini della decisione, in Parte quanto inidonea a fornire la prova di quanto eccepito dall'
Dal contenuto della predetta nota, infatti, non emerge la prova in ordine al dedotto superamento dei limiti dei tetti di spesa previsti per le annualità in esame, attenendo essa esclusivamente al Parte diniego formale dell' alla cessione del credito dal centro creditore all' , CP_2 circostanza anch'essa irrilevante ai fini del decidere, atteso sia l'intervento meramente adesivo spiegato dalla cessionaria del credito in primo grado, sia la non necessità dell'accettazione espressa Parte da parte dell' ai fini dell'efficacia nei suoi confronti della cessione medesima (cfr. Cass. n.
24758/2021; Cass., n. 29420/2023).
Non possono, invece, considerarsi, ai fini del decidere, le determine n. 4720 del 30.9.2013 e n.
2774 del 23.5.2014 (depositate in allegato alla nota del 18.2.2019), atteso che il loro deposito all'udienza del 16.12.2019 deve ritenersi tardivo e, quindi, inammissibile.
Tali note, infatti, sono evidentemente di formazione antecedente alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (18.1.2016), essendo datate rispettivamente 30.9.2013 e 23.5.2014 Parte e, quindi, sin dall'inizio nella disponibilità dell' che avrebbe potuto (e dovuto) depositarle nei termini delle preclusioni documentali. Il deposito di documenti di formazione antecedente, infatti, non può ritenersi correttamente effettuato mediante l'allegazione a documenti di formazione successiva, aventi, peraltro, contenuto diverso, aggirandosi in tal modo le preclusioni istruttorie Parte previste dal codice di rito. Inoltre, nel caso in esame, l non ha neppure chiesto al primo giudice l'eventuale rimessione in termini per il deposito delle anzidette determine del 2013 e del 2014, adducendo l'impossibilità di produrle prima per causa ad essa non imputabile.
Priva di pregio è anche l'argomentazione volta ad attribuire alle suddette determine la natura di cd. “fatto notorio”, in quanto pubblicate sul sito web istituzionale dell'amministrazione ai sensi della L. 18.6.2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”).
4 Con riguardo alla riferita accezione di “fatto notorio” costituisce principio generale quello secondo cui “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile” (Cass., n. 36309/2022).
Nel caso di specie, osserva innanzitutto la Corte che il “fatto notorio” attiene, appunto a “fatti” che rientrano nella comune esperienza, ossia nell'esperienza di un individuo medio;
non possono, quindi, rientrare nella categoria i provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti emessi sulla base di elementi valutativi che implicano cognizioni particolari (cfr. Cass., 16959/2012) - quali sono Parte certamente le determine che stabiliscono le percentuali di regressione tariffaria sulla base di dati relativi al fatturato dei vari centri accreditati non conoscibili da tutti -; né i fatti in essi deliberati, riferiti a una cerchia ristretta di soggetti (i Centri accreditati). Peraltro, nel caso di specie, affinché le prestazioni rese dal Centro accreditato possano ritenersi extra budget e, quindi, non Parte remunerate dall' è necessaria la prova puntuale della comunicazione al Centro dei monitoraggi relativi alla data di presumibile sforamento. E', quindi, evidente come tale circostanza e la determina che l'accerta non possano in alcun modo rientrare nella nozione di fatto notorio di cui all'art. 115 c.p.c., neppure ove le determine siano state pubblicate sul sito web della Pubblica amministrazione agente, la quale è idonea ad attribuire alla determina stessa solo carattere di pubblicità senza farla assurgere a fatto notorio. Parte Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello dell' va rigettato e la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3250/2020 va confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato
[...]
stante la contumacia dello stesso. CP_8
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e la cessionaria CP_9
invece, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'appellata costituita, sulla
[...] base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, ai minimi di tariffa, stante la serialità e non complessità delle questioni trattate, detratti per il giudizio di appello i compensi per la fase istruttoria non svolta.
Le spese così liquidate non possono essere attribuite all'avv. Pacifico con distrazione e vanno riconosciute direttamente in favore della parte processuale, atteso che costituisce principio consolidato, condiviso da questa Corte, quello per cui “Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia
5 della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale” Cass., 31687/2019). Nel caso di specie, risulta depositata in atti la rinuncia al mandato da parte del procuratore costituito per l' , notificata regolarmente alla parte CP_2 assistita.
Deve, infine, darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le Parte condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3250/2020 pubblicata in data Parte_1
6.5.2020, nei confronti del e della Controparte_10 Controparte_2 così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in Parte_3 favore della , delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 4.997,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
Parte
3) nulla per le spese tra l'appellante e il Controparte_8
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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