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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 28.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3538 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nata a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1
Machiavelli n. 18, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Degioannis n. 25,
presso lo Studio dell'Avv. Giuliana MURINO, dell'Avv. Fabrizio RODIN,
dell'Avv. Giorgio RODIN e dell'Avv. Teodoro RODIN, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
pagina 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariantonietta PIRAS e dall'Avv. Alessandro
DOA in forza di procura generale rogito Notaio 2.03.2024; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“il Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, contrariis reiectis,
voglia:
a) dichiarare insussistente e/o comunque irripetibile il credito vantato dall' CP_2
nei confronti di pari ad euro 4.680,49, di cui è stata richiesta la Parte_1
restituzione con provvedimento, datato 4.05.2022;
b) condannare l'istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, alla restituzione della somma di euro 4438,65, che è stata indebitamente
detratta dal conteggio degli arretrati del 24.05.2024, oltre accessori di legge;
c)-condannare l'istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento delle spese di giudizio, aumentate del 30% ex art. 4
comma 1 bis D.M. 55/2014, oltre spese generali ed accessori di legge con
distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
d) ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, ai fini dell'esonero
dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, nella denegata ipotesi
di soccombenza, parte ricorrente dichiara che il proprio nucleo familiare
convivente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, inferiore a due volte
l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U.
sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m. e si impegna a
pagina 2 comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti
dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi”.
Nell'interesse del resistente:
“il Tribunale adito voglia così giudicare:
1) rigettare l'avverso ricorso;
2) con vittoria di spese competenze come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare l'accertamento della irripetibilità delle somme
[...]
erogatele a titolo di assegno mensile di assistenza.
In specie, ella ha rappresentato:
− di essere stata riconosciuta titolare di assegno mensile di assistenza,
riconosciuto in seguito all'accertamento del requisito sanitario omologato con decreto del 27.02.2024, che la prestazione era stata liquidata con provvedimento del 29.05.2024, previa detrazione di euro 4.438,65 per “somme non dovute e
trattenute da questa Agenzia di produzione: Motivazione recupero indebito
numero 0016978981” e che, recatasi all' per avere contezza di tale CP_2
indebito, il funzionario incaricato le aveva riferito che, a suo tempo, l' CP_3
aveva predisposto il provvedimento del 04.05.2022, con cui esso aveva comunicato l'intento di voler recupere le somme indebitamente percepite perché “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
1.07.2020 al 31.05.2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
pagina 3 07104549 per un importo complessivo di euro 4.680,49 per i seguenti motivi:
maggiorazione sociale non spettante agli invalidi civili parziali su pensione, cat
INVCIV n. 07104549 per un importo complessivo di € 4.680,49”;
− che il funzionario le aveva mostrato l'attestazione di consegna della nota da cui risulta che non le era stato recapitato per “causa emergenza sanitaria”,
come da copia che le veniva consegnata brevi manu e che il suddetto provvedimento non era mai stato ricevuto da lei ricorrente, come risulta dalla relativa ricevuta;
− di avere presentato ricorso amministrativo, al Comitato provinciale di
Cagliari dell' , avuta contezza di detto provvedimento, il 01.08.2024, senza CP_3
esito alcuno.
2. L' si è Controparte_4
costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso.
In specie, l' ha rappresentato: CP_3
− che, nel caso in esame, il competente Ufficio amministrativo ha segnalato quanto segue: 21.08.1963 Titolare di INVCIV INVALIDO Parte_1
con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71 da
02/2020 sulla base di verbale emesso a seguito di visita del 16/03/2020 con
revisione programmata a ottobre 2020. In data 03/06/2021 è stata sottoposta a
revisione e riconosciuta con riduzione permanente della capacità CP_5
lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88). Il verbale è
stato notificato, come da cartolina allegata, a luglio 2021. In data 04.05.2022 è
stata ricostituita la prestazione per cambio fascia da invalido totale a invalido
parziale. La ricostituzione ha determinato l'indebito di € 4.680,49 dal 01.07.2020
al 31.05.2022 (mese precedente la lavorazione). L'indebito dal 01.07.2021 è
pagina 4 relativo alla revoca delle maggiorazioni che non spettano in caso di invalidità
parziale. La parte di indebito dal 2020 al 30.06.2021 è dovuto all'inserimento di
redditi del 2020 pari a € 461,00, rilevati in occasione della lavorazione.
L'indebito n. 16978981 risulta notificato, con comunicazione esitata in data
23.05.2022, come da cartolina allegata recante il timbro “IMPOSSIBILITATA
CAUSA EMERGENZA SANITARIA” in luogo della firma del destinatario
ricevente. Successivamente, si è avviato il piano di recupero sulla pensione nella
misura del 20% con prima rata dal mese di luglio 2022 e fino al mese di ottobre
2022. Importo recuperato € 241,84. In data 29.05.2024 in occasione del ripristino
della pensione a seguito di causa persa dall' , l'ufficio ha provveduto a CP_3
compensare l'intero debito residuo (€ 4.438,65) con il credito a disposizione pari
a € 7.175,32. La compensazione è evidenziata nel provvedimento TE08”;
− che la , a far data dal 01.02.2020, risultava titolare di Pt_1
prestazione di invalidità civile quale invalido totale, categoria INVCIV numero
07104549, con revisione programmata a ottobre 2020, per cui ella, sottoposta a visita di revisione il 03.06.2021, era stata riconosciuta invalida civile parziale e il relativo verbale le era stato notificato il 01.07.2021 ed esso Istituto le aveva liquidato la prestazione quale invalida civile dal 01.07.2020 al 31.05.2022;
− che l'indebito per cui è causa, maturato sulla pensione di invalidità civile prestazione n. 07104549 Cat. INVCIV, con decorrenza 02/2020, si era costituito nel periodo compreso dal 01.07.2020 al 31.05.2022, all'esito del ricalcolo della originaria prestazione di invalidità civile (pensione di inabilità civile) per insussistenza dei requisiti sanitari e, in particolare, l'indebito dal 01.07.2021 è
relativo alla revoca delle maggiorazioni che non spettano in caso di invalidità
parziale;
pagina 5 − che la parte di indebito dal 2020 al 30.06.2021 è dovuto all'inserimento di redditi del 2020 pari a euro 461,00, rilevati in occasione della lavorazione e desumibili dall'estratto contributivo della ricorrente con l'indicazione dei redditi percepiti;
− che, invero, con verbale del 03.06.2021 era stato riconosciuto, in capo alla ricorrente, lo status di INVALIDO con riduzione permanente della capacità
lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) (cfr. lettera di accompagnamento in atti-doc. 3, ricevuto il 01.07.2021) e la ricorrente era a conoscenza della variazione dei requisiti sanitari e, quindi, era perfettamente in grado di capire che la liquidazione era errata, con la conseguenza della illegittimità della liquidazione stessa e della comunicazione, per il periodo predetto, da parte dell' , dell'indebito maturato a tale titolo, oggetto CP_2
dell'odierna controversia;
sotto altro profilo, la parte di indebito dal 2020 al
30.06.2021 è dovuto all'inserimento di redditi del 2020 pari a euro 461,00, rilevati in occasione della lavorazione. Ed invero, si tratta di prestazioni collegate,
comunque, al reddito.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
La costituzione in giudizio dell' ha consentito di ricostruire CP_2
compiutamente la vicenda, solo parzialmente esposta nel ricorso introduttivo.
Anzitutto, è documentalmente provato che la ricorrente era stata riconosciuta prestazione di invalidità civile in quanto invalida con totale e permanente inabilità
lavorativa al 100% sulla base di verbale emesso a seguito di visita del 16.03.2020
pagina 6 con revisione programmata a ottobre 2020 (doc. 2, prodotto col ricorso introduttivo).
È, pure, agli atti che, il 03.06.2021, la era stata sottoposta a Pt_1
revisione e riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità
lavorativa dal 74% al 99% e che il verbale le era stato notificato, come da avviso di ricevimento, nel mese di luglio 2021 (doc. 3 e 4, prodotti col ricorso introduttivo).
Ne deriva che l'odierna ricorrente fosse pienamente consapevole della perdita dello status di invalido al 100%.
Di seguito alla visita di revisione, il 04.05.2022, era stata ricostituita la prestazione per cambio fascia da invalido totale a invalido parziale e tale ricostituzione aveva generato l'indebito di euro 4.680,49 dal 01.07.2020 al
31.05.2022 (mese precedente la lavorazione), indebito formatosi a partire dal
01.07.2021 per effetto della revoca delle maggiorazioni, che non spettano in caso di invalidità parziale.
Era stato, allora, avviato il piano di recupero sulla pensione nella misura di 1/5
con prima rata dal mese di luglio 2022 e fino al mese di ottobre 2022, per un importo totale di euro 241,84.
Infine, il 29.05.2024, a seguito del ripristino della pensione dopo la causa per accertamento tecnico preventivo, l' aveva portato in compensazione CP_3
l'intero debito residuo, pari a euro 4.438,65, con il credito a disposizione pari a euro 7.175,32 derivante dal provvedimento di omologa del requisito sanitario da parte del Tribunale (cfr. provvedimento TE08 (doc. 7, prodotto con la memoria di costituzione).
pagina 7 Anche di fronte a questa compiuta ricostruzione dei fatti, la ricorrente ha insistito sostenendo di essere stata in buona fede nel ricevere le somme indebite e che il provvedimento di revoca non le era stato comunicato.
La questione deve essere affrontata e risolta in punto di diritto.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, “Con
riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi
civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art.
11, comma 4, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter , d.l. n. 323 del 1996,
convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, legge n. 448 del 1998) -
disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare"
dettata dall'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle
prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento
amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in
mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte
dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il
formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo
così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 cost., essendo
ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il
formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella
definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. L.,
29.10.2003, n. 16260; si veda anche Cass. civ., Sez. VI-L., 19.02.2021, ord. n.
4600, secondo cui “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di
erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i
requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito
pagina 8 previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo
l'ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento
erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto
alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla
commissione medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti
necessari per il conseguimento del beneficio)”).
E, invero, è ravvisabile un principio di settore secondo cui, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, in materia previdenziale e assistenziale, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993).
In effetti, lo stesso Giudice delle leggi, pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica
pagina 9 disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore,
onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente
sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004) e ha pure rilevato,
in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, d.l.
20.06.1996, n. 323, conv. in l. 08.08.1996, n. 425, come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale” “nella parte in cui
non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di
assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica, mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica, le uniche a porre quindi il problema della ripetibilità, la stessa Corte Cost. n.
448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' , avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione CP_2
indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel
tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il
provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta
giorni dalla sospensione”.
Per altro verso, tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo (l. n. 29 del
1977, art. 3, di conversione del d.l. n. 850 del 1976; d.l. n. 173 del 1988, art. 3,
comma 9°, convertito nella l. n. 291 del 1988; l. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11,
comma 4°; D.P.R. 21.09.1994 n. 698, art. 5, comma 5°; d.l. n. 323 del 1996, art. 4,
convertito con modifiche nella l. 08.08.1996, n. 425 e della l. 23.12.1998, n. 448,
art. 37, in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari;
l. 27.12.1997, n. 449, art. 52, comma 3°, in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari e infine il d.l.
30.09.2003, n. 269, art. 42, comma 5°, conv. nella l. 24.11.2003, n. 326) sono
pagina 10 chiare nel prescrivere che la revoca produca effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione dell'indebito, come pretende la odierna ricorrente , poiché la norma non prescrive che il Pt_1
provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti.
A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8°, l. 23.12.1998, n. 448, che,
nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca “a decorrere dalla data della visita di verifica” (Cass. civ., Sez. L.,
17.02.2017, n. 4279).
Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ., Sez. VI - L., 23.12.2010, n. 26096).
Tra l'altro, con principio affermato ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate, ma con valenza di carattere generale, deve osservarsi come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari “non concretino esercizio di poteri
amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del
rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei
termini [di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5°, ndr.] l'effetto di
estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e
fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo,
non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema” (Cass. civ., Sez. VI,
19.12.2019, n. 34013).
Né elementi decisivi possono ricavarsi da qualche pronuncia della giurisprudenza di legittimità, relativa a casi estremi in ragione del lunghissimo arco di tempo (10
pagina 11 anni), trascorso tra la data della visita di revisione e la sospensione della prestazione indebita, con la maturazione di elevatissimi importi a titolo di indebito
(Cass. civ., Sez. L., 15.11.2018, n. 29419).
Circostanze analoghe, invece, non sussistono nel caso in esame: la revoca della prestazione era seguita a meno di tre anni dalla visita di revisione.
Ebbene, tale lasso temporale, malgrado la persistenza di condizioni precarie di salute, esclusa la rilevanza della normativa invocata dall'odierna ricorrente, non è
certo idoneo a ingenerare un affidamento circa la spettanza della prestazione,
poiché non particolarmente dilatato.
Peraltro, non può dimenticarsi che l'affidamento può essere tutelato dal diritto solo quando legittimo, il che evidentemente non può dirsi sussistente nel caso di specie, vista la piena conoscenza degli esiti della visita medica di revisione e la possibilità della di agire in via amministrativa o giurisdizionale, per Pt_1
far valere il proprio persistente stato di salute, come, tra l'altro, da lei effettivamente fatto, avendo proposto fin dall'inizio dell'anno 2023 il ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Nella vicenda scrutinata, deve ribadirsi, infatti, che il verbale di revisione era stato correttamente comunicato ad il 01.07.2021 (docc. 3-4, Parte_1
prodotti con la memoria di costituzione).
Ne deriva che la ricorrente odierna non poteva che essere perfettamente consapevole della mancata conferma, in sede di verifica, della prestazione erogatale fino a quel momento, tanto più con la maggiorazione di legge.
Quanto, poi, alla parte di indebito dal 2020 al 30.06.2021, l' ha chiarito che CP_3
esso è dovuto all'inserimento di redditi del 2020 pari a euro 461,00, rilevati in
pagina 12 occasione della lavorazione e che i redditi de quibus si evincono dall'estratto contributivo della ricorrente con l'indicazione dei redditi percepiti.
Sul punto, per altro verso, la ricorrente, a parte una contestazione generica della ricostruzione dell' non ha svolto alcuna compiuta allegazione. CP_2
Sulla scorta delle suddette considerazioni deve ritenersi legittimo l'indebito recuperato dall' e, pertanto, la domanda proposta da CP_2 Parte_1
deve essere rigettata, in quanto infondata.
Le spese di lite non seguono la soccombenza, avendo la ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. nulla sulle spese.
Cagliari, 28.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 13