Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 210/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Sorce, Salvatore Parte_1
Sansone e Massimiliano Marinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Sorce in Termini Imerese (Pa), Corso Umberto e Margherita n. 61.
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Maria Dentici ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale.
E NEI CONFRONTI DI
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Alessandro Doa ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'TE, in Cagliari, in Via Delitala, n. 2.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.01.2023, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso:
1
istruttore tecnico contabile e inquadramento contrattuale nella categoria C4 del c.c.n.l. del comparto funzioni locali;
- che, con nota prot. 4534 del 6 marzo 2017 (cfr. alleg. 1), l'
[...]
(d'ora in poi , dopo aver appreso dalla stampa Controparte_3 CP_4
locale di un'operazione antimafia denominata “Black Cat”, in cui egli stesso era rimasto coinvolto per i reati di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., gli aveva contestato di aver posto in essere “un comportamento non confacente ai doveri di ufficio, foriero di danno all'ente (anche in termini di immagine) e contrario al codice di comportamento (e più precisamente all'art. 7) e peraltro astrattamente qualificabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 quater comma I lett f del D. lgs. 165/01”;
- di essere stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione, nelle more della definizione del procedimento penale;
- di essere stato assolto con sentenza n. 2820/2021 del 14.05.2021 della Corte
d'Appello di Palermo (cfr. alleg. 7), divenuta irrevocabile il 26 febbraio 2022, con la formula “perché il fatto non sussiste” e di aver, pertanto, chiesto la revoca del provvedimento di sospensione e la reintegrazione in servizio, oltre al pagamento di tutte le differenze retributive maturate;
- che, all'esito della riapertura del procedimento disciplinare, l' gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi, “ritenuto che il dipendente (...) si è reso responsabile di gravi violazioni ai doveri d'ufficio per avere posto in essere i comportamenti
(...) contenuti nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di
Palermo n. 2820 del 6.4.2022”; convenne in giudizio il Comune datore per sentir dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare inflittagli.
2 Dedusse l'assenza della contestazione dei fatti posti a base della sanzione disciplinare e, comunque, la sua genericità e/o tardività nonché l'infondatezza degli addebiti per essere stato assolto con sentenza passata in giudicato per insussistenza del fatto.
Concluse, pertanto, chiedendo di “ritenere e dichiarare nulla, annullabile, inefficace e comunque illegittima la sanzione disciplinare applicata al ricorrente con la nota 2/Ris del 17 agosto 2022, e con la conseguente lettera prot. 13436 del 30 agosto 2022, e il conseguente diritto del ricorrente a percepire la retribuzione dovutagli per l'intero periodo di sospensione, nonché alla regolarizzazione previdenziale tramite versamento dei relativi contributi;
condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al geom. l'intera Pt_1
retribuzione maturata durante il periodo di applicazione della sanzione disciplinare indicata al punto precedente;
in ogni caso, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, anche ai sensi dell'art. 61, c. 8 del C.c.n.l. 2016-2018, al conguaglio tra quanto percepito per indennità alimentare e quanto dovuto a titolo di retribuzione nell'intero periodo di sospensione cautelare dal 26 maggio 2017 al 25 maggio 2022; condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento di quanto dovuto a titolo di conguaglio tra l'indennità percepita e la retribuzione dovuta nel periodo di sospensione cautelare, nonché alla regolarizzazione previdenziale tramite versamento dei relativi contributi;
con vittoria di spese, competenze e onorari” (cfr. conclusioni del ricorso).
Resistette in giudizio il contestando variamente la fondatezza del Controparte_1
ricorso di cui chiese il rigetto.
Si costituì in giudizio anche l , il quale, previo accertamento della legittimità CP_2
della domanda dedotta in giudizio, chiese la condanna dell'Amministrazione comunale al pagamento della contribuzione omessa, nei limiti della prescrizione.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 07 maggio 2025 per il deposito di note.
****
3 Il procedimento disciplinare, avviato con nota prot. n. 4534 del 6.3.2017, poi conclusosi con la sanzione impugnata, trae origine dalle notizie apprese dall'Amministrazione comunale dalla stampa locale in merito all'operazione denominata “Black Cat”, al cui esito erano stati arrestati numerosi esponenti della criminalità organizzata del mandamento mafioso di , con cui il ricorrente CP_1
risultava intrattenere frequentazioni e rapporti.
Nella contestazione del 06 marzo 2017 si legge, infatti, che “la presente fa seguito alla notizia apparsa a mezzo stampa in data 2.2.2017, inerente gli esiti delle indagini relative alla operazione denominata “Black Cat”, in cui LL – come peraltro da sua diretta ammissione – sarebbe stato coinvolto per i reati previsti ex artt. 119 e 415 bis cp. A seguito della lettura della copia del verbale di chiusura delle indagini, da LL esibito durante una seduta di Giunta Comunale… Ritenendo, tuttavia, che la sola conoscenza, nei termini di cui sopra, dei fatti di cui trattasi, determini comunque il decorso del termine utile per la contestazione, e fatto, comunque, salvo il doveroso approfondimento dei fatti, la S.V. avrebbe posto in essere un comportamento non confacente ai doveri d'ufficio, foriero di un danno all'TE (anche in termini di immagine) e contrario al codice di comportamento (e più precisamente dell'art. 7) e, peraltro, astrattamente qualificabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 quater comma
I lett. f) del d.lgs. 165/01, ritenendo, questo Ufficio, che sussistano gli estremi di particolare gravità per il raddoppio dei termini procedimentali (...)” (cfr. doc. n. 1 fascicolo comune).
L'UDP, dopo aver ascoltato il lavoratore a sua difesa, con nota prot. n. 9766 del
25.5.2017, osservò che “nella relazione di chiusura delle indagini preliminari e contestuale richiesta di rinvio a giudizio, viene descritto il capo di imputazione come segue: , del reato di cui agli articoli 110 e 416 bis cp e art. 7 l. 203/91, Parte_1
per avere concorso nel delitto di cui al capo A) mettendo a disposizione della consorteria mafiosa l'influenza e il potere derivante dal suo ruolo di geometra all'interno dell'ufficio tecnico del , in tal modo partecipando al Controparte_1
mantenimento ed al rafforzamento, nonché all'espansione dell'associazione mafiosa,
4 attraverso la partecipazione a incontri con esponenti di Cosa Nostra, tra cui CP_5
e soggetti ai vertici del mandamento mafioso di ed
[...] CP_6 CP_1
intrattenendo, tramite essi, rapporti continuativi con l'Associazione e suscitando la consapevolezza in taluni esponenti di Cosa Nostra della sua assunzione di responsabilità circa imprecisate condotte volte ad influenzare, a tutto vantaggio di cosa nostra, soggetti appartenenti al mondo istituzionale ed imprenditoriale ed in particolare al fine di ottenere favori e intervenire illecitamente nell'iter burocratico, con particolare riferimento alle pratiche in materia edilizia interessanti l'organizzazione criminale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 cp e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa” (cfr. doc. n. 4 fascicolo . CP_1
Il stante il rinvio a giudizio del ricorrente per il reato di cui agli articoli 110 e CP_1
416 bis c.p. e art. 7 l. 203/91, con la determinazione dirigenziale n. 416 del 28.6.2017, dispose la sospensione cautelare dal servizio e dalla corresponsione della retribuzione dell nonché la contestuale sospensione del procedimento fino alla definizione Pt_1
del giudizio penale (cfr. doc. n. 5 fascicolo CP_1
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 942/19, poi confermata dalla locale
Corte d'Appello, assolse l'imputato per insussistenza del fatto (cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo . CP_1
Non appena avuta notizia della sentenza n. 2820/2021 del 14.5.2021, con cui la Corte
Contr d'Appello di Palermo aveva rigettato l'appello proposto dal P.M., l' , con nota prot. 1/ris del 04.05.2022 (cfr. doc. 9 fascicolo , dispose la riapertura del CP_1
procedimento disciplinare, nelle more sospeso, osservando che: “malgrado l'assoluzione, dal contenuto delle sentenze emerge un quadro in ordine alle condotte poste in essere dall che conferma le violazioni contestate in sede disciplinare e Pt_1
precisamente i comportamenti non confacenti ai doveri d'ufficio e la violazione del codice di comportamento”.
Ed invero, sul presupposto che i comportamenti emersi e accertati, ancorché giudicati privi di rilevanza penale, fossero, comunque, in grave contrasto con i doveri di ufficio,
5 Contr l' , nella citata nota del 04.05.2022, evidenziò che: “dalle motivazioni delle sentenze emerge il profilo di un soggetto con l'abitudine di ricevere tangenti, a portare avanti a rilento gli adempimenti dell'ufficio cui era assegnato che
“sbloccava” a seguito di regali, fino ad € 2000,00. Quanto accertato in sede di procedimento penale (...) rivela da parte dell un comportamento non Pt_1
confacente ai doveri di ufficio, contrario al codice di comportamento, DPR 62/73, agli artt. 7 e 5 del codice di comportamento comunale, suscettibile per la sua gravità di scuotere la fiducia del datore di lavoro”.
Riaperto, dunque, il procedimento disciplinare e dopo aver consentito al dipendente di rassegnare le sue giustificazioni, il con nota prot. n. 2/Ris del 17.8.2022 (cfr. CP_1
doc. 2 fascicolo , irrogò la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla CP_1
retribuzione per un periodo di sei mesi “ritenuto che il dipendente (...) si è reso responsabile di gravi violazioni ai doveri d'ufficio per avere posto in essere i comportamenti (...) contenuti nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2820 del 6.4.2022”.
Alla luce di tali premesse, il ricorrente ha censurato la sanzione disciplinare per cui è causa per l'omessa contestazione preventiva dei fatti posti a fondamento della stessa;
per la tardività e per la genericità che connoterebbero la contestazione di addebito nonché per l'insussistenza del fatto contestato.
Le doglianze sono infondate.
Quanto all'omessa contestazione o, comunque, alla sua genericità va osservato che, nel momento il cui comune apprese dalla stampa dell'operazione antimafia denominata “Black Cat”, inoltrò alla Procura della Repubblica di Palermo e a quella di
Termini Imerese un'apposita richiesta di “notizie più dettagliate in merito alla vicenda” (cfr. docc. 17 e 18 fascicolo . CP_1
La Procura della Repubblica di Palermo, con nota del 15.02.2017 (cfr. doc. n. 15
Comune Palermo), comunicò che non vi erano, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., iscrizioni suscettibili di comunicazione.
6 Contr Ciò nonostante, l' decise di avviare, con la citata nota n. 4534 del 06.03.2017, il procedimento disciplinare per cui è causa.
Orbene, ad avviso del Decidente, la condotta del comune non è in alcun modo censurabile.
Da un canto, infatti, l'avvio del procedimento disciplinare non solo era doveroso a fronte della gravità dei fatti emersi, ma altresì necessario al fine di evitare la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare (visti i termini perentori stringenti previsti dal d.lgs. n. 165/2001).
Quanto alla sua genericità, se ne riporta nuovamente il testo “la presente fa seguito alla notizia apparsa a mezzo stampa in data 2.2.2017, inerente gli esiti delle indagini relative alla operazione denominata “Black Cat”, in cui – come peraltro da sua Pt_2
diretta ammissione – sarebbe stato coinvolto per i reati previsti ex artt. 119 e 415 bis cp. A seguito della lettura della copia del verbale di chiusura delle indagini, da LL esibito durante una seduta di Giunta Comunale… Ritenendo, tuttavia, che la sola conoscenza, nei termini di cui sopra, dei fatti di cui trattasi, determini comunque il decorso del termine utile per la contestazione, e fatto, comunque, salvo il doveroso approfondimento dei fatti, la S.V. avrebbe posto in essere un comportamento non confacente ai doveri d'ufficio, foriero di un danno all'TE (anche in termini di immagine) e contrario al codice di comportamento (e più precisamente dell'art. 7) e, peraltro, astrattamente qualificabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 quater comma
I lett. f) del d.lgs. 165/01, ritenendo, questo Ufficio, che sussistano gli estremi di particolare gravità per il raddoppio dei termini procedimentali (...)” al fine di evidenziare che, tenuto conto degli elementi a disposizione in quel momento, il null'altro avrebbe potuto aggiungere alla contestazione in esame. CP_1
Nella nota, infatti, si fa riferimento ai fatti appresi dalla stampa, ben noti al ricorrente
(possedendo egli stesso una copia del verbale di chiusura delle indagini), ai reati ipotizzati nonché alle norme violate.
Ciò implica che il lavoratore era perfettamente a conoscenza del compiuto perimetro delle condotte rilevanti sul piano disciplinare e richiamate mediante rinvio per
7 relationem alle emergenze del processo penale e, dunque, pienamente in grado di esercitare il diritto di difesa rispetto agli addebiti mossi.
Quanto, poi, alla successiva nota di contestazione del 04.05.2022, con cui è stato riaperto il procedimento disciplinare, l ne contesta la legittimità sotto molteplici Pt_1
profili.
Da un canto, a voler ritenere la nota in oggetto, quale integrazione di quella del
06.03.2017, essa sarebbe tardiva, atteso che “la sentenza della Corte di Appello riprende le affermazioni in merito a pretesi comportamenti tenuti dall'imputato, contenute nella sentenza del Tribunale di Termini Imerese, n. 942 del 2019, la cui motivazione è stata depositata il 9 novembre 2019. Di tale sentenza il CP_1
era perfettamente a conoscenza, dato che era costituito parte civile nel
[...]
giudizio, con il ministero dell'avv. Ettore Barcellona” (cfr. pag. 12 ricorso); ad ogni modo, sarebbe generica, perché non avente ad oggetto fatti specifici, ma mere illazioni.
A ciò si aggiunga che, secondo la ricostruzione attorea, la contestazione farebbe riferimento a fatti del tutto nuovi, diversi da quelli per il quale il procedimento disciplinare era stato avviato e in relazione ai quali l'Arena era stato assolto.
Partendo dall'esame della prima delle censure, va osservato che, sebbene l'Amministrazione fosse a conoscenza dei fatti contestati al ricorrente già al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 942 del 2019, è altrettanto vero che, stante la pendenza del gravame, il ha correttamente CP_1
aspettato, prima di riavviare il procedimento disciplinare, la conclusione del giudizio d'appello che, per ipotesi, avrebbe potuto avere un esito diverso da quello di primo grado.
D'altronde l'aver atteso l'irrevocabilità della sentenza non può tradursi nella violazione del principio di tempestività della contestazione, stante la legittima determinazione dell'ente di sospendere il procedimento disciplinare nelle more della definizione di quello penale.
8 Non merita di essere condiviso, poi, l'argomento della presunta mancanza di specificità della contestazione che deriverebbe, secondo l dal richiamo a “mere Pt_1
illazioni (...) in ordine a pretesi comportamenti non corretti”.
L'addebito, infatti, nelle sue premesse, riporta i capi di imputazione del procedimento penale a carico dell accusato “per avere concorso nel delitto di cui al capo A) Pt_1
mettendo a disposizione della consorteria mafiosa l'influenza e il potere derivante dal suo ruolo di geometra all'interno dell'ufficio tecnico del , in tal Controparte_1
modo partecipando al mantenimento ed al rafforzamento, nonché all'espansione dell'associazione mafiosa, attraverso la partecipazione a incontri con esponenti di
Cosa Nostra, tra cui e soggetti ai vertici del CP_5 CP_6
mandamento mafioso di ed intrattenendo, tramite essi, rapporti continuativi CP_1
con l e suscitando la consapevolezza in taluni esponenti di Cosa Nostra CP_7
della sua assunzione di responsabilità circa imprecisate condotte volte ad influenzare,
a tutto vantaggio di cosa nostra, soggetti appartenenti al mondo istituzionale ed imprenditoriale ed in particolare al fine di ottenere favori e intervenire illecitamente nell'iter burocratico, con particolare riferimento alle pratiche in materia edilizia interessanti l'organizzazione criminale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 cp e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa” e poi prosegue evidenziando che “i giudici, nei due gradi di giudizio, delineano il profilo dell'imputato come quello di un tecnico del Comune che magari (perfino notoriamente) non disdegna di ricevere regalie o compensi e che
è oggetto di illazioni di disponibilità a risolvere amichevolmente pratiche amministrativa;
aspetti che involgerebbero semmai un diverso ordine di censurabile illegalità in un differente perimetro però di rilevanza penale” pur non integrando gli estremi del con concorso esterno in associazione mafiosa per cui il sig. era Pt_1
stato originariamente rinviato a giudizio. Nondimeno, i giudici di appello avevano osservato che “la circostanza, infine che l' , con le sue frequentazioni con Pt_1
personaggi mafiosi ai quali, secondo le acquisizioni in esame, avrebbe mostrato supina disponibilità per la risoluzione “di tutte le questioni” amministrative
9 nell'ambito del Comune” avrebbe messo in luce “atteggiamenti certamente censurabili sotto ogni profilo, perché giustificati soltanto da una riprovevole necessità di obbediente soggezione alla imposizione mafiosa”.
Ed ancora: “...malgrado l'assoluzione, dal contenuto delle sentenze emerge un quadro in ordine alle condotte poste in essere dall che conferma le violazioni Pt_1
contestate in sede disciplinare e precisamente i comportamenti non confacenti ai doveri d'ufficio e la violazione del codice di comportamento”.
A ben vedere ciò che viene richiamato nella contestazione non sono affatto illazioni, bensì fatti specifici, che rappresentano l'esito del compendio probatorio (dichiarazioni testimoniali e intercettazioni espressamente richiamate nelle sentenze versate in atti), sulla scorta del quale prima il Tribunale e poi la Corte d'Appello hanno ricostruito le condotte ascrivibili al ricorrente, alcune delle quali direttamente riferibili alle funzioni espletate presso il comune di , come volte a favorire e a compiacere esponenti CP_1
della malavita locale al fine di trarne un proprio profitto.
D'altronde, se l'onere di specificità della contestazione disciplinare assolve alla funzione di consentire al lavoratore incolpato la più proficua difesa, avendo egli chiara cognizione dei fatti che gli vengono addebitati, senza tuttavia l'osservanza di rigidi e predeterminati schemi formali, non può dubitarsi che nel caso in esame l alla Pt_1
stregua della nota in questione, avesse ricevuto chiara ed esaustiva notizia dei comportamenti che l'ente comunale gli imputava.
In ordine, poi, alla principale doglianza mossa dal ricorrente, secondo cui i fatti posti a base della sanzione disciplinare costituirebbero dei fatti nuovi rispetto a quelli oggetto di incolpazione, è opportuno esaminare alcuni dei passaggi della sentenza del
Tribunale di Termini Imerese n. 942/2019 e di quella della Corte d'Appello di
Palermo n. 2820/2021 che, come già detto, hanno assolto l' per insussistenza del Pt_1
fatto.
Nella sentenza di primo grado si legge che: “particolarmente ambigua appare (...) la figura di (...) accusato di avere favorito, quale concorrente esterno, Parte_1
l'associazione per delinquere denominata “cosa nostra” mediante il disbrigo di
10 pratiche afferenti al proprio ufficio in favore degli appartenenti al mandamento mafioso di . Il riferimento va, in primo luogo, ai rapporti che questi CP_1
intratteneva con il geometra , soggetto condannato per il delitto di Parte_3
associazione per delinquere di tipo mafioso (...). Vengono in secondo luogo in rilievo alcune conversazioni intrattenute da esponenti mafiosi di e dei Comuni CP_1
limitrofi che fanno cenno alla presenza, all'interno dell'U.T.C. di , di un CP_1
soggetto loro vicino disposto ad occuparsi delle pratiche edilizie di loro interesse.
(….). Ed invero, sia le dichiarazioni testimoniali che le intercettazioni dipingono l' come un soggetto fortemente controverso che intrattiene frequenti contatti Pt_1
con appartenenti a “cosa nostra” locale (quali e ), i quali vedono Per_1 CP_5
in lui un punto di riferimento per la trattazione di determinati affari o la gestione di pratiche relative a soggetti loro vicini (...) e si impegnano in prima persona per la risoluzione dei suoi problemi economici. Per altro verso, l'opacità dell' risulta Pt_1
evidente persino dalle dichiarazioni rese dai testi della difesa e , i Tes_1 Tes_2
quali hanno specificato come anche nella trattazione di affari di carattere strettamente personale l'imputato non si facesse scrupoli di seguire lo svolgimento del relativo iter burocratico dall'interno dell'Amministrazione sfruttando la propria veste di dipendente dell' , in spregio alle più elementari Parte_4 Controparte_1
norme a tutela del buon andamento della P.A. e alla prevenzione di evidenti conflitti di interesse. Ancor più decisiva in tal senso deve intendersi la testimonianza del
[...]
, il quale ha fatto cadere il velo che mascherava la vera indole dell'imputato Tes_3
rivelando come lo stesso fosse usualmente dedito alla richiesta di tangenti per il corretto svolgimento del proprio incarico lavorativo (...), tanto da essere conosciuto in paese e frequentemente menzionato con l'appellativo di “ , per la sua Parte_5
tendenza a chiedere regali”.
Nonostante il quadro probatorio descritto, il Tribunale ha ritenuto di dover assolvere l' dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, difettando la prova Pt_1
dell'effettivo contributo “alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio criminale”.
11 L'assoluzione è stata confermata anche dalla sentenza n. 2820/2021 della Corte
d'Appello di Palermo, sebbene la Corte, nell'iter motivazionale, mostri di condividere la descrizione che dell'imputato hanno dato i primi giudici “i quali ne hanno appunto tratteggiato un profilo certamente ambiguo, non interamente distaccato dall'ambiente in cui si muoveva siccome implicanti contatti con le imprese, gli appalti e i relativi meccanismi amministrativi”.
E ciò, in quanto mediante le nuove acquisizioni probatorie sarebbe emersa “una condizione da parte dell' di mera collaborazione occasionale rispetto non tanto Pt_1
alla consorteria mafiosa quanto alle singole persone, esponenti di spicco, nei cui confronti mostrava formale rispetto, rivelandosi di contingente utilità per la risoluzione di pratiche amministrative magari segnalate come riguardanti amici e conoscenti (...). Una relazione di “amicizia”, dunque, che in sé stessa non trascende i limiti di comune disvalore sociale”.
Nella sentenza in rassegna, peraltro, si legge che la posizione dell' era quella di Pt_1
“un tecnico del che magari (perfino notoriamente) non disdegna di ricevere CP_1
regalie o compensi e che è oggetto di illazioni di disponibilità a risolvere amichevolmente pratiche amministrativa;
aspetti che involgerebbero semmai un diverso ordine di censurabile illegalità in un differente perimetro però di rilevanza penale” (cfr. sentenza n. 2820/21 versata in atti).
Orbene, ad avviso di questo Tribunale, le condotte addebitate al ricorrente, a seguito della riapertura del procedimento disciplinare, non appaiono diverse da quelle contestate con la nota del 06.03.2017, rappresentando, piuttosto, una mera specificazione, strettamente collegata allo sviluppo del processo penale, dell'originaria contestazione.
In altri termini si tratta sempre dei medesimi fatti, se pur con una diversa qualificazione giuridica.
In merito, la Corte di Cassazione ha di recente affermato che “non può essere condiviso l'assunto (...) secondo cui la sola presenza di sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, per quanto non definitiva (...), non
12 permetterebbe di prescindere da quanto deciso in tale diversa sede giudiziale e non consentirebbe di attribuire agli elementi istruttori raccolti in sede penale una portata probatoria tale da condurre ad esiti diversi, in sede civile, da quelli raggiunti nell'ambito penale;
a fronte della scelta della P.A. del tutto discrezionale e regolata come ordinaria dall'attuale ordinamento, di definire il procedimento disciplinare nella contestuale pendenza per i medesimi fatti di procedimento penale
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter), non può poi ritenersi che sia impedito al giudice civile il valorizzare, attraverso una propria autonoma valutazione, gli elementi probatori rivenienti dal procedimento penale, giungendo a conclusioni eventualmente diverse da quelle del giudice del processo penale” (Cass. civ., sez. lav., 6.3.2023, n. 6660)
Ha, inoltre, aggiunto che “la ripresa del procedimento disciplinare ammette le modifiche nell'addebito che siano giustificate dall'evolversi della vicenda penale, proprio per il fatto in sé che, sospendendosi legittimamente l'iter disciplinare al fine di fruire degli accertamenti da svolgere in sede penale, logicamente questi ultimi devono poi poter essere apprezzati nella loro interezza, siano essi muniti di effetto di giudicato o consistano più semplicemente - come è nel caso di specie - in ulteriori circostanze comunque desumibili dalle attività ivi svolte, nel momento in cui l'originario procedimento viene infine proseguito. Ciò è del resto ora confermato dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter (...) con disposizione secondo cui la P.A. “riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale”, che esprime un'evenienza normale del procedimento disciplinare, allorquando esso sia sospeso e poi ripreso (...) per connessione con le indagini e con un processo penale. La modifica dell'addebito certamente non consente di aggiungere ad esso nuovi fatti tali da alterare il nucleo delle circostanze proprie di quanto originariamente contestato, mutando elementi fondamentali dei rilievi precedentemente mossi o aggiungendo nuovi fatti tali da esprimere un disvalore completamente diverso da quello insito nell'originaria contestazione, ma sicuramente permette alla P.A. di procedere per fatti, magari
13 rivelatisi inidonei alla condanna penale, ma che siano contenuti nell'ambito della originaria contestazione disciplinare” (Cass. civ., sez. lav., 22.11.2021, n. 35997).
Il principio di diritto appena descritto si attanaglia perfettamente al caso di specie.
Il infatti, non ha emesso la sanzione sulla scorta di fatti nuovi rispetto a CP_1
quelli originariamente contestati, ma in considerazione dell'evoluzione del processo penale, ha stigmatizzato dei comportamenti che certamente rientrano nel coacervo delle condotte inizialmente descritte.
Va, infatti, tenuto presente che l è stato assolto perché non si è raggiunta la Pt_1
prova dell'effettivo contributo “alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio criminale”, ma ciò non toglie che, dal compendio probatorio acquisito agli atti, è emersa la figura di un soggetto che, per riprendere le parole utilizzate dai giudici penali, “con le sue frequentazioni con personaggi mafiosi ai quali, secondo le acquisizioni in esame, avrebbe mostrato supina disponibilità per la risoluzione “di tutte le questioni amministrative nell'ambito del Comune” avrebbe tenuto
“atteggiamenti certamente censurabili sotto ogni profilo, perché giustificati soltanto da una riprovevole necessità di obbediente soggezione alla imposizione mafiosa”.
Sicchè, se pur condotte di tal sorta non sono sufficienti a perfezionare gli estremi del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, è altrettanto vero che l'obbediente soggezione all'imposizione mafiosa, le frequentazioni con esponenti di “cosa nostra”, la richiesta di tangenti per il corretto svolgimento del proprio incarico lavorativo nonchè il disbrigo di pratiche afferenti al proprio ufficio, in favore degli appartenenti a un mandamento mafioso, rappresentano certamente degli elementi che, unitamente ad altri, integrano il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.
Non, dunque, fatti nuovi, ma una mera specificazione di quelli indicati nella contestazione del 06.03.2017, nella quale, si badi bene, si fa riferimento espressamente a “un comportamento non confacente ai doveri d'ufficio, foriero di un danno all'TE
(anche in termini di immagine) e contrario al codice di comportamento (e più
14 precisamente dell'art. 7) e, peraltro, astrattamente qualificabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 quater comma I lett. f) del d.lgs. 165/01”.
Quanto, infine, all'eccepita mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione irrogata, va osservato che, sebbene il dipendente sia stato assolto in sede penale, i giudici hanno comunque evidenziato condotte gravi e inappropriate, incompatibili con i doveri di correttezza, lealtà e diligenza propri del rapporto di pubblico impiego.
In particolare, la pronuncia penale ha accertato in fatto comportamenti contrari ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97
Cost.), rivelatori di un atteggiamento non conforme ai canoni di correttezza e rispetto dell'interesse pubblico, come richiesto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013).
Pertanto, la sospensione di sei mesi è da ritenersi proporzionata alla gravità dei comportamenti emersi, tenuto conto dell'obbligo dell'Amministrazione di tutelare il prestigio, il decoro e la credibilità dell'ente, e risulta coerente con l'obiettivo di preservare il corretto funzionamento dell'azione amministrativa e di tutelare l'immagine del fortemente compromessa dal disvalore insito nei Controparte_1
fatti imputati al dipendente.
Da qui l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, nei confronti del Comune di , in complessivi € CP_1
2.500,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge e nei confronti dell'INPS in complessivi € 800,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 09.05.2025
IL GIUDICE
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