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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5134/2024 avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da con il patrocinio dell'avv. CAVIGLIONE ALFREDO e Parte_1 dell'avv. ENRICI BELLOM FABIO in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. DONATI SIMONA in forza di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA PERACINO Controparte_2 CAPPUCCIO in forza di procura speciale in atti;
resistente
con il patrocinio dell'avv. ALICE BRUNO e dell'avv. Controparte_3 ALBERTO RACCA in forza di procura speciale in atti;
resistente
; Controparte_4 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 5 Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza depositate in data 30.04.2025):
“• disporre in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in punto mantenimento della FI
[...]
alle seguenti condizioni: CP_4
“- contributo al mantenimento della FI a carico del padre di euro 275,00 mensili, da versare CP_4 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data odierna (12.03.2025), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
- assegno unico interamente alla madre;
- il ricorrente presta l'assenso a che gli arretrati dell'assegno unico, maturati sino alla data odierna, nella misura in cui siano richiedibili, siano richiesti dalla resistente e versati alla medesima”;
• in accoglimento del proposto ricorso ex artt. 710 c.p.c. e 9 L. 898/1970, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e , economicamente CP_2 Controparte_3 indipendenti, con effetto retroattivo a partire dalla data del raggiungimento dell'indipendenza economica.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge”
Per parte resistente (come da note scritte d'udienza in data 30.04.2025): CP_1
“dare atto che le parti, all'udienza del 12.03.2025, in punto mantenimento della FI , hanno CP_4 raggiunto il seguente accordo:
- contributo al mantenimento della FI a carico del padre di euro 275,00 mensili, da versare CP_4 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal 12.03.2025, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
- assegno unico interamente alla madre;
- il ricorrente presta l'assenso a che gli arretrati dell'assegno unico, maturati sino alla data odierna, nella misura in cui siano richiedibili, siano richiesti dalla resistente e versati alla medesima;
- Rigettare le ulteriori richieste;
Con compensazione integrale delle spese di lite”
Per parte resistente (come da note scritte d'udienza in data 29.04.2025): Controparte_2
“Accogliere l'istanza, avanzata dal sig. , di revoca dell'assegno di mantenimento in favore Parte_1 della FI , disponendo che tale revoca decorra dal deposito del ricorso;
CP_2
Rigettare le ulteriori richieste
Con spese di lite compensate”
Per parte resistente (come da note scritte d'udienza in data 22.04.2025): Controparte_3
“NEL MERITO
Disporre come né il padre , né la madre , debbano più Parte_1 Controparte_1 versarle alcun importo a titolo di mantenimento.
LE SPESE
Con compensazione integrale delle spese di lite.”
Per il P.M. nulla oppone pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Torino n. 2834/2020, pubblicata in data 14.08.2020, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i sigg.ri
[...]
e . Con la medesima sentenza veniva Parte_1 Controparte_1 disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie della coppia, segnatamente prevedendo -per quel che rileva nel presente giudizio- a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la FI da versarsi alla madre di importo pari a € 200,00 oltre al 50% delle CP_4 spese straordinarie nonché un assegno di mantenimento di importo pari a € 150,00 (€ 75,00 ciascuna) alle altre due figlie, maggiorenni non economicamente autosufficienti, e , con versamento CP_2 CP_3 diretto alle stesse, oltre al 50% delle spese extra.
Con ricorso depositato il 20/03/2024 chiedeva a questo Parte_1 Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio, instando per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e con effetto retroattivo a partire dalla data del CP_2 Controparte_3 raggiungimento della loro indipendenza economica e per il versamento del mantenimento e del contributo alle spese in favore della FI direttamente a quest'ultima, ormai Controparte_4 maggiorenne.
Con memoria difensiva depositata il 18.10.2024 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda avversaria di revoca dell'assegno di mantenimento in favore
[...] delle figlie e , ma chiedendo il rigetto delle ulteriori istanze. Instava altresì affinchè il CP_2 CP_3 ricorrente fosse obbligato a corrisponderle le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento in favore delle figlie e , ivi compreso l'aggiornamento ISTAT, dal mese novembre 2020 CP_3 CP_2 sino alla data del ricorso, oltre alle spese straordinarie sostenute nel medesimo periodo;
inoltre, chiedeva che fosse posto a carico della controparte un contributo mensile al mantenimento della FI
pari ad euro 333,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in subordine disponendo che il CP_4 contributo fosse versato direttamente alla FI, mantenendo in capo alla madre la legittimazione attiva al recupero delle eventuali somme non versate.
All'udienza del 18.11.2024, rilevata l'irritualità della notifica del ricorso alle figlie della coppia, veniva fissata altra udienza con nuovo termine per rinotifica.
All'udienza del 12.03.2025, dichiarata la contumacia delle figlie , e , le parti CP_2 CP_3 CP_4 venivano interrogate liberamente ed all'esito le stesse raggiungevano un accordo;
il Giudice Delegato disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti, rinviando la causa a data successiva per la precisazione delle conclusioni con sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle more si costituivano in giudizio le resistenti e , CP_3 Controparte_2 rispettivamente, con memorie difensive depositate il 22.4.2025 e il 29.4.2025.
Tutte le parti rassegnavano le rispettive conclusioni nel termine ex art. 127 ter con il deposito di note scritte d'udienza e in data 28.5.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le modifiche chieste dalle parti alla sentenza del Tribunale di Torino n. 2834/2020, pubblicata in data 14.08.2020, concernono, da un lato, il mantenimento della FI , dall'altro, il CP_4 mantenimento delle figlie e . CP_2 CP_3
In punto mantenimento della FI , il Collegio ritiene di poter provvedere in esatta CP_4 conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
pagina 3 di 5 In punto mantenimento delle figlie e , è incontestato che queste ultime abbiano CP_2 CP_3 raggiunto l'indipendenza economica, atteso che tutte le parti (comprese le figlie stesse) concordano in ordine alla revoca dell'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al loro mantenimento.
L'unico profilo controverso attiene alla decorrenza della revoca.
Il ricorrente, infatti, ha instato affinchè la revoca sia disposta con decorrenza dalla data del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie.
La resistente invece, si è opposta a tale richiesta, chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto alle resistenti e , la prima ha chiesto espressamente di Controparte_2 CP_3 stabilire che la revoca abbia effetto dalla data di deposito del ricorso, la seconda nulla ha opposto.
Orbene, il Collegio ritiene che debba senz'altro disporsi la revoca dell'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento delle figlie e , attesa la conforme domanda in CP_2 CP_3 tal senso formulata da tutte le parti e rilevato come abbia riferito di lavorare con Controparte_2 diversi contratti a termine come commessa, percependo una retribuzione pari a € 1.000,00 circa, mentre la sorella di avere “raggiunto una stabile e consolidata autosufficienza economica”. Controparte_3
Quanto al profilo controverso della decorrenza della revoca, giova richiamare il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, secondo cui “il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000)” (Così Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/04/2023, n. 10974; nello stesso, nella giur. di merito, Corte d'Appello Torino 11.12.2024 n. 1014).
Ne segue, alla luce del principio giurisprudenziale testè menzionato, che la decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente non può che avere effetto dalla data della domanda giudiziale, ossia dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, evidenziato, per quanto riguarda la FI , che la stessa ha dichiarato di rinunciare a richiedere al CP_3 padre eventuali arretrati relativi al proprio mantenimento (pag. 2 comparsa di costituzione).
La domanda riconvenzionale formulata dalla resistente di condanna del al CP_1 Parte_1 pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e CP_2
dal mese di novembre 2020 alla data del ricorso non è stata più riproposta nelle conclusioni CP_3 finali e deve, perciò, intendersi implicitamente rinunciata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra tutte le parti, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, e considerato -in specie- l'accordo raggiunto fra le parti in punto mantenimento di , l'accordo raggiunto fra tutte le parti in punto Controparte_5 CP_4 revoca del mantenimento per le figlie e nonché, da un lato, il rigetto della richiesta CP_3 CP_2 attorea di decorrenza retroattiva della revoca dell'obbligo di mantenimento e, dall'altro, la rinuncia della alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento degli arretrati di mantenimento per CP_1 le figlie e , di dubbia ammissibilità per carenza di legittimazione attiva, nonchè l'espressa CP_3 CP_2 richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dalle resistenti e CP_1 Controparte_2
. Controparte_3 pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Torino n. 2834/2020, così provvede:
DISPONE che versi alla sig.ra , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 12.03.2025, la somma di € 275,00 quale contributo al mantenimento della FI , annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle CP_4 spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
DISPONE che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
DÀ ATTO che il ricorrente presta l'assenso a che gli arretrati dell'assegno unico, maturati sino alla data odierna, nella misura in cui siano richiedibili, siano richiesti dalla resistente e versati alla medesima;
REVOCA, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo a carico del sig.
[...]
di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni e;
Parte_1 CP_3 CP_2
CONFERMA, nel resto, la sentenza di divorzio n. 2834/2020;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra tutte le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5134/2024 avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da con il patrocinio dell'avv. CAVIGLIONE ALFREDO e Parte_1 dell'avv. ENRICI BELLOM FABIO in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. DONATI SIMONA in forza di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA PERACINO Controparte_2 CAPPUCCIO in forza di procura speciale in atti;
resistente
con il patrocinio dell'avv. ALICE BRUNO e dell'avv. Controparte_3 ALBERTO RACCA in forza di procura speciale in atti;
resistente
; Controparte_4 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 5 Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza depositate in data 30.04.2025):
“• disporre in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in punto mantenimento della FI
[...]
alle seguenti condizioni: CP_4
“- contributo al mantenimento della FI a carico del padre di euro 275,00 mensili, da versare CP_4 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data odierna (12.03.2025), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
- assegno unico interamente alla madre;
- il ricorrente presta l'assenso a che gli arretrati dell'assegno unico, maturati sino alla data odierna, nella misura in cui siano richiedibili, siano richiesti dalla resistente e versati alla medesima”;
• in accoglimento del proposto ricorso ex artt. 710 c.p.c. e 9 L. 898/1970, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e , economicamente CP_2 Controparte_3 indipendenti, con effetto retroattivo a partire dalla data del raggiungimento dell'indipendenza economica.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge”
Per parte resistente (come da note scritte d'udienza in data 30.04.2025): CP_1
“dare atto che le parti, all'udienza del 12.03.2025, in punto mantenimento della FI , hanno CP_4 raggiunto il seguente accordo:
- contributo al mantenimento della FI a carico del padre di euro 275,00 mensili, da versare CP_4 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal 12.03.2025, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
- assegno unico interamente alla madre;
- il ricorrente presta l'assenso a che gli arretrati dell'assegno unico, maturati sino alla data odierna, nella misura in cui siano richiedibili, siano richiesti dalla resistente e versati alla medesima;
- Rigettare le ulteriori richieste;
Con compensazione integrale delle spese di lite”
Per parte resistente (come da note scritte d'udienza in data 29.04.2025): Controparte_2
“Accogliere l'istanza, avanzata dal sig. , di revoca dell'assegno di mantenimento in favore Parte_1 della FI , disponendo che tale revoca decorra dal deposito del ricorso;
CP_2
Rigettare le ulteriori richieste
Con spese di lite compensate”
Per parte resistente (come da note scritte d'udienza in data 22.04.2025): Controparte_3
“NEL MERITO
Disporre come né il padre , né la madre , debbano più Parte_1 Controparte_1 versarle alcun importo a titolo di mantenimento.
LE SPESE
Con compensazione integrale delle spese di lite.”
Per il P.M. nulla oppone pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Torino n. 2834/2020, pubblicata in data 14.08.2020, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i sigg.ri
[...]
e . Con la medesima sentenza veniva Parte_1 Controparte_1 disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie della coppia, segnatamente prevedendo -per quel che rileva nel presente giudizio- a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la FI da versarsi alla madre di importo pari a € 200,00 oltre al 50% delle CP_4 spese straordinarie nonché un assegno di mantenimento di importo pari a € 150,00 (€ 75,00 ciascuna) alle altre due figlie, maggiorenni non economicamente autosufficienti, e , con versamento CP_2 CP_3 diretto alle stesse, oltre al 50% delle spese extra.
Con ricorso depositato il 20/03/2024 chiedeva a questo Parte_1 Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio, instando per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e con effetto retroattivo a partire dalla data del CP_2 Controparte_3 raggiungimento della loro indipendenza economica e per il versamento del mantenimento e del contributo alle spese in favore della FI direttamente a quest'ultima, ormai Controparte_4 maggiorenne.
Con memoria difensiva depositata il 18.10.2024 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda avversaria di revoca dell'assegno di mantenimento in favore
[...] delle figlie e , ma chiedendo il rigetto delle ulteriori istanze. Instava altresì affinchè il CP_2 CP_3 ricorrente fosse obbligato a corrisponderle le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento in favore delle figlie e , ivi compreso l'aggiornamento ISTAT, dal mese novembre 2020 CP_3 CP_2 sino alla data del ricorso, oltre alle spese straordinarie sostenute nel medesimo periodo;
inoltre, chiedeva che fosse posto a carico della controparte un contributo mensile al mantenimento della FI
pari ad euro 333,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in subordine disponendo che il CP_4 contributo fosse versato direttamente alla FI, mantenendo in capo alla madre la legittimazione attiva al recupero delle eventuali somme non versate.
All'udienza del 18.11.2024, rilevata l'irritualità della notifica del ricorso alle figlie della coppia, veniva fissata altra udienza con nuovo termine per rinotifica.
All'udienza del 12.03.2025, dichiarata la contumacia delle figlie , e , le parti CP_2 CP_3 CP_4 venivano interrogate liberamente ed all'esito le stesse raggiungevano un accordo;
il Giudice Delegato disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti, rinviando la causa a data successiva per la precisazione delle conclusioni con sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle more si costituivano in giudizio le resistenti e , CP_3 Controparte_2 rispettivamente, con memorie difensive depositate il 22.4.2025 e il 29.4.2025.
Tutte le parti rassegnavano le rispettive conclusioni nel termine ex art. 127 ter con il deposito di note scritte d'udienza e in data 28.5.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le modifiche chieste dalle parti alla sentenza del Tribunale di Torino n. 2834/2020, pubblicata in data 14.08.2020, concernono, da un lato, il mantenimento della FI , dall'altro, il CP_4 mantenimento delle figlie e . CP_2 CP_3
In punto mantenimento della FI , il Collegio ritiene di poter provvedere in esatta CP_4 conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
pagina 3 di 5 In punto mantenimento delle figlie e , è incontestato che queste ultime abbiano CP_2 CP_3 raggiunto l'indipendenza economica, atteso che tutte le parti (comprese le figlie stesse) concordano in ordine alla revoca dell'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al loro mantenimento.
L'unico profilo controverso attiene alla decorrenza della revoca.
Il ricorrente, infatti, ha instato affinchè la revoca sia disposta con decorrenza dalla data del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie.
La resistente invece, si è opposta a tale richiesta, chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto alle resistenti e , la prima ha chiesto espressamente di Controparte_2 CP_3 stabilire che la revoca abbia effetto dalla data di deposito del ricorso, la seconda nulla ha opposto.
Orbene, il Collegio ritiene che debba senz'altro disporsi la revoca dell'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento delle figlie e , attesa la conforme domanda in CP_2 CP_3 tal senso formulata da tutte le parti e rilevato come abbia riferito di lavorare con Controparte_2 diversi contratti a termine come commessa, percependo una retribuzione pari a € 1.000,00 circa, mentre la sorella di avere “raggiunto una stabile e consolidata autosufficienza economica”. Controparte_3
Quanto al profilo controverso della decorrenza della revoca, giova richiamare il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, secondo cui “il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000)” (Così Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/04/2023, n. 10974; nello stesso, nella giur. di merito, Corte d'Appello Torino 11.12.2024 n. 1014).
Ne segue, alla luce del principio giurisprudenziale testè menzionato, che la decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente non può che avere effetto dalla data della domanda giudiziale, ossia dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, evidenziato, per quanto riguarda la FI , che la stessa ha dichiarato di rinunciare a richiedere al CP_3 padre eventuali arretrati relativi al proprio mantenimento (pag. 2 comparsa di costituzione).
La domanda riconvenzionale formulata dalla resistente di condanna del al CP_1 Parte_1 pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e CP_2
dal mese di novembre 2020 alla data del ricorso non è stata più riproposta nelle conclusioni CP_3 finali e deve, perciò, intendersi implicitamente rinunciata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra tutte le parti, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, e considerato -in specie- l'accordo raggiunto fra le parti in punto mantenimento di , l'accordo raggiunto fra tutte le parti in punto Controparte_5 CP_4 revoca del mantenimento per le figlie e nonché, da un lato, il rigetto della richiesta CP_3 CP_2 attorea di decorrenza retroattiva della revoca dell'obbligo di mantenimento e, dall'altro, la rinuncia della alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento degli arretrati di mantenimento per CP_1 le figlie e , di dubbia ammissibilità per carenza di legittimazione attiva, nonchè l'espressa CP_3 CP_2 richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dalle resistenti e CP_1 Controparte_2
. Controparte_3 pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Torino n. 2834/2020, così provvede:
DISPONE che versi alla sig.ra , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 12.03.2025, la somma di € 275,00 quale contributo al mantenimento della FI , annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle CP_4 spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
DISPONE che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
DÀ ATTO che il ricorrente presta l'assenso a che gli arretrati dell'assegno unico, maturati sino alla data odierna, nella misura in cui siano richiedibili, siano richiesti dalla resistente e versati alla medesima;
REVOCA, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo a carico del sig.
[...]
di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni e;
Parte_1 CP_3 CP_2
CONFERMA, nel resto, la sentenza di divorzio n. 2834/2020;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra tutte le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 5 di 5