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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 25.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3330 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...], in data [...] (C.F.: Parte_2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce rilasciato su foglio C.F._2
separato e unito al ricorso introduttivo, dall'avv. Elena Barretta, elettivamente domiciliati in
Nocera Inferiore (SA), alla Via Atzori, n. 70, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrenti
E
Controparte_1
(P.I.: , in persona del Direttore Generale e legale
[...] P.IVA_1
1 rappresentante p.t., con sede in , alla Via S. Leonardo, rappresentata e difesa, in CP_1
virtù di mandato in atti, dall'avv. Annarita Colantuono;
PEC: Email_2
Resistente
OGGETTO: Lavoro dipendente (Indennità per lavoro festivo infrasettimanale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 19.6.2024, e Parte_1 Parte_2
agivano nei confronti dell' Controparte_1
, dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di ottenere la
[...]
corresponsione della somma lorda complessiva di € 2.248,83, di cui € 1.172,15 in favore di ed € 1.076,68 in favore di , oltre interessi maturati e Parte_1 Parte_2
maturandi, a titolo di compenso per il lavoro straordinario festivo svolto nel periodo dal 1°
aprile 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
In punto di fatto rappresentavano:
- di essere dipendenti dell' Controparte_1
, con la qualifica di Infermieri Professionali, in servizio presso il PR
[...]
LI ; CP_1
- di essere stati assoggettati, nell'espletamento della propria attività, ad un orario settimanale di 36 ore e a turni rotativi nelle 24 ore, con prestazioni lavorative ricadenti anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali;
- che la normativa applicabile prevedeva, per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, espressamente il diritto del lavoratore “a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista
per il lavoro straordinario festivo”;
2 - di non aver ottenuto, nel periodo che va dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, né il riposo compensativo, né il compenso per il lavoro straordinario.
Sulla scorta di tali argomenti fattuali, richiamata la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali,
ritenevano di aver diritto, in virtù dell'art. 9 del C.C.N.L. 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L.
del 7.4.1999, nonché dell'art. 29 del C.C.N.L. del 21.5.2018, ora ex art. 106 del C.C.N.L.
del 22.11.2022 - Comparto Sanità, in ragione delle ore lavorative effettuate in giornate festive infrasettimanali, ad ottenere il relativo compenso aggiuntivo, determinato a seconda che le ore di lavoro siano state svolte nelle ore notturne o diurne.
Concludevano, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi
infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario
con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001
integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018 –comparto Sanità,
ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto Sanità, per l'attività prestata in giorni
festivi infrasettimanali nel periodo dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2022, e per l'effetto,
b) condannare l , Controparte_1
in persona del legale rapp.te legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di €
2.248,83, di cui:
€ 1.172,15 in favore del sig. e Parte_1
€ 1.076,68 in favore della sig.ra , Parte_2
a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre interessi
di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si
riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore
3 ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in
via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività
infrasettimanali.
Con vittoria di spese e onorari da attribuirsi>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l
[...]
, con memoria difensiva depositata il Controparte_1
24.1.2025, con la quale chiedeva che la causa venisse decisa solo in merito alle spese legali, avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto dai ricorrenti con la retribuzione del mese di gennaio 2025.
3. Si perveniva all'udienza di discussione del 31.1.2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, con le quali non si opponevano alla richiesta della parte resistente, con condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Nulla depositava, invece, la parte resistente.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da e con il ricorso introduttivo del presente Parte_1 Parte_2
giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di
4 definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, la parte resistente nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto attraverso il ruolo stipendiale del mese di gennaio 2025 e, quindi, successivamente alle richieste giudiziali dei ricorrenti ed anche all'instaurazione dell'odierno giudizio. A fronte di tale richiesta i ricorrenti non hanno negato di aver ricevuto il pagamento di quanto rivendicato in questa sede né hanno dedotto alcun motivo giuridicamente rilevante idoneo a giustificare il prosieguo della controversia,
persistendo il contrasto solo in merito alle spese processuali.
Pertanto, non essendovi più in capo alle parti alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo ai ricorrenti a coltivare il giudizio e in capo alla resistente a contestare la domanda, deve essere formalmente dichiarato il difetto di interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio.
5 Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dalla resistente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da Parte_1
e .
[...] Parte_2
La spese di giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale,
ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell'
[...]
nella misura determinata in Controparte_1
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod.
E, infatti, la stessa parte convenuta, nel dare atto di aver corrisposto ai ricorrenti gli importi in questa sede richiesti in via giudiziale, ha di fatto confermato ed asseverato la fondatezza della domanda introduttiva, del resto basata su un principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sussistono, nondimeno, i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio nella misura del 50%, proprio tenendo conto del carattere controverso che ha avuto la questione sino allo stabilizzarsi dell'orientamento favorevole alla tesi esegetica dei ricorrenti e del
Cont successivo adempimento dell'obbligazione da parte dell' nel momento in cui CP_1
si è consolidato l'indirizzo ermeneutico favorevole alla tesi degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3330 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
e nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da Parte_1
e con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
[...] Parte_2
2) condanna l Controparte_1
al pagamento, in favore dei ricorrenti, della metà delle spese di giudizio, che
[...]
liquida, nella loro interezza, in complessivi € 1.030,00 per compensi ed € 49,00 per spese,
6 oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta, e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario, dichiarando compensate tra le parti dette spese nella misura della metà.
Salerno, 12.2.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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