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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/24
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile- Procedimenti ex art.5 ter, Legge 24 marzo 2001, n. 89
composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 2.4.2025 ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile al n. 532/24 R.G., e vertente
TRA
( ), in persona del Sig. Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato
OPPONENTE
E
1. ( ) con sede a MIGLIANICO (CH), Contrada Cerreto n. Controparte_1 P.IVA_2
426 in persona del legale rappresentante;
Controparte_2
2. ) con sede a SAN GIOVANNI TEATINO (CH), Via Po Controparte_3 P.IVA_3
n. 77 - Frazione: Sambuceto in persona del legale rappresentante. CONTASTA CARLO;
3. ( ) con sede a MONSELICE Controparte_4 P.IVA_4
(PD), Via Emilia n. 11 in persona del legale rappresentante;
Controparte_5
4. ( ) con sede a CORBETTA (MI), Via A. da Giussano n. 30 in CP_6 P.IVA_5 persona del legale rappresentante;
Controparte_7 5. ( con sede a ALANNO (PE), Via Enrico Fermi n. 18 in Controparte_8 P.IVA_6 persona del legale rappresentante;
6. ( ) con Controparte_9 CP_10 P.IVA_7 sede a PESCARA, Via Messina n. 7 in persona del legale rappresentante CP_11
;
[...]
7. individuale ( ) con sede a FIRENZE (FI), Controparte_12 C.F._1
Piazza Felice Bacci n. 1 in persona del titolare;
CP_12
8. (C.F. con sede a CHIETI, Via Erasmi Piaggio n. 35 in Controparte_13 P.IVA_8 persona del legale rappresentante;
CP_14
9. ) con sede a CIVITELLA DEL TRONTO (TE), Controparte_15 P.IVA_9
in persona del legale rappresentante;
Controparte_16 CP_17
rappresentati e difesi nella presente procedura dall'Avv. Andrea V.A. Speciale (C.F.
) e dall'Avv. Alessandro Pantanetti (C.F. ) come C.F._2 C.F._3 da procure depositata all'interno del fascicolo telematico (procura) e domiciliati presso lo studio del primo sito in Ancona (AN), Via Calatafimi n.1.
OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: reclamo avverso decreto di accoglimento reso nel procedimento n. 195/2024
R.G.V.G., emesso dalla Corte di Appello dell'Aquila in data 05.11.2024, notificato all' Ufficio
Distrettuale in data 21.11.2024, reso nel procedimento portante R.G.V.G. n. 195/2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Con il decreto indicato in epigrafe, questa Corte di Appello in composizione monocratica ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla parte ricorrente per l'irragionevole durata di procedimento fallimentare svoltosi dinanzi al Tribunale di Pescara (procedura fallimentare aperta con sentenza n. 25/2010, depositata in data 29.04.2010).
1.2-Dopo la compiuta esposizione delle vicende processuali, lamenta l'opponente
Amministrazione in questa sede che il Giudice del decreto qui reclamato non avrebbe tenuto conto delle stesse ai sensi dell'art. 2, co.
2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001.
Secondo l'Avvocatura distrettuale, le citate circostanze, indurrebbero senz'altro a ritenere sussistenti, se non la causa di esclusione di cui all'art. 2, co.
2-quinquies, lett. d), senz'altro la causa di cui all'art. 2, co.
2-sexies, lett. g), legata all'irrisorietà della pretesa o della causa, valutata anche in relazione elle condizioni personali della parte;
la norma citata e di cui si chiede l'applicazione, invero, pone a favore dello Stato una presunzione di insussistenza del pregiudizio da ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento
2-L'assunto è manifestamente infondato.
2.1-Secondo l'Articolo 2-quinquies, non è riconosciuto alcun indennizzo: d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.
In relazione a tale fattispecie non risulta formulato alcuno specifico motivo di opposizione, fondato invece esclusivamente sulla disposizione di cui all'art. 2, co.
2-sexies, lett. g).
La suggestiva evocazione di tale disposizione solo in sede di conclusioni e con una tecnica già sostanzialmente autoescludente, porta questa Corte a ritenere che alcun profilo di doglianza sia stato adeguatamente sollevato in punto di asserite condotte di abusivo ricorso alla strumento processuale.
2.2-A norma invece dell'art.
2-sexies si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, (tra l'altro) nel caso di: g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
Secondo l'Avvocatura reclamante allora, nella fattispecie al vaglio ricorrerebbero nel caso concreto e come previsto dalla Cassazione nelle sentenze richiamate (cfr. Cass. n. 2246/2007 in senso conforme Cass. n. 26497/2019) talune circostanze particolari che fanno escludere anche il riconosciuto danno non patrimoniale, ai sensi della disposizione invocata.
Tra queste tuttavia, la stessa Avvocatura ne include una che, già per mera logica, esclude la rilevanza ai fini de quibus, di tutte le altre.
Assume infatti la reclamante che “la procedura si è protratta proprio al fine di permettere un qualche soddisfacimento ai creditori”, senza alcuna altra distinzione.
Fatta tale ammissione, la reclamante non può allora coerentemente assumere che i creditori chirografari de quibus (in relazione ai cui crediti l'atto di reclamo omette completamente di indicarne l'importo pur definendolo esiguo mentre il dato non appare reperibile neanche esaminando il decreto reclamato) avrebbero potuto e quindi addirittura dovuto essere consapevoli dalle relazioni periodiche via via comunicate e dagli atti comunicati, della impossibilità di recuperare i propri crediti chirografari, come peraltro normalmente accade per detta categoria di creditori, sì che neanche potevano avere aspettative.
In tema peraltro di equa riparazione per irragionevole durata del processo fallimentare,
l'ammissione del creditore al passivo, anche se chirografario, è sufficiente per il riconoscimento del danno non patrimoniale qualora sia accertata l'eccessiva durata del procedimento secondo i parametri della L. n. 89/2001, salvo che non sussistano specifiche circostanze che positivamente escludano il pregiudizio subito dal ricorrente. La mera presenza di creditori privilegiati o l'eventuale incapienza dell'attivo non costituiscono di per sé motivi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, non potendosi presumere ex ante la certezza dell'impossibilità di soddisfacimento del credito. Non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) (e non g) L. n. 89/2001, introdotta dalla L. n. 208/2015, che esclude l'indennizzo per la parte consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande, poiché la posizione del creditore ammesso al passivo e rimasto insoddisfatto per incapienza dell'attivo non è equiparabile a quella di chi vanta pretese ab origine o per fatti sopravvenuti infondate. La complessità della procedura fallimentare, caratterizzata da numerose domande di insinuazione e attività liquidatorie, può rilevare ai fini della quantificazione dell'indennizzo ma non della sua esclusione, dovendo il giudice valutare le concrete possibilità di recupero del credito al momento dell'insinuazione al passivo sulla base degli elementi disponibili, quali la consistenza dei cespiti alienabili e l'entità complessiva delle pretese creditorie (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12363 del 9 maggio
2023).
Anche sotto tale profilo, come detto, alcuna concreta indicazione è stata fornita dalla opponente in ordine ad esempio all'entità dei crediti;
né la stessa è rinvenibile all'esito dell'esame del decreto qui opposto.
L'opposizione deve essere pertanto rigettata.
3. Le spese non possono che seguire la soccombenza, tenuto conto della effettiva importanza economica dell'affare ed applicati i minimi in ragione della esigua attività espletata.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta in solido che per compensi professionali liquida in euro 1.200,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, con attribuzione in solido in favore dell'Avv. Andrea V.A. SPECIALE (C.F.
) e dell'Avv. Alessandro PANTANETTI (C.F. , C.F._2 C.F._4 dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio