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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6300 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5007/2023 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1113/2023, pubblicata il
18/04/2023 (RG n. 4643/2012); responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
TRA
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentate pro tempore;
difesa dall'avv. Ruggiero NO (c.f. ) C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Sabato NO (c.f. ), C.F._3 domicilio digitale: Email_2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
APPELLATO
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Sindaco pro tempore, difeso dall'avv. Fiore Franzese (c.f. ), C.F._4 domicilio digitale: Email_3
§ - LA VICENDA DI CAUSA.
La vicenda processuale è riportata nella sentenza di primo grado nei seguenti termini.
“Con atto di citazione regolarmente notificato, assumendo di essere Controparte_1 proprietario di un immobile sito in alla via Nuova Sarno, esteso dal CP_2 civico n.1 al civico n.17, conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il
e la al fine di sentirli condannare al Controparte_2 Parte_1 risarcimento dei danni occorsi all'immobile di sua proprietà in conseguenza di un improvviso cedimento strutturale dello stesso dovuto ad una perdita idrica nella condotta comunale di acqua potabile e ad una perdita della fogna comunale.
Premetteva parte attrice di aver esperito, per i medesimi fatti, preventivo ricorso ex art.
696-bis c.p.c., rubricato all'R.G. n° 1155/2011, al fine di ottenere l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo onde appurare la causa e l'entità dei danni subiti.
All'esito di detto procedimento la CTU, a firma dell'ing. rilevava la Persona_1 presenza di infiltrazioni e considerava le stesse una possibile causa del cedimento strutturale.
Pertanto, chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 [...]
ovvero quella solidale con il predetto ente o esclusiva della Controparte_2 [...] per i fatti di cui sopra e, per l'effetto, condannarli in solido o ciascuno per il Pt_1 proprio titolo o ragione al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore a causa dell'evento de quo.
Si costituiva in giudizio il il quale resisteva all'azione e, Controparte_2 in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione ex art.164 comma 4 c.p.c., per
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carenza dei presupposti di cui all'art. 163 n.4 c.p.c. ed il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, il convenuto rilevava l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18/12/2015 si costituiva in giudizio anche la la quale, in Parte_1 via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163 n.7 c.p.c. e, nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Così istauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente con
l'acquisizione del fascicolo di ATP avente numero R.G. 1155/2011 e del sub procedimento cautelare istaurato in corso di causa avente numero R.G.4643-1/2012.”.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha statuito:
“- Accoglie in parte la domanda attorea e dichiara l'esclusiva responsabilità della
[...] nella produzione dei danni arrecati all'immobile; Pt_1
- Condanna la al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 50.000,00 a titolo di risarcimento danni, cifra a cui andranno aggiunti rivalutazione ed interessi così come indicati in parte motiva;
- Condanna la a rimborsare all'attore le spese di lite che si liquidano in € Parte_1
684,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to
IA IO Sepe;
- Condanna la a rimborsare all'attore le spese di lite relative al giudizio di Parte_1
ATP avente R.G. n° 1155/2011, che si liquidano in € 226,00 per spese vive ed €
3.056,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to IA IO Sepe;
- Condanna parte attrice a rimborsare al le spese di lite che Controparte_2 si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Fiore Franzese;
- pone definitivamente a carico della la le spese di CTU relative al giudizio Parte_1 di ATP avente R.G. n° 1155/2011;
- compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite del procedimento d'urgenza ex art.
700 c.p.c. avente R.G. 4643-1/12.
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IV sezione civile
Avverso questa pronuncia ha proposto appello che ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto alla Corte di:
“1) Riformare integralmente, in accoglimento del presente appello, la sentenza n.
1113/2023 del Tribunale di Nola pubblicata il 18.4.2023 non notificata, modificando la sentenza nel senso richiesto nel presente atto, con il conseguente rigetto, quindi ed in ogni caso, della domanda proposta dal sig. nei confronti Controparte_1 dell'appellante società perché infondata sia in fatto che in diritto;
2) condannare l'appellato - sig. - alla restituzione in favore Controparte_1 dell'appellante di tutto quanto allo stesso pagato in forza del giudizio di primo grado sia per sorte capitale che per spese processuali.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
ha resistito all'impugnazione, concludendo come Controparte_1 segue:
“Sulla base delle argomentazioni sopra svolte si confida nel rigetto dell'appello proposto dalla in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto Parte_1 per i motivi sopra esposti;
il tutto con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo.”.
Infine, il ha resistito all'impugnazione, Controparte_2 concludendo come segue:
“- Per il rigetto dell'appello e la conferma di quanto disposto in sentenza di 1° grado circa l'estraneità del ai fatti di causa;
Controparte_2
- In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello e di riforma totale od in parte della sentenza appellata, dichiarare comunque il convenuto Controparte_2 estraneo ai fatti causa, risultando non contestata la circostanza che il
[...] dal 01.01.2004 avesse ceduto in favore della le Controparte_2 Pt_1 proprie funzioni e competenze in materia di gestione del servizio idrico integrato sul territorio comunale, sia che la stessa manutenzione degli impianti rientrasse nella competenza della;
Pt_1
- Condannarsi l'appellante, o chi diversamente tenuto, al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 25/11/2025, tenuta nella forma scritta telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
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IV sezione civile
§ - LA PROVA DEL NESSO CAUSALE EX ART. 2051 COD. CIV.
I motivi di gravame sollevati dall'appellante meritano di essere valutati unitariamente, in quanto tutti finalizzati a criticare la sentenza impugnata nel punto in cui ha erroneamente ritenuto provato il nesso di causalità ex art. 2051 cod. civ. tra i danni occorsi all'immobile di e la perdita Controparte_1
d'acqua del pozzetto fognario imputabile alla cattiva manutenzione del custode
Parte_1
In via del tutto preliminare, l'appellante ha asserito che la motivazione della sentenza impugnata rivela una evidente errata valutazione di risultanze istruttorie e documentali acquisite al processo. Secondo tale doglianza, dalla relazione peritale del CTU, resa nel procedimento di ATP svoltosi ante causam, ed acquisita al giudizio di merito, non è emerso l'accertamento della causa delle infiltrazioni lamentate dall'attore. Il CTU, ha fatto notare la società appellante, si è limitato a paventare una duplicità di possibili cause che possono aver provocato il cedimento strutturale del fabbricato in oggetto e, cioè, o un'infiltrazione di acqua dal pozzetto sotto la strada o il cedimento del mantello di una cavità. Tra le due opzioni, però, ha contestato il CTU ha solo Parte_1 prospettato come possibile causa concorrente la perdita effettivamente rilevata nel pozzetto fognario, nel contempo, però, mostrando di ritenere maggiormente probabile l'esistenza di altra causa, ovvero il cedimento della volta di una cavità sottostante.
Nonostante, dunque, secondo la società appellante, non sia stato provato il nesso di causalità tra la perdita del pozzetto fognario ed il dissesto occorso all'immobile, per l'omessa manutenzione a carico di essa il Parte_1
Tribunale ha erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio, da parte del danneggiato, e accertato la responsabilità dell'appellante ex art. 2051 cod. civ.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, ha criticato la Parte_1 pronuncia del Tribunale di Nola nella parte in cui ha ritenuto non assolta la prova liberatoria, a favore della danneggiante-custode, per aver limitato la propria difesa a generiche contestazioni della responsabilità.
L'appello deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
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In via preliminare deve specificarsi che, nel corso delle operazioni, di consulenza tecnica, il CTU, Ing. ha provveduto a effettuare due Persona_1 sopralluoghi presso l'edificio di proprietà di , al fine di Controparte_1 accertare sia i dissesti di cui al ricorso, che la causa degli stessi e l'ammontare dei danni. In tale sede è stata effettuata un'ispezione dei pozzetti presenti nelle vicinanze del fabbricato, rilevando una perdita sul fondo del pozzetto fognario, come da foto allegata alla relazione. I danni all'immobile sono stati accertati in lesioni, crepe, schiacciamenti locali della muratura, per un livello di danneggiamento ritenuto grave.
Quanto alla causa di tali danni, il CTU ha rilevato che il motivo del cedimento, come quello presente nel fabbricato, è “imputabile alla perdita delle qualità del piano di fondazione per una infiltrazione d'acqua o al cedimento del mantello di una cavità sottostante (es. antica cisterna)”. È chiaro che il CTU ha, in via preliminare, avanzato le spiegazioni di un tale dissesto, individuando due opzioni. Ha, però, successivamente chiarito che “la probabile causa che ha determinato il dissesto strutturale rilevato sia un'infiltrazione d'acqua al di sotto del muro prospiciente la via Nuova Sarno, nei pressi dello spigolo del fabbricato. La causa potrebbe, quindi ricercarsi nella perdita rilevata dal pozzetto fognario. Tuttavia, nell'incertezza dovuta alla mancanza di prove sperimentali, non è da escludere del tutto
l'ipotesi dell'esistenza di una cavità sottostante naturale o artificiale il cui mantello possa aver ceduto provocando l'abbassamento del terreno sovrastante”.
Il CTU, dunque, ha individuato, l'iter causale del danno, in via principale, nelle infiltrazioni derivanti dalla perdita d'acqua accertata nel pozzetto fognario, alla cui manutenzione era tenuta e soltanto in via Parte_1 ipotetica e concorrente nel cedimento delle pareti di una cavità sottostante.
Il perito, in altri termini, ha concretamente verificato la scaturigine delle lesioni al fabbricato di nella perdita dal pozzetto della Controparte_1 condotta sotterranea, pur non potendo escludere, quale mera “concausa” il cedimento del mantello di una cavità sottostante. Tuttavia, anche a voler ipotizzare tale fattore eziologico concorrente, ugualmente non verrebbe meno la responsabilità di Parte_1
Infatti, la Corte di legittimità ha statuito che “in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del
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concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva valenza causale di una di esse” (Cass. n. 25884/2022; Cass. n. 18753/2017; Cass. n. 15537/2011; Cass.
n. 2360/2010).
L'esistenza, dunque, di una sottostante cavità, eventualmente caratterizzata dal dissesto delle pareti, non esclude, ex se, salvo che ne sia stata provata l'esclusiva efficacia causale, il nesso di causalità con l'altra causa concorrente, effettivamente accertata, quale la perdita del pozzetto fognario imputabile a Parte_1
Per vero, deve chiarirsi che, “in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, qualora nessuna di esse appaia né del tutto inverosimile né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale tra le medesime risulti "più probabile che non" determinativa dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi. È pertanto erroneo ritenere non provato il nesso eziologico tra condotta e danno per il solo fatto della sussistenza di più cause possibili ed alternative, atteso che in tal caso il giudice non può sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella "più probabile" in concreto ed in relazione alle altre, e non già in astratto ed in assoluto (Cass. n.
19033/2021; Cass. n. 4024/2018; Cass. n. 23933/2013).
Dunque, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, la non ha Parte_1 dimostrato, nell'ambito della prova liberatoria del caso fortuito ex art. 2051 cod. civ., l'esclusiva valenza causale del cedimento della sottostante cavità rispetto ai danni occorsi all'immobile, né ha dimostrato l'esistenza stessa di tale cavità. Ne consegue che il nesso eziologico tra le infiltrazioni derivanti dal pozzetto fognario per omessa manutenzione di e il dissesto dell'immobile di Parte_1
non è stato reciso dall'eventuale e concorrente fattore Controparte_1 causale ipotizzato nella fattispecie.
Nel bilanciamento effettuato dal consulente tecnico, nel caso in oggetto, emerge che lo stesso ha ritenuto più probabile che il dissesto dell'immobile sia derivato dalle infiltrazioni cagionate dall'omessa manutenzione da parte di
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IV sezione civile del pozzetto fognario, la cui perdita d'acqua è stata effettivamente e Parte_1 concretamente accertata dal tecnico. Tale spiegazione causale risulta, nella relazione del consulente, prevalente rispetto alla marginale ipotesi, pur non esclusa ma comunque recessiva, che il danno sia, invece, stato causato dal cedimento delle pareti di una (fantomatica) cavità sottostante.
La sentenza impugnata, che accertata la responsabilità di ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni all'immobile in oggetto, deve essere confermata per le ragioni su esposte.
§ - SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di
[...]
per effetto della rinnovata soccombenza, con attribuzione all'avv. Sabato Pt_1
NO ed all'avv. Fiore Franzese, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di costituzione del 02/04/2024 per CP_1
e comparsa di costituzione del 18/04/2024 per il
[...] Controparte_2
.
[...]
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 50.000,00 a titolo di risarcimento danni), a norma dell'art. 5 comma 1 d.cit., e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella n. 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00. Va escluso, per questo giudizio di appello, il compenso per la “fase istruttoria e/o di trattazione”, non essendo stata compiuta alcuna attività tra la prima udienza e quella di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25664/2025).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...] di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Pt_1 quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
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IV sezione civile
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. n. 1113/2023, pubblicata il
18/04/2023 (RG n. 4643/2012), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio di secondo grado che liquida:
- in € 6.946,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al
15%, con attribuzione all'avv. Sabato NO;
- in € 6.946,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al
15%, con attribuzione all'avv. Fiore Franzese;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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