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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA - R.G. n.4633 /2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9
Controparte_10 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Verbale di causa Udienza 07.01.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Leal Macedo Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e posto Unità e chiede che la CP_2 Pt_1 causa venga decisa esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide la causa come da contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,55
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 4633/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 4633 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9
Controparte_10 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 07.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.03.2024
1) nata il [...], a [...]/PR (Brasile), portatrice del codice Controparte_1 fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 673 - C.F._1 Maria Antonieta - Pinhais - PR - (Brasile); in proprio P.IVA_1
2) nata il [...], a [...]/PR (Brasile), portatrice Controparte_3 del codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], C.F._2 1313 - Taboão - Curitiba - PR - 82130-510 (Brasile); in proprio
3) nato il [...], a [...]/PR (Brasile), Controparte_4 portatore del codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...]C.F._3
Lago, 1313 - Taboão - Curitiba - PR - 82130-510 (Brasile); in proprio
4) nata il [...], a [...]/PR (Brasile), portatrice del Controparte_5 codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 1313 - C.F._4
Taboão - Curitiba - PR - 82130-510 (Brasile); in proprio
5) , nata il [...], a [...]/PR (Brasile), portatrice del Controparte_6 codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 1500, Apto 102 - C.F._5 Bacacheri - Curitiba - PR - 82510-290 (Brasile); in proprio
6) nata il [...], a [...]/RS (Brasile), portatrice del Controparte_7 codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 2152 - C.F._6
Boqueirão - Passo Fundo - RS - 99025-364 (Brasile); in proprio
7) , nato il [...], a [...]/RS (Brasile), portatore del codice Controparte_8 fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 2152 - C.F._7 Boqueirão - Passo Fundo - RS - 99025-364 (Brasile); in proprio
8) nato il [...], a [...]/RS (Brasile), portatore Controparte_9 del codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 369, C.F._8 Apt 106 - Santa Maria - Passo Fundo - RS - 99070-340 (Brasile); in proprio e in qualità di genitore e tutore legale di sua figlia minorenne:
9) nata il [...], a [...]/RS (Brasile), portatrice Controparte_10 del codice fiscale brasiliano (CPF) n.° ,; C.F._9
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che, Controparte_1 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, e sua figlia minorenne: Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
hanno diritto al riconoscimento giudiziale del loro status Controparte_10 civitatis italiano e, pertanto, che sono cittadini italiani sin dalla nascita;
2) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto n. 1, ordinare al
[...]
ed all'Ufficiale dello Stato Civile, l'iscrizione e/o annotazione e/o trascrizione CP_11 nei registri dello Stato civile competente e in ogni altro pubblico registro, dell'acquisto della
Dott. Giovanni Calasso 3
cittadinanza italiana del ricorrenti su indicato, nonché emettere, ove possibile, la certificazione di cittadinanza stante i presupposti previsti dalla legge e di provvedere le comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
È opportuno richiamare, sul punto, anche l'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12/10/1993, n. 572 laddove si afferma che “la certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in dal sindaco del comune di residenza degli Pt_1 interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio”.
Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore costituito.
.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti di , , Per_1 Per_2
, nato il [...] a [...], Italia, figlio di e Persona_3 Persona_4
, deceduto il 26/06/1964, a Antonio Prado/RS, Brasile mai Persona_5 naturalizzato cittadino brasiliano, né perso o rinunciato a quella italiana. Lo stesso contraeva matrimonio con la sig.ra , in data 14/09/1901, a Antonio Persona_6 Prado/RS, Brasile e dall'unione nasceva in data 27/01/1903 a Antonio Persona_7
Prado/RS, Brasile, deceduto il 22/04/1966 a Pato Branco/PR, Brasile il quale contraeva matrimonio con la IG.ra , in data 30/04/1927, a Antonio Prado/RS, Brasile. Persona_8 Da detta unione nascevano tre figli:
• , nata il [...], a [...]/RS, Brasile la quale Persona_9 contraeva matrimonio con il IG. in data 14/04/1971, a Curitiba/PR, e Persona_10 dall'unione nascevano 02 (due) figlie:
➢ nata il [...], a [...]/PR, Brasile la quale si Controparte_1 sposa due volte. La prima con , in data Persona_11 13/04/1996, a Curitiba/PR, Brasile dal quale divorzia senza avere figli. La seconda con in data 28/10/2006, a Curitiba/PR, Brasile dal Controparte_12 quale divorzia senza avere figli.
➢ , nata il [...], a [...]/PR, Brasile la quale Controparte_3 si sposa con il sig. in data 30/07/1999. Da questa unione Persona_12 nascono 02 (due) figli, odierni ricorrenti:
✓ il 28/12/1999, a Curitiba/PR, Controparte_4
Brasile
✓ il 19/08/2004, a Curitiba/PR, nubile. Controparte_5
• , nato il [...], a [...]/RS, Brasile il quale Persona_13 contraeva matrimonio con la IG.ra in data 08/02/1964, a Persona_14
Curitiba/PR, Brasile. Da detta unione nasceva:
➢ nata il [...], a [...]/PR, Brasile, la Persona_15 quale da una relazione con il sig. aveva (una) figlia,, Controparte_13 odierna ricorrente:
✓ , nata il [...], a [...]/PR, Controparte_6
Brasile;
• , nata il [...], a [...]/RS, Brasile la quale Persona_16 conttraeva matrimonio con il IG. in data 16/10/1965, a Persona_17 Erechim/RS, Brasile e dall'unione nascevano 02 figli odierni ricorrenti:
➢ il 18/08/1969, a Jacutinga/RS, Brasile (si la Controparte_7 quale si sposava con , in data 12/02/1994, a Erechim/RS, Persona_18 Brasile, dal quale si separava. Da detta unione nasceva 01 (uno) figlio:
Dott. Giovanni Calasso 4
✓ , nato il [...], a [...]/RS, Brasile Controparte_8 celibe.
➢ il 24/07/1981, a Getúlio Vargas/RS, Brasile Controparte_9
(il quale da una relazione con aveva 01 (una) Persona_19 figlia), ancora minorenne, odierna ricorrente assieme a suo padre:
✓ nata il [...], a [...] Controparte_10
Fundo/RS, Brasile
-tutti i 09 (nove) odierni ricorrenti erano cittadini italiani, in quanto nati da p/madre italiano/a per ius sanguinis;
-avevano tentato, senza alcun successo, di inserire le richieste d'inserimento nelle liste di attesa presso il Consolato competente al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcun riscontro.
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , , Per_1 Per_2 Per_3
nato il [...] a [...];
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
Dott. Giovanni Calasso 5
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Si rileva, altresì, che:
-attiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti dagli artt. da 1 a 5 della L. 91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona;
e a quella del giudice amministrativo la domanda nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo (Cass. Civ. Ord. Sez. U Num. 29297 Anno 2021);
- trattasi, di conseguenza, di un procedimento inerente lo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario
(Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008); Ciò premesso occorre verificare se le istanze finalizzate ad ottenere la cittadinanza italiana al
Consolato competente sono una condizione di procedibilità della domanda.
Con la parola procedibilità si indicano quelle condizioni processuali richieste perché un procedimento possa aver corso e cioè un atto espressamente previsto come necessario nella sequenza procedimentale con la conseguenza che, in mancanza, nessuna sanzione può essere applicata. Nel caso di specie la norma di riferimento non prevede detta condizione, come accade in altri casi (vedasi procedimento di mediazione obbligatoria contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti questioni:
▪ di condomino;
▪ di locazione;
▪ di comodato;
▪ di affitto di azienda;
▪ di diritti reali;
▪ di divisioni;
▪ di successioni ereditarie;
▪ di patti di famiglia;
▪ di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
▪ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
▪ di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
▪ associazione in partecipazione;
▪ ; CP_14
▪ franchising;
▪ opera;
▪ rete;
▪ somministrazione;
▪ società di persone e subfornitura). Detta elencazione non può considerarsi suscettibile di estensione o applicazione analogica atteso che la mediazione obbligatoria è un'ipotesi di giurisdizione condizionata che, limitando il diritto delle parti di agire in giudizio, costituisce una deroga ai principi del nostro
Dott. Giovanni Calasso 6
ordinamento, ed in quanto tale deve essere limitata alle fattispecie espressamente individuate dal legislatore.
Nel caso di specie la norma, conferendo al il potere di accertare il diritto richiesto, CP_11 prevede un atto dell'amministrazione cui è demandata la valutazione dei documenti comprovanti le condizioni personali del ricorrente. Come precisato dalla Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ad altra situazione e allo stato di invalidità, l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999 n. 912).
Una corretta lettura della citata norma regolamentare per la quale il può Controparte_11 riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana, in base alla documentazione allegata dall'istante, comprendente ogni documento idoneo a dimostrare legalmente tale stato, induce a ritenere che la certificazione possa negarsi, solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il eserciti la sua facoltà di chiedere CP_11 altri documenti. Tanto in quanto l'unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_11 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato finalizzati a provare l'essere cittadino italiano.
A tal riguardo la stessa Avvocatura Distrettuale che rappresenta e difende il
[...]
precisa: CP_11 È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di vista Controparte_11 sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Alla luce di quanto sopra, sussiste la facoltà alternativa di ottenere il riconoscimento in via amministrativa o giudiziale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti di inerenti lo status della persona.
A ciò si aggiunge che la domanda inoltrata al Consolato competente non è altro che una
“fictio” sia perché nelle occasioni in cui l'amministrazione comunica il numero al ricorrente non porta mai a compimento la pratica in termini ragionevoli, sia perché con il nuovo sistema di prenotazione on-line, di fatto, il ricorrente non riesce mai a prenotare. Detti aspetti non risultano mai essere stati confutati dal per cui devono ritenersi come Controparte_11 veritieri e assodati
Peraltro è fatto notorio che le domande inoltrate al non si concludono in tempi Parte_2 ragionevoli e il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. A tal riguardo la S.C. ha più volte affermato che, comportando una deroga al principio dispositivo, deve essere inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 14063/2014). In rito poi, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità', proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento
Dott. Giovanni Calasso 7
di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Di qui la non necessità di allegare la domanda inoltrata al Parte_2
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
15,55
Lecce-Venezia,07.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8
Dott. Giovanni Calasso 9
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA - R.G. n.4633 /2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9
Controparte_10 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Verbale di causa Udienza 07.01.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Leal Macedo Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e posto Unità e chiede che la CP_2 Pt_1 causa venga decisa esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide la causa come da contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,55
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 4633/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 4633 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9
Controparte_10 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 07.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.03.2024
1) nata il [...], a [...]/PR (Brasile), portatrice del codice Controparte_1 fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 673 - C.F._1 Maria Antonieta - Pinhais - PR - (Brasile); in proprio P.IVA_1
2) nata il [...], a [...]/PR (Brasile), portatrice Controparte_3 del codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], C.F._2 1313 - Taboão - Curitiba - PR - 82130-510 (Brasile); in proprio
3) nato il [...], a [...]/PR (Brasile), Controparte_4 portatore del codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...]C.F._3
Lago, 1313 - Taboão - Curitiba - PR - 82130-510 (Brasile); in proprio
4) nata il [...], a [...]/PR (Brasile), portatrice del Controparte_5 codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 1313 - C.F._4
Taboão - Curitiba - PR - 82130-510 (Brasile); in proprio
5) , nata il [...], a [...]/PR (Brasile), portatrice del Controparte_6 codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 1500, Apto 102 - C.F._5 Bacacheri - Curitiba - PR - 82510-290 (Brasile); in proprio
6) nata il [...], a [...]/RS (Brasile), portatrice del Controparte_7 codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 2152 - C.F._6
Boqueirão - Passo Fundo - RS - 99025-364 (Brasile); in proprio
7) , nato il [...], a [...]/RS (Brasile), portatore del codice Controparte_8 fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 2152 - C.F._7 Boqueirão - Passo Fundo - RS - 99025-364 (Brasile); in proprio
8) nato il [...], a [...]/RS (Brasile), portatore Controparte_9 del codice fiscale brasiliano (CPF) n.° , residente in [...], 369, C.F._8 Apt 106 - Santa Maria - Passo Fundo - RS - 99070-340 (Brasile); in proprio e in qualità di genitore e tutore legale di sua figlia minorenne:
9) nata il [...], a [...]/RS (Brasile), portatrice Controparte_10 del codice fiscale brasiliano (CPF) n.° ,; C.F._9
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che, Controparte_1 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, e sua figlia minorenne: Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
hanno diritto al riconoscimento giudiziale del loro status Controparte_10 civitatis italiano e, pertanto, che sono cittadini italiani sin dalla nascita;
2) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto n. 1, ordinare al
[...]
ed all'Ufficiale dello Stato Civile, l'iscrizione e/o annotazione e/o trascrizione CP_11 nei registri dello Stato civile competente e in ogni altro pubblico registro, dell'acquisto della
Dott. Giovanni Calasso 3
cittadinanza italiana del ricorrenti su indicato, nonché emettere, ove possibile, la certificazione di cittadinanza stante i presupposti previsti dalla legge e di provvedere le comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
È opportuno richiamare, sul punto, anche l'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12/10/1993, n. 572 laddove si afferma che “la certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in dal sindaco del comune di residenza degli Pt_1 interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio”.
Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore costituito.
.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti di , , Per_1 Per_2
, nato il [...] a [...], Italia, figlio di e Persona_3 Persona_4
, deceduto il 26/06/1964, a Antonio Prado/RS, Brasile mai Persona_5 naturalizzato cittadino brasiliano, né perso o rinunciato a quella italiana. Lo stesso contraeva matrimonio con la sig.ra , in data 14/09/1901, a Antonio Persona_6 Prado/RS, Brasile e dall'unione nasceva in data 27/01/1903 a Antonio Persona_7
Prado/RS, Brasile, deceduto il 22/04/1966 a Pato Branco/PR, Brasile il quale contraeva matrimonio con la IG.ra , in data 30/04/1927, a Antonio Prado/RS, Brasile. Persona_8 Da detta unione nascevano tre figli:
• , nata il [...], a [...]/RS, Brasile la quale Persona_9 contraeva matrimonio con il IG. in data 14/04/1971, a Curitiba/PR, e Persona_10 dall'unione nascevano 02 (due) figlie:
➢ nata il [...], a [...]/PR, Brasile la quale si Controparte_1 sposa due volte. La prima con , in data Persona_11 13/04/1996, a Curitiba/PR, Brasile dal quale divorzia senza avere figli. La seconda con in data 28/10/2006, a Curitiba/PR, Brasile dal Controparte_12 quale divorzia senza avere figli.
➢ , nata il [...], a [...]/PR, Brasile la quale Controparte_3 si sposa con il sig. in data 30/07/1999. Da questa unione Persona_12 nascono 02 (due) figli, odierni ricorrenti:
✓ il 28/12/1999, a Curitiba/PR, Controparte_4
Brasile
✓ il 19/08/2004, a Curitiba/PR, nubile. Controparte_5
• , nato il [...], a [...]/RS, Brasile il quale Persona_13 contraeva matrimonio con la IG.ra in data 08/02/1964, a Persona_14
Curitiba/PR, Brasile. Da detta unione nasceva:
➢ nata il [...], a [...]/PR, Brasile, la Persona_15 quale da una relazione con il sig. aveva (una) figlia,, Controparte_13 odierna ricorrente:
✓ , nata il [...], a [...]/PR, Controparte_6
Brasile;
• , nata il [...], a [...]/RS, Brasile la quale Persona_16 conttraeva matrimonio con il IG. in data 16/10/1965, a Persona_17 Erechim/RS, Brasile e dall'unione nascevano 02 figli odierni ricorrenti:
➢ il 18/08/1969, a Jacutinga/RS, Brasile (si la Controparte_7 quale si sposava con , in data 12/02/1994, a Erechim/RS, Persona_18 Brasile, dal quale si separava. Da detta unione nasceva 01 (uno) figlio:
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✓ , nato il [...], a [...]/RS, Brasile Controparte_8 celibe.
➢ il 24/07/1981, a Getúlio Vargas/RS, Brasile Controparte_9
(il quale da una relazione con aveva 01 (una) Persona_19 figlia), ancora minorenne, odierna ricorrente assieme a suo padre:
✓ nata il [...], a [...] Controparte_10
Fundo/RS, Brasile
-tutti i 09 (nove) odierni ricorrenti erano cittadini italiani, in quanto nati da p/madre italiano/a per ius sanguinis;
-avevano tentato, senza alcun successo, di inserire le richieste d'inserimento nelle liste di attesa presso il Consolato competente al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcun riscontro.
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , , Per_1 Per_2 Per_3
nato il [...] a [...];
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
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- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Si rileva, altresì, che:
-attiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti dagli artt. da 1 a 5 della L. 91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona;
e a quella del giudice amministrativo la domanda nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo (Cass. Civ. Ord. Sez. U Num. 29297 Anno 2021);
- trattasi, di conseguenza, di un procedimento inerente lo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario
(Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008); Ciò premesso occorre verificare se le istanze finalizzate ad ottenere la cittadinanza italiana al
Consolato competente sono una condizione di procedibilità della domanda.
Con la parola procedibilità si indicano quelle condizioni processuali richieste perché un procedimento possa aver corso e cioè un atto espressamente previsto come necessario nella sequenza procedimentale con la conseguenza che, in mancanza, nessuna sanzione può essere applicata. Nel caso di specie la norma di riferimento non prevede detta condizione, come accade in altri casi (vedasi procedimento di mediazione obbligatoria contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti questioni:
▪ di condomino;
▪ di locazione;
▪ di comodato;
▪ di affitto di azienda;
▪ di diritti reali;
▪ di divisioni;
▪ di successioni ereditarie;
▪ di patti di famiglia;
▪ di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
▪ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
▪ di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
▪ associazione in partecipazione;
▪ ; CP_14
▪ franchising;
▪ opera;
▪ rete;
▪ somministrazione;
▪ società di persone e subfornitura). Detta elencazione non può considerarsi suscettibile di estensione o applicazione analogica atteso che la mediazione obbligatoria è un'ipotesi di giurisdizione condizionata che, limitando il diritto delle parti di agire in giudizio, costituisce una deroga ai principi del nostro
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ordinamento, ed in quanto tale deve essere limitata alle fattispecie espressamente individuate dal legislatore.
Nel caso di specie la norma, conferendo al il potere di accertare il diritto richiesto, CP_11 prevede un atto dell'amministrazione cui è demandata la valutazione dei documenti comprovanti le condizioni personali del ricorrente. Come precisato dalla Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ad altra situazione e allo stato di invalidità, l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999 n. 912).
Una corretta lettura della citata norma regolamentare per la quale il può Controparte_11 riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana, in base alla documentazione allegata dall'istante, comprendente ogni documento idoneo a dimostrare legalmente tale stato, induce a ritenere che la certificazione possa negarsi, solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il eserciti la sua facoltà di chiedere CP_11 altri documenti. Tanto in quanto l'unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_11 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato finalizzati a provare l'essere cittadino italiano.
A tal riguardo la stessa Avvocatura Distrettuale che rappresenta e difende il
[...]
precisa: CP_11 È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di vista Controparte_11 sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Alla luce di quanto sopra, sussiste la facoltà alternativa di ottenere il riconoscimento in via amministrativa o giudiziale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti di inerenti lo status della persona.
A ciò si aggiunge che la domanda inoltrata al Consolato competente non è altro che una
“fictio” sia perché nelle occasioni in cui l'amministrazione comunica il numero al ricorrente non porta mai a compimento la pratica in termini ragionevoli, sia perché con il nuovo sistema di prenotazione on-line, di fatto, il ricorrente non riesce mai a prenotare. Detti aspetti non risultano mai essere stati confutati dal per cui devono ritenersi come Controparte_11 veritieri e assodati
Peraltro è fatto notorio che le domande inoltrate al non si concludono in tempi Parte_2 ragionevoli e il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. A tal riguardo la S.C. ha più volte affermato che, comportando una deroga al principio dispositivo, deve essere inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 14063/2014). In rito poi, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità', proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento
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di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Di qui la non necessità di allegare la domanda inoltrata al Parte_2
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
15,55
Lecce-Venezia,07.01.2025.
IL GOP
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