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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6904 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ECUADOR) il 17/12/1977, con l'avvocato Giuseppe Navone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 14;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 20/09/1978;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano in data 20 gennaio 2006, con il Sig.
[...]
, nato a [...] il [...], registrato presso l'Ufficio di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Milano anno 2006 atto n. 0121, Registro I, parte I.
Atteso che, nelle more la figlia nata in data [...], è divenuta maggiorenne e da Persona_1 tempo si è trasferita in Ecuador la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio potrà avvenire senza alcuna ulteriore condizione.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 20 gennaio 2006, con;
che dalla unione era Controparte_1 precedentemente nata in data [...]; di essersi trasferita a vivere in Ecuador con la Persona_1 figlia, che oggi viveva nel Paese di Origine con i nonni paterni e frequentava l'università; di aver fatto poi rientro in Italia e che il resistente nel 2010 si allontanava dalla casa coniugale;
che egli diveniva irreperibile, che nel 2016 veniva pronunciata la separazione tra le parti, nella contumacia del resistente;
domandava la cessazione degli effetti civili, senza altre condizioni.
Alla udienza del 13.3.2025 il resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia;
la ricorrente dichiarava: vivo a Sesto San Giovanni, in locazione con canone di euro 4.000 annui;
vivo con mia figlia del 2014, non figlia di questa unione, mentre mia figlia maggiore è del 2005 e sta studiando in Ecuador. Io lavoro in una azienda come operaia, con reddito mensile di euro 1200, oltre 13ma e 14ma. non so niente del mio ex marito, non lo vedo da tantissimi anni, 13/14 anni, mia figlia non so se lo vede o lo sente, siccome sa cha abbiamo litigato, anche se lo vedesse, non me lo direbbe.
Il suo legale insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-alcuna altra domanda è stata formulata e dunque alcuna altra statuizione deve essere emessa.
-le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.6904/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a Parte_1
ECUADOR il 17/12/1977 e nato a [...] il CP_1 CP_1
20/09/1978 , che hanno contratto matrimonio in data 20.1.2006 a Milano (atto n. 121 parte 1 registro atti di matrimonio del Comune di Milano);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6904 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ECUADOR) il 17/12/1977, con l'avvocato Giuseppe Navone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 14;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 20/09/1978;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano in data 20 gennaio 2006, con il Sig.
[...]
, nato a [...] il [...], registrato presso l'Ufficio di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Milano anno 2006 atto n. 0121, Registro I, parte I.
Atteso che, nelle more la figlia nata in data [...], è divenuta maggiorenne e da Persona_1 tempo si è trasferita in Ecuador la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio potrà avvenire senza alcuna ulteriore condizione.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 20 gennaio 2006, con;
che dalla unione era Controparte_1 precedentemente nata in data [...]; di essersi trasferita a vivere in Ecuador con la Persona_1 figlia, che oggi viveva nel Paese di Origine con i nonni paterni e frequentava l'università; di aver fatto poi rientro in Italia e che il resistente nel 2010 si allontanava dalla casa coniugale;
che egli diveniva irreperibile, che nel 2016 veniva pronunciata la separazione tra le parti, nella contumacia del resistente;
domandava la cessazione degli effetti civili, senza altre condizioni.
Alla udienza del 13.3.2025 il resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia;
la ricorrente dichiarava: vivo a Sesto San Giovanni, in locazione con canone di euro 4.000 annui;
vivo con mia figlia del 2014, non figlia di questa unione, mentre mia figlia maggiore è del 2005 e sta studiando in Ecuador. Io lavoro in una azienda come operaia, con reddito mensile di euro 1200, oltre 13ma e 14ma. non so niente del mio ex marito, non lo vedo da tantissimi anni, 13/14 anni, mia figlia non so se lo vede o lo sente, siccome sa cha abbiamo litigato, anche se lo vedesse, non me lo direbbe.
Il suo legale insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-alcuna altra domanda è stata formulata e dunque alcuna altra statuizione deve essere emessa.
-le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.6904/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a Parte_1
ECUADOR il 17/12/1977 e nato a [...] il CP_1 CP_1
20/09/1978 , che hanno contratto matrimonio in data 20.1.2006 a Milano (atto n. 121 parte 1 registro atti di matrimonio del Comune di Milano);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3