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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/04/2024, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. n. 29/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 30 aprile 2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29/2020 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] ( ) ed residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
NF (EN) in Via Stella 39, rappresentato e difeso dall' Avv. Emilio Mascheroni, (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Menza n. 16; C.F._2
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce per CP_1
procura generale alle liti.
resistente
Avente ad oggetto: crediti a carico del Fondo di Garanzia
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc i procuratori delle parti concludevano come da scritti depositati telematicamente
MOTIVI
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna del Fondo di garanzia CP_1
gestito dall'Istituto al pagamento in suo favore del tfr nella maggior misura indicata in ricorso rispetto
CP_ alla liquidazione operata dall'ente (l' ha liquidato il periodo dal 01/01/2006 al 28/02/2007) e al pagamento delle ultime tre mensilità ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 80/92.
*********
L' eccepisce in via preliminare, limitatamente alla richiesta avente ad oggetto il TFR, CP_1
l'inammissibilità per intervenuta decadenza della parte dal proporre ricorso giudiziario nel termine annuale di cui all'art. 47 del D.p.r. n. 639/70 come modificato dall'art 38 comma 1 lett. d) numero 1
del D.L. 6 luglio 2011 n.98 conv con legge 111/11.
La doglianza è fondata.
Il d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel testo sostituito dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4,
comma 1, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, operante ratione temporis, dispone quanto segue: «Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità
giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' Controparte_2
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
[...]
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria».
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24,
richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3. A mente, poi, dell'ultimo comma dell'art 47 (introdotto, appunto, dall'art 38 del D.L. cit): Le
decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad
oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del
credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione
ovvero dal pagamento della sorte.
Dunque la decadenza triennale e annuale, a seconda della tipologia di prestazione (pensionistica o previdenziale) opera anche quando il diritto sia stato riconosciuto, ma le prestazioni siano state liquidate solo in parte.
Ricorre pertanto, l'ipotesi prevista dalla legge di prestazioni riconosciute solo in parte.
Ora, con la modifica normativa (comma 6 dell'art 47) non solo si è sancito espressamente che la decadenza opera anche in caso di adempimento parziale, ma si è anche introdotto un diverso dies a quo, dal quale si inizia a computare l'anno di decadenza dall'azione giudiziaria rappresentato dal
“riconoscimento parziale della prestazione”. Tale termine si identifica dunque con quello dell'avvenuto pagamento-liquidazione parziale della prestazione.
In tali casi, il termine annuale decorre dunque dal ricevimento da parte dell'interessato del provvedimento di liquidazione della prestazione o laddove questo non sia disponibile, dal pagamento della stessa.
Pertanto, ferma restando la possibilità per l'assicurato di presentare ricorso in via amministrativa per ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto, a norma di legge l'azione giudiziaria è esercitabile sin dal riconoscimento parziale dell'indennità.
Né la presentazione di un ricorso amministrativo, interrompe o sospende (nel silenzio della legge) il decorso del termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione non potendosi in alcun caso spostare in avanti la decorrenza fissata dal legislatore.
Nel caso a mani, il ricorrente assume di aver ottenuto dall' , a seguito di domanda di intervento CP_1
del Fondo di Garanzia per il TFR, la liquidazione di un importo inferiore a quello dovuto. Segnatamente, deduce che:
Con domanda del 12/07/2018 n. prot. 2800.12/07/2018.0073839, il ricorrente presentava CP_1
domanda di intervento al fondo di garanzia del TFR ai sensi dell'art. 2 L.297/82 pari alla somma di
€ 9.868,13 e di intervento al fondo per il pagamento di crediti di lavoro diversi dal TFR ai sensi degli
artt. 1 e 2 d.lgs 80/92 pari alla somma di € 3.700,53 per un importo complessivo pari ad € 13.568,66;
Con provvedimento del 07 novembre 2018 l'Ente comunicava il parziale accoglimento della
domanda con la seguente motivazione : “la sua domanda di intervento del fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto presentata in data 12/07/2018 è stata accolta. Le verrà liquidato un
importo pari a euro 1.524,42”;
La prestazione veniva poi liquidata, nella minore somma rispetto a quella richiesta, in data
07.11.2018.
Quest'ultimo costituente il dies a quo di computo del termine annuale, si ha che alla data di deposito del ricorso (08.01.2020), era decorso il termine annuale e maturata la relativa decadenza, con la conseguente inammissibilità dell'azione giudiziaria in parte qua ( TFR).
In ordine alla richiesta afferente alle ultime tre mensilità, occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento di cui al d lgs 80/1992:
Art. 1 - (Garanzia dei crediti di lavoro)
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione
straordinaria prevista dal decreto legge 30/01/1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 03/04/79 n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge
29/05/82 n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il
lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il
pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in
tutto o in parte insufficienti.
Art. 2 - (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29/05/82 n. 297) [1] [2]
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro,
diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del
rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che
determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio
dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione
dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per
i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del
rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa .
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma
pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al
netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal ai sensi del presente articolo si applicano le Org_1
disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art.
2 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di
cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il
trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma
1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; c) con
l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi
successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione
monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. 6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che precedono opera soltanto nei
casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Dunque il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. n. 74 del 15/07/2008).
Nei casi in cui il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito in quanto cancellato dal registro delle imprese da più di un anno (artt. 10 e 11 L.F.) o in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati accertati nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare condotta dal Tribunale sia inferiore ad euro trentamila (art. 15 co 9, L.F.), il Fondo di Garanzia interviene sulla base dei requisiti previsti per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali (art. 2, co. 5 L. 297/82).
Nel caso di specie, in cui il lavoratore ha provato “l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali” tramite esibizione di copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento si versa nell'ipotesi di cui al comma 2, dell'art 1 calendato.
D'altra parte nel caso a mani, a ben vedere, nessuna esecuzione forzata ( ex art 1 comma 2 e articolo
2, sub b) è mai stata iniziata, il chè già è rilievo troncante al fine di escludere la possibilità di invocare l'intervento del fondo di garanzia.
A tal fine il espone che il tentativo di esecuzione forzata dava esito negativo poiché alla Pt_1
data della notifica del precetto (30 luglio 2015) l'attività della Controparte_3
risultava già cessata e addirittura la società risultava già cancellata dal registro delle
[...]
imprese dal 23.04.2015.
Ora, anche a voler ammettere tale adempimento, sufficiente ad integrare uno dei presupposti di cui all'art 2 cit. (quello di cui alla lettera b) al fine di effettuare il computo degli ultimi tre mesi rimborsabili a carico del fondo, nei termini prescritti dalla norma, si osserva come la domanda andrebbe comunque rigettata per il maturare della prescrizione (pure eccepita dall' ). CP_1 Ed invero, a tale data (relata di notifica attestante il trasferimento) il credito verso il fondo di garanzia poteva già essere azionato.
Ora come noto il dies a quo, della prescrizione estintiva decorre dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere ovvero nel caso, dalla data in cui il ricorrente apprendeva dell'esito infruttuoso del tentativo di esperimento dell'esecuzione forzata dello stesso ( vedi relata di notifica 30 luglio 2015).
La domanda rivolta all' per provocare l'intervento del Fondo di Garanzia risulta invece proposta CP_1
solo in data 12.07.2018, ovvero ben oltre il termine annuale di cui al comma 5 dell'art 2 sopra calendato.
Il ricorso merita pertanto integrale rigetto.
Attesa la particolarità della questione sussistono tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza in relazione alla domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR.
Rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese di lite.
Enna, 30 aprile 2024
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 30 aprile 2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29/2020 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] ( ) ed residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
NF (EN) in Via Stella 39, rappresentato e difeso dall' Avv. Emilio Mascheroni, (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Menza n. 16; C.F._2
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce per CP_1
procura generale alle liti.
resistente
Avente ad oggetto: crediti a carico del Fondo di Garanzia
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc i procuratori delle parti concludevano come da scritti depositati telematicamente
MOTIVI
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna del Fondo di garanzia CP_1
gestito dall'Istituto al pagamento in suo favore del tfr nella maggior misura indicata in ricorso rispetto
CP_ alla liquidazione operata dall'ente (l' ha liquidato il periodo dal 01/01/2006 al 28/02/2007) e al pagamento delle ultime tre mensilità ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 80/92.
*********
L' eccepisce in via preliminare, limitatamente alla richiesta avente ad oggetto il TFR, CP_1
l'inammissibilità per intervenuta decadenza della parte dal proporre ricorso giudiziario nel termine annuale di cui all'art. 47 del D.p.r. n. 639/70 come modificato dall'art 38 comma 1 lett. d) numero 1
del D.L. 6 luglio 2011 n.98 conv con legge 111/11.
La doglianza è fondata.
Il d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel testo sostituito dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4,
comma 1, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, operante ratione temporis, dispone quanto segue: «Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità
giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' Controparte_2
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
[...]
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria».
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24,
richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3. A mente, poi, dell'ultimo comma dell'art 47 (introdotto, appunto, dall'art 38 del D.L. cit): Le
decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad
oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del
credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione
ovvero dal pagamento della sorte.
Dunque la decadenza triennale e annuale, a seconda della tipologia di prestazione (pensionistica o previdenziale) opera anche quando il diritto sia stato riconosciuto, ma le prestazioni siano state liquidate solo in parte.
Ricorre pertanto, l'ipotesi prevista dalla legge di prestazioni riconosciute solo in parte.
Ora, con la modifica normativa (comma 6 dell'art 47) non solo si è sancito espressamente che la decadenza opera anche in caso di adempimento parziale, ma si è anche introdotto un diverso dies a quo, dal quale si inizia a computare l'anno di decadenza dall'azione giudiziaria rappresentato dal
“riconoscimento parziale della prestazione”. Tale termine si identifica dunque con quello dell'avvenuto pagamento-liquidazione parziale della prestazione.
In tali casi, il termine annuale decorre dunque dal ricevimento da parte dell'interessato del provvedimento di liquidazione della prestazione o laddove questo non sia disponibile, dal pagamento della stessa.
Pertanto, ferma restando la possibilità per l'assicurato di presentare ricorso in via amministrativa per ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto, a norma di legge l'azione giudiziaria è esercitabile sin dal riconoscimento parziale dell'indennità.
Né la presentazione di un ricorso amministrativo, interrompe o sospende (nel silenzio della legge) il decorso del termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione non potendosi in alcun caso spostare in avanti la decorrenza fissata dal legislatore.
Nel caso a mani, il ricorrente assume di aver ottenuto dall' , a seguito di domanda di intervento CP_1
del Fondo di Garanzia per il TFR, la liquidazione di un importo inferiore a quello dovuto. Segnatamente, deduce che:
Con domanda del 12/07/2018 n. prot. 2800.12/07/2018.0073839, il ricorrente presentava CP_1
domanda di intervento al fondo di garanzia del TFR ai sensi dell'art. 2 L.297/82 pari alla somma di
€ 9.868,13 e di intervento al fondo per il pagamento di crediti di lavoro diversi dal TFR ai sensi degli
artt. 1 e 2 d.lgs 80/92 pari alla somma di € 3.700,53 per un importo complessivo pari ad € 13.568,66;
Con provvedimento del 07 novembre 2018 l'Ente comunicava il parziale accoglimento della
domanda con la seguente motivazione : “la sua domanda di intervento del fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto presentata in data 12/07/2018 è stata accolta. Le verrà liquidato un
importo pari a euro 1.524,42”;
La prestazione veniva poi liquidata, nella minore somma rispetto a quella richiesta, in data
07.11.2018.
Quest'ultimo costituente il dies a quo di computo del termine annuale, si ha che alla data di deposito del ricorso (08.01.2020), era decorso il termine annuale e maturata la relativa decadenza, con la conseguente inammissibilità dell'azione giudiziaria in parte qua ( TFR).
In ordine alla richiesta afferente alle ultime tre mensilità, occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento di cui al d lgs 80/1992:
Art. 1 - (Garanzia dei crediti di lavoro)
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione
straordinaria prevista dal decreto legge 30/01/1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 03/04/79 n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge
29/05/82 n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il
lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il
pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in
tutto o in parte insufficienti.
Art. 2 - (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29/05/82 n. 297) [1] [2]
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro,
diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del
rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che
determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio
dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione
dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per
i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del
rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa .
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma
pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al
netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal ai sensi del presente articolo si applicano le Org_1
disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art.
2 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di
cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il
trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma
1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; c) con
l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi
successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione
monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. 6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che precedono opera soltanto nei
casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Dunque il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. n. 74 del 15/07/2008).
Nei casi in cui il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito in quanto cancellato dal registro delle imprese da più di un anno (artt. 10 e 11 L.F.) o in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati accertati nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare condotta dal Tribunale sia inferiore ad euro trentamila (art. 15 co 9, L.F.), il Fondo di Garanzia interviene sulla base dei requisiti previsti per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali (art. 2, co. 5 L. 297/82).
Nel caso di specie, in cui il lavoratore ha provato “l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali” tramite esibizione di copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento si versa nell'ipotesi di cui al comma 2, dell'art 1 calendato.
D'altra parte nel caso a mani, a ben vedere, nessuna esecuzione forzata ( ex art 1 comma 2 e articolo
2, sub b) è mai stata iniziata, il chè già è rilievo troncante al fine di escludere la possibilità di invocare l'intervento del fondo di garanzia.
A tal fine il espone che il tentativo di esecuzione forzata dava esito negativo poiché alla Pt_1
data della notifica del precetto (30 luglio 2015) l'attività della Controparte_3
risultava già cessata e addirittura la società risultava già cancellata dal registro delle
[...]
imprese dal 23.04.2015.
Ora, anche a voler ammettere tale adempimento, sufficiente ad integrare uno dei presupposti di cui all'art 2 cit. (quello di cui alla lettera b) al fine di effettuare il computo degli ultimi tre mesi rimborsabili a carico del fondo, nei termini prescritti dalla norma, si osserva come la domanda andrebbe comunque rigettata per il maturare della prescrizione (pure eccepita dall' ). CP_1 Ed invero, a tale data (relata di notifica attestante il trasferimento) il credito verso il fondo di garanzia poteva già essere azionato.
Ora come noto il dies a quo, della prescrizione estintiva decorre dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere ovvero nel caso, dalla data in cui il ricorrente apprendeva dell'esito infruttuoso del tentativo di esperimento dell'esecuzione forzata dello stesso ( vedi relata di notifica 30 luglio 2015).
La domanda rivolta all' per provocare l'intervento del Fondo di Garanzia risulta invece proposta CP_1
solo in data 12.07.2018, ovvero ben oltre il termine annuale di cui al comma 5 dell'art 2 sopra calendato.
Il ricorso merita pertanto integrale rigetto.
Attesa la particolarità della questione sussistono tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza in relazione alla domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR.
Rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese di lite.
Enna, 30 aprile 2024