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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2973/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. RIANNA ANTONIO e avv. Parte_1
MASELLI ISABELLA come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 21.5.2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 8.3.2023 parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della maggiorazione di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 sulla pensione in godimento e, per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'importo mensile di CP_1
“Euro € 359,03, quale differenza tra il rateo di pensione di invalidità civile erogato per
l'anno 2022 pari ad € 291,98 e quello che si sarebbe dovuto erogare, pari ad Euro 651,01,
l'importo mensile di Euro € 346,09, quale differenza tra il rateo di pensione di invalidità civile erogato per l'anno 2023 pari ad € 313,91e quello che si sarebbe dovuto erogare, pari ad
Euro 660,00, il tutto a decorrere dal rateo di aprile 2022 data di riconoscimento del 100% di invalidità e di riconoscimento della pensione INV CIV Cat. Num. 07045880, con decorrenza dal 1.4.2022 per tutti i ratei dei mesi a seguire fino a tutt'oggi, o, in subordine, nel differente importo che sarà accertato in corso di giudizio o nella differente decorrenza, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, rivalutazione ex lege e 13^ mensilità”.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto di essere cittadino italiano, maggiorenne, non coniugato, di non svolgere attività lavorativa e di percepire, come unico reddito quello derivante dalla propria pensione di reversibilità CAT SO
e che le condizioni socio - economiche non avevano subito alcuna modificazione o variazione dalla data di inoltro della domanda amministrativa del 7.3.2022.
L' costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza dal diritto ex art. 47 D.P.R. CP_1
639/1970 e l'insussistenza del requisito reddituale, deducendo in particolare, la percezione di un reddito pari a 15.000, derivante dalla vendita di un immobile (al prezzo di euro 90.000), di cui risultava comproprietario.
2. Oggetto della presente controversia è il diritto del ricorrente ad ottenere la maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001 estesa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.152 del 23 giugno 2020 anche ai soggetti di età
2 superiore o pari a sessanta anni, anche ai soggetti maggiorenni ma che non avevano raggiunto il requisito anagrafico richiesto in forza del decreto legge 14 agosto 2020,
n. 104.
La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di prestazioni pensionistiche, il riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001 presuppone che il reddito individuale del pensionato non superi il limite previsto nonché, ove tale requisito sia sussistente, che neppure il cumulo di esso con il reddito del coniuge superi
l'importo complessivo della cifra rappresentata dal cumulo del reddito individuale con
l'ammontare annuo dell'assegno sociale, giacché anche in difetto di uno solo di tali requisiti
l'incremento non spetta;
ciò è conforme alla lettera della norma, che tra i limiti di reddito pone la disgiunzione "né" con ruolo additivo, ed è coerente, altresì, con lo scopo del beneficio, diretto a garantire a "soggetti disagiati" un reddito mensile pari ad euro 516,46
(cosiddetto "incremento al milione") (cfr. Cass. n. 4585 del 22/03/2012).
L'art. 38 della legge n. 448 del 2001, relativamente alle condizioni di assegnazione di tale incremento così dispone “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b),
l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”.
Dunque, il dato normativo richiede uno specifico e determinato requisito reddituale per il riconoscimento della ricostituzione reddituale per la maggiorazione della pensione ex art. 38 L. 448/01 che “il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro”.
Il ricorso va parzialmente accolto.
3 3. Sulla base della documentazione in atti risulta che nel 2022 il ricorrente ha ricevuto per atto pubblico notarile del 14.12.2022 depositato dall' la somma di € 15.000 CP_1
a seguito della vendita di un immobile di cui era comproprietario. Ne discende che per l'anno 2022 non risulta integrato il requisito reddituale per potere beneficiare della maggiorazione richiesta, non costituendo la scrittura privata datata 12.7.24, scrittura non sottoscritta dal ricorrente e tardivamente depositata in data 12.11.2024, prova idonea a superare quanto cristallizzato nell'atto pubblico in ordine alla ricezione della somma. D'altra parte, la predetta scrittura privata sarebbe prova della volontaria privazione da parte del ricorrente di un'utilità economica utile alla determinazione del reddito e, pertanto, trattandosi di atto dispositivo volontario, non sarebbe idoneo a far diminuire il reddito del ricorrente.
Dal 1.1.2023, invece, sulla base dell'attestato dell'Agenzia delle Entrate depositato in atti il 28.10.24, risulta integrato il requisito reddituale per poter beneficiare della maggiorazione oggetto di giudizio. L' non ha contestato la documentazione CP_1 reddituale depositata in data 28.10.24, né ha allegato l'esistenza di elementi di segno contrario successivi alla percezione del reddito da compravendita indicato in memoria.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va accertato il diritto alla maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001 sulla pensione in godimento con condanna dell' al relativo pagamento con decorrenza dal CP_1
1.1.2023.
4. Le spese di lite sono compensate nella misura del 50% in ragione del parziale accoglimento della domanda e della circostanza che la documentazione reddituale è stata depositata nel corso del giudizio in data 28.10.24. La restante parte, liquidata nella misura già ridotta, segue la soccombenza e si liquida nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
4 - condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della maggiorazione ex art. CP_1
38 della legge n. 448 del 2001 sulla pensione in godimento con decorrenza dal 1.1.23 oltre accessori previsti per legge;
- condanna l' al pagamento del 50% spese di lite nei confronti del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 750,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
- compensa per il resto le spese di lite.
Aversa, 22.5.25 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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