Decreto cautelare 12 novembre 2024
Sentenza 9 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 03/03/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00809/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00932/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2025, proposto da Corset & Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Starace, Umberto Morelli, Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Contursi Terme, non costituito in giudizio;
Sorgenti S. Stefano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini, Vincenzo Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 00024/2025, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Sorgenti S. Stefano s.p.a.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Premesso che la parte appellante ha impugnato il provvedimento (prot. 14060 dell’11 dicembre 2024), con il quale il Comune di Contursi Terme ha disposto il diniego dell’istanza di autorizzazione unica ambientale (prot. 6844 del 9 settembre 2021), relativa ad una attività di fabbricazione di prodotti in plastica e vetroresina;
- che con l’ordinanza cautelare impugnata, il primo giudice ha respinto l’istanza di sospensione ritenendo sussistente un’errata rappresentazione del quadro vincolistico da parte della società istante (in sede di valutazione del fumus boni iuris ), nonché ravvisando una prevalenza degli interessi pubblici ambientali, paesaggistici ed idrogeologici nella comparazione dei contrapposti interessi (in sede di valutazione del periculum in mora );
Considerato, preliminarmente, che in base ad una cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso di primo grado nei confronti della Provincia di Salerno e del controinteressato (Sorgenti S. Stefano s.p.a.) deve ritenersi infondata, dal momento che, per espressa previsione di legge, il ricorso deve essere notificato “ alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato ” e ad almeno uno dei controinteressati “ che sia individuato nell’atto stesso ” (art. 41, comma 2, c.p.a.);
- che, nella fattispecie in esame, la pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato (prot. 14060 dell’11 dicembre 2024) è pacificamente il Comune di Contursi Terme e non già la Provincia di Salerno e che nell’atto impugnato non viene individuata la suddetta società Sorgenti S. Stefano s.p.a. quale controinteressato, la quale, peraltro, si è comunque costituita in giudizio mediante atto di intervento in primo grado e memoria di costituzione in appello;
- che parimenti infondata deve ritenersi l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti, trattandosi di meri atti endoprocedimentali privi di efficacia lesiva;
Ritenuto, inoltre, che contrariamente a quanto asserito dal T.a.r., il Collegio ritiene sussistente il fumus boni iuris , avuto riguardo alle seguenti pacifiche circostanze:
a) in data 9 settembre 2021 è stata presentata l’istanza di autorizzazione unica ambientale (di seguito, AUA), barrando la casella “ Assenza di vincoli ambientali ed idrogeologici ”;
b) in data 20 aprile 2022 è stata rilasciata l’AUA (n. 1837) da parte della Provincia di Salerno, sostitutiva dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura e alle emissioni in atmosfera, nonché della comunicazione per l’inquinamento acustico, con efficacia subordinata al rilascio dell’autorizzazione finale da parte del SUAP competente;
c) con p.e.c. del 14 giugno 2024, la società istante ha spontaneamente indicato la sussistenza di un “ mero errore materiale ” nell’indicazione dei suddetti vincoli, inviando un apposito certificato di destinazione urbanistica (prot. n. 4320 del 10 maggio 2024) da cui risulta che l’area in questione (foglio 24, part. 515) rientra, tra le altre cose, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e, in parte, a vincolo paesaggistico e ambientale (fascia di 150 m dal fiume Sele);
d) con nota del 13 novembre 2024 (prot. 12971), il Comune di Contursi Terme, in riscontro ad un sollecito della Provincia, ha dichiarato di non poter ancora rilasciare l’AUA “ senza le dovute integrazioni e le attività consequenziali a tale rilievo ”, essendo ancora in corso le verifiche urbanistiche sull’immobile e le dovute attività istruttorie;
e) in data 11 dicembre 2024 è stato adottato il provvedimento di diniego dell’AUA da parte del Comune, motivato in ragione dell’errata rappresentazione dei vincoli esistenti sull’area che avrebbe inciso anche sul rilascio dell’AUA da parte della Provincia;
Considerato che, in base ad una cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare e fermo restando il necessario approfondimento in sede di merito, il Collegio ritiene che la suddetta motivazione non sia sufficiente ai fini della legittimità del diniego;
- che, infatti, l’obbligo di archiviazione dell’istanza è previsto solamente nel caso in cui, a seguito di apposita richiesta di integrazione documentale, “ il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità competente ” (art. 4, comma 3, terzo periodo, d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59), ma non anche nel caso in cui la documentazione integrativa sia stata spontaneamente prodotta dall’istante, in ottica collaborativa e nella pendenza della fase istruttoria del procedimento;
- che, pertanto, in base ai principi generali, deve ritenersi applicabile il dovere dell’amministrazione di prendere in considerazione la suddetta documentazione e adottare le conseguenti determinazioni, valutando comunque la possibilità di concludere il procedimento nel merito in base ai principi di collaborazione, buona fede (art. 1, comma 2- bis , legge n. 241 del 1990) e di non aggravamento del procedimento amministrativo, salvo “ straordinarie e motivate esigenze ” (art. 1, comma 2, legge n. 241 del 1990);
- che, invece, nella specie il diniego è motivato sulla base della sola errata rappresentazione dei vincoli, senza indicare specificamente quelle straordinarie esigenze che avrebbero impedito di rinnovare la parte di istruttoria necessaria a concludere il procedimento con un provvedimento di merito;
- che, in ogni caso, resta ferma la competenza dell’amministrazione in ordine alla valutazione sull’efficacia ostativa o meno dei suddetti vincoli ai fini del rilascio dell’autorizzazione, trattandosi di un potere amministrativo non ancora esercitato su cui il giudice non può pronunciarsi (art. 34, comma 2, c.p.a.);
Ritenuto, inoltre, che il Collegio ravvisa la sussistenza anche del periculum in mora , trattandosi di una attività produttiva già in essere, con la conseguenza che il suddetto diniego di AUA farebbe venir meno il regime transitorio favorevole che consente la prosecuzione dell’attività nelle more del procedimento, comportando quindi un inevitabile blocco della produzione per un tempo non prevedibile, con conseguente grave ed irreparabile pregiudizio;
- che, pertanto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi prevalente l’esigenza di mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione del giudizio di merito;
Considerato, infine, che per la particolarità della controversia le spese della presente fase possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):
- accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, sospende gli effetti del provvedimento del Comune di Contursi Terme prot. 14060 dell’11 dicembre 2024;
- compensa le spese di lite.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la fissazione dell'udienza di merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
Martina Arrivi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO