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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 25/09/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. RE Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 3210/2025
tra:
, con l'avv. proc. dom. dott. VENDRAME Parte_1
INNOCENTI LAURA, giusta procura in atti;
e
, con l'avv. proc. dom. dott. COSSU Controparte_1
GRAZIELLA, giusta procura in atti;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
12.8.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il
04/04/2013
da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 34, Parte I, Serie
/, dell'anno 2013 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1. i figli minori e RE rimangono affidati ad entrambi i Per_1
genitori con modalità condivisa e collocamento prevalente presso la madre nella casa di proprietà della stessa sita in Bolzano viale Druso
n. 162, ove manterranno la propria residenza anagrafica;
2. entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi;
3. il padre avrà diritto ad avere e tenere con sè i figli minori ed Per_1
RE quando lo desidererà, previo accordo con la madre, e, in ogni caso:
a) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17.30 fino alla domenica alle ore 18,00. All'occorrenza - e previo accordo tra le parti almeno un mese prima – il padre terrà i figli in uno dei fine settimana di sua competenza dal venerdì alle ore 17.30 fino al lunedì
mattina, allorquando li accompagnerà a scuola o dalla madre/nonna materna entro le ore 8.00 se non vi sarà scuola. Nella settimana in cui i figli staranno con il padre durante il fine settimana, quest'ultimo li terrà anche il mercoledì dalle ore 17.30
fino al giovedì alle ore 18.00, mentre se nel fine settimana staranno dalla madre, il padre li terrà dal mercoledì alle ore 17.30 fino al venerdì alle ore 18.00, andandoli a prendere e riaccompagnandoli, di volta in volta, presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo;
b) durante le vacanze scolastiche natalizie i bambini trascorreranno con la madre la sera del 24 dicembre mentre con il padre trascorreranno il 25 dicembre dalla mattina alle ore 10.00 fino al tardo pomeriggio verso le ore 18.00; il restante periodo di vacanze,
salvo diverso accordo tra le parti, sarà suddiviso a metà tra i genitori, ad anni alterni.
Le residue vacanze infra-scolastiche, (Carnevale, Pasqua, cd.
settimana „Sharm“), salvo diverso accordo tra le parti, saranno suddivise a metà tra i genitori alternando, anche in tal caso, di anno in anno.
Eventuali ponti scolastici a cavallo con il week-end saranno di spettanza del genitore cui spetta il relativo fine settimana.
Durante le vacanze scolastiche estive ogni genitore trascorrerà
almeno due settimane anche consecutive con i figli. Il relativo periodo di vacanza estiva verrà comunicato da un genitore all'altro entro il mese di marzo di ogni anno, così da permettere l'eventuale iscrizione dei minori a corsi estivi e/o ricreativi. In caso di impossibilità dei genitori a tenere i figli nei periodi di propria spettanza, gli stessi si impegnano a chiedere sempre la disponibilità dei nonni materni e/o paterni o dell'altro genitore e,
solo in caso impossibilità di questi ultimi, a coinvolgere terze persone.
In accordo i genitori potranno in ogni caso variare i giorni settimanali e/o gli orari previsti, o trascorrere con i figli ulteriori periodi di vacanza rispetto a quelli prefissati.
Quando uno dei genitori non sarà con i figli, potrà comunicare liberamente via telefono con questi ultimi ogni volta che lo stesso o i figli lo desidereranno.
Sia la madre che il padre provvederanno a quanto necessario per il sostentamento dei figli nei periodi di permanenza di questi ultimi presso ciascun genitore;
4. in considerazione delle variate condizioni economiche delle parti,
le stesse concordano di modificare quanto pattuito in sede di separazione in punto mantenimento per i figli a carico del padre (si fa presente che attualmente il padre paga un contributo di mantenimento rivalutato pari a complessivi Euro 644,00).
Il signor si obbliga, quindi, a far data da giugno Parte_1
2025, a corrispondere alla signora un contributo Controparte_1
di mantenimento per i due figli minori pari a complessivi € 550,00
mensili (€ 275,00 per ciascun figlio) da pagarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente all'uopo indicato dalla signora;
tale contributo sarà soggetto ad annuale CP_1 rivalutazione monetaria in base agli indici ASTAT per la Provincia
di Bolzano, con decorrenza dall'anno successivo al mese di deposito del presente ricorso.
La signora dà atto che alla data del 31.05.2025 non CP_1
risultano arretrati di mantenimento o rivalutazione dovuti dal sig.
Pt_1
5) Le spese straordinarie per i minori saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche – per apparecchio dei denti, per acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto con relativi liquidi;
b) tasse scolastiche,
acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali cartella, computer o tablet), attrezzatura tecnica specifica;
c) acquisto di cellulare;
d)
spese per soggiorni estivi, Summer Camp ed estate bambini/ragazzi o simili;
e) patente di guida. Nella medesima percentuale di cui sopra verranno suddivise le spese straordinarie per attività sportive e ricreative, compresa relativa attrezzatura o abbigliamento, purché
preventivamente concordate e comunque con la previsione fin d'ora che ai figli possa essere garantita la pratica di almeno un'attività durante l'intero anno scolastico e comunque in linea con le condizioni economiche della famiglia. Seguendo i dettami - anche in difetto di accordo - di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di
Bolzano vigente al momento in cui la spesa viene sostenuta
(attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024).
Il genitore che abbia anticipato le predette spese dovrà esibire e consegnare all'altro genitore l'idonea documentazione (fatture,
quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento) entro 15 giorni dall'esborso ed il rimborso della quota, da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro 15 giorni successivi a decorrere dalla richiesta.
Le spese relative a scelte effettuate ed attività in corso non necessiteranno di nuova concertazione tra i genitori, mentre le ulteriori spese straordinarie necessiteranno di accordo, salvo il caso in cui siano necessarie ed urgenti. Il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite sms, whatsapp o email), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto,
entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie da parte del sig. Pt_1
avverrà, salvo diverso accordo, sul conto corrente Volksbank della signora;
CP_1
5. gli eventuali assegni familiari e/o contribuzioni pubbliche per i figli, compreso l'assegno unico universale andranno a beneficio esclusivo della madre per il 100%;
6. le detrazioni fiscali per spese straordinarie e mediche per i figli spetteranno a ciascun genitore per il 50%;
7. i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altro neppure a titolo di mantenimento ad personam;
8. i costi della presente procedura saranno a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno e ognuno pagherà il proprio avvocato.
Bolzano, lì 25/09/2025
Il Presidente est.
Dr. RE Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. RE Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 3210/2025
tra:
, con l'avv. proc. dom. dott. VENDRAME Parte_1
INNOCENTI LAURA, giusta procura in atti;
e
, con l'avv. proc. dom. dott. COSSU Controparte_1
GRAZIELLA, giusta procura in atti;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
12.8.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il
04/04/2013
da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 34, Parte I, Serie
/, dell'anno 2013 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1. i figli minori e RE rimangono affidati ad entrambi i Per_1
genitori con modalità condivisa e collocamento prevalente presso la madre nella casa di proprietà della stessa sita in Bolzano viale Druso
n. 162, ove manterranno la propria residenza anagrafica;
2. entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi;
3. il padre avrà diritto ad avere e tenere con sè i figli minori ed Per_1
RE quando lo desidererà, previo accordo con la madre, e, in ogni caso:
a) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17.30 fino alla domenica alle ore 18,00. All'occorrenza - e previo accordo tra le parti almeno un mese prima – il padre terrà i figli in uno dei fine settimana di sua competenza dal venerdì alle ore 17.30 fino al lunedì
mattina, allorquando li accompagnerà a scuola o dalla madre/nonna materna entro le ore 8.00 se non vi sarà scuola. Nella settimana in cui i figli staranno con il padre durante il fine settimana, quest'ultimo li terrà anche il mercoledì dalle ore 17.30
fino al giovedì alle ore 18.00, mentre se nel fine settimana staranno dalla madre, il padre li terrà dal mercoledì alle ore 17.30 fino al venerdì alle ore 18.00, andandoli a prendere e riaccompagnandoli, di volta in volta, presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo;
b) durante le vacanze scolastiche natalizie i bambini trascorreranno con la madre la sera del 24 dicembre mentre con il padre trascorreranno il 25 dicembre dalla mattina alle ore 10.00 fino al tardo pomeriggio verso le ore 18.00; il restante periodo di vacanze,
salvo diverso accordo tra le parti, sarà suddiviso a metà tra i genitori, ad anni alterni.
Le residue vacanze infra-scolastiche, (Carnevale, Pasqua, cd.
settimana „Sharm“), salvo diverso accordo tra le parti, saranno suddivise a metà tra i genitori alternando, anche in tal caso, di anno in anno.
Eventuali ponti scolastici a cavallo con il week-end saranno di spettanza del genitore cui spetta il relativo fine settimana.
Durante le vacanze scolastiche estive ogni genitore trascorrerà
almeno due settimane anche consecutive con i figli. Il relativo periodo di vacanza estiva verrà comunicato da un genitore all'altro entro il mese di marzo di ogni anno, così da permettere l'eventuale iscrizione dei minori a corsi estivi e/o ricreativi. In caso di impossibilità dei genitori a tenere i figli nei periodi di propria spettanza, gli stessi si impegnano a chiedere sempre la disponibilità dei nonni materni e/o paterni o dell'altro genitore e,
solo in caso impossibilità di questi ultimi, a coinvolgere terze persone.
In accordo i genitori potranno in ogni caso variare i giorni settimanali e/o gli orari previsti, o trascorrere con i figli ulteriori periodi di vacanza rispetto a quelli prefissati.
Quando uno dei genitori non sarà con i figli, potrà comunicare liberamente via telefono con questi ultimi ogni volta che lo stesso o i figli lo desidereranno.
Sia la madre che il padre provvederanno a quanto necessario per il sostentamento dei figli nei periodi di permanenza di questi ultimi presso ciascun genitore;
4. in considerazione delle variate condizioni economiche delle parti,
le stesse concordano di modificare quanto pattuito in sede di separazione in punto mantenimento per i figli a carico del padre (si fa presente che attualmente il padre paga un contributo di mantenimento rivalutato pari a complessivi Euro 644,00).
Il signor si obbliga, quindi, a far data da giugno Parte_1
2025, a corrispondere alla signora un contributo Controparte_1
di mantenimento per i due figli minori pari a complessivi € 550,00
mensili (€ 275,00 per ciascun figlio) da pagarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente all'uopo indicato dalla signora;
tale contributo sarà soggetto ad annuale CP_1 rivalutazione monetaria in base agli indici ASTAT per la Provincia
di Bolzano, con decorrenza dall'anno successivo al mese di deposito del presente ricorso.
La signora dà atto che alla data del 31.05.2025 non CP_1
risultano arretrati di mantenimento o rivalutazione dovuti dal sig.
Pt_1
5) Le spese straordinarie per i minori saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche – per apparecchio dei denti, per acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto con relativi liquidi;
b) tasse scolastiche,
acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali cartella, computer o tablet), attrezzatura tecnica specifica;
c) acquisto di cellulare;
d)
spese per soggiorni estivi, Summer Camp ed estate bambini/ragazzi o simili;
e) patente di guida. Nella medesima percentuale di cui sopra verranno suddivise le spese straordinarie per attività sportive e ricreative, compresa relativa attrezzatura o abbigliamento, purché
preventivamente concordate e comunque con la previsione fin d'ora che ai figli possa essere garantita la pratica di almeno un'attività durante l'intero anno scolastico e comunque in linea con le condizioni economiche della famiglia. Seguendo i dettami - anche in difetto di accordo - di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di
Bolzano vigente al momento in cui la spesa viene sostenuta
(attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024).
Il genitore che abbia anticipato le predette spese dovrà esibire e consegnare all'altro genitore l'idonea documentazione (fatture,
quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento) entro 15 giorni dall'esborso ed il rimborso della quota, da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro 15 giorni successivi a decorrere dalla richiesta.
Le spese relative a scelte effettuate ed attività in corso non necessiteranno di nuova concertazione tra i genitori, mentre le ulteriori spese straordinarie necessiteranno di accordo, salvo il caso in cui siano necessarie ed urgenti. Il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite sms, whatsapp o email), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto,
entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie da parte del sig. Pt_1
avverrà, salvo diverso accordo, sul conto corrente Volksbank della signora;
CP_1
5. gli eventuali assegni familiari e/o contribuzioni pubbliche per i figli, compreso l'assegno unico universale andranno a beneficio esclusivo della madre per il 100%;
6. le detrazioni fiscali per spese straordinarie e mediche per i figli spetteranno a ciascun genitore per il 50%;
7. i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altro neppure a titolo di mantenimento ad personam;
8. i costi della presente procedura saranno a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno e ognuno pagherà il proprio avvocato.
Bolzano, lì 25/09/2025
Il Presidente est.
Dr. RE Pappalardo