Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02085/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2022, proposto da
RA ZI, GI SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Oronzo Alessandro Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto decisorio cronol. n. 2088/2020 del 18/12/2020 - RG n. 226/2020 V.G. della Corte di Appello di Lecce, depositato il 18.12.2020, munito di formula esecutiva in data 04.01.2021, regolarmente notificato al Ministero resistente il 04.01.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ richiesta l’ottemperanza dell’epigrafato decreto con il quale la Corte di Appello di Lecce ha condannato il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , ai sensi della L. 89/2001, al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme ivi indicate.
Il decreto è stato ritualmente notificato al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza pertanto, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto citato, con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme portate a suo favore dal predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce.
La parte ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24/3/2001 n. 89, ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Il Ministero della Giustizia non ha provveduto al pagamento nel termine di sei mesi dall’invio della suddetta dichiarazione, né ha dato esecuzione spontaneamente al giudicato formatosi sul detto decreto.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo, in seguito alla mancata proposizione di impugnazione avverso lo stesso, come da certificato della competente cancelleria depositato in giudizio, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
Risulta inoltre essere stato ottemperato l’adempimento previsto dalla Legge Finanziaria 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) che, intervenendo sulla legge n. 89 del 2001 con l’inserimento dell’art. 5-sexies, ha prescritto che “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”.
Ha previsto, altresì, che l’Amministrazione possa effettuare il pagamento entro sei mesi dalla data in cui è stato integralmente assolto l’obbligo dichiarativo e che, prima che sia decorso detto termine, “i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento”.
Quanto agli aspetti sostanziali, l’art. 112, comma 2 c.p.a., ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484; Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484).
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente di tutte le somme ivi indicate.
L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro novanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento.
3. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, che entro l’ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5- sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Sussistono giustificati motivi (fra cui il condivisibile orientamento espresso dal Tar Lazio con la sentenza n. 1616/2019 secondo cui “il ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto ad eseguire la sentenza è giustificabile alla luce dell’elevatissimo numero di analoghe sentenze da eseguire e delle conseguenti difficoltà in cui è venuta a trovarsi l’Amministrazione”) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione in favore di parte ricorrente al decreto azionato.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato che vi provvederà entro il termine dei successivi giorni novanta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO