Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 5224 dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello, TRA in persona del suo Sindaco p.t. dott. Parte_1 Persona_1
(p.i. - c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Franco,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 appellante E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Controparte_1 C.F._1
Acquaviva e Fabio Adamo, appellato All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che il Comune di ha proposto appello avverso la sentenza n. 468/22 Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Taranto, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 n. 20210134300000776 Controparte_1 di pagamento della somma pari ad € 1.980,43, emessa dall'ente locale, odierno appellante, in data 09.07.2021 per il mancato pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
con detta sentenza veniva annullata l'ingiunzione e condannato il
[...]
, dichiarato contumace in primo grado, al pagamento delle spese di lite;
Parte_1 l'appellante ha lamentato: 1) eccezione di incompetenza territoriale del primo giudice e competenza territoriale del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (BN); 2) regolare notifica dell'atto ingiuntivo n. 20210134300000776 del 09/07/2021 al legale rappresentante della CP_2
[...] rilevato che , costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
Controparte_1 ritenuto che l'appello non possa trovare accoglimento in quanto: a) deve in primo luogo osservarsi che il primo giudice, dopo avere in sentenza affermato che il giudizio era soggetto al rito ordinario, in applicazione di quanto previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, il quale prevede anche che se una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste da detto decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza (come avvenuto nel caso di specie con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 21.12.2021, dando seguito a quanto anticipato con il decreto di fissazione dell'udienza emesso in data 16.09.2021), ha ritenuto che il si fosse irritualmente costituito in giudizio, in quanto, violando l'art. Parte_1
82 c.p.c., detto ente non si era avvalso del patrocinio di un avvocato, nonostante la controversia fosse di valore superiore ad € 1.100,00; aggiungeva il primo giudice che l'atto di costituzione dell'ente locale non rispettava le modalità e forme normativamente richieste dagli artt. 166 e 319, 1° comma, c.p.c. e che nessuno era comparso per il all'udienza del 21.10.2021 Pt_1 per regolarizzare la propria costituzione ed evitare la contumacia, con la conseguenza dell'impossibilità, sempre affermata dal primo giudice, di scrutinare le eccezioni, deduzioni ed i documenti prodotti dal medesimo ente;
l'odierno appellante non muove alcuna censura a detta parte della sentenza, se non limitandosi ad sostenere (alla pag. 9 dell'atto di appello) che l'atto di costituzione ed i documenti ad esso allegati erano stati inoltrati al primo giudice a mezzo p.e.c. in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid 19 in fase di piena pandemia e che la p.e.c., ha valore legale come una raccomandata con ricevuta di ritorno;
detta argomentazione,
deve, infatti, osservarsi che l'unica documentazione utilizzabile ai fini della decisione è quella prodotta in primo grado dal , rappresentata dall'ordinanza ex r.d. n. CP_1 639/1910 del 09.07.2021 oggetto di opposizione e dalla carta di circolazione dell'autoveicolo con riferimento al quale era stata irrogata la sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
da quest'ultimo documento emerge che dal 2014 proprietario dell'autoveicolo era la cosicché l'ordinanza opposta, che riporta, quale destinatario dell'ingiunzione di CP_2 pagamento, “PRESTA GIUSEPPE RAPP.LEG.I”, cui segue un indirizzo ed il codice fiscale del ( ), senza alcuna indicazione della società rappresentata e del CP_1 C.F._1 relativo codice fiscale o della relativa partita i.v.a. non consente di individuare con esattezza il destinatario dell'ingiunzione di pagamento, inducendo effettivamente a ritenere che lo stesso fosse proprio il , senza che sia possibile valutare (per l'impossibilità, si ribadisce, di CP_1 utilizzazione della documentazione prodotta dal se allo stesso sia stato notificato, Pt_1 quale responsabile in proprio, un verbale di contestazione cristallizzatosi per mancata opposizione, considerato che lo stesso non risulta, come detto, proprietario dell'autoveicolo, né risulta che sia stato individuato quale relativo conducente al momento della violazione per la quale era stata irrogata la sanzione;
cosicché, considerata, si ribadisce, la documentazione utilizzabile, correttamente il primo giudice ha ritenuto di accogliere l'opposizione proposta dal per il difetto di legittimazione passiva dallo stesso eccepita;
deve, inoltre, aggiungersi CP_1 che la gran parte delle deduzioni contenute nella parte argomentativa del secondo motivo di appello è tesa a sostenere la ritualità della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta, ma il primo giudice non ha accolto l'opposizione per irritualità della notifica alla ma CP_2 perché detta ingiunzione indicava quale destinatario della stessa (e non della relativa notifica) il
, senza indicazione della società che sarebbe stata dallo stesso rappresentata, CP_1 individuandolo, pertanto, in sostanza quale destinatario della richiesta di pagamento;
rilevato che l'appellante deve essere condannato a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal lo rigetta e condanna l'appellante alla Parte_1 rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarre in favore degli Avv.ti Luigi Acquaviva e Fabio Adamo. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12.
Taranto, 09.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco