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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/09/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2021 trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Katia Amoroso, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via San Giovanni n. 13;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Mauro Tedino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via De Attellis n. 11;
CONVENUTO
OGGETTO: società di persone, recesso del socio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di socio Parte_1 della parte convenuta, ha citato in giudizio l' Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuto recesso della
[...] parte attrice a far data dal 13.7.2018 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento del valore della quota, da determinarsi nel valore minimo di euro pagina 1 di 15 127.634,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, salva la maggiore valutazione ad opera del CTU.
La parte attrice ha premesso: di essere socio della “ Controparte_1
società in nome collettivo”, costituita con atto notarile del
[...]
26.9.1988 e previsione di durata al 31.12.2050; che, alla data del 9.7.2018, la compagine sociale era formata dai soci (amministratore della società Parte_2
e titolare di una quota di € 275,73), (titolare di una quota di € Parte_1
27.572,86), (titolare di una quota di € 27.572,86), Parte_3 Parte_4
(titolare di una quota di € 27.297,13) e (titolare di una quota di € Parte_5
27.572,86); di aver scoperto, nel maggio 2016, l'avvenuto svincolo di circa €
30.000,00 di fondi di investimento di proprietà della società, senza averne ricevuto informazione alcuna, neanche all'esito di espressa richiesta;
di aver chiesto copia dei bilanci, informazioni dettagliate sull'andamento della società e previsione future e di aver inviato formale diffida;
di aver esercitato il diritto di recesso dalla società, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario ai singoli soci e in data 13.7.2018 alla società.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver esercitato il recesso per giusta causa, non avendo l'amministratore risposto alle legittime richieste del socio, essendo la società inattiva e non svolgendo alcuna attività, essendo venuto meno il rapporto fiduciario nei confronti dell'amministratore e degli altri soci (anche per vicende personali), non avendo l'amministratore reso il conto della gestione ed avendo escluso il socio attore dalla gestione degli affari sociali;
la legittimità del recesso, sul presupposto per cui, essendo la durata della società fissata al 31.12.2050, dunque
“oltre la vita dell'uomo”, la società deve considerarsi contratta a tempo indeterminato, con conseguente legittimità del recesso ad nutum; la mancata iscrizione del recesso nel registro delle imprese alla scadenza del termine di preavviso;
la mancata liquidazione della quota sociale nel termine dei sei mesi ex art. 2289 c.c.; la quantificazione del valore della quota da determinarsi nel valore minimo di € 127.634,00, da stimarsi, comunque, in relazione all'effettiva consistenza del patrimonio sociale al momento dell'esercizio del diritto di recesso;
il diritto a percepire anche la rivalutazione monetaria, non essendo intervenuto il pagamento nel termine di legge di sei mesi.
pagina 2 di 15 Con provvedimento del 9.6.2021 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta e sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa è stata inizialmente istruita in via documentale e con ordine, alla parte convenuta contumace, di esibire la documentazione relativa alla situazione contabile e alle dichiarazioni fiscali degli anni 2017 e 2018.
Con comparsa depositata l'8.4.2022, si è costituita l' Controparte_2 la quale, preliminarmente, ha chiesto la revoca della
[...] dichiarazione di contumacia, evidenziando – pur senza contestare la ritualità della notifica della citazione, in quanto correttamente eseguita - che il ritardo della costituzione è stato determinato dal mancato utilizzo dell'indirizzo pec;
nel merito: - ha depositato la documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c. con ordinanza del
9.12.2021 e ha precisato di non aver mai impedito l'accesso alla documentazione della società, essendo sempre stata depositata presso lo studio del consulente aziendale (anche nel periodo in cui la stessa parte attrice svolgeva il ruolo di amministratore); - ha preso atto dell'intervenuto recesso ad opera di parte attrice
, aderendo alla qualificazione come recesso ad nutum, essendo Parte_1 condivisibile la qualificazione della società come contratta a tempo indeterminato, di tal che la convenuta avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della quota nei successivi sei mesi (sei mesi dal 13.10.2018, dunque entro il 13.4.2019); - ha aderito alla quantificazione del valore della quota proposta dalla parte attrice, sulla scorta della perizia di parte in atti;
- ha offerto banco iudicis alla parte attrice il pagamento dell'importo complessivo di euro 127.634,00, oltre interessi legali dal
14.4.2019 sino alla data dell'offerta (8.4.2022); - in caso di rifiuto dell'offerta, ha chiesto la condanna della stessa società convenuta al pagamento della medesima somma e la compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 14.4.2022 il GI ha invitato le parti a conciliare la lite sulla scorta dell'offerta concreta formulata dalla parte convenuta.
All'udienza del 26.5.2022, fissata per la verifica del raggiungimento dell'accordo, la parte attrice ha rifiutato l'offerta, ritenendo l'importo non satisfattivo, non contemplando la rivalutazione monetaria e le spese legali e non considerando la pagina 3 di 15 necessità di aumentare la sorte capitale in considerazione dell'integrazione documentale eseguita.
La causa è stata istruita anche mediante consulenza tecnico-contabile.
Riassegnata la causa allo scrivente giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda può essere decisa soltanto in parte.
Ciò con riferimento alla domanda di accertamento e declaratoria del recesso di dall' . Parte_1 Controparte_1
Quanto alla domanda di condanna al pagamento del valore della corrispondente quota sociale, occorre rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza, in ragione della necessità di procedere correttamente alla valutazione di stima del patrimonio immobiliare facente capo alla parte convenuta, data l'incompletezza ed inattendibilità sul punto della CTU.
Nei limiti di quanto può essere in questa sede deciso, la domanda è fondata e merita di essere accolta.
Deve essere accertato e dichiarato il recesso di dalla Parte_1 [...]
e, per l'effetto, la parte convenuta deve essere Controparte_1 condannata al pagamento del valore della quota sociale di cui parte attrice era titolare.
1) Sull'esercizio del diritto di recesso
E' pacifico tra le parti che abbia legittimamente esercitato il diritto di Parte_1 recesso dalla società convenuta, con atto notificato alla società a mezzo UNEP in data 13.7.2018: quest'ultima ne prende atto e non spiega contestazione alcuna.
Parimenti, non vi è contestazione sulla circostanza per cui entrambe le parti concordano sostanzialmente nel far decorrere l'efficacia del recesso alla scadenza del preavviso di tre mesi, dunque a far data dal 13.10.2018, da individuarsi quale dies a quo per il termine di sei mesi entro il quale la società avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della quota.
pagina 4 di 15 Essendo ciò pacifico, non si procederà alla qualificazione giuridica del recesso (in termini di recesso per giusta causa ovvero ad nutum, essendo detta qualificazione non necessaria in quanto assorbita, alla luce di quanto ora esposto).
Deve, allora, essere accertato e dichiarato il recesso di da Parte_1 CP_1
con efficacia a far data dal Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1
13.10.2018.
2) Sulla liquidazione della quota del socio receduto e sulle ragioni della rimessione in istruttoria
Accertata la legittimità del recesso di parte attrice, occorre ora procedere alla liquidazione della quota a lei spettante e all'individuazione del relativo valore.
In punto di diritto, in materia di stima del valore della quota del socio receduto, “Va premesso che il valore del compendio aziendale, con particolare riguardo al valore dell'avviamento, va quantificato tenendo conto degli sviluppi della giurisprudenza di legittimità. Deve aversi riguardo, dunque, al valore effettivo (e non meramente contabile), tra gli elementi che concorrono alla determinazione della quota spettante al socio uscente, considerandosi il valore di avviamento dell'azienda, il quale costituisce una componente attiva del patrimonio sociale che permane in società (Cass., 14 marzo
2001, n. 3671; Cass., 4 settembre 1999, n. 9392; Cass., 2 agosto 1995, n. 8470).
Infatti, l'avviamento è una componente del valore dell'azienda, costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, ivi compreso il marchio aziendale (Cass., Data pubblicazione 14/05/2024 sez. 6-1, 5 agosto 2021, n. 22346;
Cass., sez. 5, 14 febbraio 2022, n. 4732; Cass., sez. 5, 17 gennaio 2019, n. 1118;
Cass., sez. 5, 15 aprile 2011, n. 8642). L'avviamento può essere definito, dunque, come capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia come quell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (e, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono. Esso sussiste oggettivamente e contribuisce a formare il valore oggettivo dell'azienda cosicché il particolare atteggiarsi del prezzo in caso di cessione tra persone vincolate da determinati rapporti (ad esempio quello tra genitore
e figlio) non è determinato dall'assenza di tale componente quanto piuttosto dal prevalere di criteri diversi da quelli ancorati al valore di mercato (Cass., sez. 5, 23
pagina 5 di 15 dicembre 2005, n. 28751; Cass. n. 10893 del 1995). Si è anche affermato che, in tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro (Cass., sez. 6-1, 8 ottobre 2018, n. 24769; anche Cass., sez. 1, 18 marzo 2015, n. 5449; Cass., 3 settembre 2009, n. 19132). Deve, quindi, tenersi conto dell'effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività dell'azienda stessa che deriva da un complesso di elementi che, seppur cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti. Si traduce, allora, nella probabilità, fondata su elementi presenti o passati, ma proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti derivanti dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale (Cass., 11 febbraio 1998, n. 1403; Cass., 25 marzo 2003, n. 4354).
Si è sentita la forte esigenza che, nel ricorrere di una tale evenienza, sia predisposto un bilancio straordinario ad hoc (Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036; Cass., 3 settembre
2009, n. 19132; Cass., 18 marzo 2015, n. 5449). Ciò perché l'articolo 2289 c.c. non fa riferimento ad un mero compendio statico - e tendenzialmente disaggregato - di beni;
ma fa riferimento ad un'azienda che, al tempo della valutazione, si trova tipicamente in attività e che è destinata, in quanto tale, a proseguire tale attività pure nel futuro.
Ciò è reso evidente dal fatto che il fenomeno si inscrive nell'ambito dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio e, per ciò stesso, nel contesto della continuazione dell'attività sociale. Trattasi dunque di un organismo produttivo legato allo svolgimento dell'attività di impresa che deve confrontarsi con le caratteristiche proprie di tale attività, compresa quella della sua fisiologica naturale propensione verso il futuro (Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769). Naturalmente, nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico il principio che ogni valutazione effettuata dal giudice di merito, in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione dell'avviamento
pagina 6 di 15 commerciale, attraverso tutte le tecniche utilizzabili, concerne una questione di fatto che, se adeguatamente motivata, non può essere sindacata in sede di legittimità
(Cass., sez. 6-1-, 8 ottobre 2018, n. 24769, proprio in una fattispecie in cui il ricorso proposto dalla società di persone e dei soci, in ordine alla redditività prospettica dell'avviamento, fondato su «un'impresa funzionante per il prevalente (anzi esclusivo) apporto manuale dei soci», è stato ritenuto inammissibile in quanto «propone una censura di fatto, come relativa alle caratteristiche dell'attività di impresa specificamente svolta dalla;
anche Cass., sez. 5, 14 febbraio 2022, n. 4732; CP_1
Cass., sez. 5, n. 979 del 2018; Cass., sez. 5, 1 febbraio 2006, n. 2204).
2. Quanto alle modalità di computo del valore aziendale, deve riconoscersi l'esistenza di metodi diversi di quantificazione del valore aziendale, sotto il profilo dell'avviamento commerciale. La differenza basilare è quella tra metodi definiti patrimoniali, reddituali, misti e finanziari. Nei metodi patrimoniali, ovviamente, si attribuisce valore al patrimonio dell'azienda ceduta, mentre nei metodi reddituali, ci si concentra sulla valorizzazione dei flussi reddituali attesi. Nel primo caso, il valore dell'azienda viene assunto come funzione del patrimonio, mentre nell'altro, come funzione del flusso di reddito, come avviene per il rendiconto finanziario delle società di capitali, ai sensi dell'articolo 2525-ter c.c (Rendiconto finanziario). Nel metodo patrimoniale complesso si prende in considerazione l'eventualità di integrare il valore economico del capitale o del patrimonio dell'azienda, risultante dal metodo semplice, con la stima del plusvalore derivante da beni immateriali. Ciò in quanto una parte degli investimenti è stata nel tempo destinata a conservare o ad accrescere la dotazione di beni di medio e lungo periodo, come pure il know how aziendale (Cass., sez. 5, 6 maggio 2015, n.
9075). Si è sul punto rilevato che la molteplicità dei criteri che sul piano pratico vengono proposti per la determinazione del valore di avviamento, non obbliga il giudice del merito a chiarire le ragioni della scelta dell'uno piuttosto che dell'altro, procedendo ad una preventiva e astratta comparazione fra i diversi metodi, perché, versandosi in materia di apprezzamenti eminentemente discrezionali, sottratti per loro natura al sindacato di legittimità in quanto non inficiati da vizi logici e giuridici, egli assolve al dovere giuridico di una sufficiente motivazione solo che fondi l'anzidetto giudizio su considerazioni atte a dimostrare che il metodo di indagine tecnica concretamente seguito ha condotto a risultati convincenti ed accettabili (Cass., sez. 5,
pagina 7 di 15 6 maggio 2015, n. 9075; Cass., sez. 1, 23 luglio 1969, n. 2772).
3. Inoltre, per questa
Corte ai fini della determinazione del valore di avviamento, la predeterminazione della durata della società può giustificare la scelta del principio della temporaneità della capitalizzazione del reddito futuro solo quando detta predeterminazione risulti giustificata dalla stessa peculiarità dell'oggetto sociale (Cass., sez. 1, n. 2772 del
1969, cit.).” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13290/2024).
Nel caso che occupa, la causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU;
l'indagine tecnica d'ufficio è stata affidata ad un commercialista;
entrambi i consulenti di parte (parimenti commercialisti) hanno formulato osservazioni all'elaborato peritale, in parte recepiti dal consulente d'ufficio.
È noto che la liquidazione della quota deve essere eseguita in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto del singolo socio (in altri termini: nel giorno in cui acquista efficacia il recesso); è parimenti noto che esista una pluralità di metodi di calcolo.
Nel caso che occupa, ritiene il giudicante di poter aderire alla scelta del metodo di calcolo compiuta dal CTU – oltretutto non contestata dalle parti -, il quale ha optato per il metodo patrimoniale semplice, di tal che il valore della quota sarà quantificato in base al patrimonio netto rettificato, cioè a dire sulla scorta del valore “scaturente dall'analisi effettuata sulle voci attive e passive afferenti il patrimonio dell'azienda, opportunamente rettificate se necessario” (cfr. CTU pagg. 9-10), avuto riguardo alle peculiarità della situazione aziendale. Mette conto evidenziare, infatti, che la produzione tipica avicola risulta ferma dal 2015 in ragione della mancanza della necessaria autorizzazione ambientale, di tal che “è evidente che nessuna concreta attitudine produttiva può essere valorizzata alla data di scioglimento del rapporto sociale atteso che nessuna determinazione in ordine all'avvio dei nuovi investimenti risulta ancora assunta al momento dello scioglimento. D'altronde l'eventuale futura ripresa dell'attività e quindi la rinnovata capacità reddituale dell'azienda risulterebbe remunerativa rispetto ai nuovi investimenti ai quali per effetto del recesso il socio non apporterà il proprio contributo” (cfr. CTU pag. 9). Conseguenza necessaria è quella per cui occorre escludere, dalla valutazione della quota, l'(inesistente) avviamento.
Il CTU ha poi provveduto alla ricostruzione del patrimonio attraverso:
pagina 8 di 15 a. la stima di tutti i beni aziendali risultanti dalla verifica del registro dei beni ammortizzabili (individuata per complessivi euro 23.795,62); si condividono tutte le rettifiche operate dal CTU, in quanto chiare, precise, logiche e perfettamente intelligibili – considerata la vetustà dei beni, da lungo tempo in disuso, e il continuo progresso tecnologico, che fa sì che si tratti di macchinari obsoleti e privi di concreto valore di mercato - che di seguito si riportano:
pagina 9 di 15 b. la stima dei prodotti finanziari (polizze assicurative e titoli); si condivide integralmente la stima e la modalità di calcolo eseguita dal CTU, per rispettivi euro 77.000,00 per le polizze assicurative, ed euro 56.307,96 per i titoli, sulla scorta delle ragioni di cui alle pagg. 18-19 dell'elaborato peritale, ad una con il riscontro alle osservazioni di parte di cui alle pagg. 23-24, che devono essere in pagina 10 di 15 questa sede integralmente richiamate e condivise, al più che detti valori scaturiscono anche dai dati inseriti in bilancio, che non risultano essere mai stati oggetto di impugnazione né contestazione;
ed invero:
pagina 11 di 15 .
c. la verifica dei valori di bilancio;
al riguardo, parimenti si condividono le conclusioni del CTU, che non ha apportato rettifiche ai dati ivi contenuti, avendone riscontrato la correttezza di tal che le conclusioni numeriche possono essere così sintetizzate:
pagina 12 di 15 .
d. la stima degli immobili (capannoni e terreni); occorre premettere che il metodo patrimoniale semplice sopra prescelto implica la necessità di procedere alla stima di tutti i beni facenti capo alla società, di tal che non può prescindersi dalla stima degli immobili, sebbene l'originaria formulazione del quesito peritale richieda la valutazione della quota sociale: in altri termini, il metodo prescelto sottende la necessità di stimare correttamente tutto il patrimonio sociale, inclusi gli immobili che ne fanno parte, di tal che non v'è ultrapetizione alcuna – ad abundantiam, si osserva che l'integrazione in commento è disposta d'ufficio dal GI - ; dalla lettura dell'elaborato peritale, ad una con le osservazioni di parte, si evince che il
CTU non ha eseguito i rilievi metrici degli immobili da stimare (in altri termini, non ha eseguito direttamente le misurazioni), ma ha utilizzato delle planimetrie in scala – non si vede, del resto, cos'altro avrebbe potuto fare se non chiedere al GI la nomina di un ulteriore professionista, trattandosi di un commercialista, non anche di un ingegnere ovvero architetto, esperto stimatore - e le relative risultanze sono state contestate dal
CTP di parte attrice, la quale, tuttavia, parimenti, non ha eseguito alcun rilievo metrico diretto tramite i propri professionisti, essendosi limitata ad eseguire ulteriori e diversi calcoli sulla scorta delle planimetrie catastali in atti e proposte al CTU - non essendo dirimente neanche l'elaborato peritale giurato allegato all'atto di citazione, anch'esso privo di misurazioni, con stima eseguita verosimilmente “sulla carta” - .
Nessuna delle metodologie utilizzate può essere in questa sede condivisa – e parimenti le successive conclusioni - ciò che rende necessario procedere a nuova stima degli immobili ad opera di un professionista esperto di estimo (da individuarsi con separata ordinanza istruttoria), essendo necessario procedere correttamente alla stima del compendio immobiliare della parte convenuta, attività che non può prescindere dalla misurazione degli immobili (al fine dell'accertamento dell'esatta estensione).
Non possono tacersi, inoltre, le seguenti incongruenze:
pagina 13 di 15 - La parte attrice ha prodotto un elaborato peritale che stimava la quota in euro
127.000,00 circa;
- Le prime conclusioni del CTU (prima delle osservazioni) individuano il valore della quota in euro 147.161,56 circa;
- Non si comprendono le osservazioni critiche avanzate dal CTP di parte attrice, considerando che le prime conclusioni del CTU individuano un valore comunque superiore rispetto a quello originariamente proposto, a meno di non ritenere che la
CTP si basasse su dati parziali e, comunque, incompleti;
si fa tuttavia fatica a ritenere l'incompletezza dei dati originariamente a disposizione della parte attrice in considerazione sia della circostanza (da quest'ultima non contestata) di aver ricoperto, in passato, il ruolo di amministratore, sia dell'ulteriore circostanza
(parimenti da quest'ultima non contestata), per cui i documenti sociali fossero depositati presso il consulente aziendale, presso il quale deve ritenersi che ciascun socio avesse libero accesso, anche per eseguire i computi metrici di cui sopra si è detto (in disparte il mancato riscontro alle richieste di chiarimenti e informazioni, la parte attrice avrebbe potuto accedere alla documentazione conservata dal predetto consulente).
Né potrebbe ritenersi che la causa possa essere decisa sulla scorta del principio di non contestazione ad opera della parte convenuta, ove si volesse dare rilievo alla circostanza per cui quest'ultima aveva aderito alla stima originaria e dunque all'originaria richiesta di parte attrice, posto che il principio di non contestazione attiene ai fatti non anche alle valutazioni, che sono quelle rilevanti nel caso che occupa.
In conclusione, la determinazione del valore della quota del socio receduto non può prescindere dalla corretta valutazione e stima degli immobili facenti parte del patrimonio della società convenuta, stima allo stato mancante, che deve essere pertanto colmata con la rimessione della causa in istruttoria.
Le spese di lite saranno disciplinate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 14 di 15 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il recesso di da Parte_1
, con efficacia a far data dal Controparte_1
13.10.2018;
- spese alla sentenza definitiva;
- provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Campobasso, il 20 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2021 trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Katia Amoroso, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via San Giovanni n. 13;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Mauro Tedino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via De Attellis n. 11;
CONVENUTO
OGGETTO: società di persone, recesso del socio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di socio Parte_1 della parte convenuta, ha citato in giudizio l' Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuto recesso della
[...] parte attrice a far data dal 13.7.2018 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento del valore della quota, da determinarsi nel valore minimo di euro pagina 1 di 15 127.634,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, salva la maggiore valutazione ad opera del CTU.
La parte attrice ha premesso: di essere socio della “ Controparte_1
società in nome collettivo”, costituita con atto notarile del
[...]
26.9.1988 e previsione di durata al 31.12.2050; che, alla data del 9.7.2018, la compagine sociale era formata dai soci (amministratore della società Parte_2
e titolare di una quota di € 275,73), (titolare di una quota di € Parte_1
27.572,86), (titolare di una quota di € 27.572,86), Parte_3 Parte_4
(titolare di una quota di € 27.297,13) e (titolare di una quota di € Parte_5
27.572,86); di aver scoperto, nel maggio 2016, l'avvenuto svincolo di circa €
30.000,00 di fondi di investimento di proprietà della società, senza averne ricevuto informazione alcuna, neanche all'esito di espressa richiesta;
di aver chiesto copia dei bilanci, informazioni dettagliate sull'andamento della società e previsione future e di aver inviato formale diffida;
di aver esercitato il diritto di recesso dalla società, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario ai singoli soci e in data 13.7.2018 alla società.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver esercitato il recesso per giusta causa, non avendo l'amministratore risposto alle legittime richieste del socio, essendo la società inattiva e non svolgendo alcuna attività, essendo venuto meno il rapporto fiduciario nei confronti dell'amministratore e degli altri soci (anche per vicende personali), non avendo l'amministratore reso il conto della gestione ed avendo escluso il socio attore dalla gestione degli affari sociali;
la legittimità del recesso, sul presupposto per cui, essendo la durata della società fissata al 31.12.2050, dunque
“oltre la vita dell'uomo”, la società deve considerarsi contratta a tempo indeterminato, con conseguente legittimità del recesso ad nutum; la mancata iscrizione del recesso nel registro delle imprese alla scadenza del termine di preavviso;
la mancata liquidazione della quota sociale nel termine dei sei mesi ex art. 2289 c.c.; la quantificazione del valore della quota da determinarsi nel valore minimo di € 127.634,00, da stimarsi, comunque, in relazione all'effettiva consistenza del patrimonio sociale al momento dell'esercizio del diritto di recesso;
il diritto a percepire anche la rivalutazione monetaria, non essendo intervenuto il pagamento nel termine di legge di sei mesi.
pagina 2 di 15 Con provvedimento del 9.6.2021 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta e sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa è stata inizialmente istruita in via documentale e con ordine, alla parte convenuta contumace, di esibire la documentazione relativa alla situazione contabile e alle dichiarazioni fiscali degli anni 2017 e 2018.
Con comparsa depositata l'8.4.2022, si è costituita l' Controparte_2 la quale, preliminarmente, ha chiesto la revoca della
[...] dichiarazione di contumacia, evidenziando – pur senza contestare la ritualità della notifica della citazione, in quanto correttamente eseguita - che il ritardo della costituzione è stato determinato dal mancato utilizzo dell'indirizzo pec;
nel merito: - ha depositato la documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c. con ordinanza del
9.12.2021 e ha precisato di non aver mai impedito l'accesso alla documentazione della società, essendo sempre stata depositata presso lo studio del consulente aziendale (anche nel periodo in cui la stessa parte attrice svolgeva il ruolo di amministratore); - ha preso atto dell'intervenuto recesso ad opera di parte attrice
, aderendo alla qualificazione come recesso ad nutum, essendo Parte_1 condivisibile la qualificazione della società come contratta a tempo indeterminato, di tal che la convenuta avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della quota nei successivi sei mesi (sei mesi dal 13.10.2018, dunque entro il 13.4.2019); - ha aderito alla quantificazione del valore della quota proposta dalla parte attrice, sulla scorta della perizia di parte in atti;
- ha offerto banco iudicis alla parte attrice il pagamento dell'importo complessivo di euro 127.634,00, oltre interessi legali dal
14.4.2019 sino alla data dell'offerta (8.4.2022); - in caso di rifiuto dell'offerta, ha chiesto la condanna della stessa società convenuta al pagamento della medesima somma e la compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 14.4.2022 il GI ha invitato le parti a conciliare la lite sulla scorta dell'offerta concreta formulata dalla parte convenuta.
All'udienza del 26.5.2022, fissata per la verifica del raggiungimento dell'accordo, la parte attrice ha rifiutato l'offerta, ritenendo l'importo non satisfattivo, non contemplando la rivalutazione monetaria e le spese legali e non considerando la pagina 3 di 15 necessità di aumentare la sorte capitale in considerazione dell'integrazione documentale eseguita.
La causa è stata istruita anche mediante consulenza tecnico-contabile.
Riassegnata la causa allo scrivente giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda può essere decisa soltanto in parte.
Ciò con riferimento alla domanda di accertamento e declaratoria del recesso di dall' . Parte_1 Controparte_1
Quanto alla domanda di condanna al pagamento del valore della corrispondente quota sociale, occorre rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza, in ragione della necessità di procedere correttamente alla valutazione di stima del patrimonio immobiliare facente capo alla parte convenuta, data l'incompletezza ed inattendibilità sul punto della CTU.
Nei limiti di quanto può essere in questa sede deciso, la domanda è fondata e merita di essere accolta.
Deve essere accertato e dichiarato il recesso di dalla Parte_1 [...]
e, per l'effetto, la parte convenuta deve essere Controparte_1 condannata al pagamento del valore della quota sociale di cui parte attrice era titolare.
1) Sull'esercizio del diritto di recesso
E' pacifico tra le parti che abbia legittimamente esercitato il diritto di Parte_1 recesso dalla società convenuta, con atto notificato alla società a mezzo UNEP in data 13.7.2018: quest'ultima ne prende atto e non spiega contestazione alcuna.
Parimenti, non vi è contestazione sulla circostanza per cui entrambe le parti concordano sostanzialmente nel far decorrere l'efficacia del recesso alla scadenza del preavviso di tre mesi, dunque a far data dal 13.10.2018, da individuarsi quale dies a quo per il termine di sei mesi entro il quale la società avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della quota.
pagina 4 di 15 Essendo ciò pacifico, non si procederà alla qualificazione giuridica del recesso (in termini di recesso per giusta causa ovvero ad nutum, essendo detta qualificazione non necessaria in quanto assorbita, alla luce di quanto ora esposto).
Deve, allora, essere accertato e dichiarato il recesso di da Parte_1 CP_1
con efficacia a far data dal Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1
13.10.2018.
2) Sulla liquidazione della quota del socio receduto e sulle ragioni della rimessione in istruttoria
Accertata la legittimità del recesso di parte attrice, occorre ora procedere alla liquidazione della quota a lei spettante e all'individuazione del relativo valore.
In punto di diritto, in materia di stima del valore della quota del socio receduto, “Va premesso che il valore del compendio aziendale, con particolare riguardo al valore dell'avviamento, va quantificato tenendo conto degli sviluppi della giurisprudenza di legittimità. Deve aversi riguardo, dunque, al valore effettivo (e non meramente contabile), tra gli elementi che concorrono alla determinazione della quota spettante al socio uscente, considerandosi il valore di avviamento dell'azienda, il quale costituisce una componente attiva del patrimonio sociale che permane in società (Cass., 14 marzo
2001, n. 3671; Cass., 4 settembre 1999, n. 9392; Cass., 2 agosto 1995, n. 8470).
Infatti, l'avviamento è una componente del valore dell'azienda, costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, ivi compreso il marchio aziendale (Cass., Data pubblicazione 14/05/2024 sez. 6-1, 5 agosto 2021, n. 22346;
Cass., sez. 5, 14 febbraio 2022, n. 4732; Cass., sez. 5, 17 gennaio 2019, n. 1118;
Cass., sez. 5, 15 aprile 2011, n. 8642). L'avviamento può essere definito, dunque, come capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia come quell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (e, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono. Esso sussiste oggettivamente e contribuisce a formare il valore oggettivo dell'azienda cosicché il particolare atteggiarsi del prezzo in caso di cessione tra persone vincolate da determinati rapporti (ad esempio quello tra genitore
e figlio) non è determinato dall'assenza di tale componente quanto piuttosto dal prevalere di criteri diversi da quelli ancorati al valore di mercato (Cass., sez. 5, 23
pagina 5 di 15 dicembre 2005, n. 28751; Cass. n. 10893 del 1995). Si è anche affermato che, in tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro (Cass., sez. 6-1, 8 ottobre 2018, n. 24769; anche Cass., sez. 1, 18 marzo 2015, n. 5449; Cass., 3 settembre 2009, n. 19132). Deve, quindi, tenersi conto dell'effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività dell'azienda stessa che deriva da un complesso di elementi che, seppur cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti. Si traduce, allora, nella probabilità, fondata su elementi presenti o passati, ma proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti derivanti dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale (Cass., 11 febbraio 1998, n. 1403; Cass., 25 marzo 2003, n. 4354).
Si è sentita la forte esigenza che, nel ricorrere di una tale evenienza, sia predisposto un bilancio straordinario ad hoc (Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036; Cass., 3 settembre
2009, n. 19132; Cass., 18 marzo 2015, n. 5449). Ciò perché l'articolo 2289 c.c. non fa riferimento ad un mero compendio statico - e tendenzialmente disaggregato - di beni;
ma fa riferimento ad un'azienda che, al tempo della valutazione, si trova tipicamente in attività e che è destinata, in quanto tale, a proseguire tale attività pure nel futuro.
Ciò è reso evidente dal fatto che il fenomeno si inscrive nell'ambito dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio e, per ciò stesso, nel contesto della continuazione dell'attività sociale. Trattasi dunque di un organismo produttivo legato allo svolgimento dell'attività di impresa che deve confrontarsi con le caratteristiche proprie di tale attività, compresa quella della sua fisiologica naturale propensione verso il futuro (Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769). Naturalmente, nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico il principio che ogni valutazione effettuata dal giudice di merito, in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione dell'avviamento
pagina 6 di 15 commerciale, attraverso tutte le tecniche utilizzabili, concerne una questione di fatto che, se adeguatamente motivata, non può essere sindacata in sede di legittimità
(Cass., sez. 6-1-, 8 ottobre 2018, n. 24769, proprio in una fattispecie in cui il ricorso proposto dalla società di persone e dei soci, in ordine alla redditività prospettica dell'avviamento, fondato su «un'impresa funzionante per il prevalente (anzi esclusivo) apporto manuale dei soci», è stato ritenuto inammissibile in quanto «propone una censura di fatto, come relativa alle caratteristiche dell'attività di impresa specificamente svolta dalla;
anche Cass., sez. 5, 14 febbraio 2022, n. 4732; CP_1
Cass., sez. 5, n. 979 del 2018; Cass., sez. 5, 1 febbraio 2006, n. 2204).
2. Quanto alle modalità di computo del valore aziendale, deve riconoscersi l'esistenza di metodi diversi di quantificazione del valore aziendale, sotto il profilo dell'avviamento commerciale. La differenza basilare è quella tra metodi definiti patrimoniali, reddituali, misti e finanziari. Nei metodi patrimoniali, ovviamente, si attribuisce valore al patrimonio dell'azienda ceduta, mentre nei metodi reddituali, ci si concentra sulla valorizzazione dei flussi reddituali attesi. Nel primo caso, il valore dell'azienda viene assunto come funzione del patrimonio, mentre nell'altro, come funzione del flusso di reddito, come avviene per il rendiconto finanziario delle società di capitali, ai sensi dell'articolo 2525-ter c.c (Rendiconto finanziario). Nel metodo patrimoniale complesso si prende in considerazione l'eventualità di integrare il valore economico del capitale o del patrimonio dell'azienda, risultante dal metodo semplice, con la stima del plusvalore derivante da beni immateriali. Ciò in quanto una parte degli investimenti è stata nel tempo destinata a conservare o ad accrescere la dotazione di beni di medio e lungo periodo, come pure il know how aziendale (Cass., sez. 5, 6 maggio 2015, n.
9075). Si è sul punto rilevato che la molteplicità dei criteri che sul piano pratico vengono proposti per la determinazione del valore di avviamento, non obbliga il giudice del merito a chiarire le ragioni della scelta dell'uno piuttosto che dell'altro, procedendo ad una preventiva e astratta comparazione fra i diversi metodi, perché, versandosi in materia di apprezzamenti eminentemente discrezionali, sottratti per loro natura al sindacato di legittimità in quanto non inficiati da vizi logici e giuridici, egli assolve al dovere giuridico di una sufficiente motivazione solo che fondi l'anzidetto giudizio su considerazioni atte a dimostrare che il metodo di indagine tecnica concretamente seguito ha condotto a risultati convincenti ed accettabili (Cass., sez. 5,
pagina 7 di 15 6 maggio 2015, n. 9075; Cass., sez. 1, 23 luglio 1969, n. 2772).
3. Inoltre, per questa
Corte ai fini della determinazione del valore di avviamento, la predeterminazione della durata della società può giustificare la scelta del principio della temporaneità della capitalizzazione del reddito futuro solo quando detta predeterminazione risulti giustificata dalla stessa peculiarità dell'oggetto sociale (Cass., sez. 1, n. 2772 del
1969, cit.).” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13290/2024).
Nel caso che occupa, la causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU;
l'indagine tecnica d'ufficio è stata affidata ad un commercialista;
entrambi i consulenti di parte (parimenti commercialisti) hanno formulato osservazioni all'elaborato peritale, in parte recepiti dal consulente d'ufficio.
È noto che la liquidazione della quota deve essere eseguita in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto del singolo socio (in altri termini: nel giorno in cui acquista efficacia il recesso); è parimenti noto che esista una pluralità di metodi di calcolo.
Nel caso che occupa, ritiene il giudicante di poter aderire alla scelta del metodo di calcolo compiuta dal CTU – oltretutto non contestata dalle parti -, il quale ha optato per il metodo patrimoniale semplice, di tal che il valore della quota sarà quantificato in base al patrimonio netto rettificato, cioè a dire sulla scorta del valore “scaturente dall'analisi effettuata sulle voci attive e passive afferenti il patrimonio dell'azienda, opportunamente rettificate se necessario” (cfr. CTU pagg. 9-10), avuto riguardo alle peculiarità della situazione aziendale. Mette conto evidenziare, infatti, che la produzione tipica avicola risulta ferma dal 2015 in ragione della mancanza della necessaria autorizzazione ambientale, di tal che “è evidente che nessuna concreta attitudine produttiva può essere valorizzata alla data di scioglimento del rapporto sociale atteso che nessuna determinazione in ordine all'avvio dei nuovi investimenti risulta ancora assunta al momento dello scioglimento. D'altronde l'eventuale futura ripresa dell'attività e quindi la rinnovata capacità reddituale dell'azienda risulterebbe remunerativa rispetto ai nuovi investimenti ai quali per effetto del recesso il socio non apporterà il proprio contributo” (cfr. CTU pag. 9). Conseguenza necessaria è quella per cui occorre escludere, dalla valutazione della quota, l'(inesistente) avviamento.
Il CTU ha poi provveduto alla ricostruzione del patrimonio attraverso:
pagina 8 di 15 a. la stima di tutti i beni aziendali risultanti dalla verifica del registro dei beni ammortizzabili (individuata per complessivi euro 23.795,62); si condividono tutte le rettifiche operate dal CTU, in quanto chiare, precise, logiche e perfettamente intelligibili – considerata la vetustà dei beni, da lungo tempo in disuso, e il continuo progresso tecnologico, che fa sì che si tratti di macchinari obsoleti e privi di concreto valore di mercato - che di seguito si riportano:
pagina 9 di 15 b. la stima dei prodotti finanziari (polizze assicurative e titoli); si condivide integralmente la stima e la modalità di calcolo eseguita dal CTU, per rispettivi euro 77.000,00 per le polizze assicurative, ed euro 56.307,96 per i titoli, sulla scorta delle ragioni di cui alle pagg. 18-19 dell'elaborato peritale, ad una con il riscontro alle osservazioni di parte di cui alle pagg. 23-24, che devono essere in pagina 10 di 15 questa sede integralmente richiamate e condivise, al più che detti valori scaturiscono anche dai dati inseriti in bilancio, che non risultano essere mai stati oggetto di impugnazione né contestazione;
ed invero:
pagina 11 di 15 .
c. la verifica dei valori di bilancio;
al riguardo, parimenti si condividono le conclusioni del CTU, che non ha apportato rettifiche ai dati ivi contenuti, avendone riscontrato la correttezza di tal che le conclusioni numeriche possono essere così sintetizzate:
pagina 12 di 15 .
d. la stima degli immobili (capannoni e terreni); occorre premettere che il metodo patrimoniale semplice sopra prescelto implica la necessità di procedere alla stima di tutti i beni facenti capo alla società, di tal che non può prescindersi dalla stima degli immobili, sebbene l'originaria formulazione del quesito peritale richieda la valutazione della quota sociale: in altri termini, il metodo prescelto sottende la necessità di stimare correttamente tutto il patrimonio sociale, inclusi gli immobili che ne fanno parte, di tal che non v'è ultrapetizione alcuna – ad abundantiam, si osserva che l'integrazione in commento è disposta d'ufficio dal GI - ; dalla lettura dell'elaborato peritale, ad una con le osservazioni di parte, si evince che il
CTU non ha eseguito i rilievi metrici degli immobili da stimare (in altri termini, non ha eseguito direttamente le misurazioni), ma ha utilizzato delle planimetrie in scala – non si vede, del resto, cos'altro avrebbe potuto fare se non chiedere al GI la nomina di un ulteriore professionista, trattandosi di un commercialista, non anche di un ingegnere ovvero architetto, esperto stimatore - e le relative risultanze sono state contestate dal
CTP di parte attrice, la quale, tuttavia, parimenti, non ha eseguito alcun rilievo metrico diretto tramite i propri professionisti, essendosi limitata ad eseguire ulteriori e diversi calcoli sulla scorta delle planimetrie catastali in atti e proposte al CTU - non essendo dirimente neanche l'elaborato peritale giurato allegato all'atto di citazione, anch'esso privo di misurazioni, con stima eseguita verosimilmente “sulla carta” - .
Nessuna delle metodologie utilizzate può essere in questa sede condivisa – e parimenti le successive conclusioni - ciò che rende necessario procedere a nuova stima degli immobili ad opera di un professionista esperto di estimo (da individuarsi con separata ordinanza istruttoria), essendo necessario procedere correttamente alla stima del compendio immobiliare della parte convenuta, attività che non può prescindere dalla misurazione degli immobili (al fine dell'accertamento dell'esatta estensione).
Non possono tacersi, inoltre, le seguenti incongruenze:
pagina 13 di 15 - La parte attrice ha prodotto un elaborato peritale che stimava la quota in euro
127.000,00 circa;
- Le prime conclusioni del CTU (prima delle osservazioni) individuano il valore della quota in euro 147.161,56 circa;
- Non si comprendono le osservazioni critiche avanzate dal CTP di parte attrice, considerando che le prime conclusioni del CTU individuano un valore comunque superiore rispetto a quello originariamente proposto, a meno di non ritenere che la
CTP si basasse su dati parziali e, comunque, incompleti;
si fa tuttavia fatica a ritenere l'incompletezza dei dati originariamente a disposizione della parte attrice in considerazione sia della circostanza (da quest'ultima non contestata) di aver ricoperto, in passato, il ruolo di amministratore, sia dell'ulteriore circostanza
(parimenti da quest'ultima non contestata), per cui i documenti sociali fossero depositati presso il consulente aziendale, presso il quale deve ritenersi che ciascun socio avesse libero accesso, anche per eseguire i computi metrici di cui sopra si è detto (in disparte il mancato riscontro alle richieste di chiarimenti e informazioni, la parte attrice avrebbe potuto accedere alla documentazione conservata dal predetto consulente).
Né potrebbe ritenersi che la causa possa essere decisa sulla scorta del principio di non contestazione ad opera della parte convenuta, ove si volesse dare rilievo alla circostanza per cui quest'ultima aveva aderito alla stima originaria e dunque all'originaria richiesta di parte attrice, posto che il principio di non contestazione attiene ai fatti non anche alle valutazioni, che sono quelle rilevanti nel caso che occupa.
In conclusione, la determinazione del valore della quota del socio receduto non può prescindere dalla corretta valutazione e stima degli immobili facenti parte del patrimonio della società convenuta, stima allo stato mancante, che deve essere pertanto colmata con la rimessione della causa in istruttoria.
Le spese di lite saranno disciplinate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 14 di 15 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il recesso di da Parte_1
, con efficacia a far data dal Controparte_1
13.10.2018;
- spese alla sentenza definitiva;
- provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Campobasso, il 20 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 15 di 15