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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 352/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
CESENA (FC) 22/10/2003 con il patrocinio dell'avv. ROVEDA GUALTIERO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA G. BRUNO N. 118
47521 CESENA nei confronti di
REPUBBLICA DI FORLÌ; CP_1
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: Rettificazione di genere
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 aprile 2025, la parte ricorrente Parte_1
, precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo depositato
[...] il 14/02/2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “attribuire a
[...]
nata il [...], a [...] e ivi residente in [...]
Pietro Turchi n. 7, a norma degli artt. 1 e ss. della l. 164/1982 il sesso maschile rispetto a quello femminile assegnato alla nascita, attribuendogli il prenome di
“ in luogo di “ ”; - ordinare all'Ufficiale di Persona_1 Parte_1 stato Civile di procedere alla rettificazione anagrafica del sesso da femminile a maschile negli atti di stato civile;
- autorizzare il trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso maschile, senza subordinare la rettificazione degli atti anagrafici all'accertamento dell'avvenuta esecuzione degli
interventi chirurgici demolitivi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Allegando di essere di stato libero e di non avere figli, riferiva che fin dall'infanzia aveva manifestato natura psicologica e comportamentale maschile, vivendo con sofferenza la propria condizione sessuale femminile e adeguando il suo aspetto fisico alla figura maschile. A 14 anni sceglieva il prenome di “ ” ed iniziava a Per_1
vestirsi ed atteggiarsi da uomo. Nel 2018 manifestava espressamente il proprio sentire nel contesto familiare e nel gruppo di amici.
Riferiva di avere pertanto iniziato un percorso psicologico con l'assistenza della
Dott.ssa e, nel 2020, di essersi affidato al Servizio Sanitario Persona_2
Nazionale di Neuropsichiatria Infantile di Cesena in persona della Dott.ssa fino al passaggio all'età dei 18 anni. La Dott.ssa Per_3 Pt_2 Per_4
accertava la disforia di genere il 21.01.2021 e , da settembre 2021
[...] Per_1
a febbraio 2023, si rivolgeva al Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia –
Romagna – U.O. Pediatria e Consultorio Familiare, al fine di seguire un percorso psicologico volto all'accertamento della propria idoneità a sottoporsi al trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e per il conseguimento della rettifica anagrafica. Il Dott. Dirigente Testimone_1
Psicologo Psicoterapeuta della Controparte_2 [...]
di Rimini, all'esito degli esami e test valutativi eseguiti, confermava la
[...]
diagnosi di disforia di genere, con assenza di disturbo della differenziazione sessuale e escludeva la presenza di patologie mentali, esprimendo “parere favorevole ad affrontare l'intervento per l'attribuzione chirurgica del sesso (RCS)
e l'adeguamento anagrafico al fine di migliorare l'identità fisica e psichica al genere desiderato dalla persona . Nella relazione il Dott. Parte_3 Tes_1
precisava: “la diagnosi posta a rientra nelle Disforie di Genere in Parte_3 forma di transessualismo”: […] si tratta di un desiderio di vivere ed essere accettato come membro del sesso opposto, accompagnato di solito da una sensazione di disagio o di non appropriatezza relativa al proprio sesso anatomico e dal desiderare di ricorrere a trattamenti ormonali e a interventi chirurgici per rendere il proprio corpo il più adeguato possibile al sesso desiderato”. In particolare, il Dott.
[...]
ha rilevato: - una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso e le Tes_1
caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie - un forte desiderio di liberarsi delle caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso; - un forte desiderio per le caratteristiche sessuale primarie/secondarie del genere opposto;
- un forte desiderio di appartenere al genere opposto;
- un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto;
- una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipici del genere opposto. La valutazione sopra esposta è stata eseguita a seguito di un approfondito percorso medico, come confermato dallo stesso Dott.
: “il percorso si è sviluppato da settembre 2021 al febbraio 2023 e si è Tes_1
articolato in: somministrazione di test psicodiagnostici, che hanno escluso comorbidità psicopatologiche, esiti positivi nel test di vita reale (Real Life Test),
l'assenza di effetti collaterali, segni e sintomi di disagio nell'assunzione della terapia medica di affermazione di genere (cross-sex), (testosterone). Il suddetto percorso è stato importante e determinante poiché ha affrontato molteplici aspetti della storia della vita di (doc. 1, pag. 3). Dal 22.12.2021 si è Persona_5 Per_1
sottoposto anche a un piano terapeutico ormonale sostitutivo (TOS) sotto la supervisione medica del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna nella persona della Dott.ssa – Responsabile Ambulatorio Persona_6
La Controparte_3
Dott.ssa nella sua relazione ha precisato come “durante i controlli clinici Per_6
veniva evidenziato un sostanziale benessere clinico” e “ai controlli clinici eseguiti nel corso del 2022 e del 2023 veniva evidenziato miglioramento della percezione del proprio corpo in senso maschile”. Confermava: “nel corso del follow-up da quando è stata intrapresa la terapia medica affermativa di genere, non sono stati evidenziati eventi avversi correlati alla terapia in particolare non dislipidemia funzionalità epatica nella norma nomale metabolismo glucidico”. In ragione di ciò,
continuerà la somministrazione della terapia medica con controlli a cadenza Per_1 annuale. Nell'anno scolastico 2022-2023 è stata attivata la carriera “alias” nella scuola Fondazione Almerici, Liceo Scientifico Sportivo ed Europeo di Cesena dove ha frequentato la 5° superiore. Concludeva pertanto parte ricorrente affermando che il sesso biologico non corrispondeva più alla sua identità attuale.
Infatti, a oggi, anche in virtù del percorso medico seguito, ha un aspetto fisico esteriore corrispondente al genere maschile, con peluria e barba, abbigliamento da maschio, intervenuta amenorrea dal ciclo mestruale e anche interiormente si sente a tutti gli effetti un uomo, con desiderio di essere accettato dalla società come persona di genere maschile. Pertanto, al fine di preservare il suo benessere psico- fisico, nonché a garanzia del suo diritto alla salute, sostenuto anche dai pareri favorevoli dei medici, ha chiesto l'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché la rettifica dei suoi dati anagrafici, con l'attribuzione del nuovo prenome ”. Persona_1
In data 24/05/2024 interveniva il Pubblico Ministero, non costituito in giudizio, non opponendosi alle domande di parte ricorrente.
All'udienza del 11/07/2024 compariva la parte ricorrente personalmente con aspetto e voce tipicamente maschili indossando abiti di foggia maschile.
Unitamente al proprio difensore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni indicate in ricorso. Con ordinanza, ritenuto che non vi fosse necessità di istruttoria orale o di consulenza tecnica d'ufficio, fissava udienza di precisazione conclusioni che, a seguito di un rinvio, si teneva in data 17.4.2025.
In quella sede, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione sanitaria prodotta, faceva precisare le conclusioni. Il procuratore di parte ricorrente confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la parte, personalmente presente, ribadiva la propria volontà; il Giudice rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente rilevato che la mancanza di controinteressati, essendo la parte ricorrente di stato libero e senza figli, giustifica la proposizione dell'azione soltanto nei confronti del Pubblico Ministero. Ciò posto, le domande proposte da parte ricorrente meritano accoglimento. Il complesso delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo e in udienza, corredate da adeguata documentazione sanitaria, attestano che parte ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una disforia di genere in forma di transessualismo, diagnosi che emerge dall'analisi della documentazione medica prodotta: “la diagnosi posta a ientra nelle Disforie di Genere in forma Parte_3
di transessualismo: […] si tratta di un desiderio di vivere ed essere accettato come membro del sesso opposto, accompagnato di solito da una sensazione di disagio o di non appropriatezza relativa al proprio sesso anatomico e dal desiderare di ricorrere a trattamenti ormonali e a interventi chirurgici per rendere il proprio corpo il più adeguato possibile al sesso desiderato” (doc. 1, pag. 1). I referti medici allegati certificano la stabilità con cui parte ricorrente si sottopone al trattamento ormonale nonché le intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti.
Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente conferito alla persona un maggiore benessere psicofisico, senza il verificarsi di eventi avversi e consolidando la percezione di sé al maschile, da considerarsi stabile, integrata ed irreversibile. Alla luce di queste evidenze documentali, pertanto, nonché alla luce di quanto dichiarato dalla parte personalmente alla sopra citata udienza, non si ritiene necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie. In particolare, ritiene il
Tribunale che lo svolgimento di una C.T.U. sia ultroneo per formulare un giudizio di completezza e definitività della transizione dal genere femminile a quello maschile e di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico maschile ed il genere fisico, anche in assenza di un trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici. Inoltre, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari e terziari per via dei trattamenti ormonali, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice in udienza, e avendo la parte allegato e dichiarato di essere riconosciuta come uomo nel contesto sociale
(si veda l'attivazione della carriera “Alias” a scuola), non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche. Occorre, dunque, procedere a sanare la dicotomia esistente tra il genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona. Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di autorizzazione alla rettificazione di sesso formulata, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari. Si osserva in proposito che la L. n. 164 del 1982 relativa alle "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", attribuendo preminente rilevanza al c.d. sesso psicologico e comportamentale, ha previsto che debba essere accordata l'autorizzazione all'intervento medico- chirurgico previsto dall'art. 3 della Legge medesima allorché il soggetto ricorrente, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia sempre manifestato, sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi, con sé stesso e nella vita di relazione, come appartenente al sesso opposto. Si riteneva che la transessualità irreversibile (intesa come la situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto) legittimasse il soggetto interessato a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo, mediante intervento medico-chirurgico, alla personalità psico- sessuale effettiva. La questione è tutt'oggi disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011. In particolare, da un lato, l'art. 1 L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso debba fondarsi sull'accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita,
a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro, l'art. 31, co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 (che ha abrogato e sostituito l'art. 3 L. n. 164 del 1982) afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 164 del 1982, la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e
117 Cost. e ai principi di derivazione sovranazionale, nel senso di poter affermare la non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto di identità di genere. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. 15138/2015). La Corte Costituzionale ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte cost. 221/2015, principio riconfermato anche nella successiva sentenza Corte cost. 180/2017). Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale previamente riportata e accertata la sussistenza della disforia di genere, deve accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile. Inoltre, conformemente a quanto chiesto da parte ricorrente, va rettificato anche il prenome da " a " , con Parte_1 Persona_1
conseguente ordine di rettificazione degli atti dello Stato Civile all'Ufficiale di
Stato Civile competente. Va precisato sul punto che, pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome riveste nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di Stato Civile elementi che possano dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona. Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima identità e quindi rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte
Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata. Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medicochirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da maschili a femminili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte attrice, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili. Per la non opposizione del PM convenuto e per la natura necessaria del giudizio, ritiene il Tribunale che non vi sia soccombenza di alcuna parte e che si debbano quindi compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di
, nata il [...] a [...], e del Parte_1 prenome da “ ” a “ ; Parte_1 Persona_1
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena (FC) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 609, parte II, serie B, anno 2003), in ogni altro atto dello Stato Civile e su ogni altro documento anagrafico;
dichiara il diritto di (ora di Parte_1 Persona_1
sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di conversione per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili;
compensa le spese;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 7/5/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 352/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
CESENA (FC) 22/10/2003 con il patrocinio dell'avv. ROVEDA GUALTIERO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA G. BRUNO N. 118
47521 CESENA nei confronti di
REPUBBLICA DI FORLÌ; CP_1
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: Rettificazione di genere
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 aprile 2025, la parte ricorrente Parte_1
, precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo depositato
[...] il 14/02/2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “attribuire a
[...]
nata il [...], a [...] e ivi residente in [...]
Pietro Turchi n. 7, a norma degli artt. 1 e ss. della l. 164/1982 il sesso maschile rispetto a quello femminile assegnato alla nascita, attribuendogli il prenome di
“ in luogo di “ ”; - ordinare all'Ufficiale di Persona_1 Parte_1 stato Civile di procedere alla rettificazione anagrafica del sesso da femminile a maschile negli atti di stato civile;
- autorizzare il trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso maschile, senza subordinare la rettificazione degli atti anagrafici all'accertamento dell'avvenuta esecuzione degli
interventi chirurgici demolitivi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Allegando di essere di stato libero e di non avere figli, riferiva che fin dall'infanzia aveva manifestato natura psicologica e comportamentale maschile, vivendo con sofferenza la propria condizione sessuale femminile e adeguando il suo aspetto fisico alla figura maschile. A 14 anni sceglieva il prenome di “ ” ed iniziava a Per_1
vestirsi ed atteggiarsi da uomo. Nel 2018 manifestava espressamente il proprio sentire nel contesto familiare e nel gruppo di amici.
Riferiva di avere pertanto iniziato un percorso psicologico con l'assistenza della
Dott.ssa e, nel 2020, di essersi affidato al Servizio Sanitario Persona_2
Nazionale di Neuropsichiatria Infantile di Cesena in persona della Dott.ssa fino al passaggio all'età dei 18 anni. La Dott.ssa Per_3 Pt_2 Per_4
accertava la disforia di genere il 21.01.2021 e , da settembre 2021
[...] Per_1
a febbraio 2023, si rivolgeva al Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia –
Romagna – U.O. Pediatria e Consultorio Familiare, al fine di seguire un percorso psicologico volto all'accertamento della propria idoneità a sottoporsi al trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e per il conseguimento della rettifica anagrafica. Il Dott. Dirigente Testimone_1
Psicologo Psicoterapeuta della Controparte_2 [...]
di Rimini, all'esito degli esami e test valutativi eseguiti, confermava la
[...]
diagnosi di disforia di genere, con assenza di disturbo della differenziazione sessuale e escludeva la presenza di patologie mentali, esprimendo “parere favorevole ad affrontare l'intervento per l'attribuzione chirurgica del sesso (RCS)
e l'adeguamento anagrafico al fine di migliorare l'identità fisica e psichica al genere desiderato dalla persona . Nella relazione il Dott. Parte_3 Tes_1
precisava: “la diagnosi posta a rientra nelle Disforie di Genere in Parte_3 forma di transessualismo”: […] si tratta di un desiderio di vivere ed essere accettato come membro del sesso opposto, accompagnato di solito da una sensazione di disagio o di non appropriatezza relativa al proprio sesso anatomico e dal desiderare di ricorrere a trattamenti ormonali e a interventi chirurgici per rendere il proprio corpo il più adeguato possibile al sesso desiderato”. In particolare, il Dott.
[...]
ha rilevato: - una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso e le Tes_1
caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie - un forte desiderio di liberarsi delle caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso; - un forte desiderio per le caratteristiche sessuale primarie/secondarie del genere opposto;
- un forte desiderio di appartenere al genere opposto;
- un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto;
- una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipici del genere opposto. La valutazione sopra esposta è stata eseguita a seguito di un approfondito percorso medico, come confermato dallo stesso Dott.
: “il percorso si è sviluppato da settembre 2021 al febbraio 2023 e si è Tes_1
articolato in: somministrazione di test psicodiagnostici, che hanno escluso comorbidità psicopatologiche, esiti positivi nel test di vita reale (Real Life Test),
l'assenza di effetti collaterali, segni e sintomi di disagio nell'assunzione della terapia medica di affermazione di genere (cross-sex), (testosterone). Il suddetto percorso è stato importante e determinante poiché ha affrontato molteplici aspetti della storia della vita di (doc. 1, pag. 3). Dal 22.12.2021 si è Persona_5 Per_1
sottoposto anche a un piano terapeutico ormonale sostitutivo (TOS) sotto la supervisione medica del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna nella persona della Dott.ssa – Responsabile Ambulatorio Persona_6
La Controparte_3
Dott.ssa nella sua relazione ha precisato come “durante i controlli clinici Per_6
veniva evidenziato un sostanziale benessere clinico” e “ai controlli clinici eseguiti nel corso del 2022 e del 2023 veniva evidenziato miglioramento della percezione del proprio corpo in senso maschile”. Confermava: “nel corso del follow-up da quando è stata intrapresa la terapia medica affermativa di genere, non sono stati evidenziati eventi avversi correlati alla terapia in particolare non dislipidemia funzionalità epatica nella norma nomale metabolismo glucidico”. In ragione di ciò,
continuerà la somministrazione della terapia medica con controlli a cadenza Per_1 annuale. Nell'anno scolastico 2022-2023 è stata attivata la carriera “alias” nella scuola Fondazione Almerici, Liceo Scientifico Sportivo ed Europeo di Cesena dove ha frequentato la 5° superiore. Concludeva pertanto parte ricorrente affermando che il sesso biologico non corrispondeva più alla sua identità attuale.
Infatti, a oggi, anche in virtù del percorso medico seguito, ha un aspetto fisico esteriore corrispondente al genere maschile, con peluria e barba, abbigliamento da maschio, intervenuta amenorrea dal ciclo mestruale e anche interiormente si sente a tutti gli effetti un uomo, con desiderio di essere accettato dalla società come persona di genere maschile. Pertanto, al fine di preservare il suo benessere psico- fisico, nonché a garanzia del suo diritto alla salute, sostenuto anche dai pareri favorevoli dei medici, ha chiesto l'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché la rettifica dei suoi dati anagrafici, con l'attribuzione del nuovo prenome ”. Persona_1
In data 24/05/2024 interveniva il Pubblico Ministero, non costituito in giudizio, non opponendosi alle domande di parte ricorrente.
All'udienza del 11/07/2024 compariva la parte ricorrente personalmente con aspetto e voce tipicamente maschili indossando abiti di foggia maschile.
Unitamente al proprio difensore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni indicate in ricorso. Con ordinanza, ritenuto che non vi fosse necessità di istruttoria orale o di consulenza tecnica d'ufficio, fissava udienza di precisazione conclusioni che, a seguito di un rinvio, si teneva in data 17.4.2025.
In quella sede, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione sanitaria prodotta, faceva precisare le conclusioni. Il procuratore di parte ricorrente confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la parte, personalmente presente, ribadiva la propria volontà; il Giudice rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente rilevato che la mancanza di controinteressati, essendo la parte ricorrente di stato libero e senza figli, giustifica la proposizione dell'azione soltanto nei confronti del Pubblico Ministero. Ciò posto, le domande proposte da parte ricorrente meritano accoglimento. Il complesso delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo e in udienza, corredate da adeguata documentazione sanitaria, attestano che parte ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una disforia di genere in forma di transessualismo, diagnosi che emerge dall'analisi della documentazione medica prodotta: “la diagnosi posta a ientra nelle Disforie di Genere in forma Parte_3
di transessualismo: […] si tratta di un desiderio di vivere ed essere accettato come membro del sesso opposto, accompagnato di solito da una sensazione di disagio o di non appropriatezza relativa al proprio sesso anatomico e dal desiderare di ricorrere a trattamenti ormonali e a interventi chirurgici per rendere il proprio corpo il più adeguato possibile al sesso desiderato” (doc. 1, pag. 1). I referti medici allegati certificano la stabilità con cui parte ricorrente si sottopone al trattamento ormonale nonché le intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti.
Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente conferito alla persona un maggiore benessere psicofisico, senza il verificarsi di eventi avversi e consolidando la percezione di sé al maschile, da considerarsi stabile, integrata ed irreversibile. Alla luce di queste evidenze documentali, pertanto, nonché alla luce di quanto dichiarato dalla parte personalmente alla sopra citata udienza, non si ritiene necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie. In particolare, ritiene il
Tribunale che lo svolgimento di una C.T.U. sia ultroneo per formulare un giudizio di completezza e definitività della transizione dal genere femminile a quello maschile e di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico maschile ed il genere fisico, anche in assenza di un trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici. Inoltre, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari e terziari per via dei trattamenti ormonali, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice in udienza, e avendo la parte allegato e dichiarato di essere riconosciuta come uomo nel contesto sociale
(si veda l'attivazione della carriera “Alias” a scuola), non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche. Occorre, dunque, procedere a sanare la dicotomia esistente tra il genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona. Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di autorizzazione alla rettificazione di sesso formulata, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari. Si osserva in proposito che la L. n. 164 del 1982 relativa alle "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", attribuendo preminente rilevanza al c.d. sesso psicologico e comportamentale, ha previsto che debba essere accordata l'autorizzazione all'intervento medico- chirurgico previsto dall'art. 3 della Legge medesima allorché il soggetto ricorrente, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia sempre manifestato, sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi, con sé stesso e nella vita di relazione, come appartenente al sesso opposto. Si riteneva che la transessualità irreversibile (intesa come la situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto) legittimasse il soggetto interessato a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo, mediante intervento medico-chirurgico, alla personalità psico- sessuale effettiva. La questione è tutt'oggi disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011. In particolare, da un lato, l'art. 1 L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso debba fondarsi sull'accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita,
a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro, l'art. 31, co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 (che ha abrogato e sostituito l'art. 3 L. n. 164 del 1982) afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 164 del 1982, la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e
117 Cost. e ai principi di derivazione sovranazionale, nel senso di poter affermare la non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto di identità di genere. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. 15138/2015). La Corte Costituzionale ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte cost. 221/2015, principio riconfermato anche nella successiva sentenza Corte cost. 180/2017). Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale previamente riportata e accertata la sussistenza della disforia di genere, deve accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile. Inoltre, conformemente a quanto chiesto da parte ricorrente, va rettificato anche il prenome da " a " , con Parte_1 Persona_1
conseguente ordine di rettificazione degli atti dello Stato Civile all'Ufficiale di
Stato Civile competente. Va precisato sul punto che, pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome riveste nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di Stato Civile elementi che possano dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona. Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima identità e quindi rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte
Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata. Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medicochirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da maschili a femminili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte attrice, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili. Per la non opposizione del PM convenuto e per la natura necessaria del giudizio, ritiene il Tribunale che non vi sia soccombenza di alcuna parte e che si debbano quindi compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di
, nata il [...] a [...], e del Parte_1 prenome da “ ” a “ ; Parte_1 Persona_1
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena (FC) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 609, parte II, serie B, anno 2003), in ogni altro atto dello Stato Civile e su ogni altro documento anagrafico;
dichiara il diritto di (ora di Parte_1 Persona_1
sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di conversione per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili;
compensa le spese;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 7/5/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi