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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1038/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1038/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSANI Parte_1 C.F._1
PAOLO RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/10/2022, deduceva che a seguito della cessazione Parte_1
CP_ dell'attività lavorativa in Svizzera, l' le aveva erogato il trattamento speciale di disoccupazione ex l. 147/1997 per i lavoratori frontalieri dal 4/4/2012, ma dal mese di ottobre le aveva riconosciuto un trattamento di gran lunga inferiore, per cui il 21/5/2013 aveva presentato il ricorso ammnistrativo per il CP_ pagamento dell'intera somma, che l' aveva respinto perchè dal 1/4/2012 ai lavoratori frontalieri in
Svizzera, spettava il trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori italiani. Aggiungeva che il CP_ 6/4/2022 l le aveva poi richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dal 4/4/2012 al 30/9/2012 e al riguardo contestava la violazione dell'art 52 co 2 l. 88/1989 che in materia di indebito pensionistico, escludeva il recupero delle somme corrisposte, salvo il dolo dell'interessato, e dell'art 13 co 2 l. 412/1991 che, in caso di verifica delle situazioni reddituali, limitava il termine dell'eventuale recupero all'anno successivo. CP_ Nel merito contestava la pretesa dell' che pur avendo dal mese di ottobre 2012 convertito la
“disoccupazione speciale” da lei percepita in “disoccupazione ordinaria”, non poteva rivendicare alcuna restituzione, in quanto l'indennità di disoccupazione speciale afferiva ad una “contabilità separata”, integralmente finanziata dai lavoratori frontalieri e dai loro datori ed eccepiva in ogni caso,
pagina 1 di 4 la prescrizione degli importi erogati per il mese di aprile 2012, in quanto l'accertamento dell'indebito le era stato comunicato il 6/4/2022. CP_ Si costituiva l' e deduceva che alla ricorrente era stata richiesta la restituzione della somma di €
9.321,00 (previa compensazione del credito di € 6.491,94 maturato a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria dal 4/7/2012 al 31/8/2012), perché indebitamente percepita a titolo di trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (l.
147/1997) dal 4/4/2012 al 30/9/2012, a seguito della decisione del Comitato UE/Svizzera del
31/3/2012, che aveva disposto l'erogazione a detti lavoratori dell'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa del Paese di residenza e non del Paese dove si era svolta l'attività lavorativa, in applicazione del reg. CE 883/2004, la cui operatività era stata estesa anche ai rapporti con la
Confederazione Elvetica, con il conseguente venir meno della l. 147/1997 e del trattamento speciale di disoccupazione ivi previsto.
Rilevava inoltre, che l'art. 52 co. 2 l. 88/1989, come interpretato dall'art 13 l. 412/1991, si riferiva al solo indebito di natura pensionistica e, trattandosi di norma speciale, non era applicabile a casi diversi da quelli espressamente e tassativamente disciplinati, per cui doveva farsi riferimento all'art 2033 cc, come confermato anche dalla sentenza C Cost 8/2023.
Negava la rilevanza della mancanza di un provvedimento di revoca della prestazione indebita, in quanto gli atti dell' avevano natura di atti di certazione, essenzialmente ricognitivi di effetti già CP_2
previsti direttamente dalla legge, e il decorso della prescrizione, perché le somme relative al mese di aprile 2012 erano state pagate il 9/5/2012 per cui la notifica della richiesta di restituzione, eseguita il
6/4/2022, era stata tempestiva.
All'udienza del 19/12/2023 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti.
Il ricorso non pare fondato, per cui dev'essere respinto.
Non è contestato che l'Unione Europea e la Confederazione elvetica, per effetto della decisione del comitato misto 1/2012 del 31/3/2012, abbiano stabilito di applicare, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell'Unione europea e tra questi il regolamento CE n.
883/2004, per cui da tale data non è più applicabile la l. 147/1997, che regolava il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera
Intatti, il regolamento n. 883/2004 si occupa anche dei lavoratori frontalieri, cioè dei lavoratori che risiedono in uno Stato e svolgono attività in via esclusiva in altro Stato, per i quali l'art. 11, punto 3, lett. c), stabilisce che l'indennità di disoccupazione, percepita in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, resti soggetta alla legislazione di detto Stato membro.
Di conseguenza la ricorrente, che dal 4/4/2012 al settembre seguente aveva ricevuto il più favorevole trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera ex l. 147/1997, pagina 2 di 4 non ne avrebbe avuto diritto, spettandole solo l'indennità di disoccupazione ordinaria, prevista per i lavoratori che prestavano la loro attività in Italia. CP_ Il fatto che la ricorrente non potesse rendersi conto dell'errore dell' che, evidentemente ignaro della decisione del comitato, nel primo periodo le aveva erogato il maggiore trattamento speciale di disoccupazione, e quindi la mancanza di dolo, per non averlo in alcun modo determinato, non pare significativa.
Infatti, l'indennità di disoccupazione è qualificabile come prestazione previdenziale non pensionistica
(Cass. 11659/2024, in materia di Naspi) e quindi, nei casi di indebito, la sua erogazione è ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. (in base al quale il dolo rileva solo per la decorrenza degli interessi), non trovando applicazione né le norme sull'indebito previdenziale (come l'art. 52 co. 2 l. 88/1989 e l'art 13
l. 412/1991, richiamati in ricorso) né quelle sull'indebito delle prestazioni di assistenza pubblica (vd anche Cass. 17404/2003).
Né la ripetizione può essere preclusa dalla mancanza di un formale annullamento del provvedimento CP_ con cui l' aveva inizialmente accolto la domanda della ricorrente, in quanto tale provvedimento è richiesto solo in casi del tutto particolari (ad es. per il venir meno dei requisiti reddituali di una prestazione assistenziale) e comunque, perché l'accoglimento della domanda da parte dell' ha CP_2
solo natura dichiarativa e non costitutiva del diritto, per cui non dev'essere formalmente annullato, nel caso in cui successivamente, venga accertata la mancanza delle condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione.
Sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico, nel caso in cui le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma ricevuta, si è pronunciata C Cost 8/2023, che ha ritenuto infondata la relativa questione, dovendo trovare applicazione la clausola generale di cui all'art. 1175 c.c., che impone a entrambe le parti di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva.
Tale norma, secondo la Corte, vincola il creditore a esercitare la pretesa tenendo in debita considerazione gli interessi del debitore, in rapporto alle circostanze concrete, con la conseguente rilevanza tanto dell'affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto delle condizioni in cui versa quest'ultimo.
Il primo accorgimento, imposto dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo sulla spettanza dell'attribuzione ricevuta, consiste nel dovere da parte del creditore, di rateizzare la somma richiesta in restituzione.
Inoltre, le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere giustificata anche l'inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. pagina 3 di 4 In definitiva, sempre secondo C Cost, cit,, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, le modalità dell'adempimento della restituzione, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato; in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, di sospendere temporaneamente la restituzione della somma dovuto o ridurne l'entità.
Sul punto nulla è stato però dedotto in ricorso sull'impossibilità o anche solo sulla difficoltà della CP_ ricorrente di provvedere alla restituzione in un'unica soluzione, dell'importo rideterminato dall' in
€ 9.321,00 fermo restando che, in ogni caso, nella fase della riscossione, è sempre possibile chiedere la rateizzazione del debito.
Parimenti infondata è anche l'eccezione di prescrizione della prima mensilità erogata, aprile 2012, in CP_ quanto il relativo pagamento è stato eseguito il 9/5/2012 (doc 2 , per cui la richiesta di restituzione, notificata alla ricorrente il 6/4/2022, ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione decennale.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 19/12/2023
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1038/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSANI Parte_1 C.F._1
PAOLO RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/10/2022, deduceva che a seguito della cessazione Parte_1
CP_ dell'attività lavorativa in Svizzera, l' le aveva erogato il trattamento speciale di disoccupazione ex l. 147/1997 per i lavoratori frontalieri dal 4/4/2012, ma dal mese di ottobre le aveva riconosciuto un trattamento di gran lunga inferiore, per cui il 21/5/2013 aveva presentato il ricorso ammnistrativo per il CP_ pagamento dell'intera somma, che l' aveva respinto perchè dal 1/4/2012 ai lavoratori frontalieri in
Svizzera, spettava il trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori italiani. Aggiungeva che il CP_ 6/4/2022 l le aveva poi richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dal 4/4/2012 al 30/9/2012 e al riguardo contestava la violazione dell'art 52 co 2 l. 88/1989 che in materia di indebito pensionistico, escludeva il recupero delle somme corrisposte, salvo il dolo dell'interessato, e dell'art 13 co 2 l. 412/1991 che, in caso di verifica delle situazioni reddituali, limitava il termine dell'eventuale recupero all'anno successivo. CP_ Nel merito contestava la pretesa dell' che pur avendo dal mese di ottobre 2012 convertito la
“disoccupazione speciale” da lei percepita in “disoccupazione ordinaria”, non poteva rivendicare alcuna restituzione, in quanto l'indennità di disoccupazione speciale afferiva ad una “contabilità separata”, integralmente finanziata dai lavoratori frontalieri e dai loro datori ed eccepiva in ogni caso,
pagina 1 di 4 la prescrizione degli importi erogati per il mese di aprile 2012, in quanto l'accertamento dell'indebito le era stato comunicato il 6/4/2022. CP_ Si costituiva l' e deduceva che alla ricorrente era stata richiesta la restituzione della somma di €
9.321,00 (previa compensazione del credito di € 6.491,94 maturato a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria dal 4/7/2012 al 31/8/2012), perché indebitamente percepita a titolo di trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (l.
147/1997) dal 4/4/2012 al 30/9/2012, a seguito della decisione del Comitato UE/Svizzera del
31/3/2012, che aveva disposto l'erogazione a detti lavoratori dell'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa del Paese di residenza e non del Paese dove si era svolta l'attività lavorativa, in applicazione del reg. CE 883/2004, la cui operatività era stata estesa anche ai rapporti con la
Confederazione Elvetica, con il conseguente venir meno della l. 147/1997 e del trattamento speciale di disoccupazione ivi previsto.
Rilevava inoltre, che l'art. 52 co. 2 l. 88/1989, come interpretato dall'art 13 l. 412/1991, si riferiva al solo indebito di natura pensionistica e, trattandosi di norma speciale, non era applicabile a casi diversi da quelli espressamente e tassativamente disciplinati, per cui doveva farsi riferimento all'art 2033 cc, come confermato anche dalla sentenza C Cost 8/2023.
Negava la rilevanza della mancanza di un provvedimento di revoca della prestazione indebita, in quanto gli atti dell' avevano natura di atti di certazione, essenzialmente ricognitivi di effetti già CP_2
previsti direttamente dalla legge, e il decorso della prescrizione, perché le somme relative al mese di aprile 2012 erano state pagate il 9/5/2012 per cui la notifica della richiesta di restituzione, eseguita il
6/4/2022, era stata tempestiva.
All'udienza del 19/12/2023 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti.
Il ricorso non pare fondato, per cui dev'essere respinto.
Non è contestato che l'Unione Europea e la Confederazione elvetica, per effetto della decisione del comitato misto 1/2012 del 31/3/2012, abbiano stabilito di applicare, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell'Unione europea e tra questi il regolamento CE n.
883/2004, per cui da tale data non è più applicabile la l. 147/1997, che regolava il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera
Intatti, il regolamento n. 883/2004 si occupa anche dei lavoratori frontalieri, cioè dei lavoratori che risiedono in uno Stato e svolgono attività in via esclusiva in altro Stato, per i quali l'art. 11, punto 3, lett. c), stabilisce che l'indennità di disoccupazione, percepita in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, resti soggetta alla legislazione di detto Stato membro.
Di conseguenza la ricorrente, che dal 4/4/2012 al settembre seguente aveva ricevuto il più favorevole trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera ex l. 147/1997, pagina 2 di 4 non ne avrebbe avuto diritto, spettandole solo l'indennità di disoccupazione ordinaria, prevista per i lavoratori che prestavano la loro attività in Italia. CP_ Il fatto che la ricorrente non potesse rendersi conto dell'errore dell' che, evidentemente ignaro della decisione del comitato, nel primo periodo le aveva erogato il maggiore trattamento speciale di disoccupazione, e quindi la mancanza di dolo, per non averlo in alcun modo determinato, non pare significativa.
Infatti, l'indennità di disoccupazione è qualificabile come prestazione previdenziale non pensionistica
(Cass. 11659/2024, in materia di Naspi) e quindi, nei casi di indebito, la sua erogazione è ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. (in base al quale il dolo rileva solo per la decorrenza degli interessi), non trovando applicazione né le norme sull'indebito previdenziale (come l'art. 52 co. 2 l. 88/1989 e l'art 13
l. 412/1991, richiamati in ricorso) né quelle sull'indebito delle prestazioni di assistenza pubblica (vd anche Cass. 17404/2003).
Né la ripetizione può essere preclusa dalla mancanza di un formale annullamento del provvedimento CP_ con cui l' aveva inizialmente accolto la domanda della ricorrente, in quanto tale provvedimento è richiesto solo in casi del tutto particolari (ad es. per il venir meno dei requisiti reddituali di una prestazione assistenziale) e comunque, perché l'accoglimento della domanda da parte dell' ha CP_2
solo natura dichiarativa e non costitutiva del diritto, per cui non dev'essere formalmente annullato, nel caso in cui successivamente, venga accertata la mancanza delle condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione.
Sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico, nel caso in cui le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma ricevuta, si è pronunciata C Cost 8/2023, che ha ritenuto infondata la relativa questione, dovendo trovare applicazione la clausola generale di cui all'art. 1175 c.c., che impone a entrambe le parti di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva.
Tale norma, secondo la Corte, vincola il creditore a esercitare la pretesa tenendo in debita considerazione gli interessi del debitore, in rapporto alle circostanze concrete, con la conseguente rilevanza tanto dell'affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto delle condizioni in cui versa quest'ultimo.
Il primo accorgimento, imposto dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo sulla spettanza dell'attribuzione ricevuta, consiste nel dovere da parte del creditore, di rateizzare la somma richiesta in restituzione.
Inoltre, le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere giustificata anche l'inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. pagina 3 di 4 In definitiva, sempre secondo C Cost, cit,, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, le modalità dell'adempimento della restituzione, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato; in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, di sospendere temporaneamente la restituzione della somma dovuto o ridurne l'entità.
Sul punto nulla è stato però dedotto in ricorso sull'impossibilità o anche solo sulla difficoltà della CP_ ricorrente di provvedere alla restituzione in un'unica soluzione, dell'importo rideterminato dall' in
€ 9.321,00 fermo restando che, in ogni caso, nella fase della riscossione, è sempre possibile chiedere la rateizzazione del debito.
Parimenti infondata è anche l'eccezione di prescrizione della prima mensilità erogata, aprile 2012, in CP_ quanto il relativo pagamento è stato eseguito il 9/5/2012 (doc 2 , per cui la richiesta di restituzione, notificata alla ricorrente il 6/4/2022, ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione decennale.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 19/12/2023
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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