CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1318 del Ruolo Generale dell'anno
2023. T R A
(c.f. A ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Bruni con domicilio eletto presso lo studio in
Verona, Via G. Zorzi n. 7.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. , già in persona del legale CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Ezechieli, Giorgio
Borgiani e Stefano Sacchetto con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Venezia, Mestre, Via Carlucci n. 45.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1122/2022 del Tribunale di Verona pubblicata il 7/6/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 12/12/2024
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
Nel merito:
1. Accogliere, per tutti i motivi esposti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, dott. Attilio Burti, n. 1122/2023, n.
6996/2020 R.G., del 05.06.2023, pubblicata il 07.06.2023, notificata il 08.06.2023, accogliere le conclusioni di primo grado, che di seguito si riportano integralmente:
“In via pregiudiziale Accertare e dichiarare la carenza di interesse e di legittimazione attiva in capo ad
[...] per tutte le ragioni esposte negli atti di causa e, per l'effetto, Controparte_2 dichiarare inammissibile il presente giudizio.
Nel merito
Rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
In ogni caso Condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario. In via istruttoria Si contesta l'ammissibilità dei capitoli di prova avversari e, nella denegata ipotesi di ammissione degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla prova contraria indicando quali testi il dott. e il sig. ”. Testimone_1 Testimone_2
2. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali 15%, cpa e iva come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata vogli l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare il gravame avversario perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato innanzi al Tribunale di Verona, la soc. proprietaria del fondo in Via Fontanelle nel Comune di San Parte_1
Bonifacio (VR), censito al C.T., foglio 33, mappali 3047, 3048, 610 e 611, conveniva in giudizio la soc. proprietaria del fondo confinante, foglio 32, Controparte_2 mappali 92 - 332 - 334 - 429 - 430 - 480 – 608, chiedendo che venisse ordinata la sospensione delle opere intraprese.
1.1. Sosteneva la ricorrente che la servitù di transito pedonale e carraio sul fondo della soc. in favore del fondo adiacente, successivamente acquisito da Parte_1 [...]
non consentiva l'accesso sul fondo servente da una zona diversa Controparte_2 rispetto al preesistente accesso ed in favore di un edificio commerciale. Inoltre, i lavori iniziati da il 10/9/2020, per la realizzazione di un Controparte_2 nuovo accesso largo metri 5 al fondo della ricorrente al fine di utilizzarlo quale entrata e uscita dei clienti dal proprio punto vendita, non sarebbero stati consentiti dal titolo edilizio ottenuto, titolo che escludeva il recesso da Via Fontanelle.
2. Si costituiva la resistente esponendo che le opere erano già state terminate, che il nuovo varco, sempre all'interno dell'area oggetto della servitù di passaggio, era più vicino alla strada provinciale e non causava pregiudizi al fondo servente.
3. La parte resistente, inoltre, chiedeva la riunione del procedimento con altro promosso dalla stessa in seguito alla costruzione iniziata il 10/10/2020 di Controparte_2 un muretto da parte della intorno alla sua proprietà che chiudeva il nuovo Parte_1 varco ed impediva il possesso della servitù, con il quale chiedeva la cessazione della turbativa, che venisse inibita la prosecuzione della costruzione del muretto e che venisse lasciato libero il varco.
4. Nel secondo procedimento si costituiva resistendo alla domanda ed Parte_1 esponendo che in sede di rilascio del permesso di costruire, la Controparte_2 aveva rinunciato all'accesso o recesso da Via Fontanelle, dove era stato realizzato il nuovo varco, consentito solo dalla Via Fossa Bassa.
La servitù di passaggio sul fondo servente corrispondente al mappale n. 3047, aggiungeva la resistente subentrata nella proprietà da pochi mesi, era stata costituita come da atto di compravendita del 1986 in favore del solo mappale n. 429 e non della più ampia proprietà della nella quale era stata incorporata (ora Controparte_2 mappale 3051).
pag. 2/7 In ogni caso, era stato lasciato un varco in corrispondenza di quello che era sempre stato il luogo di accesso al fondo servente.
5. Riuniti i procedimenti, con ordinanza cautelare venivano rigettate la denuncia di nuova opera proposta da e la domanda possessoria della soc. Parte_1 [...]
non avendo quest'ultima provato il possesso della servitù di Controparte_2 passaggio neanche in capo al proprio dante causa. Il successivo reclamo di quest'ultima veniva parzialmente accolto, con ordine alla
[...] di consegnare le chiavi del cancello, in quanto il transito veicolare non Parte_1 giustificava l'opera realizzata da che impediva del tutto l'esercizio della Parte_1 servitù da parte di Controparte_2
6. Nel successivo giudizio di merito introdotto da sulla pretesa Controparte_2 possessoria, nel quale le parti sostanzialmente reiteravano le rispettive difese, il
Tribunale di Verona, ammessa ed espletata c.t.u., così disponeva: a) reintegra nel possesso della servitù di passaggio carraio e Controparte_2 pedonale sul fondo di condannando alla demolizione del Parte_1 Parte_1 muro in corrispondenza dello sbocco dell'esistente strada di recesso costruita da
[...] ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, demolendo il Controparte_2 cancello e ricostruendo la recinzione come era presente in situ prima dell'ottobre 2020; b) condanna alla refusione delle spese legali sostenute da Parte_1 [...]
10.414,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge;
Controparte_2
c) pone le spese di C.T.U. a carico di Parte_1
7. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- come da foto in atti, il muro realizzato da impediva lo sbocco della Parte_1 strada di recesso dal parcheggio di sulla strada asfaltata del fondo Controparte_2 servente che conduce alla rotatoria pubblica, dal punto più vicino alla via pubblica ed impegnando un tratto meno esteso della strada sul fondo di costringendo Parte_1
“ad esercitare la servitù di passaggio carraio su un altro punto del fondo servente più lontano dalla rotatoria pubblica, previa, tuttavia, realizzazione di una strada di recesso dal parcheggio con un diverso tracciato ed a condizione che consegni le Parte_1 chiavi del medesimo cancello”;
- la modifica dello stato dei luoghi operata, rendeva necessario percorrere un tratto più esteso della strada sulla proprietà di Parte_1
- in particolare, precisava il primo giudice: “Sino al dicembre 2019 l'area era di proprietà dei danti causa di i quali esercitavano sulla strada Controparte_2 asfaltata di il transito carraio sino al termine della stradella come si evince Parte_1 dalla prima delle fotografie di cui al doc. 13 prodotto da che Controparte_2 ritrae un'automobile parcheggiata”, non contestata;
- inoltre, non erano state provate le cause estintive della servitù, mentre la prova testimoniale aveva confermato che tra il momento d'acquisto del fondo dominante (13.12.19) e la data del compimento di atti di spoglio del possesso (10.10.20) la soc. aveva compiuto, anche saltuariamente, atti che costituivano la Controparte_2 manifestazione esteriore dell'esercizio di una servitù di passaggio.
* * *
8. Per la riforma della sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta.
pag. 3/7 Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo di appello deduce la non corretta interpretazione Parte_1 dei fatti e la violazione dell'art. 1146 c.c. avendo il giudice di prime ritenuto erroneamente provato il possesso per accedere al fondo e “l'unione del possesso di controparte con il proprio dante causa” senza considerare gli atti incompatibili con l'esercizio del possesso. Secondo l'appellante non risulterebbero impugnati gli atti amministrativi del
[...]
, successivamente alla costituzione della servitù con atto di CP_3 compravendita del 22/12/1986, che escluderebbero il transito sulla Via Fontanelle, con conseguente accettazione.
Con il secondo motivo si lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione dell'art. 115 c.p.c. non potendosi ritenere sufficiente la testimonianza resa Tes dall'arch. in merito al transito ed al parcheggio effettuato in un breve arco temporale per dimostrare l'esercizio del possesso da parte della soc. Controparte_2
mentre il teste avrebbe dichiarato di non averlo mai visto transitare.
[...] Tes_1
Con il terzo motivo si censura la decisione emessa senza aver considerato che il passaggio su tale area non potrebbe avvenire sulla base della servitù costituita con atto del 22.12.1986 in quanto tale diritto reale prevede il diritto di passo in favore dell'unico mappale n. 429.
Il fondo dominante originario sarebbe ora un'area del tutto differente, di dimensioni ben diverse e con una destinazione diversa da quella originaria e pertanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza di un possesso tutelabile in capo ad
[...]
Controparte_2
Con il quarto motivo di appello si deduce che erroneamente il primo giudice avrebbe affermato che avrebbe mutato lo stato dei luoghi in modo da impedire Parte_1 all'appellata di accedere al fondo servente, mentre l'appellante si sarebbe limitata a recintare il proprio fondo lasciando “un varco in corrispondenza di quello che è sempre stato il luogo di accesso” per l'esercizio della servitù. Ciò che preclude a quest'ultima lo sfruttamento della servitù, secondo l'appallante, sarebbe stata la modifica degli accessi decisa senza alcun coinvolgimento della proprietaria del fondo servente e il titolo edilizio ottenuto che impedirebbe l'accesso/recesso all'immobile di da Via Fontanelle. Controparte_2
Con il quinto motivo sostiene l'appellante che “anche nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero sussistenti i presupposti per la condanna delle appellate alla rifusione delle spese di lite, la sentenza dovrà comunque essere riformata con compensazione integrale delle spese tra le parti”.
* * *
10. L'appello proposto da non può essere accolto e viene respinto per le Parte_1 assorbenti considerazioni che seguono.
10.1. Per ragioni di priorità logica, vengono esaminati congiuntamente per la connessione, il primo, il terzo e il quarto motivo di appello.
Al riguardo, appare utile ricordare che l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità
pag. 4/7 a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela (cfr. Cass. 2300/2016, 8075/03 e
1040/98).
In tema di tutela possessoria, infatti, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, rimanendo estranea ogni diversa questione e, in particolare: “Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale sicchè l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso” (cfr. Cass. 7513/2020, 10590/2019 e 21233/2009). 10.2. In particolare, in tema di servitù:
- sul riferimento agli atti incompatibili che sarebbero stati posti in essere dal proprietario del fondo dominante, anche ove inteso quale eccezione di prescrizione delle servitù prediali (art. 1073 c.c.), in ogni caso la prova dei fatti sui cui l'eccezione si fonda (art. 2697, comma 2, c.c.) deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata almeno per un ventennio (cfr. Cass. 11054/2022), onere, invece, non assolto dall'appellante;
- per opporsi ad innovazioni che siano state apportate al fondo dominante e che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, al proprietario del fondo asservito spetta l'azione di cui al primo comma dell'art. 1067 c. c. (cfr. Cass. 203/2017 e 2396/1986), che non è stata proposta nell'odierno giudizio;
- quanto all'accessione nel possesso, anche ove ritualmente introdotta, non appare pertinente quando, come nella fattispecie, il diritto di servitù si sia già costituito prima dell'acquisto della (con atto pubblico del 19/7/1973, doc. 4 Controparte_2 della ricorrente ora appellata, ribadita nel successivo atto del 22/12/1986, doc. 1 depositato dalla v. pag.
5-6 atto di appello) e pertanto l'appellata non Parte_1 aveva necessità di avvalersi dell'accessione nel possesso al fine di maturare il diritto;
- la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale non rileva, ai fini della prescrizione, la temporanea interruzione dell'esercizio del diritto protratta per un periodo di tempo inferiore al ventennio previsto dall'art. 1073 c.c. (cfr.
Cass. 2311/2021e 26636/2011);
- al fine della tutela del possesso corrispondente ad una servitù di passaggio, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, “è irrilevante la circostanza che il passaggio stesso non sia necessario o indispensabile al possessore, per avere quest'ultimo altri e più comodi accessi al proprio fondo (cfr. Cass. 18 gennaio 1978 n. 405); l'utilità è certamente un elemento costitutivo essenziale della servitù, nello schema delineato dall'art. 1027 c.c., che però viene in considerazione unicamente in sede petitoria, come vantaggio che il fondo servente sia in grado di arrecare direttamente al fondo dominante” (cfr. Cass. 9562/2005).
10.3. Peraltro, si aggiunge ulteriormente, ha rilevato il c.t.u. incaricato dal primo giudice:
- “l'accesso realizzato da occupa l'area di sedime indicata dal titolo costitutivo CP_2 della servitù prevista in favore del dante causa di L'esercizio della servitù di CP_2 passo carraio insiste nell'area individuata quale servitù e pertanto NON individua un diverso "tracciato" rispetto a quello utilizzato sino alla nuova costruzione”, v. pag. 29 c.t.u. del 20/8/2021;
pag. 5/7 - “Il recesso, come indicato nelle tavole progettuali assentite e realizzato da
[...]
occupa materialmente una parte dell'area complessiva indicata dal Controparte_2 titolo costitutivo delle servitù”, v. pag. 15 c.t.u. del 20/8/2021;
- “il varco realizzato da sul confine del mappale servente, risulta Controparte_2 ostruito da un muretto in cemento armato con sovrastante ringhiera metallica, edificato sul terreno servente”, v. pag. 9 c.t.u. del 20/8/2021. 10.4. In altre parole, ribadito che nel caso in esame si agisce a tutela del possesso di una servitù discontinua, che la servitù di transito non è stata spostata su altra parte dell'immobile del fondo servente dal proprietario del fondo dominante, quanto dedotto dall'appellante, su questioni diverse da quelle rilevanti ai fini del possesso, non può essere esaminato in questa sede.
11. Anche il secondo motivo di appello è infondato. Il transito sul percorso oggetto di causa è stato confermato dal teste Testimone_4 indicato dall'appellato che sentito all'udienza del 30/3/2023 ha, fra l'altro, dichiarato:
- sul capitolo 3) vero che il dossier fotografico di cui al documento n. 13 di parte attrice, pagine da 3 a 8, che le viene mostrato contiene fotografie da lei stesso scattate nel mese di settembre 2020 mentre si trovava sul fondo oggi di proprietà di ): Pt_2
“confermo di aver scattato io durante la direzione dei lavori del cantiere le fotografie che mi vengono esibite, ad eccezione delle prime due che sono prese da google maps”;
- sul capitolo 4) vero che per realizzare dette foto è entrato nel fondo servente oggi di proprietà di provenendo dal fondo dominante di proprietà di : “per Pt_2 CP_2 entrare e per uscire dal cantiere uscivo io direttore dei lavori sia dalla strada di recesso del cantiere sia dalla rotonda e lasciavo l'auto anche nella striscia di asfalto antistante al cantiere dove sostavo anche per vigilare le demolizioni del vecchio muro di recinzione della proprietà che aveva comprato;
” CP_2
- sul capitolo 5) vero che la strada oggi asfaltata raffigurata nel detto dossier fotografico
è la stessa strada sbarrata da un muro in cemento sormontato una grata metallica raffigurata nel dossier fotografico di cui al documento n. 11 di parte convenuta che le viene mostrato?: “confermo”.
11.4. Quanto alle dichiarazioni rese dal teste indicato dalla parte appellante, a Tes_1 Tes ben vedere non è emerso alcun rilevante contrasto con quelle rese dal teste . Quest'ultimo, quale tecnico incaricato di seguire i lavori da sui Controparte_2 chiarimenti richiesti, ha infatti precisato di recarsi in cantiere una o due volte a settimana per circa un'ora in un orario imprecisato ed anche in pausa pranzo.
Il teste quale tecnico incaricato di seguire i lavori da invece, ha Tes_1 Parte_1 riferito che si recava sui luoghi di causa una volta a settimana per circa tre quarti d'ora durante la mattina e 4 o 5 volte in tutto durante la fase di demolizione del muretto di recinzione. 11.5. Trattandosi di un transito sia pedonale che veicolare per sua natura discontinuo o saltuario, nella specie, dunque, si è trattato di un utilizzo non diuturno ma certamente protratto nel corso del tempo in funzione delle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante ovvero la costruzione di un nuovo accesso e di una stradina all'interno del fondo dominante per consentire di arrivare alla via pubblica percorrendo un tratto, peraltro, meno esteso sul fondo servente.
pag. 6/7 Tes Quanto riferito dal teste , sull'esercizio del transito e la disponibilità da parte del possessore, trova riscontro nelle foto con l'auto parcheggiata sul fondo servente. Anche questo motivo va pertanto respinto.
12. Anche l'ultimo motivo sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. E' incontrovertibile la soccombenza della soc. e pertanto non sussiste Parte_1 alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
13. In conclusione, le censure proposte da vengono respinte con condanna Parte_1 dell'appellante alle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo in favore dell'appellata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Verona che, per l'effetto, si conferma;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore Parte_1 dell'appellata che si liquidano complessivamente in € 6.946,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Cosi deliberato in data 12/12/2024.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1318 del Ruolo Generale dell'anno
2023. T R A
(c.f. A ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Bruni con domicilio eletto presso lo studio in
Verona, Via G. Zorzi n. 7.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. , già in persona del legale CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Ezechieli, Giorgio
Borgiani e Stefano Sacchetto con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Venezia, Mestre, Via Carlucci n. 45.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1122/2022 del Tribunale di Verona pubblicata il 7/6/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 12/12/2024
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
Nel merito:
1. Accogliere, per tutti i motivi esposti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, dott. Attilio Burti, n. 1122/2023, n.
6996/2020 R.G., del 05.06.2023, pubblicata il 07.06.2023, notificata il 08.06.2023, accogliere le conclusioni di primo grado, che di seguito si riportano integralmente:
“In via pregiudiziale Accertare e dichiarare la carenza di interesse e di legittimazione attiva in capo ad
[...] per tutte le ragioni esposte negli atti di causa e, per l'effetto, Controparte_2 dichiarare inammissibile il presente giudizio.
Nel merito
Rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
In ogni caso Condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario. In via istruttoria Si contesta l'ammissibilità dei capitoli di prova avversari e, nella denegata ipotesi di ammissione degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla prova contraria indicando quali testi il dott. e il sig. ”. Testimone_1 Testimone_2
2. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali 15%, cpa e iva come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata vogli l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare il gravame avversario perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato innanzi al Tribunale di Verona, la soc. proprietaria del fondo in Via Fontanelle nel Comune di San Parte_1
Bonifacio (VR), censito al C.T., foglio 33, mappali 3047, 3048, 610 e 611, conveniva in giudizio la soc. proprietaria del fondo confinante, foglio 32, Controparte_2 mappali 92 - 332 - 334 - 429 - 430 - 480 – 608, chiedendo che venisse ordinata la sospensione delle opere intraprese.
1.1. Sosteneva la ricorrente che la servitù di transito pedonale e carraio sul fondo della soc. in favore del fondo adiacente, successivamente acquisito da Parte_1 [...]
non consentiva l'accesso sul fondo servente da una zona diversa Controparte_2 rispetto al preesistente accesso ed in favore di un edificio commerciale. Inoltre, i lavori iniziati da il 10/9/2020, per la realizzazione di un Controparte_2 nuovo accesso largo metri 5 al fondo della ricorrente al fine di utilizzarlo quale entrata e uscita dei clienti dal proprio punto vendita, non sarebbero stati consentiti dal titolo edilizio ottenuto, titolo che escludeva il recesso da Via Fontanelle.
2. Si costituiva la resistente esponendo che le opere erano già state terminate, che il nuovo varco, sempre all'interno dell'area oggetto della servitù di passaggio, era più vicino alla strada provinciale e non causava pregiudizi al fondo servente.
3. La parte resistente, inoltre, chiedeva la riunione del procedimento con altro promosso dalla stessa in seguito alla costruzione iniziata il 10/10/2020 di Controparte_2 un muretto da parte della intorno alla sua proprietà che chiudeva il nuovo Parte_1 varco ed impediva il possesso della servitù, con il quale chiedeva la cessazione della turbativa, che venisse inibita la prosecuzione della costruzione del muretto e che venisse lasciato libero il varco.
4. Nel secondo procedimento si costituiva resistendo alla domanda ed Parte_1 esponendo che in sede di rilascio del permesso di costruire, la Controparte_2 aveva rinunciato all'accesso o recesso da Via Fontanelle, dove era stato realizzato il nuovo varco, consentito solo dalla Via Fossa Bassa.
La servitù di passaggio sul fondo servente corrispondente al mappale n. 3047, aggiungeva la resistente subentrata nella proprietà da pochi mesi, era stata costituita come da atto di compravendita del 1986 in favore del solo mappale n. 429 e non della più ampia proprietà della nella quale era stata incorporata (ora Controparte_2 mappale 3051).
pag. 2/7 In ogni caso, era stato lasciato un varco in corrispondenza di quello che era sempre stato il luogo di accesso al fondo servente.
5. Riuniti i procedimenti, con ordinanza cautelare venivano rigettate la denuncia di nuova opera proposta da e la domanda possessoria della soc. Parte_1 [...]
non avendo quest'ultima provato il possesso della servitù di Controparte_2 passaggio neanche in capo al proprio dante causa. Il successivo reclamo di quest'ultima veniva parzialmente accolto, con ordine alla
[...] di consegnare le chiavi del cancello, in quanto il transito veicolare non Parte_1 giustificava l'opera realizzata da che impediva del tutto l'esercizio della Parte_1 servitù da parte di Controparte_2
6. Nel successivo giudizio di merito introdotto da sulla pretesa Controparte_2 possessoria, nel quale le parti sostanzialmente reiteravano le rispettive difese, il
Tribunale di Verona, ammessa ed espletata c.t.u., così disponeva: a) reintegra nel possesso della servitù di passaggio carraio e Controparte_2 pedonale sul fondo di condannando alla demolizione del Parte_1 Parte_1 muro in corrispondenza dello sbocco dell'esistente strada di recesso costruita da
[...] ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, demolendo il Controparte_2 cancello e ricostruendo la recinzione come era presente in situ prima dell'ottobre 2020; b) condanna alla refusione delle spese legali sostenute da Parte_1 [...]
10.414,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge;
Controparte_2
c) pone le spese di C.T.U. a carico di Parte_1
7. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- come da foto in atti, il muro realizzato da impediva lo sbocco della Parte_1 strada di recesso dal parcheggio di sulla strada asfaltata del fondo Controparte_2 servente che conduce alla rotatoria pubblica, dal punto più vicino alla via pubblica ed impegnando un tratto meno esteso della strada sul fondo di costringendo Parte_1
“ad esercitare la servitù di passaggio carraio su un altro punto del fondo servente più lontano dalla rotatoria pubblica, previa, tuttavia, realizzazione di una strada di recesso dal parcheggio con un diverso tracciato ed a condizione che consegni le Parte_1 chiavi del medesimo cancello”;
- la modifica dello stato dei luoghi operata, rendeva necessario percorrere un tratto più esteso della strada sulla proprietà di Parte_1
- in particolare, precisava il primo giudice: “Sino al dicembre 2019 l'area era di proprietà dei danti causa di i quali esercitavano sulla strada Controparte_2 asfaltata di il transito carraio sino al termine della stradella come si evince Parte_1 dalla prima delle fotografie di cui al doc. 13 prodotto da che Controparte_2 ritrae un'automobile parcheggiata”, non contestata;
- inoltre, non erano state provate le cause estintive della servitù, mentre la prova testimoniale aveva confermato che tra il momento d'acquisto del fondo dominante (13.12.19) e la data del compimento di atti di spoglio del possesso (10.10.20) la soc. aveva compiuto, anche saltuariamente, atti che costituivano la Controparte_2 manifestazione esteriore dell'esercizio di una servitù di passaggio.
* * *
8. Per la riforma della sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta.
pag. 3/7 Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo di appello deduce la non corretta interpretazione Parte_1 dei fatti e la violazione dell'art. 1146 c.c. avendo il giudice di prime ritenuto erroneamente provato il possesso per accedere al fondo e “l'unione del possesso di controparte con il proprio dante causa” senza considerare gli atti incompatibili con l'esercizio del possesso. Secondo l'appellante non risulterebbero impugnati gli atti amministrativi del
[...]
, successivamente alla costituzione della servitù con atto di CP_3 compravendita del 22/12/1986, che escluderebbero il transito sulla Via Fontanelle, con conseguente accettazione.
Con il secondo motivo si lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione dell'art. 115 c.p.c. non potendosi ritenere sufficiente la testimonianza resa Tes dall'arch. in merito al transito ed al parcheggio effettuato in un breve arco temporale per dimostrare l'esercizio del possesso da parte della soc. Controparte_2
mentre il teste avrebbe dichiarato di non averlo mai visto transitare.
[...] Tes_1
Con il terzo motivo si censura la decisione emessa senza aver considerato che il passaggio su tale area non potrebbe avvenire sulla base della servitù costituita con atto del 22.12.1986 in quanto tale diritto reale prevede il diritto di passo in favore dell'unico mappale n. 429.
Il fondo dominante originario sarebbe ora un'area del tutto differente, di dimensioni ben diverse e con una destinazione diversa da quella originaria e pertanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza di un possesso tutelabile in capo ad
[...]
Controparte_2
Con il quarto motivo di appello si deduce che erroneamente il primo giudice avrebbe affermato che avrebbe mutato lo stato dei luoghi in modo da impedire Parte_1 all'appellata di accedere al fondo servente, mentre l'appellante si sarebbe limitata a recintare il proprio fondo lasciando “un varco in corrispondenza di quello che è sempre stato il luogo di accesso” per l'esercizio della servitù. Ciò che preclude a quest'ultima lo sfruttamento della servitù, secondo l'appallante, sarebbe stata la modifica degli accessi decisa senza alcun coinvolgimento della proprietaria del fondo servente e il titolo edilizio ottenuto che impedirebbe l'accesso/recesso all'immobile di da Via Fontanelle. Controparte_2
Con il quinto motivo sostiene l'appellante che “anche nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero sussistenti i presupposti per la condanna delle appellate alla rifusione delle spese di lite, la sentenza dovrà comunque essere riformata con compensazione integrale delle spese tra le parti”.
* * *
10. L'appello proposto da non può essere accolto e viene respinto per le Parte_1 assorbenti considerazioni che seguono.
10.1. Per ragioni di priorità logica, vengono esaminati congiuntamente per la connessione, il primo, il terzo e il quarto motivo di appello.
Al riguardo, appare utile ricordare che l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità
pag. 4/7 a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela (cfr. Cass. 2300/2016, 8075/03 e
1040/98).
In tema di tutela possessoria, infatti, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, rimanendo estranea ogni diversa questione e, in particolare: “Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale sicchè l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso” (cfr. Cass. 7513/2020, 10590/2019 e 21233/2009). 10.2. In particolare, in tema di servitù:
- sul riferimento agli atti incompatibili che sarebbero stati posti in essere dal proprietario del fondo dominante, anche ove inteso quale eccezione di prescrizione delle servitù prediali (art. 1073 c.c.), in ogni caso la prova dei fatti sui cui l'eccezione si fonda (art. 2697, comma 2, c.c.) deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata almeno per un ventennio (cfr. Cass. 11054/2022), onere, invece, non assolto dall'appellante;
- per opporsi ad innovazioni che siano state apportate al fondo dominante e che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, al proprietario del fondo asservito spetta l'azione di cui al primo comma dell'art. 1067 c. c. (cfr. Cass. 203/2017 e 2396/1986), che non è stata proposta nell'odierno giudizio;
- quanto all'accessione nel possesso, anche ove ritualmente introdotta, non appare pertinente quando, come nella fattispecie, il diritto di servitù si sia già costituito prima dell'acquisto della (con atto pubblico del 19/7/1973, doc. 4 Controparte_2 della ricorrente ora appellata, ribadita nel successivo atto del 22/12/1986, doc. 1 depositato dalla v. pag.
5-6 atto di appello) e pertanto l'appellata non Parte_1 aveva necessità di avvalersi dell'accessione nel possesso al fine di maturare il diritto;
- la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale non rileva, ai fini della prescrizione, la temporanea interruzione dell'esercizio del diritto protratta per un periodo di tempo inferiore al ventennio previsto dall'art. 1073 c.c. (cfr.
Cass. 2311/2021e 26636/2011);
- al fine della tutela del possesso corrispondente ad una servitù di passaggio, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, “è irrilevante la circostanza che il passaggio stesso non sia necessario o indispensabile al possessore, per avere quest'ultimo altri e più comodi accessi al proprio fondo (cfr. Cass. 18 gennaio 1978 n. 405); l'utilità è certamente un elemento costitutivo essenziale della servitù, nello schema delineato dall'art. 1027 c.c., che però viene in considerazione unicamente in sede petitoria, come vantaggio che il fondo servente sia in grado di arrecare direttamente al fondo dominante” (cfr. Cass. 9562/2005).
10.3. Peraltro, si aggiunge ulteriormente, ha rilevato il c.t.u. incaricato dal primo giudice:
- “l'accesso realizzato da occupa l'area di sedime indicata dal titolo costitutivo CP_2 della servitù prevista in favore del dante causa di L'esercizio della servitù di CP_2 passo carraio insiste nell'area individuata quale servitù e pertanto NON individua un diverso "tracciato" rispetto a quello utilizzato sino alla nuova costruzione”, v. pag. 29 c.t.u. del 20/8/2021;
pag. 5/7 - “Il recesso, come indicato nelle tavole progettuali assentite e realizzato da
[...]
occupa materialmente una parte dell'area complessiva indicata dal Controparte_2 titolo costitutivo delle servitù”, v. pag. 15 c.t.u. del 20/8/2021;
- “il varco realizzato da sul confine del mappale servente, risulta Controparte_2 ostruito da un muretto in cemento armato con sovrastante ringhiera metallica, edificato sul terreno servente”, v. pag. 9 c.t.u. del 20/8/2021. 10.4. In altre parole, ribadito che nel caso in esame si agisce a tutela del possesso di una servitù discontinua, che la servitù di transito non è stata spostata su altra parte dell'immobile del fondo servente dal proprietario del fondo dominante, quanto dedotto dall'appellante, su questioni diverse da quelle rilevanti ai fini del possesso, non può essere esaminato in questa sede.
11. Anche il secondo motivo di appello è infondato. Il transito sul percorso oggetto di causa è stato confermato dal teste Testimone_4 indicato dall'appellato che sentito all'udienza del 30/3/2023 ha, fra l'altro, dichiarato:
- sul capitolo 3) vero che il dossier fotografico di cui al documento n. 13 di parte attrice, pagine da 3 a 8, che le viene mostrato contiene fotografie da lei stesso scattate nel mese di settembre 2020 mentre si trovava sul fondo oggi di proprietà di ): Pt_2
“confermo di aver scattato io durante la direzione dei lavori del cantiere le fotografie che mi vengono esibite, ad eccezione delle prime due che sono prese da google maps”;
- sul capitolo 4) vero che per realizzare dette foto è entrato nel fondo servente oggi di proprietà di provenendo dal fondo dominante di proprietà di : “per Pt_2 CP_2 entrare e per uscire dal cantiere uscivo io direttore dei lavori sia dalla strada di recesso del cantiere sia dalla rotonda e lasciavo l'auto anche nella striscia di asfalto antistante al cantiere dove sostavo anche per vigilare le demolizioni del vecchio muro di recinzione della proprietà che aveva comprato;
” CP_2
- sul capitolo 5) vero che la strada oggi asfaltata raffigurata nel detto dossier fotografico
è la stessa strada sbarrata da un muro in cemento sormontato una grata metallica raffigurata nel dossier fotografico di cui al documento n. 11 di parte convenuta che le viene mostrato?: “confermo”.
11.4. Quanto alle dichiarazioni rese dal teste indicato dalla parte appellante, a Tes_1 Tes ben vedere non è emerso alcun rilevante contrasto con quelle rese dal teste . Quest'ultimo, quale tecnico incaricato di seguire i lavori da sui Controparte_2 chiarimenti richiesti, ha infatti precisato di recarsi in cantiere una o due volte a settimana per circa un'ora in un orario imprecisato ed anche in pausa pranzo.
Il teste quale tecnico incaricato di seguire i lavori da invece, ha Tes_1 Parte_1 riferito che si recava sui luoghi di causa una volta a settimana per circa tre quarti d'ora durante la mattina e 4 o 5 volte in tutto durante la fase di demolizione del muretto di recinzione. 11.5. Trattandosi di un transito sia pedonale che veicolare per sua natura discontinuo o saltuario, nella specie, dunque, si è trattato di un utilizzo non diuturno ma certamente protratto nel corso del tempo in funzione delle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante ovvero la costruzione di un nuovo accesso e di una stradina all'interno del fondo dominante per consentire di arrivare alla via pubblica percorrendo un tratto, peraltro, meno esteso sul fondo servente.
pag. 6/7 Tes Quanto riferito dal teste , sull'esercizio del transito e la disponibilità da parte del possessore, trova riscontro nelle foto con l'auto parcheggiata sul fondo servente. Anche questo motivo va pertanto respinto.
12. Anche l'ultimo motivo sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. E' incontrovertibile la soccombenza della soc. e pertanto non sussiste Parte_1 alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
13. In conclusione, le censure proposte da vengono respinte con condanna Parte_1 dell'appellante alle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo in favore dell'appellata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Verona che, per l'effetto, si conferma;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore Parte_1 dell'appellata che si liquidano complessivamente in € 6.946,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Cosi deliberato in data 12/12/2024.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 7/7