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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5977/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4977/19 R.G. promossa da
e Parte_1 Parte_2
con l'Avv. Luigi Critelli
attori contro
Controparte_1
convenuto contumace
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 10360/18 del 28.11.18 il Tribunale di Torino ha condannato i
IG.ri al pagamento in favore del condominio di di euro 8.733,75 Pt_1 Controparte_1
per spese di riscaldamento relative a tre unità immobiliari, oltre ad interessi e spese;
pagina 1 di 5 - con citazione notificata il 25.2.19 i IG.ri hanno instaurato il presente Pt_1
procedimento chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo nel caso in cui all'esito del procedimento n. 10751/17 (al quale è stato riunito il procedimento n. 13279/17) si fosse esclusa la loro successione nelle predette unità immobiliari appartenute alla defunta nonna IG.ra Persona_1
- il ND si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda avversaria;
- all'esito dell'udienza del 3.6.19 l'originario G.I. Dott.sa Fanini ha sospeso ex art. 649
l'efficacia esecutiva del decreto opposto ed ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della formazione di giudicato nel procedimento pregiudiziale;
- dopo la pronuncia del Tribunale, della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione nel predetto procedimento pregiudiziale, con ricorso ex art. 297 del 26.3.24 i IG.ri Pt_1
hanno promosso la prosecuzione del processo;
- nonostante la rituale notifica del ricorso, il non si è più costituito in giudizio ed CP_1
è stato dichiarato contumace;
- la causa, che ha natura documentale, viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- preliminarmente, occorre ribadire la declaratoria di contumacia del CP_1
pronunciata all'udienza del 24.4.25 poiché il ricorso ex art. 297 c.p.c. per la prosecuzione del processo è stato tempestivamente e ritualmente notificato all'originario Difensore del
, unico soggetto legittimato a riceverlo (Cass. 1676/15: “la notificazione CP_1
dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore
costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art. 125, terzo
pagina 2 di 5 comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del rapporto
processuale”), ed il non si è più costituito in giudizio, né è comparso in CP_1
udienza in persona dell'amministratore (argomentato a contrario da Cass. 21480/19: “in
tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente
all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino
all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci,
ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la
riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed
autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato
di quiescenza in cui versa”);
- per quanto riguarda il merito, il ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto CP_1
ingiuntivo n. 10360/18 sull'assunto che i IG.ri , quali eredi della nonna IG.ra Pt_1
fossero comproprietari delle tre unità immobiliari facenti parte dello Persona_1
stabile;
- la loro successione è stata negata dalla sentenza n. 1093/19 dell'1.3.19 con la quale il
Tribunale ha dichiarato “nulle ed inefficaci le accettazioni di eredità effettuate da
nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1
Moncalieri il 25.7.1985, e precisamente l'accettazione dell'eredità della nonna Per_1
in forza di atto in data 20.6.2013 a rogito Bertani, rep. 112150/18262 trascritto a
[...]
1 ai numeri 15793 di rep. e 22261 di R.g. il 27.6.2013 e l'accettazione dell'eredità CP_1
con beneficio d'inventario R.G. 9749/2016 e Cron. 2505/2016”
- con ordinanza del 15.1.20 la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità
dell'appello proposto dai IG.ri avverso la predetta sentenza;
Pt_1
- con sentenza n. 1735 del 16.1.24 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso incidentale proposto dagli stessi IG.ri ; Pt_1
pagina 3 di 5 - la pronuncia della Corte ha così formato giudicato sul fatto che i IG.ri non Pt_1
abbiano ereditato gli immobili e, quindi, che non ne siano comproprietari;
- per tale motivo la pretesa creditoria per spese di riscaldamento non poteva essere azionata nei loro confronti;
- ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate per le prime due fasi poiché, all'epoca, si versava in una situazione di incertezza sulla qualità di condomini in capo ai IG.ri ; Pt_1
- dopo la prosecuzione della causa, incombente che afferisce alla fase di trattazione, tale incertezza è venuta meno per effetto del giudicato;
- ciò nonostante, il ND non si è costituito in giudizio per rinunciare alla propria pretesa, né ha definito il contenzioso in sede stragiudiziale diversamente da quanto è
avvenuto nel procedimento gemello n. 22803/19 R.G.;
- per questo motivo le spese delle ultime due fasi di giudizio vanno poste a carico del e vengono così liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/22 CP_1
tenuto conto del valore della causa e del suo modesto grado di difficoltà:
- fase istruttoria: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 1.691, oltre ad euro 145,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 10360/18 del 28.11.18;
pagina 4 di 5 - condanna il al pagamento a favore di Controparte_1
e delle spese processuali che liquida in euro Parte_1 Parte_2
145,50 per esposti ed euro 1.691 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende con distrazione a favore dell'Avv. Luigi Critelli.
Così deciso in Torino il 27 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4977/19 R.G. promossa da
e Parte_1 Parte_2
con l'Avv. Luigi Critelli
attori contro
Controparte_1
convenuto contumace
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 10360/18 del 28.11.18 il Tribunale di Torino ha condannato i
IG.ri al pagamento in favore del condominio di di euro 8.733,75 Pt_1 Controparte_1
per spese di riscaldamento relative a tre unità immobiliari, oltre ad interessi e spese;
pagina 1 di 5 - con citazione notificata il 25.2.19 i IG.ri hanno instaurato il presente Pt_1
procedimento chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo nel caso in cui all'esito del procedimento n. 10751/17 (al quale è stato riunito il procedimento n. 13279/17) si fosse esclusa la loro successione nelle predette unità immobiliari appartenute alla defunta nonna IG.ra Persona_1
- il ND si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda avversaria;
- all'esito dell'udienza del 3.6.19 l'originario G.I. Dott.sa Fanini ha sospeso ex art. 649
l'efficacia esecutiva del decreto opposto ed ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della formazione di giudicato nel procedimento pregiudiziale;
- dopo la pronuncia del Tribunale, della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione nel predetto procedimento pregiudiziale, con ricorso ex art. 297 del 26.3.24 i IG.ri Pt_1
hanno promosso la prosecuzione del processo;
- nonostante la rituale notifica del ricorso, il non si è più costituito in giudizio ed CP_1
è stato dichiarato contumace;
- la causa, che ha natura documentale, viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- preliminarmente, occorre ribadire la declaratoria di contumacia del CP_1
pronunciata all'udienza del 24.4.25 poiché il ricorso ex art. 297 c.p.c. per la prosecuzione del processo è stato tempestivamente e ritualmente notificato all'originario Difensore del
, unico soggetto legittimato a riceverlo (Cass. 1676/15: “la notificazione CP_1
dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore
costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art. 125, terzo
pagina 2 di 5 comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del rapporto
processuale”), ed il non si è più costituito in giudizio, né è comparso in CP_1
udienza in persona dell'amministratore (argomentato a contrario da Cass. 21480/19: “in
tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente
all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino
all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci,
ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la
riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed
autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato
di quiescenza in cui versa”);
- per quanto riguarda il merito, il ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto CP_1
ingiuntivo n. 10360/18 sull'assunto che i IG.ri , quali eredi della nonna IG.ra Pt_1
fossero comproprietari delle tre unità immobiliari facenti parte dello Persona_1
stabile;
- la loro successione è stata negata dalla sentenza n. 1093/19 dell'1.3.19 con la quale il
Tribunale ha dichiarato “nulle ed inefficaci le accettazioni di eredità effettuate da
nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1
Moncalieri il 25.7.1985, e precisamente l'accettazione dell'eredità della nonna Per_1
in forza di atto in data 20.6.2013 a rogito Bertani, rep. 112150/18262 trascritto a
[...]
1 ai numeri 15793 di rep. e 22261 di R.g. il 27.6.2013 e l'accettazione dell'eredità CP_1
con beneficio d'inventario R.G. 9749/2016 e Cron. 2505/2016”
- con ordinanza del 15.1.20 la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità
dell'appello proposto dai IG.ri avverso la predetta sentenza;
Pt_1
- con sentenza n. 1735 del 16.1.24 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso incidentale proposto dagli stessi IG.ri ; Pt_1
pagina 3 di 5 - la pronuncia della Corte ha così formato giudicato sul fatto che i IG.ri non Pt_1
abbiano ereditato gli immobili e, quindi, che non ne siano comproprietari;
- per tale motivo la pretesa creditoria per spese di riscaldamento non poteva essere azionata nei loro confronti;
- ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate per le prime due fasi poiché, all'epoca, si versava in una situazione di incertezza sulla qualità di condomini in capo ai IG.ri ; Pt_1
- dopo la prosecuzione della causa, incombente che afferisce alla fase di trattazione, tale incertezza è venuta meno per effetto del giudicato;
- ciò nonostante, il ND non si è costituito in giudizio per rinunciare alla propria pretesa, né ha definito il contenzioso in sede stragiudiziale diversamente da quanto è
avvenuto nel procedimento gemello n. 22803/19 R.G.;
- per questo motivo le spese delle ultime due fasi di giudizio vanno poste a carico del e vengono così liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/22 CP_1
tenuto conto del valore della causa e del suo modesto grado di difficoltà:
- fase istruttoria: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 1.691, oltre ad euro 145,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 10360/18 del 28.11.18;
pagina 4 di 5 - condanna il al pagamento a favore di Controparte_1
e delle spese processuali che liquida in euro Parte_1 Parte_2
145,50 per esposti ed euro 1.691 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende con distrazione a favore dell'Avv. Luigi Critelli.
Così deciso in Torino il 27 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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