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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2478/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. D'Aniello Alessandro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Panebianco Parte_1 C.F._1
Stefania ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE, COME DA FOGLIO DI P.C.
1) La ex casa coniugale di proprietà del sig. rimanga nella disponibilità della sig.ra Parte_1 [...]
e dei figli sino a quando gli stessi rimarranno a vivere presso la madre, ancorché maggiorenni e non CP_1 Per_ economicamente autosufficienti. 2) Affidamento della figlia minore ad entrambe i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre presso la ex casa coniugale , con delega ad entrambe i genitori ex art 155 comma terzo c.c. per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva pertinenza 3) il sig. potrà vedere e tenere con se la figlia secondo le seguenti modalità e termini, salvo Parte_1 diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della
1 figlia: - a fine settimana alternati da sabato mattina a domenica sera, oltre un giorno alla settimana
(generalmente il mercoledì salva la possibilità di variazione con preavviso di sette giorni) prelevando la figlia dall'ex casa coniugale tra le 19 e 19.30 con pernottamenti presso la casa di ove il Per_2 [...]
vive - durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente, per il periodo dal 25 al 31 dicembre Parte_1 Per_ mattina o dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio. Inoltre, per consentire alla figlia minore di festeggiare il Natale con entrambi i genitori, la stessa trascorrerà la vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo, comprensivo del Capodanno;
- ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali;
- durante le vacanze scolastiche estive, complessivamente per due settimane, anche non consecutive, secondo gli accordi assunti tra i genitori entro 31 aprile;
4) il sig , tenuto conto che è ormai Parte_1 Per_ Per_ pensionato, versi quale concorso al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, intestatario peraltro di un libretto aperto presso la Banca Intesa di Marano Comense libretto n. 1200/00000192 sui cui è accreditata la somma di € 14.000,00 e che percepisce un pensione di invalidità civile pari ad € 300,00, alla sig.ra , economicamente autosufficiente e CP_1 che percepisce in maniera esclusiva l'assegno unico pari ad € 502,70, la somma complessiva di € 300,00 mensili, rivalutabili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario oltre il 50% di tutte le spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario, scolastiche nonché a tutte le spese extrascolastiche, sportive, nonché alle ulteriori spese che si renderanno necessarie per le esigenze dei figlio, purché preventivamente concordate, così come da linee guida del Tribunale di Como da intendersi qui integralmente trascritte. Il rimborso dovrà avvenire a seguito della presentazione all'altro genitore dell'idonea documentazione. Modalità di decisione e di rimborso delle spese Il genitore che intende sostenere una spesa tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altra la richiesta motivata per iscritto anche con modalità informatiche quali posta elettronica whatsapp o simili;
l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute e scontrini ecc) che dimostrino il pagamento 5) obbligo per i coniugi di darsi reciproco assenso per il rilascio dei documenti e/o passaporti o quant'altro necessario per l'espatrio nell'interesse per sé e per i figli. Spese di lite integralmente refuse, anche in considerazione della condotta processuale della sig.ra . CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 1.7.2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mariano Comense, in data 27.6.1998 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Marano Comense - anno 1998, numero 44, parte II, serie A, nonché del Comune di Carugo - anno 1998, numero 10, parte II, serie B) con
, dalla quale si era separato consensualmente con verbale del 20.7.2021, omologato dal CP_1
2 Tribunale di Como in data 23-26.7.2021. Ha chiesto, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla moglie sino alla maggiore età ed al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, onerandola del pagamento di € 200, corrispondente al 50% del mutuo gravante sulla casa stessa, l'affido condiviso dei figli Per_ Per_ minori (nato il [...], nelle more divenuto maggiorenne) ed (nata il [...]), con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare le frequentazioni paterne con i figli come dallo stesso proposto, ponendo a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, nonché di disporre che la pensione di invalidità percepita dal figlio Per_
pari a circa € 296, continuasse ad essere accreditata sul libretto a lui intestato e gestito dai genitori.
All'udienza presidenziale del 2.11.2022, considerato che la resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito la sola parte ricorrente, che ha meglio illustrato la situazione familiare e personale nell'attualità, anche sotto il profilo economico e si è riservato. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 15.11.2022, il Presidente delegato ha così provveduto:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITA la parte ricorrente ed il suo difensore;
RILEVATO che la parte convenuta non si è costituita in giudizio, né è comparsa personalmente;
RILEVATO che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio ed è volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
RILEVATO che i coniugi, con verbale di separazione consensuale del 20.7.2021, omologato in data 23-
26.7.2021 con decreto del Tribunale di Como n. 12695/2021 avevano pattuito l'affido condiviso ad entrambi Per_ Per_ i genitori dei figli minori (nato il [...]) ed (nata il [...]), il loro collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla SI e con l'obbligo CP_1 di quest'ultima di provvedere al pagamento del 50% “del mutuo e/o finanziamento contratto con il signor
”, modalità di visita tra il padre e i figli come a verbale indicate, un contributo per il Parte_1 mantenimento indiretto dei figli a carico del padre da versare alla madre nella misura di € 400 mensili, oltre Per_ al 50% delle spese straordinarie e l'accantonamento dell'indennità, spettante al figlio minore , che soffre di un disturbo dello spettro autistico, pari ad € 296;
RILEVATO che il ricorrente ha chiesto la sostanziale conferma delle condizioni di cui alla recente separazione consensuale;
RILEVATO che il signor ha dichiarato in udienza di vedere regolarmente i figli e, pur lamentando Pt_1 una certa conflittualità nel rapporto con la moglie, non ha evidenziato particolari problemi o difficoltà;
RITENUTO pertanto che, in punto affidamento, collocamento e frequentazioni dell'unica figlia ancora minorenne, , può confermarsi quanto stabilito in sede di separazione, tenuto conto che l'affido condiviso Per_1
3 è il regime privilegiato dal legislatore e le frequentazioni con il padre sono idonee a garantire un rapporto stabile e continuativo tra il padre e la figlia;
RILEVATO che la figlia (nata il [...]) era già maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_4 Per_ all'epoca della separazione, il figlio (nato il [...]) è appena divenuto maggiorenne, sta ancora studiando e, allo stato, non sta più percependo l'indennità di frequenza che veniva comunque accantonata dai Per_ genitori ed (nata il [...]) è ancora minorenne;
RILEVATO che il signor ha dichiarato in udienza di essere pensionato e di percepire una pensione Pt_1 netta di circa € 1.500 su 13 mensilità ed ha precisato che, in sede di separazione, lavorava ancora e percepiva uno stipendio di circa € 2.000 netti mensili su 13 mensilità ma, all'epoca, pagava una locazione mentre ora vive con la compagna, nella casa di proprietà di quest'ultima e tali dati appaiono confermati dalla scarna documentazione economica dallo stesso prodotta;
RILEVATO che la SI , all'epoca della separazione lavorava ed infatti nessun mantenimento CP_1 era stato previsto. Secondo quanto riferito dal marito, lavorerebbe come commessa con uno stipendio di circa
€ 900/1.000 mensili;
RITENUTO pertanto che non sono state allegate e provate significative circostanze sopravvenute che possano portare, in questa fase, a modificare le condizioni della recente separazione;
P.Q.M.
CONFERMA, per quanto attuali, le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 20.7.2021, omologato in data 23-26.7.2021 con decreto del Tribunale di Como n. 12695/2021, sia sotto il profilo della Per_ gestione della responsabilità genitoriale sull'unica figlia ancora minorenne, , sia sotto il profilo economico.
Ha nominato Giudice istruttore se stessa e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 27.4.2023.
A tale udienza, il Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di parte convenuta (stante la regolarità anche della notifica dell'ordinanza presidenziale e del verbale dell'udienza presidenziale), ha ordinato ex artt. 210-
213 c.p.c. a , , la produzione in giudizio di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica della SI
e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, stante la rinuncia alla concessione dei CP_1 termini istruttori da parte del ricorrente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.1.2025, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, stante la rinuncia di parte ricorrente alla concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dal ricorrente, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche.
Non si ritiene necessario l'ascolto in sede giudiziale dell'unica figlia ancora minore della coppia, in quanto manifestamente superfluo, tenuto conto degli elementi di valutazione acquisiti che consentono, ad avviso del
Tribunale, di adottare provvedimenti rispondenti al suo interesse, in punto di responsabilità genitoriale, non
4 essendo mai stato messo in discussione l'affido condiviso e non avendo il ricorrente evidenziato particolari problematiche tra i genitori o nel rapporto con la figlia.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744, Cass. 15.11.2016, n. 23263, Cass. 6.6.2013, n. 14336, Cass.
28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalla parte e depositata da , , Controparte_3 CP_4 CP_5
a seguito dell'ordine di esibizione.
[...]
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Mariano Comense in data 27.6.1998. Per_ Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (nata il [...]), (nato il [...]) ed (nata il Per_4
15.12.2009).
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con verbale del 20.7.2021, omologato dal Tribunale di
Como in data 23-26 luglio 2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 per la pronuncia del divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
All'esito del giudizio, non essendo emersa né essendo stata allegata alcuna significativa carenza o inidoneità educativa dei genitori tale da dover derogare al regime previlegiato dal Legislatore, il Collegio ritiene che possa essere confermato, come da richiesta del ricorrente, il regime di affido condiviso della figlia minore, Per_
ad entrambi i genitori, già disposto, a conferma delle condizioni della separazione consensuale, con l'ordinanza presidenziale del 15.11.2022.
5 Il Collegio rileva, in particolare, che non sono emerse situazioni di specifico pregiudizio per la minore o elementi che possano mettere in discussione la capacità genitoriale delle parti.
Deve essere, altresì, mantenuto -come da domanda del ricorrente e come già disposto dall'ordinanza presidenziale sopra riportata, che aveva confermato quanto stabilito dalle parti in sede di separazione consensuale- il collocamento della figlia presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere e che risulta essere figura di prevalente riferimento, che ha provveduto alle sue esigenze ed alla sua gestione quotidiana.
Quanto alle frequentazioni del padre con la figlia, si provvede come da dispositivo, con la conferma della calendarizzazione proposta dal ricorrente ed attualmente in essere, comunque ritenuta idonea a garantire un Per_ rapporto stabile e continuativo della figlia minore con il padre, tenuto conto peraltro dell'età e delle sue esigenze.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del signor , alla SI Pt_1
, che ivi è rimasta a vivere con i figli dopo la separazione, così da garantire a questi ultimi la CP_1 conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass.
7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553).
L'assegnazione della casa coniugale verrà considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della
Suprema Corte sul punto (Cass. 17.12.2015, n. 25420).
Il contributo al mantenimento dei figli Per_ Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto dei figli appena divenuto maggiorenne ed affetto da una forma di Asperger (cfr. verbale udienza presidenziale), pacificamente non economicamente Per_ autosufficiente ed , ancora minorenne, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, nonché all'art. 337 septies c.c. per quanto concerne il figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. 13.12.2016, n. 25531; Cass. 18.09.2013,
n. 21273).
6 Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.04.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.01.2012, n. 785).
Ciò detto, il signor ha dichiarato di percepire una pensione di circa € 1.500 mensili su tredici Pt_1 mensilità ed ha precisato che, in sede di separazione, lavorava ancora e percepiva uno stipendio di circa €
2.000 netti mensili su 13 mensilità ma, all'epoca, pagava una locazione. Dalla documentazione previdenziale depositata risulta percepire una pensione di circa € 1.683 mensili, cui si aggiunge una tredicesima di circa €
1.044 (all. A del 24.10.2022) e, dalla documentazione fiscale, per l'anno d'imposta 2022 (730/2023), anno in cui è andato in pensione percependo importi arretrati, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 2.486 mensili. Vive con la compagna, nella casa di proprietà di quest'ultima.
La SI , invece, ha sempre lavorato e attualmente lavora come commessa con contratto a tempo CP_1 indeterminato per 40 ore settimanali. Dalla documentazione fiscale agli atti, risulta aver percepito, per l'anno d'imposta 2022, un reddito mensile netto pari a circa € 1.080 (730/2023) e, per l'anno d'imposta 2021, un reddito mensile netto pari a circa € 1.100 (CU 2022), cui si aggiunge l'assegno unico per i figli, pari a circa €
500 mensili. Vive, unitamente ai figli, nella casa ex coniugale di proprietà esclusiva del marito, senza spese condominiali ma contribuendo, sino al novembre 2022, al pagamento di metà del mutuo, pari ad € 400 complessivi, ora estinto.
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e Per_ valorizzata, considerati i rispettivi oneri abitativi, valutate tutte le esigenze della figlia minore, e del figlio Per_ maggiorenne non economicamente autosufficiente, in considerazione dell'età e dei tempi di frequentazione paterna e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito indicato, il
Collegio reputa congruo ed equo, confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli attualmente in essere, nella misura di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo del Tribunale di Como.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per i figli, continui ad essere percepito interamente dalla SI , quale genitore collocatario. CP_1
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
7 Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in data 27.6.1998 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Mariano Comense - anno 1998, n. 44, parte II, serie A e del Comune di Carugo - anno
1998, n. 10, parte II, serie B); Per_ 2. CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, (nata il [...]), con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, anche tenuto conto dell'età della figlia, compatibilmente con le sue esigenze e bisogni: a fine settimana alternati da sabato mattina a domenica sera, oltre un giorno alla settimana (generalmente il mercoledì salva la possibilità di variazione con preavviso di sette giorni) prelevando la figlia dall'ex casa coniugale tra le 19 e 19.30 con pernottamenti presso la casa di ove il Per_2 Parte_1 vive;
durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente, per il periodo dal 25 al 31 dicembre Per_ mattina o dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio. Inoltre, per consentire alla figlia minore di festeggiare il Natale con entrambi i genitori, la stessa trascorrerà la Vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo, comprensivo del Capodanno;
ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali;
durante le vacanze scolastiche estive, complessivamente per due settimane, anche non consecutive, secondo gli accordi assunti tra i genitori entro il 31 aprile di ogni anno;
4. CONFERMA l'assegnazione della casa ex coniugale alla SI;
CP_1
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della Parte_1 Per_ Per_ figlia minore, e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile CP_1 di € 400 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
8 Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DISPONE che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla SI;
CP_1
7. SPESE DI LITE irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Mariano Comense e Carugo, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio, in data 17.1.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. D'Aniello Alessandro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Panebianco Parte_1 C.F._1
Stefania ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE, COME DA FOGLIO DI P.C.
1) La ex casa coniugale di proprietà del sig. rimanga nella disponibilità della sig.ra Parte_1 [...]
e dei figli sino a quando gli stessi rimarranno a vivere presso la madre, ancorché maggiorenni e non CP_1 Per_ economicamente autosufficienti. 2) Affidamento della figlia minore ad entrambe i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre presso la ex casa coniugale , con delega ad entrambe i genitori ex art 155 comma terzo c.c. per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva pertinenza 3) il sig. potrà vedere e tenere con se la figlia secondo le seguenti modalità e termini, salvo Parte_1 diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della
1 figlia: - a fine settimana alternati da sabato mattina a domenica sera, oltre un giorno alla settimana
(generalmente il mercoledì salva la possibilità di variazione con preavviso di sette giorni) prelevando la figlia dall'ex casa coniugale tra le 19 e 19.30 con pernottamenti presso la casa di ove il Per_2 [...]
vive - durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente, per il periodo dal 25 al 31 dicembre Parte_1 Per_ mattina o dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio. Inoltre, per consentire alla figlia minore di festeggiare il Natale con entrambi i genitori, la stessa trascorrerà la vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo, comprensivo del Capodanno;
- ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali;
- durante le vacanze scolastiche estive, complessivamente per due settimane, anche non consecutive, secondo gli accordi assunti tra i genitori entro 31 aprile;
4) il sig , tenuto conto che è ormai Parte_1 Per_ Per_ pensionato, versi quale concorso al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, intestatario peraltro di un libretto aperto presso la Banca Intesa di Marano Comense libretto n. 1200/00000192 sui cui è accreditata la somma di € 14.000,00 e che percepisce un pensione di invalidità civile pari ad € 300,00, alla sig.ra , economicamente autosufficiente e CP_1 che percepisce in maniera esclusiva l'assegno unico pari ad € 502,70, la somma complessiva di € 300,00 mensili, rivalutabili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario oltre il 50% di tutte le spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario, scolastiche nonché a tutte le spese extrascolastiche, sportive, nonché alle ulteriori spese che si renderanno necessarie per le esigenze dei figlio, purché preventivamente concordate, così come da linee guida del Tribunale di Como da intendersi qui integralmente trascritte. Il rimborso dovrà avvenire a seguito della presentazione all'altro genitore dell'idonea documentazione. Modalità di decisione e di rimborso delle spese Il genitore che intende sostenere una spesa tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altra la richiesta motivata per iscritto anche con modalità informatiche quali posta elettronica whatsapp o simili;
l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute e scontrini ecc) che dimostrino il pagamento 5) obbligo per i coniugi di darsi reciproco assenso per il rilascio dei documenti e/o passaporti o quant'altro necessario per l'espatrio nell'interesse per sé e per i figli. Spese di lite integralmente refuse, anche in considerazione della condotta processuale della sig.ra . CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 1.7.2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mariano Comense, in data 27.6.1998 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Marano Comense - anno 1998, numero 44, parte II, serie A, nonché del Comune di Carugo - anno 1998, numero 10, parte II, serie B) con
, dalla quale si era separato consensualmente con verbale del 20.7.2021, omologato dal CP_1
2 Tribunale di Como in data 23-26.7.2021. Ha chiesto, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla moglie sino alla maggiore età ed al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, onerandola del pagamento di € 200, corrispondente al 50% del mutuo gravante sulla casa stessa, l'affido condiviso dei figli Per_ Per_ minori (nato il [...], nelle more divenuto maggiorenne) ed (nata il [...]), con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare le frequentazioni paterne con i figli come dallo stesso proposto, ponendo a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, nonché di disporre che la pensione di invalidità percepita dal figlio Per_
pari a circa € 296, continuasse ad essere accreditata sul libretto a lui intestato e gestito dai genitori.
All'udienza presidenziale del 2.11.2022, considerato che la resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito la sola parte ricorrente, che ha meglio illustrato la situazione familiare e personale nell'attualità, anche sotto il profilo economico e si è riservato. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 15.11.2022, il Presidente delegato ha così provveduto:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITA la parte ricorrente ed il suo difensore;
RILEVATO che la parte convenuta non si è costituita in giudizio, né è comparsa personalmente;
RILEVATO che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio ed è volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
RILEVATO che i coniugi, con verbale di separazione consensuale del 20.7.2021, omologato in data 23-
26.7.2021 con decreto del Tribunale di Como n. 12695/2021 avevano pattuito l'affido condiviso ad entrambi Per_ Per_ i genitori dei figli minori (nato il [...]) ed (nata il [...]), il loro collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla SI e con l'obbligo CP_1 di quest'ultima di provvedere al pagamento del 50% “del mutuo e/o finanziamento contratto con il signor
”, modalità di visita tra il padre e i figli come a verbale indicate, un contributo per il Parte_1 mantenimento indiretto dei figli a carico del padre da versare alla madre nella misura di € 400 mensili, oltre Per_ al 50% delle spese straordinarie e l'accantonamento dell'indennità, spettante al figlio minore , che soffre di un disturbo dello spettro autistico, pari ad € 296;
RILEVATO che il ricorrente ha chiesto la sostanziale conferma delle condizioni di cui alla recente separazione consensuale;
RILEVATO che il signor ha dichiarato in udienza di vedere regolarmente i figli e, pur lamentando Pt_1 una certa conflittualità nel rapporto con la moglie, non ha evidenziato particolari problemi o difficoltà;
RITENUTO pertanto che, in punto affidamento, collocamento e frequentazioni dell'unica figlia ancora minorenne, , può confermarsi quanto stabilito in sede di separazione, tenuto conto che l'affido condiviso Per_1
3 è il regime privilegiato dal legislatore e le frequentazioni con il padre sono idonee a garantire un rapporto stabile e continuativo tra il padre e la figlia;
RILEVATO che la figlia (nata il [...]) era già maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_4 Per_ all'epoca della separazione, il figlio (nato il [...]) è appena divenuto maggiorenne, sta ancora studiando e, allo stato, non sta più percependo l'indennità di frequenza che veniva comunque accantonata dai Per_ genitori ed (nata il [...]) è ancora minorenne;
RILEVATO che il signor ha dichiarato in udienza di essere pensionato e di percepire una pensione Pt_1 netta di circa € 1.500 su 13 mensilità ed ha precisato che, in sede di separazione, lavorava ancora e percepiva uno stipendio di circa € 2.000 netti mensili su 13 mensilità ma, all'epoca, pagava una locazione mentre ora vive con la compagna, nella casa di proprietà di quest'ultima e tali dati appaiono confermati dalla scarna documentazione economica dallo stesso prodotta;
RILEVATO che la SI , all'epoca della separazione lavorava ed infatti nessun mantenimento CP_1 era stato previsto. Secondo quanto riferito dal marito, lavorerebbe come commessa con uno stipendio di circa
€ 900/1.000 mensili;
RITENUTO pertanto che non sono state allegate e provate significative circostanze sopravvenute che possano portare, in questa fase, a modificare le condizioni della recente separazione;
P.Q.M.
CONFERMA, per quanto attuali, le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 20.7.2021, omologato in data 23-26.7.2021 con decreto del Tribunale di Como n. 12695/2021, sia sotto il profilo della Per_ gestione della responsabilità genitoriale sull'unica figlia ancora minorenne, , sia sotto il profilo economico.
Ha nominato Giudice istruttore se stessa e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 27.4.2023.
A tale udienza, il Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di parte convenuta (stante la regolarità anche della notifica dell'ordinanza presidenziale e del verbale dell'udienza presidenziale), ha ordinato ex artt. 210-
213 c.p.c. a , , la produzione in giudizio di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica della SI
e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, stante la rinuncia alla concessione dei CP_1 termini istruttori da parte del ricorrente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.1.2025, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, stante la rinuncia di parte ricorrente alla concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dal ricorrente, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche.
Non si ritiene necessario l'ascolto in sede giudiziale dell'unica figlia ancora minore della coppia, in quanto manifestamente superfluo, tenuto conto degli elementi di valutazione acquisiti che consentono, ad avviso del
Tribunale, di adottare provvedimenti rispondenti al suo interesse, in punto di responsabilità genitoriale, non
4 essendo mai stato messo in discussione l'affido condiviso e non avendo il ricorrente evidenziato particolari problematiche tra i genitori o nel rapporto con la figlia.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744, Cass. 15.11.2016, n. 23263, Cass. 6.6.2013, n. 14336, Cass.
28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalla parte e depositata da , , Controparte_3 CP_4 CP_5
a seguito dell'ordine di esibizione.
[...]
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Mariano Comense in data 27.6.1998. Per_ Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (nata il [...]), (nato il [...]) ed (nata il Per_4
15.12.2009).
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con verbale del 20.7.2021, omologato dal Tribunale di
Como in data 23-26 luglio 2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 per la pronuncia del divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
All'esito del giudizio, non essendo emersa né essendo stata allegata alcuna significativa carenza o inidoneità educativa dei genitori tale da dover derogare al regime previlegiato dal Legislatore, il Collegio ritiene che possa essere confermato, come da richiesta del ricorrente, il regime di affido condiviso della figlia minore, Per_
ad entrambi i genitori, già disposto, a conferma delle condizioni della separazione consensuale, con l'ordinanza presidenziale del 15.11.2022.
5 Il Collegio rileva, in particolare, che non sono emerse situazioni di specifico pregiudizio per la minore o elementi che possano mettere in discussione la capacità genitoriale delle parti.
Deve essere, altresì, mantenuto -come da domanda del ricorrente e come già disposto dall'ordinanza presidenziale sopra riportata, che aveva confermato quanto stabilito dalle parti in sede di separazione consensuale- il collocamento della figlia presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere e che risulta essere figura di prevalente riferimento, che ha provveduto alle sue esigenze ed alla sua gestione quotidiana.
Quanto alle frequentazioni del padre con la figlia, si provvede come da dispositivo, con la conferma della calendarizzazione proposta dal ricorrente ed attualmente in essere, comunque ritenuta idonea a garantire un Per_ rapporto stabile e continuativo della figlia minore con il padre, tenuto conto peraltro dell'età e delle sue esigenze.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del signor , alla SI Pt_1
, che ivi è rimasta a vivere con i figli dopo la separazione, così da garantire a questi ultimi la CP_1 conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass.
7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553).
L'assegnazione della casa coniugale verrà considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della
Suprema Corte sul punto (Cass. 17.12.2015, n. 25420).
Il contributo al mantenimento dei figli Per_ Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto dei figli appena divenuto maggiorenne ed affetto da una forma di Asperger (cfr. verbale udienza presidenziale), pacificamente non economicamente Per_ autosufficiente ed , ancora minorenne, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, nonché all'art. 337 septies c.c. per quanto concerne il figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. 13.12.2016, n. 25531; Cass. 18.09.2013,
n. 21273).
6 Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.04.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.01.2012, n. 785).
Ciò detto, il signor ha dichiarato di percepire una pensione di circa € 1.500 mensili su tredici Pt_1 mensilità ed ha precisato che, in sede di separazione, lavorava ancora e percepiva uno stipendio di circa €
2.000 netti mensili su 13 mensilità ma, all'epoca, pagava una locazione. Dalla documentazione previdenziale depositata risulta percepire una pensione di circa € 1.683 mensili, cui si aggiunge una tredicesima di circa €
1.044 (all. A del 24.10.2022) e, dalla documentazione fiscale, per l'anno d'imposta 2022 (730/2023), anno in cui è andato in pensione percependo importi arretrati, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 2.486 mensili. Vive con la compagna, nella casa di proprietà di quest'ultima.
La SI , invece, ha sempre lavorato e attualmente lavora come commessa con contratto a tempo CP_1 indeterminato per 40 ore settimanali. Dalla documentazione fiscale agli atti, risulta aver percepito, per l'anno d'imposta 2022, un reddito mensile netto pari a circa € 1.080 (730/2023) e, per l'anno d'imposta 2021, un reddito mensile netto pari a circa € 1.100 (CU 2022), cui si aggiunge l'assegno unico per i figli, pari a circa €
500 mensili. Vive, unitamente ai figli, nella casa ex coniugale di proprietà esclusiva del marito, senza spese condominiali ma contribuendo, sino al novembre 2022, al pagamento di metà del mutuo, pari ad € 400 complessivi, ora estinto.
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e Per_ valorizzata, considerati i rispettivi oneri abitativi, valutate tutte le esigenze della figlia minore, e del figlio Per_ maggiorenne non economicamente autosufficiente, in considerazione dell'età e dei tempi di frequentazione paterna e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito indicato, il
Collegio reputa congruo ed equo, confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli attualmente in essere, nella misura di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo del Tribunale di Como.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per i figli, continui ad essere percepito interamente dalla SI , quale genitore collocatario. CP_1
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
7 Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in data 27.6.1998 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Mariano Comense - anno 1998, n. 44, parte II, serie A e del Comune di Carugo - anno
1998, n. 10, parte II, serie B); Per_ 2. CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, (nata il [...]), con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, anche tenuto conto dell'età della figlia, compatibilmente con le sue esigenze e bisogni: a fine settimana alternati da sabato mattina a domenica sera, oltre un giorno alla settimana (generalmente il mercoledì salva la possibilità di variazione con preavviso di sette giorni) prelevando la figlia dall'ex casa coniugale tra le 19 e 19.30 con pernottamenti presso la casa di ove il Per_2 Parte_1 vive;
durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente, per il periodo dal 25 al 31 dicembre Per_ mattina o dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio. Inoltre, per consentire alla figlia minore di festeggiare il Natale con entrambi i genitori, la stessa trascorrerà la Vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo, comprensivo del Capodanno;
ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali;
durante le vacanze scolastiche estive, complessivamente per due settimane, anche non consecutive, secondo gli accordi assunti tra i genitori entro il 31 aprile di ogni anno;
4. CONFERMA l'assegnazione della casa ex coniugale alla SI;
CP_1
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della Parte_1 Per_ Per_ figlia minore, e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile CP_1 di € 400 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
8 Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DISPONE che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla SI;
CP_1
7. SPESE DI LITE irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Mariano Comense e Carugo, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio, in data 17.1.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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