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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.114/2023 R.G. tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Stefanizzi come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
opponente ed
Controparte_1
opposto/contumace
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.01.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.35920210000378869000 con il quale le era stato richiesto il pagamento della somma di € 6.099,14 a titolo di contributi previdenziali dovuti all per i lavoratori dipendenti CP_1 occupati nel periodo da ottobre a novembre 2019, in conseguenza di un accertamento ispettivo conclusosi nel 2015.
A sostegno dell'opposizione deduceva di non essere tenuta al pagamento della contribuzione richiesta, sia per l'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato cui la pretesa si riferiva, sia per intervenuta prescrizione del credito. Sulla scorta di tanti chiedeva annullarsi l'avviso di addebito opposto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione documentale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Costituisce consolidato principio giurisprudenziale quello in forza del quale il ricorso in opposizione a cartella di pagamento (o ad avviso di addebito) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico che a sua volta costituisce il titolo della pretesa azionata.
La res controversa è l'accertamento dell'obbligo e del correlativo diritto facenti rispettivamente capo all'opponente ed all'ente impositore, così che costoro, ad onta delle vesti processuali imposte dalla struttura di un giudizio a contraddittorio differito, conservano il ruolo sostanziale di convenuto ed attore e non possono sottrarsi alle regole di ripartizione dell'onere probatorio fissate dall'art. 2697 c.c.. Ne consegue che spetta all'opponente, convenuto sostanziale, dimostrare l'esistenza della fattispecie modificativa, impeditiva od estintiva del diritto azionato, laddove ricade sull'opposto, attore sostanziale,
l'onere di fornire la prova della fattispecie costitutiva del credito vantato.
Né può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio il carattere autoritativo del ruolo esattoriale, poiché tale prerogativa rileva unicamente nella fase (precedente al giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione) dell'accertamento sommario ed è prodromica della stabilità, definitività ed incontrovertibilità che tale accertamento acquista solo in assenza di una tempestiva impugnazione
Ciò premesso, a fronte di una richiesta di pagamento avente ad oggetto i contributi dovuti per l'impiego di lavoratori dipendenti nel periodo da ottobre a novembre 2019, in atti non vi è alcuna prova né dei contratti di lavoro in questione, né del verbale di accertamento ispettivo richiamato in ricorso, onde poter verificare gli accertamenti eventualmente eseguiti in tal sede.
Per le ragioni che precedono - in applicazione delle richiamate regole di ripartizione dell'onere della prova
- l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito conseguentemente annullato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- annulla l'avviso di addebito n. n.35920210000378869000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.114/2023 R.G. tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Stefanizzi come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
opponente ed
Controparte_1
opposto/contumace
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.01.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.35920210000378869000 con il quale le era stato richiesto il pagamento della somma di € 6.099,14 a titolo di contributi previdenziali dovuti all per i lavoratori dipendenti CP_1 occupati nel periodo da ottobre a novembre 2019, in conseguenza di un accertamento ispettivo conclusosi nel 2015.
A sostegno dell'opposizione deduceva di non essere tenuta al pagamento della contribuzione richiesta, sia per l'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato cui la pretesa si riferiva, sia per intervenuta prescrizione del credito. Sulla scorta di tanti chiedeva annullarsi l'avviso di addebito opposto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione documentale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Costituisce consolidato principio giurisprudenziale quello in forza del quale il ricorso in opposizione a cartella di pagamento (o ad avviso di addebito) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico che a sua volta costituisce il titolo della pretesa azionata.
La res controversa è l'accertamento dell'obbligo e del correlativo diritto facenti rispettivamente capo all'opponente ed all'ente impositore, così che costoro, ad onta delle vesti processuali imposte dalla struttura di un giudizio a contraddittorio differito, conservano il ruolo sostanziale di convenuto ed attore e non possono sottrarsi alle regole di ripartizione dell'onere probatorio fissate dall'art. 2697 c.c.. Ne consegue che spetta all'opponente, convenuto sostanziale, dimostrare l'esistenza della fattispecie modificativa, impeditiva od estintiva del diritto azionato, laddove ricade sull'opposto, attore sostanziale,
l'onere di fornire la prova della fattispecie costitutiva del credito vantato.
Né può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio il carattere autoritativo del ruolo esattoriale, poiché tale prerogativa rileva unicamente nella fase (precedente al giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione) dell'accertamento sommario ed è prodromica della stabilità, definitività ed incontrovertibilità che tale accertamento acquista solo in assenza di una tempestiva impugnazione
Ciò premesso, a fronte di una richiesta di pagamento avente ad oggetto i contributi dovuti per l'impiego di lavoratori dipendenti nel periodo da ottobre a novembre 2019, in atti non vi è alcuna prova né dei contratti di lavoro in questione, né del verbale di accertamento ispettivo richiamato in ricorso, onde poter verificare gli accertamenti eventualmente eseguiti in tal sede.
Per le ragioni che precedono - in applicazione delle richiamate regole di ripartizione dell'onere della prova
- l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito conseguentemente annullato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- annulla l'avviso di addebito n. n.35920210000378869000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)