Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 337/2024 R.G.; promossa da
(C.F. ), nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...] C.F._1
Marconi n. 18, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Adriano R. Cavallaro
(C.F. ) e dall'Avv. Maria Cristina Triscali (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Giarre, Via F.lli Cairoli, 12, presso lo studio dell'Avv. Cavallaro, giusta procura in atti;
- Appellante - nei confronti di
(C.F. ), nato a [...], il [...], e residente Controparte_1 C.F._4
in Bronte (CT), in Via Saragat n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Galvagno (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania, Via Umberto C.F._5
n. 306, giusta procura in atti.
- Appellato -
All'udienza di discussione del 15.04.2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
proprietà rispetto ai titoli abitativi rilasciati dal Comune di Bronte, dalla Soprintendenza e dal Genio
Civile) così statuiva:
“1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al
15%, Iva e CPA come per legge”.
Con atto di citazione notificato il 28.02.2024, proponeva appello avverso la menzionata Parte_1
sentenza, formulando quattro motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio , deducendo l'infondatezza dell'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza di discussione del 15.04.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce che il Giudice di prime cure ha erroneamente fondato il rigetto della domanda attorea sul presupposto che le violazioni lamentate non siano
“violazioni di disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, ma piuttosto di violazioni amministrative, del tutto irrilevanti nei rapporti tra privati”. Inoltre, il Tribunale ha errato nella parte in cui asserisce che “Né per vero appare conducente il richiamo all'art. 872 c.c., atteso che, nel caso di specie, l'attore non chiede il risarcimento del danno conseguente alla lamentata infrazione amministrativa, bensì solo ed esclusivamente la riduzione in pristino”.
Con il secondo motivo d'appello, inoltre, si contesta la statuizione del Giudice nella parte in cui dichiara che “la domanda non può trovare comunque accoglimento, per difetto di adeguata allegazione
e prova da parte dell'attore della ricorrenza dei presupposti normativi di cui alla citata disposizione codicistica dell'art. 1102 c.c.”.
I suddetti motivi, che saranno trattati contestualmente per la particolare connessione e consequenzialità che intercorre tra di essi, sono infondati.
Il petitum del presente giudizio consiste nell'accertare l'esistenza di difformità delle opere eseguite da nell'immobile di sua proprietà, comprese le parti comuni, rispetto ai titoli Controparte_1
abitativi rilasciati dal Comune di Bronte nonché dalla Soprintendenza e dal Genio Civile.
2 Tuttavia, a conferma di quanto già statuito nel provvedimento impugnato, ciò comporterebbe l'accertamento o meno di violazioni di norme amministrative, rilevanti nei rapporti tra P.A. e privato, ma non nei rapporti tra privati, come ribadito dalla Suprema Corte, secondo la quale “Costituisce invero ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali, così come è del pari irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate” (Cass. Civile, Sez. II, n. 29166 del 20.10.2021; Cass. Civile, Sez. II, n. 12405 del 28.05.2007; Corte d'Appello Napoli sez. IV, n. 1597 del 06.04.2023 in Redazione Giuffrè 2023).
Per quanto concerne poi il riferimento all'art. 872 c.c., ai sensi del quale, “Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”, non è mai stata formulata dal alcuna domanda di Pt_1
risarcimento del danno derivante dalla violazione di leggi speciali, ma soltanto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Tale rimedio risulta esperibile solo nell'ipotesi, non rinvenibile nel caso di specie, di violazione della disciplina contenuta nella Sezione VI del libro terzo del Codice Civile, rubricata “Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra fondi”. Inoltre, contrariamente a quanto addotto dal la richiesta di ripristino dei luoghi non può Pt_1
intendersi implicitamente come una domanda di risarcimento del danno.
Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 1102 c.c., dal tenore letterale della disposizione emerge che il singolo comproprietario può utilizzare, in maniera autonoma, la cosa comune, anche in mancanza di espresso consenso da parte degli altri comunisti, purché sia rispettato il duplice limite di non alterare la destinazione del bene e di non impedirne agli altri titolari di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “Le limitazioni poste dall'art. 1102
c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la
3 destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità
(cfr. Cass. 12344/1997; Cass. 3376/1988; Cass. 6458/2019; Cass. 8177/2022). L'alterazione della funzione del bene deve essere effettiva e non può consistere in una semplice modificazione materiale del bene;
la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., non va intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, il che comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. 13261/2004; Cass. 7466/2015). Non si richiede allora che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri - ma che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento” (Cass. Civile, Sez. II, n. 980 del 10.01.2024).
Ciò premesso, la domanda è da ritenersi infondata in quanto parte appellante non ha provato in alcun modo la violazione dei suddetti requisiti da parte dell'odierno appellato.
In particolare, esaminando così le singole conclusioni formulate dall'appellante:
- sulla sistemazione del terreno lungo il prospetto nord dell'edificio, al fine di eliminare lo stato di grave difformità e pericolo derivante dalle opere provvisionali realizzate, è necessario ribadire che le eventuali modifiche di quanto indicato nei titoli abitativi non rilevano nel presente giudizio civile;
- non vi è allegazione alcuna sulle presunte difformità apportate alle strutture portanti lungo il prospetto nord dell'edificio, né tanto meno vi è prova delle lamentate “bucature ai muri c.a.o.”, al punto che la domanda risulta assolutamente generica;
- con riferimento alla riduzione dell'altezza dei muri perimetrali soprastanti la camera di ventilazione posta a nord, trattandosi di un muro confinante solo con parti comuni ai comproprietari (individuate al sub. 7 ed al sub. 8), è estraneo alla disciplina codicistica a tutela delle distanze legali nei rapporti di vicinato, né tanto meno possono ritenersi lesi i presupposti di cui all'art. 1102 c.c.;
- non vi è evidenza della dedotta presenza di alcuna centrale termica o apparecchiatura a combustione all'interno del piano seminterrato e/o nella camera di ventilazione e, nel corso del giudizio, è stata rimossa la canna fumaria della cui esistenza si era lamentato l'attore, come constatato dallo stesso appellante in seno all'integrazione alla CTP del dicembre del 2019 (vedi allegato 3b), non potendosi dunque riscontrare, allo stato, alcuna violazione delle norme codicistiche in materia di immissioni di fumo;
4 - per quanto concerne la domanda di rimozione dell'insegna collocata sul prospetto nord, anch'essa è infondata in quanto tale insegna, realizzata al fine di pubblicizzare l'ambulatorio odontoiatrico dell'appellato, posto al piano terra, è situata in uno spazio di proprietà esclusiva di quest'ultimo, e dunque estranea ai limiti sull'utilizzo della cosa comune. È insussistente la presunta violazione del divieto di innovazioni che “alterino il decoro architettonico” ex art. 1120 c. 4 c.c. E infatti, la Suprema
Corte ha chiarito che: “Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione” (Cass. Civile, Sez. II, n. 18929 dell'11.09.2020;
Cass. Civile, Sez. II, n. 10350 dell'11.05.2011). Dunque, considerata la collocazione dell'insegna e le contenute dimensioni, non possono ritenersi alterate le linee architettoniche, né tanto meno può ritenersi tale da riflettersi negativamente sull'aspetto armonico del fabbricato.
Le ulteriori generiche doglianze inerenti all'asserita non conformità rispetto ai titoli abilitativi di una pergotenda e di una tensostruttura realizzate dall'appellato al piano terra, non hanno trovato alcun concreto riscontro probatorio.
Con il terzo motivo di gravame, l'odierno appellante contesta la mancata ammissione delle richieste istruttorie, in particolare della richiesta di CTU, da parte del Giudice di prime cure.
Tale istanza è da ritenersi inammissibile in quanto generica e meramente esplorativa, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civile, Sez. VI, n. 30218/2017; Cass., Sez. VI, Ordinanza n.
3130/2011; Cass. Civile, Sez. III, n. 3191/2006 e n. 9060/2003; Cass. Civile, Sez. III, n. 5422/2002).
Con il quarto motivo d'appello, il lamenta la sproporzione della condanna alle spese di lite Pt_1
subita in primo grado, in ragione della parziale soccombenza di parte convenuta.
Il motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, è stato correttamente applicato il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. alla luce del rigetto di ogni domanda formulata dall'attore in primo grado.
Peraltro, non può attribuirsi valore di domanda autonoma all'eccezione di nullità dell'atto di citazione dedotta dal convenuto, trattandosi piuttosto di una mera eccezione preliminare di rito, il cui mancato
5 accoglimento non dà luogo ad alcuna soccombenza, escludendo qualsivoglia compensazione, parziale o totale, delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c.
Per le ragioni suddette, l'appello va interamente rigettato.
In ordine alle spese del presente grado di giudizio, ritiene la Corte che il valore della controversia sia indeterminabile, come già indicato in primo grado e dichiarato dalle stesse parti. Inoltre, tenuto conto della media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del presente giudizio e dell'esito della decisione, vanno applicati i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 337/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3545/2023 del 31.08.2023 emessa dalla III Parte_1
Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel procedimento iscritto al n. 1973/2020 R.G.
Condanna alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi di avvocato (di cui
€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 24.04.2025, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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