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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 395 degli affari generali del contenzioso civile per l'anno 2024, promossa da nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. OBINU ALESSANDRA ERIKA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. CADONI NICOLETTA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
- 1 - CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Il Tribunale voglia:
pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a Per_1 Per_2
ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2. i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei minori e, autonomamente, soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3. la casa coniugale sarà assegnata alla Sig.ra per continuare ad abitarvi con i figli;
Parte_1
4. il padre terrà con sé i figli almeno due giorni durante la settimana, salvo diverso accordo tra le Parti,
il martedì e il giovedì, pernottamento incluso, e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera.
Quanto alle festività secondo alternanza annuale alla madre e nei periodi estivi per almeno 10 giorni,
anche non consecutivamente;
5. il Sig. si obbliga a versare in favore della Sig.ra l'importo mensile di € CP_1 Parte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 per ciascuno), entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT come per legge;
6. entrambi i genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal S.S.N.,
di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti;
7. le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non avere pretese economiche da rivolgersi per il loro mantenimento.
Spese compensate”.
MOTIVI
Con ricorso depositato il 23/01/2024, premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 5/09/2017, e che dalla unione fra loro sono nati i figli e , rispettivamente il CP_1 Per_1 Per_2
- 2 - 20/06/2014 e il 1/03/2017, ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi e, maturati i presupposti di legge, lo scioglimento del matrimonio fra loro, con previsione dell'affidamento condiviso dei figli, i loro collocamento presso la madre e l'assegnazione a questa della casa coniugale,
la disciplina del diritto di visita paterno e il versamento in capo al padre della somma di euro 700 al mese per il mantenimento dei figli, con condivisione dei ratei contratti per le esigenze familiari.
Si è costituito in giudizio , domandando cumulativamente la pronuncia della separazione e CP_1
del divorzio, non opponendosi all'affidamento condiviso dei minori e al loro collocamento presso la madre con regolamentazione dei tempi di visita del padre, ma chiedendo la determinazione di un assegno non superiore a euro 300, oltre alla condivisione dei ratei contratti in costanza di matrimonio.
Sentite le parti, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, con conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali territoriali del supporto genitoriale in favore delle parti in ragione della grave incomunicabilità emersa.
Espletato l'intervento di sostegno, senza ulteriore istruttoria, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi . Parte_1 CP_1
Le condizioni da loro concordate risultano inoltre corrispondenti all'interesse della prole, anche alla luce dell'esito pienamente positivo del sostegno genitoriale in favore delle parti che ha portato alla normalizzazione dei rapporti fra i minori e il padre.
Il giudizio non deve proseguire sulla domanda di scioglimento del matrimonio in quanto non reiterata dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, e da intendersi quindi implicitamente rinunciata.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a Per_1 Per_2
ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi,
e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I
genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei minori e, autonomamente, soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) La casa coniugale è assegnata a per continuare ad abitarvi con i figli;
Parte_1
4) Il padre terrà con sé i figli almeno due giorni durante la settimana, salvo diverso accordo tra le
Parti, il martedì e il giovedì, pernottamento incluso, e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera. Quanto alle festività secondo alternanza annuale alla madre e nei periodi estivi per almeno 10 giorni, anche non consecutivamente;
5) Dispone che versi in favore di l'importo mensile di euro 400,00, a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 per ciascuno), entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT come per legge;
6) Entrambi i genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal
S.S.N., di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti;
7) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non avere pretese economiche da rivolgersi per il loro mantenimento.
8) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 20/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 395 degli affari generali del contenzioso civile per l'anno 2024, promossa da nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. OBINU ALESSANDRA ERIKA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. CADONI NICOLETTA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
- 1 - CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Il Tribunale voglia:
pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a Per_1 Per_2
ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2. i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei minori e, autonomamente, soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3. la casa coniugale sarà assegnata alla Sig.ra per continuare ad abitarvi con i figli;
Parte_1
4. il padre terrà con sé i figli almeno due giorni durante la settimana, salvo diverso accordo tra le Parti,
il martedì e il giovedì, pernottamento incluso, e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera.
Quanto alle festività secondo alternanza annuale alla madre e nei periodi estivi per almeno 10 giorni,
anche non consecutivamente;
5. il Sig. si obbliga a versare in favore della Sig.ra l'importo mensile di € CP_1 Parte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 per ciascuno), entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT come per legge;
6. entrambi i genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal S.S.N.,
di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti;
7. le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non avere pretese economiche da rivolgersi per il loro mantenimento.
Spese compensate”.
MOTIVI
Con ricorso depositato il 23/01/2024, premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 5/09/2017, e che dalla unione fra loro sono nati i figli e , rispettivamente il CP_1 Per_1 Per_2
- 2 - 20/06/2014 e il 1/03/2017, ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi e, maturati i presupposti di legge, lo scioglimento del matrimonio fra loro, con previsione dell'affidamento condiviso dei figli, i loro collocamento presso la madre e l'assegnazione a questa della casa coniugale,
la disciplina del diritto di visita paterno e il versamento in capo al padre della somma di euro 700 al mese per il mantenimento dei figli, con condivisione dei ratei contratti per le esigenze familiari.
Si è costituito in giudizio , domandando cumulativamente la pronuncia della separazione e CP_1
del divorzio, non opponendosi all'affidamento condiviso dei minori e al loro collocamento presso la madre con regolamentazione dei tempi di visita del padre, ma chiedendo la determinazione di un assegno non superiore a euro 300, oltre alla condivisione dei ratei contratti in costanza di matrimonio.
Sentite le parti, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, con conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali territoriali del supporto genitoriale in favore delle parti in ragione della grave incomunicabilità emersa.
Espletato l'intervento di sostegno, senza ulteriore istruttoria, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi . Parte_1 CP_1
Le condizioni da loro concordate risultano inoltre corrispondenti all'interesse della prole, anche alla luce dell'esito pienamente positivo del sostegno genitoriale in favore delle parti che ha portato alla normalizzazione dei rapporti fra i minori e il padre.
Il giudizio non deve proseguire sulla domanda di scioglimento del matrimonio in quanto non reiterata dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, e da intendersi quindi implicitamente rinunciata.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a Per_1 Per_2
ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi,
e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I
genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei minori e, autonomamente, soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) La casa coniugale è assegnata a per continuare ad abitarvi con i figli;
Parte_1
4) Il padre terrà con sé i figli almeno due giorni durante la settimana, salvo diverso accordo tra le
Parti, il martedì e il giovedì, pernottamento incluso, e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera. Quanto alle festività secondo alternanza annuale alla madre e nei periodi estivi per almeno 10 giorni, anche non consecutivamente;
5) Dispone che versi in favore di l'importo mensile di euro 400,00, a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 per ciascuno), entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT come per legge;
6) Entrambi i genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal
S.S.N., di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti;
7) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non avere pretese economiche da rivolgersi per il loro mantenimento.
8) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 20/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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