TRIB
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REP UB BLI CA IT ALI AN A
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tri bunal e di Bari , se zi one 1a ci vi l e, r i uni t o i n cam er a di consi gl i o i n per sona dei si gnor i m agi st rat i :
1. dot t . Rosel l a Nocera - Pr esi dent e
2. dot t . Val eri a Guaragnel l a - Gi udi ce r el at or e
3. dot t . Ti zi ana Di Gi oi a - Gi udi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SEN TE NZ A non defi ni t i va nel l a causa ci vi l e i scr i t t a nel Ruol o Gener al e degl i a f f ar i cont enzi osi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 2693, avente per oggetto separazione giudiziale dei coni ugi , ve rt ent e
t ra
(avv . M. Si g nor i l e) Parte_1
– Ricorrente–
e
(avv. P . Pal um bo) Controparte_1
- Resi st ent e -
Ragi oni i n f at t o e i n di ri t t o del l a deci si on e
Su richiesta di parte, all'udienza del 18.11.2024 il G.I., preso atto della r i nunci a del l e part i ai t erm i ni ex ar t . 190 c. p. c., ha a ut or i zzat o l a pr eci sazi one del l e concl usi oni prel i m i narm ent e sul l a quest i one di st at o.
La causa è st at a qui nd i r i m essa di r et t am ent e al Col l egi o pr evi a t r asm i ssi one degl i at t i al P.M., i l q ual e ha concl uso per l a separ azi one gi udi zi a l e.
La dom anda di se paraz i one è f ondat a e per t ant o m er i t a accogl i m ent o.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n.
151/ 1975), l a se parazi one gi udi zi al e dei con i ugi pu ò esser e pr on u nci at a quando si ver i f i cano, anche i ndi pendent em ent e dal l a v ol ont à di uno o di ent r am bi i coni ugi ,
f at t i t al i da rendere i ntol l erabi l e l a pr osecuzi one del l a convi venza o da r ecar e gr ave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di spec i e, che l a pr osecuzi one del l a convi venza si a di venut a i nsopport abi l e ri sul t a non sol o dal l a ci r cost anza che i l t ent at i vo di conci l i azi one esper i t o dal Presi dent e del Tri bunal e è f al l i t o, m a anche dal f at t o che, n onost ant e il tempo trascorso dall'udienza pr esidenziale, non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la com uni one m at eri al e e spi ri t ual e a causa del l e i nsanabi l i di ver ge nze t r a l a r i cor r ent e e i l r esi st ent e.
Consegue a t ant o che va pr onunci at a l a sepa r azi one per sonal e t r a i coni ugi , mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di r i s pet t i va com pet enza.
In pro posi t o appare o ppor t uno r i m ar car e che l a pr onunci a no n def i ni t i va l i m i t at a al l a sol a separazi one per sonal e è ben possi bi l e ( i n app l i cazi one del l a disposizione di cui all'art. 277 co. 2° c.p.c.), alla luce dell'insegnamento del
Suprem o Col l egi o1 che i ndi vi dua un gener al e appr ezzabi l e i nt er esse dei coni ugi al l a deci si one prevent i va l i m i t at a al l a sol a separ azi one, secondo un a r gom ent ar e che pri vi l egi a m ot i vi di op port uni t à soci al e r i spe t t o a r agi oni di e cono m i a pr oces sual e.
Talché, in attesa di dar corso all'ulteriore istruttoria sulle altre questioni, deve ravvisarsi nel caso in esame quell'apprezzabile interesse dei coniugi alla deci si one prevent i va l i m i t at a al l a sol a separ azi one.
La causa do vrà qui ndi pr osegui r e, c om e da se par at a or di nanza col l e gi al e.
La regol am ent azi one d el l e spese è r i m essa al pr ovvedi m ent o def i ni t i vo.
P.Q .M.
non def i ni t i vam ent e pr onunci ando, di chi ara l a separazi one per sonal e t r a i c oni ugi e Parte_1
, gi à uni t i i n m at r i m oni o i n Bar i i l gi or no 04. 09.1995 ( at t o n . Controparte_1
1082, Parte II, serie A, 1995); manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
provvede per l'ulteriore i st r uzi one del l a causa con separ at a or di nanza;
s pese al def i ni t i vo. Così deci so i n Bari , n el l a Cam er a di Consi g l i o del l a Sezi one 1^ C i vi l e del
Tr i bunal e, i l gi orno 1 7 .12.202 4.
Il Gi u di ce est ensore I l Pr esi dent e
Val eri a Guaragnel l a Rosel l a N ocer a
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass., sez. un., n. 15248/2001, che dopo avere precisato che “nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, priva di riflessi su questa e dotata di propri effetti di natura patrimoniale”, ha sancito che “pertanto... il giudice del merito (in applicazione dell'art. 277 comma 2 c.p.c.) può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con conseguente formazione del giudicato sulla pronunzia parziale di separazione non impugnata e proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito” (con tale pronuncia le sezioni unite si sono poste nel solco già tracciato da Cass., n. 13312/1999, che aveva affermato che “la disposizione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 898 del 1970, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale può emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo status, con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui all'art. 23, comma 1, della stessa legge”). Nel medesimo senso, più di recente, Cass., n. 15157/2005.
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tri bunal e di Bari , se zi one 1a ci vi l e, r i uni t o i n cam er a di consi gl i o i n per sona dei si gnor i m agi st rat i :
1. dot t . Rosel l a Nocera - Pr esi dent e
2. dot t . Val eri a Guaragnel l a - Gi udi ce r el at or e
3. dot t . Ti zi ana Di Gi oi a - Gi udi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SEN TE NZ A non defi ni t i va nel l a causa ci vi l e i scr i t t a nel Ruol o Gener al e degl i a f f ar i cont enzi osi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 2693, avente per oggetto separazione giudiziale dei coni ugi , ve rt ent e
t ra
(avv . M. Si g nor i l e) Parte_1
– Ricorrente–
e
(avv. P . Pal um bo) Controparte_1
- Resi st ent e -
Ragi oni i n f at t o e i n di ri t t o del l a deci si on e
Su richiesta di parte, all'udienza del 18.11.2024 il G.I., preso atto della r i nunci a del l e part i ai t erm i ni ex ar t . 190 c. p. c., ha a ut or i zzat o l a pr eci sazi one del l e concl usi oni prel i m i narm ent e sul l a quest i one di st at o.
La causa è st at a qui nd i r i m essa di r et t am ent e al Col l egi o pr evi a t r asm i ssi one degl i at t i al P.M., i l q ual e ha concl uso per l a separ azi one gi udi zi a l e.
La dom anda di se paraz i one è f ondat a e per t ant o m er i t a accogl i m ent o.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n.
151/ 1975), l a se parazi one gi udi zi al e dei con i ugi pu ò esser e pr on u nci at a quando si ver i f i cano, anche i ndi pendent em ent e dal l a v ol ont à di uno o di ent r am bi i coni ugi ,
f at t i t al i da rendere i ntol l erabi l e l a pr osecuzi one del l a convi venza o da r ecar e gr ave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di spec i e, che l a pr osecuzi one del l a convi venza si a di venut a i nsopport abi l e ri sul t a non sol o dal l a ci r cost anza che i l t ent at i vo di conci l i azi one esper i t o dal Presi dent e del Tri bunal e è f al l i t o, m a anche dal f at t o che, n onost ant e il tempo trascorso dall'udienza pr esidenziale, non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la com uni one m at eri al e e spi ri t ual e a causa del l e i nsanabi l i di ver ge nze t r a l a r i cor r ent e e i l r esi st ent e.
Consegue a t ant o che va pr onunci at a l a sepa r azi one per sonal e t r a i coni ugi , mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di r i s pet t i va com pet enza.
In pro posi t o appare o ppor t uno r i m ar car e che l a pr onunci a no n def i ni t i va l i m i t at a al l a sol a separazi one per sonal e è ben possi bi l e ( i n app l i cazi one del l a disposizione di cui all'art. 277 co. 2° c.p.c.), alla luce dell'insegnamento del
Suprem o Col l egi o1 che i ndi vi dua un gener al e appr ezzabi l e i nt er esse dei coni ugi al l a deci si one prevent i va l i m i t at a al l a sol a separ azi one, secondo un a r gom ent ar e che pri vi l egi a m ot i vi di op port uni t à soci al e r i spe t t o a r agi oni di e cono m i a pr oces sual e.
Talché, in attesa di dar corso all'ulteriore istruttoria sulle altre questioni, deve ravvisarsi nel caso in esame quell'apprezzabile interesse dei coniugi alla deci si one prevent i va l i m i t at a al l a sol a separ azi one.
La causa do vrà qui ndi pr osegui r e, c om e da se par at a or di nanza col l e gi al e.
La regol am ent azi one d el l e spese è r i m essa al pr ovvedi m ent o def i ni t i vo.
P.Q .M.
non def i ni t i vam ent e pr onunci ando, di chi ara l a separazi one per sonal e t r a i c oni ugi e Parte_1
, gi à uni t i i n m at r i m oni o i n Bar i i l gi or no 04. 09.1995 ( at t o n . Controparte_1
1082, Parte II, serie A, 1995); manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
provvede per l'ulteriore i st r uzi one del l a causa con separ at a or di nanza;
s pese al def i ni t i vo. Così deci so i n Bari , n el l a Cam er a di Consi g l i o del l a Sezi one 1^ C i vi l e del
Tr i bunal e, i l gi orno 1 7 .12.202 4.
Il Gi u di ce est ensore I l Pr esi dent e
Val eri a Guaragnel l a Rosel l a N ocer a
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass., sez. un., n. 15248/2001, che dopo avere precisato che “nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, priva di riflessi su questa e dotata di propri effetti di natura patrimoniale”, ha sancito che “pertanto... il giudice del merito (in applicazione dell'art. 277 comma 2 c.p.c.) può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con conseguente formazione del giudicato sulla pronunzia parziale di separazione non impugnata e proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito” (con tale pronuncia le sezioni unite si sono poste nel solco già tracciato da Cass., n. 13312/1999, che aveva affermato che “la disposizione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 898 del 1970, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale può emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo status, con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui all'art. 23, comma 1, della stessa legge”). Nel medesimo senso, più di recente, Cass., n. 15157/2005.