Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 411/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025
e promossa dai coniugi
, nata il [...] in [...], C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] - Lettera: G (avv. Carmelina Arcuri)
e
, nato il [...] in [...], C.F. , ivi Persona_1 C.F._2
residente in [...] - Lettera: G (avv. Carmelina Arcuri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
04/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Ravenna in data 16/12/1978, in regime di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 121, Parte I, anno 1978;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, ed a stabilire la rispettiva residenza ed il rispettivo domicilio ove ritengano di proprio gradimento, concedendosi sin da ora e reciprocamente l'assenso all'espatrio. La SI.ra , Parte_1 proprietaria esclusiva dell'immobile di residenza coniugale, si dichiara disponibile ad ospitare il coniuge presso lo stesso fino a quanto non avrà reperito idoneo e diverso immobile di residenza, fermo restando la propria volontà di separazione coniugale e senza che tale coabitazione possa essere intesa come riconciliazione familiare;
2) I coniugi danno atto reciprocamente di aver provveduto alla divisione dei beni mobili. In particolare il conto corrente cointestato acceso presso Banca Popolare Filiale Ponte Nuovo IT
96Z0538713110000003266382 su cui viene accreditata unicamente la pensione in favore del
SI. deve intendersi come interamente ed esclusivamente di proprietà del Persona_1
suddetto: la SI.ra si impegna sin da ora a sottoscrivere e formalizzare Ogni Parte_1
ulteriore rapporto di natura patrimoniale (diverso da quelli regolamentati con le presenti condizioni) è stato preventivamente definito dai coniugi: conseguentemente gli stessi dichiarano di aver tacitato ogni pretesa e/o diritto e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
3) I coniugi, in considerazione delle attuali condizioni lavorative in cui si trovano, dichiarano reciprocamente di avere mezzi economici adeguati per il proprio sostentamento e dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di contribuzione in proprio favore;
4) le spese legali verranno sostenute da entrambi i coniugi al 50%.” Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi