Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 343/2022 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 343/2022 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), , parte rappresen- Parte_1 C.F._1 Parte_2 tata e difesa dall'Avv. DI GIUSEPPE FRANCESCO ( ), come da C.F._2 procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in
Arezzo, Via Crispi n. 30 - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “accertare e dichiarare che i Sigg. e Parte_1 Parte_2
hanno acquistato una servitù per l'utilità del proprio fondo: a) di “transito, manovra e sosta di mezzi
[...] meccanici” nella porzione di immobile identificato dalla part. 226, come individuata nel doc. n. 2); b) di carico e scarico lungo il tracciato viario nel quale insiste la servitù di accesso lungo la part. 226, come individuato nel doc. n. 3) a carico del fondo di proprietà della per l'effetto ordi- Controparte_1 nare e disporre la rimozione di ogni opera realizzata nel fondo servente che possa rendere più disagevole o difficoltoso l'esercizio delle 2 servitù; conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei R.R.I.I., ove neces- sario, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, e annotazioni, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
E
- n conc. prev.( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. RAPPUOLI NIKI
1
- parte convenuta - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc : “in via preliminare, accogliere l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio per violazione dell'art 5 1-bis, d.lgs. 28/10; sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza di requisiti ai sensi dell' art 163 c III n. 3 e 4 cpc, per le ragioni evidenziate in narrativa;
in via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
CP_2
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i Sig.ri premesso che: il 26/03/83 avevano Pt_1 Parte_2
acquistato capannone e terreno in Camucia (Ar), loc. Vallone (f. 232 part. 203), dotati di ser- vitù di passo con qualsiasi mezzo dalla strada vicinale di Vaglierina sul confine del fondo servente, di proprietà di (f. 232 part. 225, 226), utilizzati a magazzino Controparte_1
e rimessaggio di materiali edili, cui era utile la porzione finale del resede quale zona di ma- novra e carico/scarico di mezzi meccanici, a sua volta manutenuta ed usata per tali scopi dal
1983, senza contestazioni;
avevano interesse ad ottenere il riconoscimento dell'acquisto delle relative servitù per usucapione, per cui adivano l'intestato Tribunale per ottenere l'ac- coglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta allegava la proprietà della part. 226 (fabbricato arti- gianale con 2 laboratori, abitazione corte esterna). Eccepiva: improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria - poi effettivamente e ritualmente espletato in corso di causa;
nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda. Nel merito, contestava l' esercizio della servitù, salva la parte adiacente al confine con il proprio fondo, larga m. 3, ed allegava: l'area cd. “di manovra” era occupata da una fila di alberi e arbusti situati da tempo immemore, mai manutenuta dagli attori, i quali avevano utilizzato l' area di confine rivendicata, esterna al fabbricato solo di recente ed in modo abusivo, senza
2 comunque manovrare sul suo fondo e senza che ne risultassero opere visibili, allegando che tale (ab)uso privasse l'area de qua di utilità, svuotandone la pienezza di godimento. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
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In via assolutamente preliminare si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per asserita genericità della domanda. Invero il petitum immediato risulta sufficientemente determinato nella domanda di ottenere Sentenza costitutiva dello ius in re aliena, di natura prediale, costituito da una servitù di passaggio sui fondi di proprietà della convenuta (part. 225, 226), nel mentre la causa petendi è costituita dalla fattispecie di acquisto a titolo origi- nario integrata dall'istituto giuridico della prescrizione acquisitiva. Per cui appaiono suffi- cientemente determinati sia la cosa oggetto della domanda che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione (Art 163, c. III, n. 3 e 4 del cpc).
Si rigetta altresì l'eccezione di carenza di interesse ad agire, relativamente alla do- manda volta ad ottenere la rimozione delle opere realizzate sul fondo servente che possano rendere disagevole o difficoltoso l'esercizio delle servitù. Vero è che “per proporre una do- manda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse” (art 100 c.p.c.), e che sussiste tale condizione dell'azione in capo all'attore quando il processo è l'unico mezzo per ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile (quale l'accertamento di una situazione, la ri- mozione di uno stato di incertezza) o per evitare un danno ingiusto (dovuto alla privazione di un bene, alla lesione di un diritto), ossia un utile almeno sperabile, in base al vantaggio che si spera di conseguire con l'azione proposta (Cass., SU, 10/08/00 n. 565; 04/03/02 n. 3060;
20/01/98 n. 486; 30/05/94 n. 5281; 19/11/87 n. 8513). Inoltre, nell'azione di mero accertamento l' interesse sussiste quando ricorre una situazione di incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici ineliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. 05/03/01 n. 3157); non è tuttavia necessario l' attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obbli- ghi da esso scaturenti che possono essere successivamente accertati (Cass. 04/06/04 n. 10.661;
07/06/03 n. 9172; 19/11/87 n. 8513). Nelle azioni costitutive e di condanna l'interesse sussiste quando si realizza l'ipotesi prevista dalla legge. L'interesse ad agire fatto valere nel caso di specie è: giuridico - cioè collegato ad una specifica posizione soggettiva (diritto) ricono- sciuta all'attore dall'ordinamento (cd. possibilità giuridica) – attuale - ossia esistente dal
3 momento della proposizione della domanda fino alla decisione (Cass. 06/12/06 n. 26171) - ed infine concreto, ossia tale per cui senza l'intervento del Giudice l'attore incorrerebbe in un pregiudizio (Cass. 10/08/00 n. 565; 21/01/00 n. 649).
***
Nel merito si osserva.
L'art. 1158 del c.c. configura un modo di acquisto a titolo originario della proprietà,
l' usucapione: infatti l'usucapiente acquista il diritto in maniera automatica, per effetto della semplice congiunzione tra possessio e decorso del tempo, al di fuori di qualsivoglia nesso con la situazione giuridica del precedente titolare, la quale si estingue o risulta limitata solo di riflesso;
per cui non si applicano i principi comuni in tema di acquisto derivativo "nemo plus iuris ad alium trasferre potest quam ispe haberet" e "resoluto iure dantis risolvitur et ius acci- pientis".
La ratio iuris dell'istituto è ravvisabile nell'esigenza di certezza del diritto ed in particolare della situazione dominicale: il legislatore ha voluto convertire una situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, in una giuridica piena e definita, che si accerta stabile ed opponibile erga omnes.
La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la pre- senza in causa di tutti i titolari di dominio, giuridico o utile, in danno dei quali essa usuca- pione si sarebbe verificata (art. 102 del c.p.c.).
La prova del possesso può essere fornita per testimoni (Cass., n. 15415 del 2004;
Cass., n. 2326 del 1981; Cass., n. 3342 del 1977). Ai fini dell'accertamento dell' usucapione si deve dare la prova che l' inizio del possesso, quando non se ne può indicare la data precisa, risale ad almeno vent'anni prima, non è essendo invece sufficiente l'affermazione di una generica longissimi temporis praescriptio.
L'acquisto del bene immobile consegue dunque al possesso continuo e non inter- rotto (cioè con permanente manifestazione della signoria sulla cosa, per cui sono esperibili, qualora il possessore lo voglia, atti di signoria relativi ad essa: Cass., n. 1300 del 1980), uniforme (cioè esercitato sempre allo stesso titolo) acquistato pacificamente e senza spo- glio (cioè non viziato da violenza o clandestinità), ma non necessariamente esercitato
4 animi usucapiendi (Cass., S.U., n. 815 del 1990) e neppure in buona fede (Cass., n. 18392 del
2006; Cass., n. 2857 del 2006; Cass., n. 10230 del 2002).
Il possesso deve estrinsecarsi in attività corrispondenti all' esercizio del diritto reale dominicale, in modo pubblico (Cass., n. 2088 del 1990) e univoco, ingenerandosi altrimenti nei terzi il dubbio circa l' effettiva intenzione dell'interessato.
L'acquisto avviene ipso iure, per cui la sentenza che viene messa è meramente di- chiarativa, di accertamento di un effetto giuridico già prodottosi nell'ordinamento. Tutta- via, in ragione dell' applicabilità del art. 2938 del c.c. il diritto non può dirsi acquistato dal possessore per effetto del mero decorso del tempus usucapionis, occorrendo almeno un'ap- posita dichiarazione dell'usucapiente il quale, per il solo tempo decorso previsto dalla legge non è (ancora) un proprietario.
Ciò premesso, dall'istruttoria svolta è emerso quanto segue.
Alle udienze del 08/02/2024, 28/03/2024 e 23/05/2024, i testi (ex dipen- Tes_1
dente dell'attore dal 1981 al 2023), ex dipendente dell'attore dal 1995 al 2020), CP_3 Tes_2
(conoscente dell' attore, ex tipografo conduttore dell'immobile della convenuta, dal 1990 al
2015), (moglie di ) e (cognato del convenuto, presso la cui Tes_3 Parte_3 Tes_4
sede aveva un magazzino), hanno tutti confermato che, quanto meno a far data dal 1983 (dal
2019, quanto a , gli attori disponevano che nei giorni lavorativi, più volte nell'arco Tes_4
della giornata, i mezzi della società da essi rappresentata ed i loro mezzi personali eseguis- sero le manovre e le operazioni di carico e scarico dei materiali edili sulla strada di accesso ed all' interno del piazzale antistante il capannone di proprietà del Sig. oggi di CP_4
proprietà della convenuta, ossia nella parte finale della particella n. 226, rappresentata nelle fotografie docc. 2-4, allegate all' atto di citazione (“facevano retromarcia e poi entravano, a volte sostavano e scaricavano materiali”, “sostavano scaricavano e facevano manovre per quello che loro serviva per lavorare”, “la strada è unica e non c'è altrimenti possibilità di far manovra“).
Gli stessi camionisti hanno dichiarato di aver fatto accesso al capan- Tes_1 CP_3
none degli attori, in loc. Vallone, in qualità di dipendenti della CP_5
5 La sola ha reso dichiarazioni discordanti e comunque generiche e perplesse Tes_3
(“penso di no”) sui capitoli 2, 3, 5, 7 e 8 sui quali è stata udita, le quali non sono determinanti ai fini del decidere e, soprattutto, ai fini di smentire le dichiarazioni dei testi precedenti.
Allo stesso modo, il solo teste , ex amministratore e socio della Parte_3
convenuta, pertanto lo avente evidente interesse, sia pur di mero fatto, nel giudizio, ha con- testato le manovre degli attori sul piazzale e sulla strada, ammettendo comunque di averli trovati alcune volte, diffidandoli dal proseguire.
Infine, dopo l'esecuzione dei lavori sul capannone della convenuta nessun impedi- mento è mai stato frapposto al fine di impedire o rendere più difficoltoso l'uso del piazzale,
o comunque nessuno dei testi uditi si è mai accorto di qualsiasi ostacolo.
Le dichiarazioni suddette, conformi, complete, precise nella descrizione delle forme di utilizzo e concordanti, unitamente alla documentazione fotografica depositata (doc. 4 atto di citazione) costituiscono prova sufficiente del possesso continuato per almeno vent' anni del diritto di passaggio sugli immobili de quibus, da parte degli attori, con conseguente acquisto della titolarità dello stesso diritto parziario sugli stessi immobili ex art. 1158 del c.c. (usuca- pione ordinaria). Ed infatti, risulta dimostrato il possesso continuato, da parte degli attori durante il periodo ventennale sufficiente ad acquistare la proprietà del diritto prediale su cosa altrui per cui è causa, termine maturato ancor prima dell'acquisto dell'immobile da parte convenuta.
Per contro, non può essere accolta la domanda volta a disporre la rimozione, da parte convenuta, di ogni opera realizzata nel fondo servente la quale possa rendere più disagevole o difficoltoso l'esercizio delle servitù, in mancanza di prova dell'esistenza di un tale osta- colo. Ed infatti, la sola teste ha accennato alla erezione di una recinzione, comun- Tes_3
que portata via dal vento e poi non rimessa in piedi, mentre il ha accennato a Parte_3
transenne, comunque anch'esse tolte dal Pt_1
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Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta.. Tuttavia, per effetto del rigetto della domanda volta a ordinare la rimozione di asseriti ostacoli all'esercizio della servitù, le stesse vengono compensate nella misura di 1/3,
6 restando i residui 2/3 a carico della convenuta ed essendo in tale misura liquidati, in appli- cazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introdut- tiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore (indeterminabile,
a complessità bassa) corrispondente a quello per cui è causa, in complessivi €5077, oltre alle
Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II,
c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assor- bita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara , titolari di servitù di transito, manovra e sosta Parte_1 Parte_2
di mezzi meccanici sulla porzione di immobile identificato dalla part. 226 (doc. 2 attori), nonché di servitù di carico/scarico lungo il tracciato viario su cui insiste la servitù di accesso lungo la part. 226 (doc. 3); per l'effetto,
- Ordina a Conservatoria dei R.R.I.I. di provvedere alle variazioni ipo-catastali e an- notazioni di legge, con esonero del Conservatore da responsabilità;
- Condanna , in persona del suo Controparte_6
legale rappresentante pro-tempore, alle spese di giudizio per € 5.077,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 05/02/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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