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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1336/2014 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”, vertente
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Delliponti, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Mesagne (Br) alla piazza Umberto I, n. 21; attore
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avvocati
[...] C.F._2
Francesca Fait e Giuseppe Dell'Anna Misurale in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Brindisi presso lo studio dell'Avv. Davide Frigione attori
NEI CONFRONTI DI
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Roberto Mazzara ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Lanzellotti, n. 3/D convenuto
Conclusioni delle parti:
1 attori: “il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la inesistenza di contratti stipulati in forma scritta che contengono clausole di pattuizione degli interessi ultralegali e la conseguente illegittimità del tasso di interesse applicato dalla banca ai vari rapporti di conto corrente. b) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di rinvio agli usi che prevedono addebiti di interessi passivi in misura superiore al tasso legale e la conseguente illegittimità del tasso di interesse applicato. c) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. d) Accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti per c.m.s., per c.d. giorni valuta, per commissioni e per spese. e) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità parziale degli eventuali contratti che recassero dette condizioni. f) Per l'effetto rideterminare sulla base dell'intera documentazione esibita e di quella eventualmente necessaria ai fini del ricalcolo, l'esatto dare-avere in relazione al rapporto unitariamente considerato applicando il tasso previsto dall'art.117 comma sette lettera A del T.U. leggi bancarie su base sia attiva che passiva, escludendo ogni forma di capitalizzazione sugli interessi a credito della banca e capitalizzazione annuale su quelli a credito per il cliente escludendo gli addebiti per c.m.s., commissioni e spese non espressamente pattuite e validamente determinate, e computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha goduto o acquistato la disponibilità del denaro. g) Accertare il tasso effettivo globale praticato dalla banca sui conti correnti de quibus al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia includendo nel calcolo tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito così come stabilito dall'art.694 c.p., ed in caso di violazione della norma, applicare la sanzione civile prevista dall'art.1815 cod.civ. escludendo ogni addebito per competenze. h) Accertare e dichiarare l'illegittimità del saldo esposto nell'estratto conto più risalente in relazione ad ognuno dei conti oggetto di contestazione ove esponga un credito per la banca (cd. Saldo zero). i) Dichiarare che il saldo dei conti corrente in oggetto per effetto degli accertamenti sopra invocati, alla data del 31.03.2013, è di € 707.194,46 a credito della società attrice ovvero corrisponde alla somma che sarà accertata all'esito di
C.T.U. ed ordinare alla banca di annotare tale variazione sui conti corrente di riferimento condannando la stessa al pagamento della somma costituente i saldi attivi per il cliente.
j) Dichiarare che la banca è tenuta a restituire la somma dovuta a titolo di interessi non dovuti in riferimento ai finanziamenti all'export ed è inoltre tenuta a restituire tutti gli
2 interessi sugli altri finanziamenti ove gli stessi dovessero risultare con tassi usurari. k) condannare la convenuta alla restituzione delle somme che risulteranno a credito della società per effetto dell'invocato ricalcolo che sin da ora si indicano in € 707.194,46 od in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa ed in ogni caso, condannare la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto dell'applicazione delle clausole nulle, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. l) Condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla società a causa della illegittima sottrazione di somme di denaro. m) Condannare il CP_3
a procedere alla cancellazione di ogni scorretta segnalazione ed al risarcimento del
[...]
danno per illegittima segnalazione presso le banche dati creditizie di una posizione di debito non veritiera e frutto dell'addebito di interessi non dovuti, ove occorra anche in via equitativa. n) Per l'effetto delle statuizioni di cui sopra dichiarare che nulla è dovuto da parte dei garanti sig.ri e e dichiararli svincolati Parte_2 Parte_3
da ogni obbligo fideiussorio anche (e non solo) in ragione della evidente invalidità dell'obbligazione principale e, comunque, dell'intervenuta estinzione della fideiussione.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”; convenuto: “1) in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto a far valere pretese in riferimento ai conti anticipi n. 08-383, 08-311, 08-369, 08-354, 08-384 ed al conto corrente n. 27-8837 in quanto tutti estinti prima del decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione del 20/03/2014; 2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori di ripetere le rimesse solutorie eseguite in conto nel periodo anteriore al decennio che precede la notifica dell'atto di citazione del
20/03/214 e quindi nel periodo compreso tra l'accensione del rapporto e sino al 20/03/2004 nella misura di € 7.502,38 o nella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
3) in via principale, nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la debitrice principale, ed i fideiussori Parte_1 Controparte_1
e , ciascuno nella misura della fideiussione prestata sino alla Controparte_2 concorrenza di € 568.102,00, alla data del 17/04/2014 – 05/05/2014 sono debitori della complessiva somma di € 286.045,73 o del minore o maggiore importo ritenuto di giustizia,
3 condannandoli a pagare la relativa somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente domanda;
5) con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, deve darsi atto che il presente giudizio veniva parzialmente deciso con sentenza non definitiva recante n. 416/2022, emessa da altro magistrato di questo Tribunale il 16.3.2022, con la quale così si provvedeva: “Il Tribunale di Brindisi-sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1
e nei confronti del
[...] Parte_3 Parte_4
e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, così Controparte_3
provvede:
1) In accoglimento della domanda attrice, dichiara la nullità delle clausole contrattuali dei rapporti dedotti in giudizio in relazione ai profili evidenziati in parte motiva;
per l'effetto, accerta e dichiara che i saldi dei conti anticipi e del conto n.27/8837 sono i seguenti:
-il conto n.08-383, alla data del 30/6/2001, presentava un saldo finale di euro 91.788,50 a credito per la correntista;
- il conto anticipi n. 08-311, alla data del 30/6/1996, presentava un saldo finale di euro
279.993,69 a credito per la correntista;
-il conto anticipi n.08-354, alla data del 31/12/1998, presentava un saldo finale di euro
97.474,75 a credito per la correntista;
-il conto corrente n.27-8837, alla data del 24/3/2003, presentava un saldo finale di euro
41.516,30 a credito per la correntista;
-il conto anticipi n. 08-369, tenuto conto dell'accreditamento con data operazione 1/3/202 del saldo rielaborato di chiusura del conto anticipi n.08-311, presentava un saldo di euro
138.929,22 a credito per la correntista;
-il conto anticipi n.08-384, alla data del 8/10/2002, presentava un saldo finale a debito della correntista di euro 61,38;
- l'ammontare degli interessi originariamente addebitati sui finanziamenti all'export e per
l'anticipo di fatture e da detrarre dal saldo del conto corrente n.27-9102 è, rispettivamente, pari ad euro 40.051,91 ed euro 31.275,71;
3) dispone che la causa prosegua come da separata ordinanza per la determinazione del saldo con riferimento al conto corrente n.27-9102.
4 Spese al definitivo.”.
Con la citata sentenza non definitiva, il Tribunale decideva in ordine ad una serie di eccezioni preliminari e questioni interpretative controverse tra le parti.
In primo luogo, veniva ritenuta infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione dei conti anticipi e del conto corrente n. 27 – 8837 poiché estinti prima del marzo 2004 e quindi prima del decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione. Di conseguenza, si chiariva che nella determinazione delle competenze indebite, si sarebbe tenuto conto di tutti i rapporti bancari dedotti in giudizio dalla società attrice. Si evidenziava, al riguardo, che ognuno dei conti correnti oggetto di causa doveva considerarsi autonomo rispetto agli altri.
Il Tribunale stabiliva, inoltre, che laddove la documentazione contabile fosse stata carente degli estratti conto iniziali, il saldo finale si sarebbe dovuto determinare partendo da un saldo pari a zero.
Tanto precisato, riportandosi agli esiti della CTU contabile, il Tribunale accertava la nullità delle clausole contrattuali dei rapporti dedotti in giudizio in relazione ai profili evidenziati in parte motiva (applicazione di interessi ultra legali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto, spese di tenuta conto e giorni di valuta) ed accertava il saldo finale dei conti anticipi e del conto corrente 27 –
8837 alla data della loro estinzione (e contestuale giroconto del saldo su altro conto anticipi ovvero sul conto corrente 27 – 9102, sul quale in definitiva venivano trasferiti tutti i saldi degli altri conti).
La causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 16.3.2022, previa riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio, affinché quest'ultimo rideterminasse il saldo dare-avere con riferimento (esclusivo) al conto corrente n. 27 – 9102, previo accertamento della prescrizione delle rimesse, da accertarsi nel rispetto dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 3858/2021, e previo accertamento del superamento del tasso soglia, alla luce delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.
16303/2018. Fatta applicazione di tali criteri, il Tribunale chiedeva al CTU di determinare il saldo dare – avere tra le parti, detraendo ovvero sommando i saldi finali dei conti anticipi e gli interessi originariamente addebitati sui finanziamenti all'export e per l'anticipo di fatture.
5 In data 29.12.2022 il CTU depositava la relazione integrativa, fornendo una risposta ai quesiti di cui alla citata ordinanza del 16.3.2022.
All'udienza del 16.2.2023, fissata per l'esame della relazione peritale, il Tribunale, in persona di altro Giudice unico, su sollecitazione di parte convenuta, invitava il CTU a chiarire se la relazione integrativa avesse tenuto conto anche dei conti anticipi collegati al conto principale e, in caso negativo, invitava il CTU ad estendere l'analisi anche ai suddetti conti, limitatamente all'incidenza della prescrizione delle rimesse solutorie.
In data 16.5.2023 il CTU depositava una seconda relazione integrativa, fornendo una risposta ai chiarimenti posti dal Tribunale all'udienza del 16.2.2023 e formulando ulteriori ipotesi di calcolo del saldo dare – avere.
All'udienza del 7.8.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarito che “nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata. Pertanto, detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, nè fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ed è abilitato ad interpretare la pronuncia che si assume definitiva, poiché la formazione della preclusione data dal giudicato interno fa parte dello sviluppo del procedimento e gli errori che eventualmente affliggano il procedimento possono essere accertati dalla Corte di cassazione anche attraverso indagini di fatto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/09/2004,
n.18510).
Ne consegue che questo Giudice non prenderà nuovamente in esame tutte le questioni già affrontate e delibate dal Tribunale con la già citata sentenza non definitiva emessa nel corso
6 del presente giudizio, limitandosi a vagliare esclusivamente la bontà dei quesiti integrativi posti al CTU (esclusivamente in tema di prescrizione delle rimesse in conto corrente e usura) e la correttezza dell'operato del CTU contabile in sede di consulenza integrativa.
Sul punto, va preliminarmente chiarito che – partendo dalla premessa che ognuno dei conti correnti oggetto di causa deve considerarsi autonomo rispetto agli altri - ad avviso di chi giudica dovranno essere prese in considerazione esclusivamente le risultanze della prima relazione integrativa, redatta in ossequio ai criteri posti dal Tribunale con la citata ordinanza del 16.3.2022.
Ed invero, correttamente il Tribunale aveva ritenuto di estendere la valutazione in ordine alla prescrizione delle rimesse soltanto al conto corrente n. 27 – 9102; tanto perché l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie era stata tempestivamente sollevata dalla banca convenuta soltanto con riferimento a tale rapporto bancario (cfr. pagine
4, 5, 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta, ove l'eccezione di prescrizione delle rimesse viene riferita espressamente soltanto al rapporto di conto corrente n. 27 -9102).
L'ulteriore indagine contabile, affidata al CTU con provvedimento reso all'udienza del
16.2.2023 (con la quale si chiedeva di estendere l'analisi sull'incidenza della prescrizione delle rimesse solutorie anche ai conti anticipi o comunque collegati a quello principale, recante n. 27 -9102) deve ritenersi, ad avviso di chi giudica, ultronea, poiché volta a verificare l'incidenza sul saldo dare – avere dell'eventuale prescrizione di rimesse su conti collegati mai eccepita formalmente dal convenuto e, pertanto, inconferente ai fini della decisione.
Tali argomentazioni e conclusioni rendono irrilevanti le questioni più volte sollevate dalla banca convenuta in ordine all'individuazione delle rimesse prescritte nei rapporti bancari che traggono origine da un contratto di sconto.
Quanto alla determinazione del saldo da prendere in considerazione per la corretta individuazione delle rimesse solutorie ovvero ripristinatorie, ad avviso di chi giudica, i criteri fissati dal Tribunale con ordinanza del 16.3.2022 sono corretti.
Ed invero, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate, la Corte di Cassazione nella già citata pronuncia a sezioni unite n. 24418/2010, operando la oramai nota distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ha precisato che
“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la
7 nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del
"solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Quanto alla distinzione in concreto tra rimesse solutorie e ripristinatorie, sono da considerarsi rimesse solutorie i versamenti eseguiti su un conto non affidato con saldo negativo;
lo sono ancora i versamenti eseguiti oltre i limiti dell'affidamento in conto corrente con apertura di credito. Hanno funzione ripristinatoria, invece, i versamenti effettuati entro i limiti dell'affidamento in un conto corrente con apertura di credito. (cfr. in senso conforme Corte appello Bari sez. II, 11/04/2019, n.884, ad avviso della quale “In tema di rapporti bancari tra correntisti e istituti di credito, non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come "pagamento", perchè, prima di quel momento, non è configurabile alcun diritto di ripetizione;
di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato (non solo prelevamenti ma anche) versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca (rimesse cd. solutorie) e ciò accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; di contro, non dovrà parlarsi di
"pagamento" quando i versamenti, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente con l'apertura di credito, siano consistiti in meri atti ripristinatori della
8 provvista della quale il correntista potrà ancora continuare a godere (sono le rimesse cd. ripristinatorie)”).
Da ultimo, va chiarito che questo Giudice intende aderire a quell'orientamento giurisprudenziale, oramai prevalente, secondo il quale l'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie deve essere eseguito sulla base del cd. saldo ricalcolato, cioè quello risultante all'esito dell'eliminazione delle poste illegittime e non, invece, su quello risultante dalla documentazione contabile redatta dall'istituto bancario.
In tal senso di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione, sostenendo, con argomentazioni del tutto condivisibili, che “Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito
e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/03/2023, n.7721).
Sulle complessive risultanze della CTU
Il CTU, dottore commercialista e revisore contabile, nel suo elaborato ha applicato correttamente i criteri formulati dal Giudice ed ha fornito una risposta ai quesiti posti in modo chiaro, logico e coerente. In tema di prescrizione, il CTU - partendo dall'ipotesi di calcolo (cd. ipotesi 2) elaborata applicando il criterio del cd. saldo zero - ha accertato l'assenza di saldi negativi/extra fido, con la conseguente impossibilità di individuare rimesse aventi natura solutoria. Ha, pertanto, determinato il saldo finale rielaborato in € 443.768,12 a credito per il correntista (importo invariato rispetto a quello indicato nella prima relazione di
CTU, posta a fondamento della sentenza non definitiva del 16.3.2022).
9 In tema di usura, stante l'assenza dei necessari dati numerici, il CTU ha dichiarato di essere impossibilitato a condurre l'indagine peritale, con il metodo del margine, come richiesto nell'ordinanza del 16.3.2022.
Ne consegue che il saldo finale del conto corrente n. 27 – 9102 è pari ad € 443.768,12 a credito per il correntista.
Come correttamente evidenziato dal CTU nella seconda relazione integrativa del 16.5.2023, tale saldo creditore rielaborato è l'unica posizione creditoria della società correntista nei confronti del stante il pregresso giroconto del saldo dei conti anticipi e del Controparte_3
conto corrente n. 27 – 8837 sul conto corrente ordinario n. 27 – 9102.
Ne consegue che la banca convenuta è obbligata a corrispondere in favore del fallimento la somma di € 443.768,12. Parte_1
Considerata l'assenza di esposizione debitoria da parte del debitore principale nulla sarà dovuto, ovviamente, dai fideiussori, parti in causa.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dalla società in ragione dell'illegittima sottrazione di somme di denaro, la stessa non è meritevole di accoglimento, non avendo parte attrice dato prova in alcun modo del danno patito e tanto meno del rapporto di derivazione causale tra di esso e l'addebito di poste illegittime da parte dell'istituto di credito.
In ordine alla domanda di cancellazione di ogni scorretta segnalazione a sofferenza, stante la sopravvenuta declaratoria di fallimento della società correntista, pare a chi giudica che vi sia sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia sul punto.
Sulle spese di lite
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'istituto di credito convenuto va condannato alla rifusione, in favore degli attori delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori medi con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 260.001 e € 520.000. Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
Parte_1 [...]
e nei confronti di CP_1 Controparte_2 [...]
così provvede: CP_3
- accerta e dichiara che il credito vantato dal nei Parte_1
confronti di ammonta, per i rapporti bancari dedotti in giudizio, ad € Controparte_3
443.768,12, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al soddisfo;
- per l'effetto, condanna al pagamento della suddetta somma in favore Controparte_3
del Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione di ogni scorretta segnalazione a sofferenza;
- accerta e dichiara che, per i rapporti bancari dedotti in giudizio, i fideiussori, CP_1
e , nulla devono in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_3
- condanna al pagamento in favore del Controparte_3 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in
[...] complessive € 22.457,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna al pagamento in favore di e Controparte_3 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in Controparte_2 complessive € 23.950,00, di cui € 1.493,00 per spese ed € 22.457,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati
Fait Francesca e Dell'Anna Misurale Giuseppe, che si sono dichiarati anticipatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta, Controparte_3
Brindisi, 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1336/2014 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”, vertente
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Delliponti, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Mesagne (Br) alla piazza Umberto I, n. 21; attore
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avvocati
[...] C.F._2
Francesca Fait e Giuseppe Dell'Anna Misurale in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Brindisi presso lo studio dell'Avv. Davide Frigione attori
NEI CONFRONTI DI
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Roberto Mazzara ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Lanzellotti, n. 3/D convenuto
Conclusioni delle parti:
1 attori: “il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la inesistenza di contratti stipulati in forma scritta che contengono clausole di pattuizione degli interessi ultralegali e la conseguente illegittimità del tasso di interesse applicato dalla banca ai vari rapporti di conto corrente. b) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di rinvio agli usi che prevedono addebiti di interessi passivi in misura superiore al tasso legale e la conseguente illegittimità del tasso di interesse applicato. c) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. d) Accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti per c.m.s., per c.d. giorni valuta, per commissioni e per spese. e) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità parziale degli eventuali contratti che recassero dette condizioni. f) Per l'effetto rideterminare sulla base dell'intera documentazione esibita e di quella eventualmente necessaria ai fini del ricalcolo, l'esatto dare-avere in relazione al rapporto unitariamente considerato applicando il tasso previsto dall'art.117 comma sette lettera A del T.U. leggi bancarie su base sia attiva che passiva, escludendo ogni forma di capitalizzazione sugli interessi a credito della banca e capitalizzazione annuale su quelli a credito per il cliente escludendo gli addebiti per c.m.s., commissioni e spese non espressamente pattuite e validamente determinate, e computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha goduto o acquistato la disponibilità del denaro. g) Accertare il tasso effettivo globale praticato dalla banca sui conti correnti de quibus al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia includendo nel calcolo tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito così come stabilito dall'art.694 c.p., ed in caso di violazione della norma, applicare la sanzione civile prevista dall'art.1815 cod.civ. escludendo ogni addebito per competenze. h) Accertare e dichiarare l'illegittimità del saldo esposto nell'estratto conto più risalente in relazione ad ognuno dei conti oggetto di contestazione ove esponga un credito per la banca (cd. Saldo zero). i) Dichiarare che il saldo dei conti corrente in oggetto per effetto degli accertamenti sopra invocati, alla data del 31.03.2013, è di € 707.194,46 a credito della società attrice ovvero corrisponde alla somma che sarà accertata all'esito di
C.T.U. ed ordinare alla banca di annotare tale variazione sui conti corrente di riferimento condannando la stessa al pagamento della somma costituente i saldi attivi per il cliente.
j) Dichiarare che la banca è tenuta a restituire la somma dovuta a titolo di interessi non dovuti in riferimento ai finanziamenti all'export ed è inoltre tenuta a restituire tutti gli
2 interessi sugli altri finanziamenti ove gli stessi dovessero risultare con tassi usurari. k) condannare la convenuta alla restituzione delle somme che risulteranno a credito della società per effetto dell'invocato ricalcolo che sin da ora si indicano in € 707.194,46 od in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa ed in ogni caso, condannare la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto dell'applicazione delle clausole nulle, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. l) Condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla società a causa della illegittima sottrazione di somme di denaro. m) Condannare il CP_3
a procedere alla cancellazione di ogni scorretta segnalazione ed al risarcimento del
[...]
danno per illegittima segnalazione presso le banche dati creditizie di una posizione di debito non veritiera e frutto dell'addebito di interessi non dovuti, ove occorra anche in via equitativa. n) Per l'effetto delle statuizioni di cui sopra dichiarare che nulla è dovuto da parte dei garanti sig.ri e e dichiararli svincolati Parte_2 Parte_3
da ogni obbligo fideiussorio anche (e non solo) in ragione della evidente invalidità dell'obbligazione principale e, comunque, dell'intervenuta estinzione della fideiussione.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”; convenuto: “1) in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto a far valere pretese in riferimento ai conti anticipi n. 08-383, 08-311, 08-369, 08-354, 08-384 ed al conto corrente n. 27-8837 in quanto tutti estinti prima del decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione del 20/03/2014; 2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori di ripetere le rimesse solutorie eseguite in conto nel periodo anteriore al decennio che precede la notifica dell'atto di citazione del
20/03/214 e quindi nel periodo compreso tra l'accensione del rapporto e sino al 20/03/2004 nella misura di € 7.502,38 o nella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
3) in via principale, nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la debitrice principale, ed i fideiussori Parte_1 Controparte_1
e , ciascuno nella misura della fideiussione prestata sino alla Controparte_2 concorrenza di € 568.102,00, alla data del 17/04/2014 – 05/05/2014 sono debitori della complessiva somma di € 286.045,73 o del minore o maggiore importo ritenuto di giustizia,
3 condannandoli a pagare la relativa somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente domanda;
5) con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, deve darsi atto che il presente giudizio veniva parzialmente deciso con sentenza non definitiva recante n. 416/2022, emessa da altro magistrato di questo Tribunale il 16.3.2022, con la quale così si provvedeva: “Il Tribunale di Brindisi-sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1
e nei confronti del
[...] Parte_3 Parte_4
e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, così Controparte_3
provvede:
1) In accoglimento della domanda attrice, dichiara la nullità delle clausole contrattuali dei rapporti dedotti in giudizio in relazione ai profili evidenziati in parte motiva;
per l'effetto, accerta e dichiara che i saldi dei conti anticipi e del conto n.27/8837 sono i seguenti:
-il conto n.08-383, alla data del 30/6/2001, presentava un saldo finale di euro 91.788,50 a credito per la correntista;
- il conto anticipi n. 08-311, alla data del 30/6/1996, presentava un saldo finale di euro
279.993,69 a credito per la correntista;
-il conto anticipi n.08-354, alla data del 31/12/1998, presentava un saldo finale di euro
97.474,75 a credito per la correntista;
-il conto corrente n.27-8837, alla data del 24/3/2003, presentava un saldo finale di euro
41.516,30 a credito per la correntista;
-il conto anticipi n. 08-369, tenuto conto dell'accreditamento con data operazione 1/3/202 del saldo rielaborato di chiusura del conto anticipi n.08-311, presentava un saldo di euro
138.929,22 a credito per la correntista;
-il conto anticipi n.08-384, alla data del 8/10/2002, presentava un saldo finale a debito della correntista di euro 61,38;
- l'ammontare degli interessi originariamente addebitati sui finanziamenti all'export e per
l'anticipo di fatture e da detrarre dal saldo del conto corrente n.27-9102 è, rispettivamente, pari ad euro 40.051,91 ed euro 31.275,71;
3) dispone che la causa prosegua come da separata ordinanza per la determinazione del saldo con riferimento al conto corrente n.27-9102.
4 Spese al definitivo.”.
Con la citata sentenza non definitiva, il Tribunale decideva in ordine ad una serie di eccezioni preliminari e questioni interpretative controverse tra le parti.
In primo luogo, veniva ritenuta infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione dei conti anticipi e del conto corrente n. 27 – 8837 poiché estinti prima del marzo 2004 e quindi prima del decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione. Di conseguenza, si chiariva che nella determinazione delle competenze indebite, si sarebbe tenuto conto di tutti i rapporti bancari dedotti in giudizio dalla società attrice. Si evidenziava, al riguardo, che ognuno dei conti correnti oggetto di causa doveva considerarsi autonomo rispetto agli altri.
Il Tribunale stabiliva, inoltre, che laddove la documentazione contabile fosse stata carente degli estratti conto iniziali, il saldo finale si sarebbe dovuto determinare partendo da un saldo pari a zero.
Tanto precisato, riportandosi agli esiti della CTU contabile, il Tribunale accertava la nullità delle clausole contrattuali dei rapporti dedotti in giudizio in relazione ai profili evidenziati in parte motiva (applicazione di interessi ultra legali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto, spese di tenuta conto e giorni di valuta) ed accertava il saldo finale dei conti anticipi e del conto corrente 27 –
8837 alla data della loro estinzione (e contestuale giroconto del saldo su altro conto anticipi ovvero sul conto corrente 27 – 9102, sul quale in definitiva venivano trasferiti tutti i saldi degli altri conti).
La causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 16.3.2022, previa riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio, affinché quest'ultimo rideterminasse il saldo dare-avere con riferimento (esclusivo) al conto corrente n. 27 – 9102, previo accertamento della prescrizione delle rimesse, da accertarsi nel rispetto dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 3858/2021, e previo accertamento del superamento del tasso soglia, alla luce delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.
16303/2018. Fatta applicazione di tali criteri, il Tribunale chiedeva al CTU di determinare il saldo dare – avere tra le parti, detraendo ovvero sommando i saldi finali dei conti anticipi e gli interessi originariamente addebitati sui finanziamenti all'export e per l'anticipo di fatture.
5 In data 29.12.2022 il CTU depositava la relazione integrativa, fornendo una risposta ai quesiti di cui alla citata ordinanza del 16.3.2022.
All'udienza del 16.2.2023, fissata per l'esame della relazione peritale, il Tribunale, in persona di altro Giudice unico, su sollecitazione di parte convenuta, invitava il CTU a chiarire se la relazione integrativa avesse tenuto conto anche dei conti anticipi collegati al conto principale e, in caso negativo, invitava il CTU ad estendere l'analisi anche ai suddetti conti, limitatamente all'incidenza della prescrizione delle rimesse solutorie.
In data 16.5.2023 il CTU depositava una seconda relazione integrativa, fornendo una risposta ai chiarimenti posti dal Tribunale all'udienza del 16.2.2023 e formulando ulteriori ipotesi di calcolo del saldo dare – avere.
All'udienza del 7.8.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarito che “nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata. Pertanto, detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, nè fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ed è abilitato ad interpretare la pronuncia che si assume definitiva, poiché la formazione della preclusione data dal giudicato interno fa parte dello sviluppo del procedimento e gli errori che eventualmente affliggano il procedimento possono essere accertati dalla Corte di cassazione anche attraverso indagini di fatto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/09/2004,
n.18510).
Ne consegue che questo Giudice non prenderà nuovamente in esame tutte le questioni già affrontate e delibate dal Tribunale con la già citata sentenza non definitiva emessa nel corso
6 del presente giudizio, limitandosi a vagliare esclusivamente la bontà dei quesiti integrativi posti al CTU (esclusivamente in tema di prescrizione delle rimesse in conto corrente e usura) e la correttezza dell'operato del CTU contabile in sede di consulenza integrativa.
Sul punto, va preliminarmente chiarito che – partendo dalla premessa che ognuno dei conti correnti oggetto di causa deve considerarsi autonomo rispetto agli altri - ad avviso di chi giudica dovranno essere prese in considerazione esclusivamente le risultanze della prima relazione integrativa, redatta in ossequio ai criteri posti dal Tribunale con la citata ordinanza del 16.3.2022.
Ed invero, correttamente il Tribunale aveva ritenuto di estendere la valutazione in ordine alla prescrizione delle rimesse soltanto al conto corrente n. 27 – 9102; tanto perché l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie era stata tempestivamente sollevata dalla banca convenuta soltanto con riferimento a tale rapporto bancario (cfr. pagine
4, 5, 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta, ove l'eccezione di prescrizione delle rimesse viene riferita espressamente soltanto al rapporto di conto corrente n. 27 -9102).
L'ulteriore indagine contabile, affidata al CTU con provvedimento reso all'udienza del
16.2.2023 (con la quale si chiedeva di estendere l'analisi sull'incidenza della prescrizione delle rimesse solutorie anche ai conti anticipi o comunque collegati a quello principale, recante n. 27 -9102) deve ritenersi, ad avviso di chi giudica, ultronea, poiché volta a verificare l'incidenza sul saldo dare – avere dell'eventuale prescrizione di rimesse su conti collegati mai eccepita formalmente dal convenuto e, pertanto, inconferente ai fini della decisione.
Tali argomentazioni e conclusioni rendono irrilevanti le questioni più volte sollevate dalla banca convenuta in ordine all'individuazione delle rimesse prescritte nei rapporti bancari che traggono origine da un contratto di sconto.
Quanto alla determinazione del saldo da prendere in considerazione per la corretta individuazione delle rimesse solutorie ovvero ripristinatorie, ad avviso di chi giudica, i criteri fissati dal Tribunale con ordinanza del 16.3.2022 sono corretti.
Ed invero, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate, la Corte di Cassazione nella già citata pronuncia a sezioni unite n. 24418/2010, operando la oramai nota distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ha precisato che
“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la
7 nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del
"solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Quanto alla distinzione in concreto tra rimesse solutorie e ripristinatorie, sono da considerarsi rimesse solutorie i versamenti eseguiti su un conto non affidato con saldo negativo;
lo sono ancora i versamenti eseguiti oltre i limiti dell'affidamento in conto corrente con apertura di credito. Hanno funzione ripristinatoria, invece, i versamenti effettuati entro i limiti dell'affidamento in un conto corrente con apertura di credito. (cfr. in senso conforme Corte appello Bari sez. II, 11/04/2019, n.884, ad avviso della quale “In tema di rapporti bancari tra correntisti e istituti di credito, non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come "pagamento", perchè, prima di quel momento, non è configurabile alcun diritto di ripetizione;
di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato (non solo prelevamenti ma anche) versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca (rimesse cd. solutorie) e ciò accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; di contro, non dovrà parlarsi di
"pagamento" quando i versamenti, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente con l'apertura di credito, siano consistiti in meri atti ripristinatori della
8 provvista della quale il correntista potrà ancora continuare a godere (sono le rimesse cd. ripristinatorie)”).
Da ultimo, va chiarito che questo Giudice intende aderire a quell'orientamento giurisprudenziale, oramai prevalente, secondo il quale l'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie deve essere eseguito sulla base del cd. saldo ricalcolato, cioè quello risultante all'esito dell'eliminazione delle poste illegittime e non, invece, su quello risultante dalla documentazione contabile redatta dall'istituto bancario.
In tal senso di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione, sostenendo, con argomentazioni del tutto condivisibili, che “Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito
e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/03/2023, n.7721).
Sulle complessive risultanze della CTU
Il CTU, dottore commercialista e revisore contabile, nel suo elaborato ha applicato correttamente i criteri formulati dal Giudice ed ha fornito una risposta ai quesiti posti in modo chiaro, logico e coerente. In tema di prescrizione, il CTU - partendo dall'ipotesi di calcolo (cd. ipotesi 2) elaborata applicando il criterio del cd. saldo zero - ha accertato l'assenza di saldi negativi/extra fido, con la conseguente impossibilità di individuare rimesse aventi natura solutoria. Ha, pertanto, determinato il saldo finale rielaborato in € 443.768,12 a credito per il correntista (importo invariato rispetto a quello indicato nella prima relazione di
CTU, posta a fondamento della sentenza non definitiva del 16.3.2022).
9 In tema di usura, stante l'assenza dei necessari dati numerici, il CTU ha dichiarato di essere impossibilitato a condurre l'indagine peritale, con il metodo del margine, come richiesto nell'ordinanza del 16.3.2022.
Ne consegue che il saldo finale del conto corrente n. 27 – 9102 è pari ad € 443.768,12 a credito per il correntista.
Come correttamente evidenziato dal CTU nella seconda relazione integrativa del 16.5.2023, tale saldo creditore rielaborato è l'unica posizione creditoria della società correntista nei confronti del stante il pregresso giroconto del saldo dei conti anticipi e del Controparte_3
conto corrente n. 27 – 8837 sul conto corrente ordinario n. 27 – 9102.
Ne consegue che la banca convenuta è obbligata a corrispondere in favore del fallimento la somma di € 443.768,12. Parte_1
Considerata l'assenza di esposizione debitoria da parte del debitore principale nulla sarà dovuto, ovviamente, dai fideiussori, parti in causa.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dalla società in ragione dell'illegittima sottrazione di somme di denaro, la stessa non è meritevole di accoglimento, non avendo parte attrice dato prova in alcun modo del danno patito e tanto meno del rapporto di derivazione causale tra di esso e l'addebito di poste illegittime da parte dell'istituto di credito.
In ordine alla domanda di cancellazione di ogni scorretta segnalazione a sofferenza, stante la sopravvenuta declaratoria di fallimento della società correntista, pare a chi giudica che vi sia sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia sul punto.
Sulle spese di lite
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'istituto di credito convenuto va condannato alla rifusione, in favore degli attori delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori medi con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 260.001 e € 520.000. Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
Parte_1 [...]
e nei confronti di CP_1 Controparte_2 [...]
così provvede: CP_3
- accerta e dichiara che il credito vantato dal nei Parte_1
confronti di ammonta, per i rapporti bancari dedotti in giudizio, ad € Controparte_3
443.768,12, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al soddisfo;
- per l'effetto, condanna al pagamento della suddetta somma in favore Controparte_3
del Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione di ogni scorretta segnalazione a sofferenza;
- accerta e dichiara che, per i rapporti bancari dedotti in giudizio, i fideiussori, CP_1
e , nulla devono in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_3
- condanna al pagamento in favore del Controparte_3 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in
[...] complessive € 22.457,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna al pagamento in favore di e Controparte_3 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in Controparte_2 complessive € 23.950,00, di cui € 1.493,00 per spese ed € 22.457,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati
Fait Francesca e Dell'Anna Misurale Giuseppe, che si sono dichiarati anticipatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta, Controparte_3
Brindisi, 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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