Art. 7.
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , e' sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione".
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , e' sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione".