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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1824/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
OLIVIERI
RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. CLAUDIO SEDDA Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come da allegati alle note scritte sostitutive dell'udienza, depositate il 31 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024 chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge Parte_1
esponendo di aver contratto con lui matrimonio concordatario il 12 giugno Controparte_1
2004, unione dalla quale era nato in [...] il [...] il figlio , ormai maggiorenne ma _1 non ancora economicamente autosufficiente e convivente con essa esponente.
Esponeva che da tempo la convivenza col coniuge era divenuta intollerabile, tanto da indurli a vivere di fatto separati sin dal 2007. Concludeva perché, dichiarata la separazione, fosse posto a carico del sig. un contributo di almeno 350 euro per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente su CP_1 base Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del ragazzo.
pagina 1 di 2 Il resistente si costituiva e, non opponendosi alla domanda principale, sosteneva che il figlio _1 viveva in modo sostanzialmente paritario presso entrambi i genitori, negando per questo di dover corrispondere alla madre alcun contributo per il mantenimento del figlio.
Intervenuto il PM in sede, le parti, alla prima udienza, rappresentavano di aver conseguito un accordo e, in esito alla successiva trattazione cartolare, precisavano le seguenti conclusioni conformi, escludendo di volersi riconciliare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
confermare le condizioni dell'accordo tra i coniugi raggiunto e, in particolare, stabilire che:
1) i coniugi essendo economicamente autosufficienti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, vivendo nel reciproco rispetto;
2) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , il Sig. _1 Controparte_1 verserà direttamente al figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente l'assegno anticipato di
€ 250,00 (duecentocinquanta/00), entro il giorno venti di ogni mese a partire da Aprile 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo CNF adottato dal Tribunale di Sassari.
3) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
4) le spese del giudizio verranno compensate tra le parti;
I Sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e CP_1 Pt_1 sottoscrivono, anche ai fini della rinuncia all'udienza di comparizione delle parti e come esplicita dichiarazione di non volersi riconciliare”.
Tanto premesso, osserva il collegio che le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c., apparendo indiscussa allo stato la loro volontà di separarsi, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il collegio non rileva ragioni ostative al recepimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in corso di causa.
Le spese di lite sono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, dichiara la separazione dei coniugi e in conformità alle Controparte_1 Parte_1 conclusioni congiunte sopra riportate.
Autorizza l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari all'annotazione della sentenza.
Compensa interamente le spese.
Sassari 3 aprile 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1824/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
OLIVIERI
RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. CLAUDIO SEDDA Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come da allegati alle note scritte sostitutive dell'udienza, depositate il 31 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024 chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge Parte_1
esponendo di aver contratto con lui matrimonio concordatario il 12 giugno Controparte_1
2004, unione dalla quale era nato in [...] il [...] il figlio , ormai maggiorenne ma _1 non ancora economicamente autosufficiente e convivente con essa esponente.
Esponeva che da tempo la convivenza col coniuge era divenuta intollerabile, tanto da indurli a vivere di fatto separati sin dal 2007. Concludeva perché, dichiarata la separazione, fosse posto a carico del sig. un contributo di almeno 350 euro per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente su CP_1 base Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del ragazzo.
pagina 1 di 2 Il resistente si costituiva e, non opponendosi alla domanda principale, sosteneva che il figlio _1 viveva in modo sostanzialmente paritario presso entrambi i genitori, negando per questo di dover corrispondere alla madre alcun contributo per il mantenimento del figlio.
Intervenuto il PM in sede, le parti, alla prima udienza, rappresentavano di aver conseguito un accordo e, in esito alla successiva trattazione cartolare, precisavano le seguenti conclusioni conformi, escludendo di volersi riconciliare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
confermare le condizioni dell'accordo tra i coniugi raggiunto e, in particolare, stabilire che:
1) i coniugi essendo economicamente autosufficienti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, vivendo nel reciproco rispetto;
2) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , il Sig. _1 Controparte_1 verserà direttamente al figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente l'assegno anticipato di
€ 250,00 (duecentocinquanta/00), entro il giorno venti di ogni mese a partire da Aprile 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo CNF adottato dal Tribunale di Sassari.
3) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
4) le spese del giudizio verranno compensate tra le parti;
I Sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e CP_1 Pt_1 sottoscrivono, anche ai fini della rinuncia all'udienza di comparizione delle parti e come esplicita dichiarazione di non volersi riconciliare”.
Tanto premesso, osserva il collegio che le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c., apparendo indiscussa allo stato la loro volontà di separarsi, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il collegio non rileva ragioni ostative al recepimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in corso di causa.
Le spese di lite sono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, dichiara la separazione dei coniugi e in conformità alle Controparte_1 Parte_1 conclusioni congiunte sopra riportate.
Autorizza l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari all'annotazione della sentenza.
Compensa interamente le spese.
Sassari 3 aprile 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana
pagina 2 di 2