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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/06/2025 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 1762/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.10 sono presenti l'avv. Alessi Christian per parte ricorrente nonché l'avv.
Ciancimino per la parte resistente
I procuratori delle parti concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1762 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
112, cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv Christian Alessi, per mandato C.F._1
in atti Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il
Grande n. 21, C.F rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in P.IVA_1
atti. Resistente
, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_2
in Roma, nella Via G. Grezar 14.
Convenuto contumace
oggetto: opposizione intimazione pagamento
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/06/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
che qui si dichiara
1. Dichiara la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.59620120000576073 e n.
59620120004893192, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n. 29620229009051935/000
notificata il 16.01.2024;
2.- Condanna l' a rifondere le spese del giudizio, che liquida in Controparte_2
€. 1778,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_1
Esposizione delle ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2025, chiedeva l'annullamento dell'intimazione Parte_1
di pagamento n. 29620229009051935/000 notificata il 16.01.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n.59620120000576073 di euro 5.529,34 e n. 59620120004893192 di euro 2.415,04, aventi ad oggetto contributi IVS per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica gli avvisi di addebito, così come di qualsivoglia ulteriore atto prodromico, e di esserne venuto a conoscenza per la prima volta a seguito dell'impugnata intimazione.
Pertanto, eccepiva la prescrizione dei crediti per essere decorso il termine di cinque anni ex art. 3,
co. 9, L. 335/1995, nonché la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r.
602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione attesa la regolare notifica degli atti impositivi, l'inesistenza della prescrizione e la responsabilità esclusiva di nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi. CP_3
L' , sebbene evocata ritualmente in giudizio, non si costitutiva, Controparte_2 pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il
contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento »).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla
formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss.
c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, nel merito del giudizio, va esaminata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e l'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi
Parte ricorrente ha infatti dedotto che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito sia, in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_4
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall'ente previdenziale, si evince chiaramente la regolare notifica, con racc. a.r., dell'avviso di addebito n.59620120000576073 in data
26.04.2012 e parimenti dell'avviso di addebito n. 59620120004893192 in data 12.12.2012.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-11-2017).
Con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, va invece accoltal'eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale tra le stesse e la notifica dell'intimazione oggi impugnata,
avvenuta il 16.01.2024, posto che gli enti convenuti non hanno documentato di avere compiuto atti interruttivi del termine prescrizionale.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.59620120000576073 e n.
59620120004893192, sottesi all'intimazione impugnata.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale di ed all'esclusiva responsabilità CP_1
della per l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa, Controparte_2
per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 13.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in