Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
Sentenza 30 settembre 2021
Rigetto
Sentenza 17 maggio 2022
Commentari • 2
- 1. La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste non necessita di verificaAccesso limitatoVera Tricarico · https://www.altalex.com/ · 30 agosto 2022
- 2. Legittimazione processuale delle associazioni ambientalisticheYlenia Montana · https://www.diritto.it/ · 14 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 29/01/2021, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/01/2021
N. 00004/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2021, proposto da
Comitato Opzione Zero, Progetto Nascere Meglio, Medicina Democratica-Movimento Lotta per la Salute Onlus, Ecoistituto del Veneto Alex Langer, Casa del Popolo Venezia Aps, AR IG, LI BE, CA MI, OR Tron, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carla Ciani, Debora Pretin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Ministero per i Beni e Le Attivita Culturali e per il Turismo-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Ministero Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Azienda Ulss3 Serenissima, Prefettura - Ufficio Territoriali del Governo di Venezia non costituiti in giudizio;
Città Metropolitana di Venezia, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
nei confronti
Ecoprogetto Venezia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Giuri, Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto n. 47 del 22.10.2020, di adozione ai sensi dell'art. 27 bis D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii. della determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, costituente il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato “Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti-progetto di aggiornamento tecnologico” presentato dalla società Ecoprogetto Venezia S.r.l. e di tutti gli atti e pareri nel medesimo compresi nonché connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Comune di Venezia e di Ecoprogetto Venezia S.r.l. e di Città Metropolitana di Venezia e di Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e di Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che le questioni oggetto di causa, in ragione della loro complessità tecnica, necessitano di approfondimento non compatibile con la natura sommaria della presente sede cautelare;
Ritenuto, quanto al periculum in mora :
- Che esso è stato prospettato con riferimento all’impianto nel suo complesso e che, tuttavia, non può ritenersi attuale né con riguardo alla linea 3, che non è stata autorizzata nell’AIA impugnata, né alla linea 2, che non è ancora stata realizzata e per la quale sono state appena avviate le procedure per l’individuazione dei soggetti affidatari della progettazione e della gestione (allo stato è stata pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la progettazione, la fornitura, l’installazione e la messa in esercizio della linea, cui dovrà seguire un’ulteriore fase di negoziazione ed individuazione del fornitore);
- Che, con riguardo al funzionamento della sola linea 1, attualmente in esercizio provvisorio, non sono prospettati dai ricorrenti specifici pregiudizi e che, tuttavia, tenuto conto dei valori in gioco, appare opportuna la sollecita fissazione dell’udienza di merito, al 23 giugno 2020;
- Che tale misura appare la più adeguata al contemperamento dei contrapposti interessi in quanto:
Da un lato non appaiono prospettabili, quantomeno nelle more, apprezzabili rischi alle ragioni dei ricorrenti, atteso che la linea 1 è già autorizzata, giusta AIA n. 1881/2017 al trattamento di biomasse e che, con i provvedimenti impugnati, viene autorizzato il loro coincenerimento con CSS – già oggetto di analogo trattamento presso la vicina centrale termoelettrica “Palladio” di Enel” - e di fanghi da depurazione civili, in gran parte provenienti da Veritas s.p.a., per i quali è stata documentata, per il 2018 ed il 2020, una concentrazione di PFAS contenuta entro i limiti di rilevabilità individuati dalla Circolare regionale prot. n. 329408 del 17/07/2019;
Dall’altro, dalla sospensione integrale del provvedimento deriverebbe un pregiudizio immediato alla funzionalità del sistema di gestione dei rifiuti del Bacino di Venezia - dovuto alla necessità di avviare a trattamento il CSS in precedenza conferito presso la centrale “Palladio” di ENEL - con possibili ricadute sulla salubrità ambientale.
Visto l’articolo 55, comma 10, cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, che fissa per il giorno 23 giugno 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 28 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO