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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 286 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 286/2025 avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 cpc e pendente TRA
( con l'Avv. Pietro PESACANE come Parte_1 C.F._1 da procura in atti ATTORE
E
( con l'Avv. Luigi SINISI come Controparte_1 C.F._2 da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.07.2025 tenutasi in modalità telematica, le parti hanno concluso come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 617 all'atto di precetto alla stessa notificato in data 16.01.2025 per il pagamento di € 3.136,05 oltre accessori di legge, importo liquidato in favore di
, padre dell'opposta e di , dalla Corte di Appello di Persona_1 Parte_2
Potenza con la sentenza n.148/2015. A fondamento dell'opposizione ha dedotto: a) la nullità del precetto per inosservanza dell'art. 477 cpc avendo la parte notificato contestualmente titolo e precetto senza rispettare il termine di legge;
b) l'incompetenza territoriale avendo la parte indicato la competenza del Tribunale di Viterbo per l'esecuzione forzata contro , Parte_1 la quale, rilevava, non era proprietario di alcun bene mobile o immobile nel territorio di competenza del Tribunale di Viterbo, non potendo, pertanto, trovare applicazione la disposizione dell'art.26 cpc;
c) l'invalidità del mandato alle liti, risultando la procura in atti rilasciata dalla parte all'avv. Luigi Sinisi, in data 14.01.2025, non inerente a tale atto, apparendo, oltretutto tale atto più come procura generale, che come procura speciale. Aggiungeva, che il procuratore poteva autenticare la procura solo nel caso di atto rilasciato a margine od in calce dell'atto introduttivo di una vertenza giudiziaria, necessitando, al di fuori di tali ipotesi, la sola autenticata del notaio;
Alla luce di tali deduzioni, concludeva come in atti.
Costituendosi in giudizio parte convenuta, in via preliminare, senza rinunciare al proprio credito, dichiarava di rinunciare agli effetti dell'atto di precetto opposto nel presente giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Quanto al rilievo di incompetenza territoriale ne contestava la legittimità, non potendo trovare, nel caso in esame, applicazione la disposizione di cui all'art.26 cpc, trattandosi di atto di precetto senza che vi fosse stata menzione alcuna a beni sottoposti a pignoramento. Contestava, inoltre, la eccepita nullità della procura alla luce del dettato dell'art. 83 C.P.C. che stabilisce che, nel caso come quello in esame, la procura fosse da considerare come apposta in calce, in quanto rilasciato su foglio separato che, secondo la indicata disposizione, era congiunto all'atto cui si riferiva e documento informatico alla luce della notifica avvenuta a mezzo pec del 16.01.2025. Risultava, infine, naturale il rilascio di procura, (14.01.2025) prima del precetto (15.01.2025) circostanza conforme a legge poiché tale ultimo atto di precetto faceva riferimento alla procura già rilasciata. All'esito della prima udienza, in assenza di prove da assumere, disposta la discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
Alla luce della dichiarazione di parte opposta che ha rinunciato agli effetti dell'atto di precetto oggi opposto, deve essere dichiara cessata la materia contendere. Quanto alle spese processuali, alla luce del principio la soccombenza virtuale, parte opposta deve essere condannata al pagamento di tali spese. Risulta, infatti, fondato il motivo sollevato da parte opponente relativo alla inosservanza della disposizione di cui all'art. 477 cpc risultando, in maniera inequivoca, che il precetto in esame era stato notificato alla parte prima del decorso del termine di legge previsto dalla indicata disposizione. L'accoglimento di tale rilievo è assorbente di ogni altra questione. Per tali ragioni parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo spese: parametro fino ad euro 5.200, tre fasi di legge, valori minimi in ragione apparendo di facile soluzione la questione trattata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere.
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, spese che si liquidano in complessivi euro 852,00 oltre IVA, CPA e Parte_1
15% spese generali. Viterbo, 18.07.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 286/2025 avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 cpc e pendente TRA
( con l'Avv. Pietro PESACANE come Parte_1 C.F._1 da procura in atti ATTORE
E
( con l'Avv. Luigi SINISI come Controparte_1 C.F._2 da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.07.2025 tenutasi in modalità telematica, le parti hanno concluso come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 617 all'atto di precetto alla stessa notificato in data 16.01.2025 per il pagamento di € 3.136,05 oltre accessori di legge, importo liquidato in favore di
, padre dell'opposta e di , dalla Corte di Appello di Persona_1 Parte_2
Potenza con la sentenza n.148/2015. A fondamento dell'opposizione ha dedotto: a) la nullità del precetto per inosservanza dell'art. 477 cpc avendo la parte notificato contestualmente titolo e precetto senza rispettare il termine di legge;
b) l'incompetenza territoriale avendo la parte indicato la competenza del Tribunale di Viterbo per l'esecuzione forzata contro , Parte_1 la quale, rilevava, non era proprietario di alcun bene mobile o immobile nel territorio di competenza del Tribunale di Viterbo, non potendo, pertanto, trovare applicazione la disposizione dell'art.26 cpc;
c) l'invalidità del mandato alle liti, risultando la procura in atti rilasciata dalla parte all'avv. Luigi Sinisi, in data 14.01.2025, non inerente a tale atto, apparendo, oltretutto tale atto più come procura generale, che come procura speciale. Aggiungeva, che il procuratore poteva autenticare la procura solo nel caso di atto rilasciato a margine od in calce dell'atto introduttivo di una vertenza giudiziaria, necessitando, al di fuori di tali ipotesi, la sola autenticata del notaio;
Alla luce di tali deduzioni, concludeva come in atti.
Costituendosi in giudizio parte convenuta, in via preliminare, senza rinunciare al proprio credito, dichiarava di rinunciare agli effetti dell'atto di precetto opposto nel presente giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Quanto al rilievo di incompetenza territoriale ne contestava la legittimità, non potendo trovare, nel caso in esame, applicazione la disposizione di cui all'art.26 cpc, trattandosi di atto di precetto senza che vi fosse stata menzione alcuna a beni sottoposti a pignoramento. Contestava, inoltre, la eccepita nullità della procura alla luce del dettato dell'art. 83 C.P.C. che stabilisce che, nel caso come quello in esame, la procura fosse da considerare come apposta in calce, in quanto rilasciato su foglio separato che, secondo la indicata disposizione, era congiunto all'atto cui si riferiva e documento informatico alla luce della notifica avvenuta a mezzo pec del 16.01.2025. Risultava, infine, naturale il rilascio di procura, (14.01.2025) prima del precetto (15.01.2025) circostanza conforme a legge poiché tale ultimo atto di precetto faceva riferimento alla procura già rilasciata. All'esito della prima udienza, in assenza di prove da assumere, disposta la discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
Alla luce della dichiarazione di parte opposta che ha rinunciato agli effetti dell'atto di precetto oggi opposto, deve essere dichiara cessata la materia contendere. Quanto alle spese processuali, alla luce del principio la soccombenza virtuale, parte opposta deve essere condannata al pagamento di tali spese. Risulta, infatti, fondato il motivo sollevato da parte opponente relativo alla inosservanza della disposizione di cui all'art. 477 cpc risultando, in maniera inequivoca, che il precetto in esame era stato notificato alla parte prima del decorso del termine di legge previsto dalla indicata disposizione. L'accoglimento di tale rilievo è assorbente di ogni altra questione. Per tali ragioni parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo spese: parametro fino ad euro 5.200, tre fasi di legge, valori minimi in ragione apparendo di facile soluzione la questione trattata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere.
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, spese che si liquidano in complessivi euro 852,00 oltre IVA, CPA e Parte_1
15% spese generali. Viterbo, 18.07.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco