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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/08/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4175/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4175/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Cile), il 13/11/1994 ed elettivamente domiciliata in Via XX Settembre 16/7, Genova
(GE) presso e nello studio dell'Avv. GAIBISSO ELISABETTA (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al C.F._2 ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ...) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Che il Tribunale adito, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede, a cura della cancelleria, in via principale e nel merito, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) disporre la rettifica degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e del nome anagrafico da a con tutti i Parte_1 Persona_1 provvedimenti e i diritti consequenziali conne sa ottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, sia primari che secondari); 2) per l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di registrazione dell'Atto di Nascita, di Residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile onde consentire la rettificazione / adeguamento/ correzione / sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio 3) in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, autorizzare parte ricorrente ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da femminili a maschili sia primari che secondari”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova autorizzi il ricorrente al cambiamento di sesso da femminile a maschile con i provvedimenti conseguenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore, residente in [...]9504 (LA FLORIDA), è persona coniugata avendo contratto matrimonio (non trascritto in Italia) il 22/05/2025 in Cile con la IG.ra Controparte_2
Nel 2002 ha ottenuto, unitamente ai suoi familiari la cittadinanza italiana ed ha altresì ottenuto l'iscrizione all'anagrafe di LO (GE) come cittadino AIRE;
Nel 2021 l'attore, essendogli stata pacificamente diagnosticata la disforia di genere, ha avviato in Cile richiesta di rettifica del nome e del genere anagrafico, finalizzando quindi il suo percorso di affermazione di genere da femminile a maschile con l'assegnazione del nome di elezione . Persona_1
Essendo ora il IG. intenzionato a trascorrere un luogo periodo in Italia Persona_1 al fine di valutare ivi un definitivo trasferimento, richiede altresì l'adeguamento dei documenti italiani al genere di elezione maschile in conformità ai già posseduti documenti cileni.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Deduce, pertanto, di essere affetto da disforia di genere della persona (DIG) acclarata dagli specialisti dai quali è stato seguito nel percorso di transizione.
Essendo la terapia ormonale intrapresa ormai avanzata, parte attrice ha confermato essere irreversibile la volontà di rettificare il proprio sesso anagrafico con il relativo mutamento di nome da a Parte_1 Persona_1
Il percorso di affermazione e riassegnazione di genere nonché il relativo percorso terapeutico sono stati sino ad oggi perseguiti con successo e senza ostacoli ed il IG. vive stabilmente con un'identità e un'espressione maschile, mostrando in tale Pt_1 ruolo un ottimo adattamento psicologico.
A riprova di quanto affermato parte attrice ha prodotto documentazione relativa tanto al percorso medico quanto al percorso psicologico (doc. 13 - 14).
2. In sede di udienza il IG. ha confermato quanto esposto in ricorso dichiarando, Pt_1 inoltre, di essersi sottoposto in Cile ad un intervento di mastectomia e la moglie, IG.ra
, anch'ella presente in udienza, si è dichiarata favorevole al cambiamento del CP_2 nome del marito.
3. L'attore chiede, pertanto, di eliminare la disarmonia tra identità psichica (maschile) e identità fisica (femminile) attraverso la modifica del sesso annotato sullo Stato Civile e il cambiamento del nome da a con conseguenti Parte_1 Persona_1 modifiche di tutti i documenti. Chiede inoltre in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, l'autorizzare ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da femminili a maschili sia primari che secondari.
Questo tribunale ha adottato da tempo un indirizzo giurisprudenziale1 poi consacrato nella nota sentenza della Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015) secondo cui Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. La documentazione medica prodotta da parte ricorrente, proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della propria funzione, provano l'esistenza della disforia di genere nel ricorrente e il percorso medico, psicologico e ormonale seguito per giungere a chiedere in maniera irrevocabile la rettificazione legale del sesso e del genere da femminile a maschile. Dalla documentazione prodotta risulta poi che il ricorrente agisce da tempo in ogni contesto sociale come uomo con piena soddisfazione del suo nuovo stato raggiunto. Come evidenziato l'attribuzione anagrafica del sesso femminile, con conseguente presenza del nome femminile in tutti i documenti, crea una situazione di profondo disagio per l'attore.
La necessità di eliminare la disarmonia tra identità psichica (femminile) e identità fisica (maschile) attraverso la rettifica del nome non richiede necessariamente l'intervento chirurgico preventivo né impone quello successivo che resta affidato alla autodeterminazione del ricorrente. La stessa modifica delle sembianze, già operata, lo stile di vita assunto e la considerazione di se acquisita evidenziano come tale richiesta si inquadra nel processo evolutivo del soggetto. La richiesta può essere accolta sia perché non emergono elementi ostativi o controinteressi di figli o coniugi a tale scelta personale, sia perché coerente con un percorso evolutivo del soggetto e necessaria per completare tale percorso.
Va autorizzata fin d'ora la rettifica del nome in quanto la modifica delle sembianze già operata, impone di garantire il diritto all'autodeterminazione del ricorrente nel voler essere identificato, anche anagraficamente, come persona di sesso maschile. Le dichiarazioni rese all'udienza confermano e provano la volontà dell'attore, che appare libero da costrizioni ed induzioni.
Non è poi necessario autorizzare l'operazione medico-chirurgica demolitoria degli organi sessuali femminili e, conseguentemente, costruttiva degli organi maschili al fine di ottenere la coincidenza tra il “soma” e la “psiche” dell'attore: ai fini della rettificazione del sesso tale operazione non è necessaria ed ai sensi della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale non è più necessaria l'autorizzazione del giudice essendo sufficiente la manifestazione di volontà della persona che intende sottoporsi a tale intervento.
Il Pm si è costituito nel procedimento chiedendo pronunciarsi la rettifica di sesso.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone la rettifica dello Stato Civile determinando il sesso della parte attrice in maschile con relativo cambiamento di nome da ad Parte_1 Parte_2 nato a [...], il [...]
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO (GE) a procedere all'annotazione della presente sentenza, sullo Stato Civile con rettificazione del sesso e del nome.
Autorizza altresì il cambiamento di nome in tutti gli atti e i documenti in cui sarà necessario, in particolare: carta d'identità, passaporto, codice fiscale, tesserino sanitario, patente di guida, attestati scolastici, titoli di proprietà, atti notarili in genere, contratti di lavoro, utenze e quant'altro si renderà necessario.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Genova il giorno 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza 5 marzo 2015 Tribunale di Genova secondo cui: “nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici”
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4175/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Cile), il 13/11/1994 ed elettivamente domiciliata in Via XX Settembre 16/7, Genova
(GE) presso e nello studio dell'Avv. GAIBISSO ELISABETTA (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al C.F._2 ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ...) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Che il Tribunale adito, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede, a cura della cancelleria, in via principale e nel merito, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) disporre la rettifica degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e del nome anagrafico da a con tutti i Parte_1 Persona_1 provvedimenti e i diritti consequenziali conne sa ottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, sia primari che secondari); 2) per l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di registrazione dell'Atto di Nascita, di Residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile onde consentire la rettificazione / adeguamento/ correzione / sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio 3) in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, autorizzare parte ricorrente ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da femminili a maschili sia primari che secondari”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova autorizzi il ricorrente al cambiamento di sesso da femminile a maschile con i provvedimenti conseguenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore, residente in [...]9504 (LA FLORIDA), è persona coniugata avendo contratto matrimonio (non trascritto in Italia) il 22/05/2025 in Cile con la IG.ra Controparte_2
Nel 2002 ha ottenuto, unitamente ai suoi familiari la cittadinanza italiana ed ha altresì ottenuto l'iscrizione all'anagrafe di LO (GE) come cittadino AIRE;
Nel 2021 l'attore, essendogli stata pacificamente diagnosticata la disforia di genere, ha avviato in Cile richiesta di rettifica del nome e del genere anagrafico, finalizzando quindi il suo percorso di affermazione di genere da femminile a maschile con l'assegnazione del nome di elezione . Persona_1
Essendo ora il IG. intenzionato a trascorrere un luogo periodo in Italia Persona_1 al fine di valutare ivi un definitivo trasferimento, richiede altresì l'adeguamento dei documenti italiani al genere di elezione maschile in conformità ai già posseduti documenti cileni.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Deduce, pertanto, di essere affetto da disforia di genere della persona (DIG) acclarata dagli specialisti dai quali è stato seguito nel percorso di transizione.
Essendo la terapia ormonale intrapresa ormai avanzata, parte attrice ha confermato essere irreversibile la volontà di rettificare il proprio sesso anagrafico con il relativo mutamento di nome da a Parte_1 Persona_1
Il percorso di affermazione e riassegnazione di genere nonché il relativo percorso terapeutico sono stati sino ad oggi perseguiti con successo e senza ostacoli ed il IG. vive stabilmente con un'identità e un'espressione maschile, mostrando in tale Pt_1 ruolo un ottimo adattamento psicologico.
A riprova di quanto affermato parte attrice ha prodotto documentazione relativa tanto al percorso medico quanto al percorso psicologico (doc. 13 - 14).
2. In sede di udienza il IG. ha confermato quanto esposto in ricorso dichiarando, Pt_1 inoltre, di essersi sottoposto in Cile ad un intervento di mastectomia e la moglie, IG.ra
, anch'ella presente in udienza, si è dichiarata favorevole al cambiamento del CP_2 nome del marito.
3. L'attore chiede, pertanto, di eliminare la disarmonia tra identità psichica (maschile) e identità fisica (femminile) attraverso la modifica del sesso annotato sullo Stato Civile e il cambiamento del nome da a con conseguenti Parte_1 Persona_1 modifiche di tutti i documenti. Chiede inoltre in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, l'autorizzare ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da femminili a maschili sia primari che secondari.
Questo tribunale ha adottato da tempo un indirizzo giurisprudenziale1 poi consacrato nella nota sentenza della Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015) secondo cui Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. La documentazione medica prodotta da parte ricorrente, proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della propria funzione, provano l'esistenza della disforia di genere nel ricorrente e il percorso medico, psicologico e ormonale seguito per giungere a chiedere in maniera irrevocabile la rettificazione legale del sesso e del genere da femminile a maschile. Dalla documentazione prodotta risulta poi che il ricorrente agisce da tempo in ogni contesto sociale come uomo con piena soddisfazione del suo nuovo stato raggiunto. Come evidenziato l'attribuzione anagrafica del sesso femminile, con conseguente presenza del nome femminile in tutti i documenti, crea una situazione di profondo disagio per l'attore.
La necessità di eliminare la disarmonia tra identità psichica (femminile) e identità fisica (maschile) attraverso la rettifica del nome non richiede necessariamente l'intervento chirurgico preventivo né impone quello successivo che resta affidato alla autodeterminazione del ricorrente. La stessa modifica delle sembianze, già operata, lo stile di vita assunto e la considerazione di se acquisita evidenziano come tale richiesta si inquadra nel processo evolutivo del soggetto. La richiesta può essere accolta sia perché non emergono elementi ostativi o controinteressi di figli o coniugi a tale scelta personale, sia perché coerente con un percorso evolutivo del soggetto e necessaria per completare tale percorso.
Va autorizzata fin d'ora la rettifica del nome in quanto la modifica delle sembianze già operata, impone di garantire il diritto all'autodeterminazione del ricorrente nel voler essere identificato, anche anagraficamente, come persona di sesso maschile. Le dichiarazioni rese all'udienza confermano e provano la volontà dell'attore, che appare libero da costrizioni ed induzioni.
Non è poi necessario autorizzare l'operazione medico-chirurgica demolitoria degli organi sessuali femminili e, conseguentemente, costruttiva degli organi maschili al fine di ottenere la coincidenza tra il “soma” e la “psiche” dell'attore: ai fini della rettificazione del sesso tale operazione non è necessaria ed ai sensi della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale non è più necessaria l'autorizzazione del giudice essendo sufficiente la manifestazione di volontà della persona che intende sottoporsi a tale intervento.
Il Pm si è costituito nel procedimento chiedendo pronunciarsi la rettifica di sesso.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone la rettifica dello Stato Civile determinando il sesso della parte attrice in maschile con relativo cambiamento di nome da ad Parte_1 Parte_2 nato a [...], il [...]
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO (GE) a procedere all'annotazione della presente sentenza, sullo Stato Civile con rettificazione del sesso e del nome.
Autorizza altresì il cambiamento di nome in tutti gli atti e i documenti in cui sarà necessario, in particolare: carta d'identità, passaporto, codice fiscale, tesserino sanitario, patente di guida, attestati scolastici, titoli di proprietà, atti notarili in genere, contratti di lavoro, utenze e quant'altro si renderà necessario.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Genova il giorno 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza 5 marzo 2015 Tribunale di Genova secondo cui: “nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici”