Decreto cautelare 23 aprile 2024
Decreto cautelare 30 aprile 2024
Ordinanza cautelare 24 maggio 2024
Sentenza 5 dicembre 2025
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- 1. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00875/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2024, proposto da
CC IT LO FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PE LF NN, OT LI CA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. della comunicazione SUAP pratica n. PCCVTR70R18A4790–20022024-0943 – SUAP 1169 – [...]CC IT – Prot. REP_PROV_PV/PV – SUPRO/0015811 del 21.02.2024, limitatamente alla seguente parte: “1) L’attrazione ROTONDA PALLONI SU BIDONI cod. id. 0180680034/2010 non può essere ammessa al parco ai sensi dell’art. 4.8 del Regolamento” (doc. n. 1);
2. del verbale della seduta della Commissione del Comune di Pavia – Fiera di Pentecoste 2024 del 26.03.2024, limitatamente alla seguente parte: “attrazioni soggette a violazioni amministrative escluse dalla partecipazione art. 4.8 regolamento CC IT “rotonda palloni su bidoni” Cod. Id. 018068-0034/2010 piccola attrazione diam. mt. 5,00” (doc. n. 2);
3. di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pavia;
Vista la memoria del 13.11.2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2025 la dott.ssa AN IN e vista la dichiarazione di passaggio in decisione, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Parte ricorrente, che svolge attività di “Spettacolo Viaggiante”, ha impugnato con ricorso ritualmente notificato, il mancato rilascio dell’autorizzazione per la installazione di una delle attrazioni (denominata “Rotonda Palloni su Bidoni”) nell’ambito del Luna-Park di Pentecoste, nel Comune di Pavia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pavia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 13.11.2025, notifica al Comune, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso chiedendo la dichiarazione di estinzione, con compensazione delle spese.
Il Comune di Pavia ha aderito alla rinuncia, con compensazione delle spese.
II) Il Collegio dà atto della rinuncia e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a., con compensazione delle spese su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE IE, Presidente
AN IN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | TE IE |
IL SEGRETARIO