Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 28.1.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.20008/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Diego Militerni
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Perna - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.9.2024 la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249032999027000 avente ad oggetto - tra l'altro - le somme vantate CP_ dall' a titolo di contributi, sanzioni ed accessori negli avvisi di addebito n. 37120190024622746000, 37120210002953308000 e 37120210002953409000, pari rispettivamente ad € 12.659,88, € 33.248,31 ed € 508,50. In particolare:
- ha eccepito la prescrizione e la decadenza dell'agente impositore dal diritto a riscuotere;
- ha dedotto che, non avendo ricevuto gli avvisi di addebito non conosce i motivi dell'iscrizione a ruolo;
- lamenta la “nullità della intimazione di pagamento per l'assenza di riferimenti di calcoli circa gli interessi maturati sulle cifre richieste”.
Sulla base di tali premesse, ha così concluso:
Accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme di competenza del Tribunale di Napoli sez. Lavoro, richieste in pagamento dall'Ente Riscossore risultanti all'intimazione di pagamento opposta per nullità della notifica degli atti prodromici;
Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito impugnate per decadenza e prescrizione dei crediti contributivi oggetto delle stesse;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
In particolare ha dedotto:
- che gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati tutti notificati alla ricorrente e non sono stati opposti da quest'ultima nel termine di 40 giorni;
- che, conseguentemente, non possono essere esaminate “eccezioni di merito circa gli addebiti”;
L'istituto, inoltre, a riprova che la società fosse ben a conoscenza degli avvisi di addebito per cui è causa (relativi a contributi dovuti in relazione a denunce mensili), ha evidenziato che la stessa, in relazione a questi ultimi ha proposto richieste di dilazione, poi revocate.
Si è costituita tempestivamente in giudizio anche l' Controparte_2
che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto
[...] del ricorso.
In sintesi ha dedotto:
- la tardività della impugnativa della intimazione di pagamento in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine di 40 giorni successivo alla notifica della stessa, avvenuta il
18.6.2024; Cont
- la “carenza di responsabilità dell' per la notifica degli avvisi di addebito e per la prescrizione eventualmente precedentemente maturata”;
- che, in ogni caso, “tutti e tre i menzionati avvisi sono stati oggetto di istanze di rateizzo e parziale riscossione con la conseguenziale dimostrazione della perfetta conoscenza degli stessi da parte della società ricorrente”, e segnatamente:
• l'avviso di addebito 37120190024622746000 è stato oggetto della istanza di rateizzo identificativo 526103 presentata il 05/03/2020, accolta con la concessione del relativo piano dal quale, tuttavia, la ricorrente decadeva per mancato pagamento;
nonché della istanza di rateizzo identificativo al n. 618688 del 15 novembre 2022
(con relativo rigetto proprio in ragione della precedente decadenza);
• gli avvisi di addebito 37120210002953308000 e 37120210002953409000 sono stati oggetto della istanza identificativo n. 618688 del 15 novembre 2022, oggetto di accoglimento parziale (come sopra evidenziato, veniva esclusa dal piano concesso
l'avviso di addebito n. 37120190024622746000 “in quanto riferito a carichi già decaduti da una precedente rateizzazione prot. n. 526103 presentata il 05/03/2020”)
- che, “ancor prima della intimazione qui opposta, la ricorrente ha ricevuto il 19 maggio
2022 una precedente intimazione di pagamento n. 07120229013536282000, in relazione all'avviso di addebito 37120190024622746000”.
*** Posto che l'intimazione di pagamento opposta ha ad oggetto una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, e che la ricorrente ha impugnato la stessa solo con riferimento agli avvisi di addebito innanzi riportati, la domanda è infondata. In primo luogo, deve evidenziarsi che non è previsto alcun termine di legge per opporsi alle intimazioni di pagamento (il termine di 40 giorni menzionato dall'Agente per la riscossione
è relativo alle opposizioni agli avvisi di addebito o alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi).
Sempre in via preliminare si rileva che, diversamente da quanto lamentato in ricorso gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati tutti regolarmente notificati a mezzo pec nelle date riportate nell'intimazione di pagamento, così come si evince dalle relative “ricevute di CP_ consegna” depositate dall'
In particolare:
- quello n. 37120190024622746000 le è stato notificato in data 31.12.2019
- quello n. 37120210002953308000 le è stato notificato in data 05.11.2021
- quello n. 37120210002953409000 le è stato notificato in data 05.11.2021
Appurata la regolare notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, non avendo l'istante proposto opposizione nel termine di legge, non può essere esaminata alcuna delle eccezioni solevate in ricorso, e segnatamente la decadenza e la prescrizione riferita alla data della notifica di tali atti.
Per completezza, si rileva che la prescrizione neppure è maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Ed invero, posto che trattasi di prescrizione quinquennale (SSUU n. 23397/2016) dalla data di notifica di ciascuno dei suindicati avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa (18.6.2024 - cfr. relativa ricevuta di consegna della pec prodotta dall' ), non sono decorsi 5 anni. Controparte_2
E tanto, a prescindere:
- dalla sospensione della prescrizione per 311 giorni disposta dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia Covid-19 (dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ex art. 37, comma 2, D.L. n. 27/2020, convertito in L. n. 27/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021, ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021);
- dagli atti interruttivi dedotti e prodotti dall'agente per la riscossione, e segnatamente:
• le istanze di rateizzo del 5.3.2020 (relativa all'avviso di addebito 37120190024622746000) e dell'11.11.2022 (relativa a tutti e tre gli avvisi di addebito per cui è causa), costituenti riconoscimento di debito;
• l'intimazione di pagamento n. 07120229013536282000, notificata via pec il 19.5.2022, relativa all'avviso di addebito 37120190024622746000
Quanto, infine, all'eccezione di “nullità della intimazione di pagamento per l'assenza di riferimenti di calcoli circa gli interessi maturati sulle cifre richieste”, si rileva:
- che l'intimazione di pagamento non prevede interessi ulteriori a quelli indicati negli avvisi di addebito;
- che, quanto al calcolo degli interessi indicati in questi ultimi, per quanto innanzi esposto, la ricorrente avrebbe dovuto fare valere ogni doglianza entro 40 giorni dal ricevimento degli avvisi di addebito medesimi. Concludendo, la domanda deve essere rigettata.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna la ricorrente a pagare i compensi di lite ai convenuti, che liquida in € 6.000,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% in favore dell' , nonché € 6.000,00 oltre rimborso forfettario dei Controparte_2 compensi di lite nella misura del 15% in favore dell' . CP_1
In Napoli, il 28.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano