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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott.ssa
Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4483/2023 RG avente ad
OGGETTO: Rapporto di Agenzia vertente TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Ludovico Montera;
RICORRENTE
E
, rapp.to e dif. dall'Avv. Daniela Ferraro, elett.te dom.ta presso il Controparte_1 suo studio in Acerra, alla via Santolo Riemma n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 02/08/2023, la società ricorrente in epigrafe, operante nell'ambito della comunicazione, web agency , servizi di siti web, grafica, pubblicità, Marketing, ADV, progettazione stand fiere, premetteva di aver conferito al resistente l'incarico di agente con contratto in data 31.08.2020 e di aver revocato il suddetto incarico con comunicazione del 30.03.2021; di aver corrisposto al resistente la somma complessiva di € 3.294,00 a titolo di anticipi provvigionali, dei quali, stante la risoluzione del contratto, chiedeva allo stesso la restituzione;
che, tuttavia, nell'impossibilità di una composizione bonaria, depositava ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Salerno il quale, con decreto emesso in data 10.11.2021 (n. 2084/2021), ingiungeva al resistente il pagamento della somma capitale di € 3.294,00, oltre ad interessi e spese legali per il procedimento monitorio;
che, eccepita da parte del in sede di CP_1 opposizione al predetto decreto ingiuntivo l'incompetenza del giudice adito, veniva emessa sentenza n. 2148/2023 depositata il 23.06.2023, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza e revocato il decreto ingiuntivo. Tutto ciò premesso, la ricorrente nel riassumere il giudizio chiedeva l'accertamento del diritto alla restituzione della somma di € 3.294,00 versata a titolo di anticipi provvigionali e la condanna in suo favore al pagamento della predetta somma, oltre ad interessi e spese legali da attribuirsi al procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio, il resistente eccepiva la nullità del ricorso e deduceva di non aver ricevuto sempre il pagamento della provvigione sugli affari conclusi dalla società con i clienti da lui procacciati. In particolare, evidenziava che, in relazione ad un contratto concluso dalla società ricorrente con “La Controparte_2
, dell'importo di € 14.000,00, la ricorrente decideva, arbitrariamente, di
[...] ridurre al 10% le provvigioni concordate nella misura del 20% ed inoltre di non avere ricevuto, per l'intera durata del rapporto di lavoro, alcun conguaglio trimestrale circa la corresponsione degli anticipi provvigionali come contrattualmente previsto. Tanto premesso, il resistente concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato e, in subordine, per la rideterminazione del quantum spettante alla società ricorrente, oltre alla condanna della stessa al pagamento delle spese di diritti e onorari, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario. Rinviata la causa per discussione, essendosi ritenuta la prova testimoniale inammissibile in quanto vertente su circostanze irrilevanti e/o pacifiche e/o documentalmente provate, all'odierna udienza la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Va in limine qualificata la presente azione con cui la società ricorrente ha agito per ottenere la restituzione di somme corrisposte a titolo di anticipi provvigionali nel corso del rapporto di agenzia intercorso con il resistente come azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.). Come chiarito dalla Cassazione civile sez. lav., 31/07/2024, (ud. 12/06/2024, dep. 31/07/2024), n.21523, “La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria
o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (v. Cass. n. 30713 del 2018; n. 18266 del 2018). Si è precisato che, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. n. 17146 del 2003; n. 3387 del 2001; n. 7027 del 1997). Con riferimento al rapporto di agenzia, si è ribadito che, ove il preponente agisca per la restituzione di somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente (così Cass. ordinanza n. 28878 del 2022”). Posto che la corresponsione degli anticipi provvigionali al è pacifica, avendo CP_1 anzi lo stesso dedotto di avere ricevuto a tale titolo il maggiore importo di € 4.600,00 come dimostrano le fatture prodotte (dalle quali risultano i seguenti anticipi al netto della ritenuta: € 549,00 l'8-3-21 ed altri 4 da € 915,99 ciascuno nelle date del 10-11-20, 9-12-20, 8-1-21, 8-2-21), si osserva che, applicando la predetta regola di distribuzione dell'onere probatorio, la avrebbe Parte_1 dovuto altresì fornire la prova dell'assenza di giustificazione causale degli stessi, onere al quale la stessa non ha assolto. Si osserva in particolare che, alla stregua delle scarne allegazioni contenute in ricorso, la società pretende di far discendere sic et sempliciter dalla risoluzione del contratto di agenzia il proprio diritto alla restituzione degli anticipi provvigionali, laddove la stessa avrebbe dovuto quanto meno comparare le somme versate a titolo di anticipo e le provvigioni realmente maturate al fine di dimostrare di avere corrisposto provvigioni in eccesso rispetto a quelle effettivamente spettanti all'agente. Peraltro, come eccepito da parte resistente, neppure è dato comprendersi in che modo sia stata computata la somma di € 3.294,00 in questa sede richiesta, che per quanto detto dovrebbe risultare dallo scomputo tra anticipi e provvigioni maturate, dato quest'ultimo che in difetto di rendicontazione da parte della preponente non è neppure verificabile dall'agente. Si rileva poi che la non ha neppure dedotto a quali mesi si Parte_1 riferirebbero gli acconti di cui è pretesa la restituzione, così impedendo di accertare se negli stessi fossero stati conclusi degli affari ed in caso positivo per quale ammontare, oltre a non avere preso posizione sui contratti depositati dal in CP_1 giudizio, che sarebbero stati conclusi per suo tramite. Quanto poi alla circostanza, oltremodo genericamente dedotta, del mancato raggiungimento di un volume di affari minimo (€ 24.000,00), si osserva in ogni caso che, come emerge dalla lettura dell'art.
6.3 del contratto di agenzia, la stessa avrebbe legittimato la mancata corresponsione di anticipi, circostanza differente da quella posta a base del ricorso con cui si chiede la restituzione di acconti pacificamente corrisposti. Quanto alle altre circostanze allegate dalla società, quella del non avere il CP_1 fatto 15 visite al mese e del non avere reperito nuovi clienti, la prova articolata dalla ricorrente è apparsa inammissibile essendo le stesse irrilevanti atteso, quanto alla prima, che la provvigione spetta a prescindere sulla base della mera conclusione di un contratto che poi sia andato a buon fine e, quanto alla seconda, che la stessa è sconfessata dal fatto che la società non pretendeva la restituzione di tutti gli anticipi corrisposti, il ché attesta che quanto meno alcuni affari siano stati per suo tramite conclusi. Il ricorso va in conclusione rigettato, non avendo la assolto all'onere Parte_1 probatorio che sulla stessa incombeva dell'assenza di giustificazione causale degli anticipi corrisposti al . CP_1
Le spese di lite sono compensate anche alla luce dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario in ordine al riparto di oneri probatori in caso di azione ex art. 2033 c.c..
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola, 13/5/2024
IL GIUDICE
dott. Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott.ssa
Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4483/2023 RG avente ad
OGGETTO: Rapporto di Agenzia vertente TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Ludovico Montera;
RICORRENTE
E
, rapp.to e dif. dall'Avv. Daniela Ferraro, elett.te dom.ta presso il Controparte_1 suo studio in Acerra, alla via Santolo Riemma n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 02/08/2023, la società ricorrente in epigrafe, operante nell'ambito della comunicazione, web agency , servizi di siti web, grafica, pubblicità, Marketing, ADV, progettazione stand fiere, premetteva di aver conferito al resistente l'incarico di agente con contratto in data 31.08.2020 e di aver revocato il suddetto incarico con comunicazione del 30.03.2021; di aver corrisposto al resistente la somma complessiva di € 3.294,00 a titolo di anticipi provvigionali, dei quali, stante la risoluzione del contratto, chiedeva allo stesso la restituzione;
che, tuttavia, nell'impossibilità di una composizione bonaria, depositava ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Salerno il quale, con decreto emesso in data 10.11.2021 (n. 2084/2021), ingiungeva al resistente il pagamento della somma capitale di € 3.294,00, oltre ad interessi e spese legali per il procedimento monitorio;
che, eccepita da parte del in sede di CP_1 opposizione al predetto decreto ingiuntivo l'incompetenza del giudice adito, veniva emessa sentenza n. 2148/2023 depositata il 23.06.2023, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza e revocato il decreto ingiuntivo. Tutto ciò premesso, la ricorrente nel riassumere il giudizio chiedeva l'accertamento del diritto alla restituzione della somma di € 3.294,00 versata a titolo di anticipi provvigionali e la condanna in suo favore al pagamento della predetta somma, oltre ad interessi e spese legali da attribuirsi al procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio, il resistente eccepiva la nullità del ricorso e deduceva di non aver ricevuto sempre il pagamento della provvigione sugli affari conclusi dalla società con i clienti da lui procacciati. In particolare, evidenziava che, in relazione ad un contratto concluso dalla società ricorrente con “La Controparte_2
, dell'importo di € 14.000,00, la ricorrente decideva, arbitrariamente, di
[...] ridurre al 10% le provvigioni concordate nella misura del 20% ed inoltre di non avere ricevuto, per l'intera durata del rapporto di lavoro, alcun conguaglio trimestrale circa la corresponsione degli anticipi provvigionali come contrattualmente previsto. Tanto premesso, il resistente concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato e, in subordine, per la rideterminazione del quantum spettante alla società ricorrente, oltre alla condanna della stessa al pagamento delle spese di diritti e onorari, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario. Rinviata la causa per discussione, essendosi ritenuta la prova testimoniale inammissibile in quanto vertente su circostanze irrilevanti e/o pacifiche e/o documentalmente provate, all'odierna udienza la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Va in limine qualificata la presente azione con cui la società ricorrente ha agito per ottenere la restituzione di somme corrisposte a titolo di anticipi provvigionali nel corso del rapporto di agenzia intercorso con il resistente come azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.). Come chiarito dalla Cassazione civile sez. lav., 31/07/2024, (ud. 12/06/2024, dep. 31/07/2024), n.21523, “La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria
o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (v. Cass. n. 30713 del 2018; n. 18266 del 2018). Si è precisato che, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. n. 17146 del 2003; n. 3387 del 2001; n. 7027 del 1997). Con riferimento al rapporto di agenzia, si è ribadito che, ove il preponente agisca per la restituzione di somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente (così Cass. ordinanza n. 28878 del 2022”). Posto che la corresponsione degli anticipi provvigionali al è pacifica, avendo CP_1 anzi lo stesso dedotto di avere ricevuto a tale titolo il maggiore importo di € 4.600,00 come dimostrano le fatture prodotte (dalle quali risultano i seguenti anticipi al netto della ritenuta: € 549,00 l'8-3-21 ed altri 4 da € 915,99 ciascuno nelle date del 10-11-20, 9-12-20, 8-1-21, 8-2-21), si osserva che, applicando la predetta regola di distribuzione dell'onere probatorio, la avrebbe Parte_1 dovuto altresì fornire la prova dell'assenza di giustificazione causale degli stessi, onere al quale la stessa non ha assolto. Si osserva in particolare che, alla stregua delle scarne allegazioni contenute in ricorso, la società pretende di far discendere sic et sempliciter dalla risoluzione del contratto di agenzia il proprio diritto alla restituzione degli anticipi provvigionali, laddove la stessa avrebbe dovuto quanto meno comparare le somme versate a titolo di anticipo e le provvigioni realmente maturate al fine di dimostrare di avere corrisposto provvigioni in eccesso rispetto a quelle effettivamente spettanti all'agente. Peraltro, come eccepito da parte resistente, neppure è dato comprendersi in che modo sia stata computata la somma di € 3.294,00 in questa sede richiesta, che per quanto detto dovrebbe risultare dallo scomputo tra anticipi e provvigioni maturate, dato quest'ultimo che in difetto di rendicontazione da parte della preponente non è neppure verificabile dall'agente. Si rileva poi che la non ha neppure dedotto a quali mesi si Parte_1 riferirebbero gli acconti di cui è pretesa la restituzione, così impedendo di accertare se negli stessi fossero stati conclusi degli affari ed in caso positivo per quale ammontare, oltre a non avere preso posizione sui contratti depositati dal in CP_1 giudizio, che sarebbero stati conclusi per suo tramite. Quanto poi alla circostanza, oltremodo genericamente dedotta, del mancato raggiungimento di un volume di affari minimo (€ 24.000,00), si osserva in ogni caso che, come emerge dalla lettura dell'art.
6.3 del contratto di agenzia, la stessa avrebbe legittimato la mancata corresponsione di anticipi, circostanza differente da quella posta a base del ricorso con cui si chiede la restituzione di acconti pacificamente corrisposti. Quanto alle altre circostanze allegate dalla società, quella del non avere il CP_1 fatto 15 visite al mese e del non avere reperito nuovi clienti, la prova articolata dalla ricorrente è apparsa inammissibile essendo le stesse irrilevanti atteso, quanto alla prima, che la provvigione spetta a prescindere sulla base della mera conclusione di un contratto che poi sia andato a buon fine e, quanto alla seconda, che la stessa è sconfessata dal fatto che la società non pretendeva la restituzione di tutti gli anticipi corrisposti, il ché attesta che quanto meno alcuni affari siano stati per suo tramite conclusi. Il ricorso va in conclusione rigettato, non avendo la assolto all'onere Parte_1 probatorio che sulla stessa incombeva dell'assenza di giustificazione causale degli anticipi corrisposti al . CP_1
Le spese di lite sono compensate anche alla luce dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario in ordine al riparto di oneri probatori in caso di azione ex art. 2033 c.c..
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola, 13/5/2024
IL GIUDICE
dott. Francesca Fucci