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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14252/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 14252/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO FUSARI Parte_1
ricorrente CONTRO
IL in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' in persona Controparte_2 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_3
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti STEFANO ROVELLI e FRANCESCO SERAFINO, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale Parte_1 il ed ha esposto di essere Controparte_1 un'insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente per le annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, CP_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- a.s. 2018/2019: contratto di lavoro presso l'”ITSOS Albe Steiner” di
, con decorrenza dal 19/10/2018 e cessazione al 30/06/2019, per CP_3
15 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2019/2020: contratto di lavoro presso l'”Istituto Superiore Varalli” di , con decorrenza dal 11/09/2019 e cessazione al 31/08/2020, CP_3 per 18 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2020/2021: contratto di lavoro presso l'”Istituto Superiore Varalli” di , con decorrenza dal 02/10/2020 e cessazione al 31/08/2021, CP_3 per 18 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2021/2022: contratto di lavoro presso l'”Istituto Superiore Varalli” di , con decorrenza dal 20/09/2021 e cessazione al 31/08/2022, CP_3 per 18 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2022/23: contratto di lavoro presso l'”Istituto Superiore Varalli” di
, con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 31/08/2023, per CP_3
18 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2024/25: contratto di lavoro presso il “Liceo Artistico Brera” di
, con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al 31/08/2025, per CP_3
18 ore settimanali di lezione.
Ha lamentato la mancata fruizione del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, che non ha ricevuto in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
2 “nel merito:
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121
e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25 e dunque per un totale di € 3.000,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o regolamentare ratione temporis applicabile ai suddetti anni scolastici che venga a limitare l'emolumento in questione ai soli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;
b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a mettere a disposizione della ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107
(ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa di un importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a € 3.000,00, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
c) il tutto e in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della Legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
[…]
3 in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario eccependo la prescrizione del diritto per le annualità antecedenti 2018/2019 e 2019/2020, ha sostenuto che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione; in particolare relativamente all'anno scolastico 2024/2025 ha sostenuto doversi respingere la domanda di parte ricorrente in quanto la Carta
Docente è stata riconosciuta per legge ai docenti con supplenza annuale al 31 agosto dalla Legge di Bilancio n.207 del 30 dicembre 2024.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno ad esporre.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
4 per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
5 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
6 5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente
7 di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7. Sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione della ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Deve infatti rilevarsi che in ciascuno degli anni scolastici per i quali è fatta domanda, la docenza è stata resa sino al termine delle attività didattiche o su incarico annuale, sempre per l'insegnamento di matematica (classe di concorso A026) o matematica e fisica (classe di concorso A027).
Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
8. Parte ricorrente ha altresì documentato (doc. 2 allegato al ricorso) di essere stata assunta a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25 alle dipendenze del , il che consente di ritenere Controparte_1 integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
9. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
8 10. Deve tuttavia trovare accoglimento l'eccezione sollevata dal CP_1 circa la pretesa relativa all'anno scolastico 2024/2025. La Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile, come nel caso di specie. La ricorrente avrebbe pertanto potuto fruire del beneficio con le medesime modalità dei docenti di ruolo, e pertanto è carente di interesse in relazione alla domanda formulata per tale annualità, neppure avendo allegato di avere presentato senza esito la domanda al in via CP_1 stragiudiziale.
11. Risulta, invece, infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal con riferimento alle pretese relative agli anni CP_1 scolastici 2018/2019 e 2019/2020, cui peraltro in udienza a difesa del ha rinunciato. CP_1
A tal proposito, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29961/2023 ha pronunciato il seguente principio di diritto, che è utile richiamare per il caso che ci occupa:
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
9 dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
(…)”.
In particolare, la Corte ha specificato che: “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1
e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma
Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49). 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
La Corte ha dunque richiamato la previsione del d.P.C.M. del 28.11.2016 che all'art. 5, commi 2 e 3, recita quanto segue: “per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016”; “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Nel caso di specie, la ricorrente è entrata in servizio nell'anno scolastico
2018/2019 in data 19/10/2018 e la prescrizione decorre quindi dal
10 19/10/2018, data dalla quale il diritto avrebbe potuto essere azionato. Il primo atto interruttivo è la diffida inoltrata via pec in data 04/07/2023
(doc. 4 allegato al ricorso), sicché la prestazione per tale anno scolastico e quello successivo non risulta prescritta.
12. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
13. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
11 15. Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.n. 55 del 2014 in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. II Ord., 27/07/2023, n. 22762) “l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”, presupposti che non ricorrono nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alla domanda relativa all'a.s.
2024/2025.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
12 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
13
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 14252/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO FUSARI Parte_1
ricorrente CONTRO
IL in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' in persona Controparte_2 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_3
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti STEFANO ROVELLI e FRANCESCO SERAFINO, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale Parte_1 il ed ha esposto di essere Controparte_1 un'insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente per le annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, CP_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- a.s. 2018/2019: contratto di lavoro presso l'”ITSOS Albe Steiner” di
, con decorrenza dal 19/10/2018 e cessazione al 30/06/2019, per CP_3
15 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2019/2020: contratto di lavoro presso l'”Istituto Superiore Varalli” di , con decorrenza dal 11/09/2019 e cessazione al 31/08/2020, CP_3 per 18 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2020/2021: contratto di lavoro presso l'”Istituto Superiore Varalli” di , con decorrenza dal 02/10/2020 e cessazione al 31/08/2021, CP_3 per 18 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2021/2022: contratto di lavoro presso l'”Istituto Superiore Varalli” di , con decorrenza dal 20/09/2021 e cessazione al 31/08/2022, CP_3 per 18 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2022/23: contratto di lavoro presso l'”Istituto Superiore Varalli” di
, con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 31/08/2023, per CP_3
18 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2024/25: contratto di lavoro presso il “Liceo Artistico Brera” di
, con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al 31/08/2025, per CP_3
18 ore settimanali di lezione.
Ha lamentato la mancata fruizione del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, che non ha ricevuto in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
2 “nel merito:
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121
e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2018/19,
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25 e dunque per un totale di € 3.000,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o regolamentare ratione temporis applicabile ai suddetti anni scolastici che venga a limitare l'emolumento in questione ai soli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;
b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a mettere a disposizione della ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107
(ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa di un importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a € 3.000,00, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
c) il tutto e in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della Legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
[…]
3 in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario eccependo la prescrizione del diritto per le annualità antecedenti 2018/2019 e 2019/2020, ha sostenuto che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione; in particolare relativamente all'anno scolastico 2024/2025 ha sostenuto doversi respingere la domanda di parte ricorrente in quanto la Carta
Docente è stata riconosciuta per legge ai docenti con supplenza annuale al 31 agosto dalla Legge di Bilancio n.207 del 30 dicembre 2024.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno ad esporre.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
4 per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
5 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
6 5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente
7 di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7. Sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione della ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Deve infatti rilevarsi che in ciascuno degli anni scolastici per i quali è fatta domanda, la docenza è stata resa sino al termine delle attività didattiche o su incarico annuale, sempre per l'insegnamento di matematica (classe di concorso A026) o matematica e fisica (classe di concorso A027).
Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
8. Parte ricorrente ha altresì documentato (doc. 2 allegato al ricorso) di essere stata assunta a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25 alle dipendenze del , il che consente di ritenere Controparte_1 integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
9. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
8 10. Deve tuttavia trovare accoglimento l'eccezione sollevata dal CP_1 circa la pretesa relativa all'anno scolastico 2024/2025. La Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile, come nel caso di specie. La ricorrente avrebbe pertanto potuto fruire del beneficio con le medesime modalità dei docenti di ruolo, e pertanto è carente di interesse in relazione alla domanda formulata per tale annualità, neppure avendo allegato di avere presentato senza esito la domanda al in via CP_1 stragiudiziale.
11. Risulta, invece, infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal con riferimento alle pretese relative agli anni CP_1 scolastici 2018/2019 e 2019/2020, cui peraltro in udienza a difesa del ha rinunciato. CP_1
A tal proposito, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29961/2023 ha pronunciato il seguente principio di diritto, che è utile richiamare per il caso che ci occupa:
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
9 dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
(…)”.
In particolare, la Corte ha specificato che: “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1
e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma
Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49). 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
La Corte ha dunque richiamato la previsione del d.P.C.M. del 28.11.2016 che all'art. 5, commi 2 e 3, recita quanto segue: “per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016”; “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Nel caso di specie, la ricorrente è entrata in servizio nell'anno scolastico
2018/2019 in data 19/10/2018 e la prescrizione decorre quindi dal
10 19/10/2018, data dalla quale il diritto avrebbe potuto essere azionato. Il primo atto interruttivo è la diffida inoltrata via pec in data 04/07/2023
(doc. 4 allegato al ricorso), sicché la prestazione per tale anno scolastico e quello successivo non risulta prescritta.
12. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
13. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
11 15. Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.n. 55 del 2014 in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. II Ord., 27/07/2023, n. 22762) “l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”, presupposti che non ricorrono nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alla domanda relativa all'a.s.
2024/2025.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
12 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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