TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/08/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1103/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 2 presso lo studio dell'Avv. Arianna Del Re che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti, ricorrente e da
C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rieti, Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
Roma n. 54 presso lo studio dell'Avv. Daniela Munzi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 03.09.2006 a Santa Rufina Parte_1 Controparte_1 di Cittaducale (RI), iscritto, presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 14, Parte II,
Serie A, Anno 2006).
Dal matrimonio è nato, il 02.10.2008, Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare sita in Santa Rufina di Cittaducale, via Togliatti n. 25, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata a quest'ultimo; Controparte_1
1 2. La sig.ra trasferirà la propria residenza e quella del figlio a Santa Rufina di Cittaducale Pt_1 in via Aia 47, nell'appartamento che ha acquistato con atto del 26.6.2025;
3. Il sig. salvo diverso accordo tra le parti per esigenze lavorative o per impegni di CP_1
, vedrà liberamente il figlio e lo terrà con sé a weekend alternati dal venerdì all'uscita di Per_1 scuola alla domenica sera;
4. Ogni genitore avrà̀ la facoltà̀ di potersi avvalere di persone di fiducia (nonni, zii, parenti) nella gestione di , quando si trova presso di lui;
Per_1
5. Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno di volta in volta organizzate con congruo anticipo dalle parti, avendo cura di valorizzare il principio dell'alternanza con turnazione che inizierà il 24 dicembre 2025 con la madre ed il 25 dicembre 2025 con il padre, il 31 dicembre con la madre e i l
1 gennaio con il padre, il giorno di Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, con facoltà di inversione, considerando come prioritaria l'esigenza di contemperare il diritto di a Per_1 trascorrere le festività con entrambi i rami genitoriali;
6. Ogni genitore avrà inoltre facoltà di trascorrere col figlio un periodo continuativo o frazionato di almeno 15 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche da concordare previamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
7. il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, € 450,00 a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento ordinario di;
Per_1
8. resta escluso da detto contributo l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe di , spesa Per_1 che verrà sostenuta al 50% tra le parti. Fino ad un importo di € 100,00/mese non vi sarà necessità di previa concertazione e il genitore anticipatario dovrà semplicemente rendicontare la spesa per ottenere il rimborso dall'altro genitore;
spese di abbigliamento accessori e scarpe che superino invece l'importo mensile di € 100,00 dovranno essere previamente concordate e condivise, anche a mezzo whatsapp, sms o mail, per poi essere rimborsate come sotto meglio specificato;
9. Le altre spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti nel rispetto del Protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti;
10. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
11. La sig.ra che percepirà il totale dell'A.U. (Cass. n. 4672/2025) verserà il relativo Pt_1
2 importo (ad oggi € 57,50) in fondo/assicurazione/polizza o equipollente misura di risparmio, ad esclusivo beneficio del figlio;
12. Le autovetture resteranno nella disponibilità e nell'uso dei rispettivi titolari;
13. Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui;
14. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
15. Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e acconsente a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
16. Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ove necessario;
17. Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del figlio;
18. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.07.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
3 -dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] e Parte_1 CP_1 nato il [...], che hanno contratto matrimonio in data 03.09.2006 nel Comune di
[...]
Santa Rufina di Cittaducale (RI), iscritto, presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2006);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai loro rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione della separazione;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Rufina di Cittaducale (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.08.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 2 presso lo studio dell'Avv. Arianna Del Re che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti, ricorrente e da
C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rieti, Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
Roma n. 54 presso lo studio dell'Avv. Daniela Munzi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 03.09.2006 a Santa Rufina Parte_1 Controparte_1 di Cittaducale (RI), iscritto, presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 14, Parte II,
Serie A, Anno 2006).
Dal matrimonio è nato, il 02.10.2008, Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare sita in Santa Rufina di Cittaducale, via Togliatti n. 25, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata a quest'ultimo; Controparte_1
1 2. La sig.ra trasferirà la propria residenza e quella del figlio a Santa Rufina di Cittaducale Pt_1 in via Aia 47, nell'appartamento che ha acquistato con atto del 26.6.2025;
3. Il sig. salvo diverso accordo tra le parti per esigenze lavorative o per impegni di CP_1
, vedrà liberamente il figlio e lo terrà con sé a weekend alternati dal venerdì all'uscita di Per_1 scuola alla domenica sera;
4. Ogni genitore avrà̀ la facoltà̀ di potersi avvalere di persone di fiducia (nonni, zii, parenti) nella gestione di , quando si trova presso di lui;
Per_1
5. Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno di volta in volta organizzate con congruo anticipo dalle parti, avendo cura di valorizzare il principio dell'alternanza con turnazione che inizierà il 24 dicembre 2025 con la madre ed il 25 dicembre 2025 con il padre, il 31 dicembre con la madre e i l
1 gennaio con il padre, il giorno di Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, con facoltà di inversione, considerando come prioritaria l'esigenza di contemperare il diritto di a Per_1 trascorrere le festività con entrambi i rami genitoriali;
6. Ogni genitore avrà inoltre facoltà di trascorrere col figlio un periodo continuativo o frazionato di almeno 15 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche da concordare previamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
7. il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, € 450,00 a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento ordinario di;
Per_1
8. resta escluso da detto contributo l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe di , spesa Per_1 che verrà sostenuta al 50% tra le parti. Fino ad un importo di € 100,00/mese non vi sarà necessità di previa concertazione e il genitore anticipatario dovrà semplicemente rendicontare la spesa per ottenere il rimborso dall'altro genitore;
spese di abbigliamento accessori e scarpe che superino invece l'importo mensile di € 100,00 dovranno essere previamente concordate e condivise, anche a mezzo whatsapp, sms o mail, per poi essere rimborsate come sotto meglio specificato;
9. Le altre spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti nel rispetto del Protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti;
10. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
11. La sig.ra che percepirà il totale dell'A.U. (Cass. n. 4672/2025) verserà il relativo Pt_1
2 importo (ad oggi € 57,50) in fondo/assicurazione/polizza o equipollente misura di risparmio, ad esclusivo beneficio del figlio;
12. Le autovetture resteranno nella disponibilità e nell'uso dei rispettivi titolari;
13. Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui;
14. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
15. Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e acconsente a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
16. Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ove necessario;
17. Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del figlio;
18. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.07.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
3 -dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] e Parte_1 CP_1 nato il [...], che hanno contratto matrimonio in data 03.09.2006 nel Comune di
[...]
Santa Rufina di Cittaducale (RI), iscritto, presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2006);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai loro rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione della separazione;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Rufina di Cittaducale (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.08.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4