Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12020/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12020/2024 promossa da:
, (C.F. ) elett. dom. in VIA ROMA , 206 A/2 Parte_1 C.F._1
INT.9 88811 CIRO' MARINA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Controparte_1
) che come mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
che lo stesso è stato dichiarato non autosufficiente e riconosciuto invalido al 100% con necessità di accompagnamento;
che con provvedimento del 23.05.2008, questo Tribunale di Genova ha nominato il padre del signor amministratore di sostegno del figlio a tempo indeterminato;
che ad Controparte_2 oggi il predetto stesso per svariati motivi, anche di salute, non è più in grado di svolgere tale incarico;
che pertanto appare necessario che il signor venga dichiarato Controparte_2 interdetto e che nel suo interesse venga nominata la sorella tutrice Parte_1 dell'interdicendo.
All' udienza del 31.03.2025, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, verificate dal GD le condizioni dell'interdicendo, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, dalla documentazione medica versata in atti emerge con tutta evidenza che il signor si trovi in uno stato di grave infermità che compromette totalmente la sua Controparte_2 capacità naturale e di agire, impedendogli quindi di curare i propri interessi e di far fronte autonomamente agli atti di vita quotidiana ivi compresi quelli riconducibili alle esigenze primarie.
Da ciò certamente discende – rectius persiste - la necessità di mantenere una forma di protezione nei confronti del predetto, occorrendo tuttavia affrontare il problema della scelta tra le varie forme di protezione alla luce della riforma apportata in materia dalla Legge n. 6/2004 sull'amministrazione di sostegno.
Infatti, l'414 c.c., così come innovato dalla predetta legge, nel delimitare le condizioni dell'amministrazione di sostegno, pur confermando i presupposti dell'interdizione secondo la previgente normativa, esplicita il criterio di adeguatezza secondo cui il Giudice potrà scegliere l'interdizione solo qualora l'amministrazione di sostegno risulti essere una misura insufficiente ad assicurare un'adeguata protezione all'interessato, imponendogli quindi di verificare preliminarmente se sussistano le condizioni per escludere l'adozione di una misura di tutela che determini una minore limitazione della capacità di agire e che sia maggiormente rispettosa della dignità della persona.
L'amministrazione di sostegno ha infatti la finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge, rispetto ai quali l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie;
mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare” (Cfr. ex plurimis, Corte Cass. n. 4866/2010 e n. 22332/2011).
Appartiene dunque all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Applicando tali princìpi al caso di specie, ritiene il Collegio che sia sufficientemente adeguata, oltre che più dignitosa per la persona, la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, misura che come detto garantisce una più che sufficiente protezione non solo degli interessi patrimoniali ma anche di quelli personali del beneficiario, soprattutto quelli relativi alla sua salute, alla luce della maggior duttilità e capacità di tale strumento di adattarsi al caso specifico, a fronte invece dell'estrema rigidità ed afflittività dell'interdizione, misura ormai desueta.
Ne consegue che la domanda di interdizione andrà rigettata con trasmissione degli atti al GT Cont affinché valuti la sostituzione dell'
In ragione della natura della causa, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA la domanda di interdizione.
DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Genova il 30.05.2025
Il Giudice rel. il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni