Art. 13.
Dopo il primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Gli alloggi costruiti a norma dell'articolo 24 del presente decreto sono assegnati, in ogni caso, con precedenza assoluta a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza dell'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori e' autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione che tengano conto della condizione sociale e del livello di reddito degli assegnatari, purche' essi non risultino comunque iscritti, per l'anno 1967 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per gli alloggi da costruire in attuazione del programma straordinario deliberato dal comitato centrale di cui all' articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , in aggiunta al piano decennale di cui alla legge medesima.
Limitatamente agli alloggi costruiti nella citta' di Palermo, tali norme si applicano anche a favore delle famiglie provenienti, in seguito alle demolizioni disposte per il risanamento, dai quartieri da risanare a norma della legge 30 gennaio 1962, n. 28 .
Ai fini predetti la Gestione case per lavoratori e' autorizzata ad emanare i bandi di assegnazione degli alloggi in deroga alle norme stabilite dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni".
((Per la realizzazione dei programmi costruttivi della GESCAL, degli Istituti autonomi per le case popolari, dei comuni e degli altri enti, negli abitati da trasferire totalmente o parzialmente l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 puo' assegnare gratuitamente le aree occorrenti fra quelle acquisite ed urbanizzate per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 20. In tale caso i predetti Enti sono tenuti a rispettare le tipologie edilizie assunte nei programmi stessi.
Analogamente, le aree necessarie possono assegnarsi gratuitamente agli stessi Enti nell'ambito di quelle acquisite ed urbanizzate per la ricostruzione dei fabbricati non piu' ripristinabili in sito, di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858))
Dopo il primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Gli alloggi costruiti a norma dell'articolo 24 del presente decreto sono assegnati, in ogni caso, con precedenza assoluta a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza dell'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori e' autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione che tengano conto della condizione sociale e del livello di reddito degli assegnatari, purche' essi non risultino comunque iscritti, per l'anno 1967 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per gli alloggi da costruire in attuazione del programma straordinario deliberato dal comitato centrale di cui all' articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , in aggiunta al piano decennale di cui alla legge medesima.
Limitatamente agli alloggi costruiti nella citta' di Palermo, tali norme si applicano anche a favore delle famiglie provenienti, in seguito alle demolizioni disposte per il risanamento, dai quartieri da risanare a norma della legge 30 gennaio 1962, n. 28 .
Ai fini predetti la Gestione case per lavoratori e' autorizzata ad emanare i bandi di assegnazione degli alloggi in deroga alle norme stabilite dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni".
((Per la realizzazione dei programmi costruttivi della GESCAL, degli Istituti autonomi per le case popolari, dei comuni e degli altri enti, negli abitati da trasferire totalmente o parzialmente l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 puo' assegnare gratuitamente le aree occorrenti fra quelle acquisite ed urbanizzate per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 20. In tale caso i predetti Enti sono tenuti a rispettare le tipologie edilizie assunte nei programmi stessi.
Analogamente, le aree necessarie possono assegnarsi gratuitamente agli stessi Enti nell'ambito di quelle acquisite ed urbanizzate per la ricostruzione dei fabbricati non piu' ripristinabili in sito, di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858))