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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189 \2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Civile 1 CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est. dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 189/2024 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
CF: , nata il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Contrada Cozzarelli, snc, elettivamente domiciliata in Catania, Via Genova n. 8, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Impeduglia che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente contro
C.F.: , nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Francofonte, c.da “Cozzarelli” snc, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelo
Giunta con studio legale in Lentini (SR), via Rosso di San Secondo n. 18, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- resistente pagina 1 di 3 con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione in esito all'udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025, giusta ordinanza del presidente relatore del 10.6.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale Parte_1
dal marito, , al quale si è unita in matrimonio in Francofonte il 25.04.1983 ( atto n. 25, CP_1
Parte II, serie A, anno 1983 del registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Francofonte).
Ha esposto che dall'unione sono nati due figli, e entrambi maggiorenni ed autonomi;
Per_1 Per_2
che il matrimonio è entrato in crisi per incompatibilità caratteriali;
che essa è priva di mezzi.
Ha chiesto quindi la corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento di € 200 al mese.
Il resistente si è costituito aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi a quella di mantenimento della moglie.
All'udienza del 24.9.2024 il Presidente delegato alla trattazione della causa ha sentito i coniugi personalmente senza riuscire a conciliarli.
Con ordinanza emessa il 25.9.2024 il Presidente nulla ha disposto a titolo temporaneo ed urgente non ravvisando la sussistenza dei presupposti;
ha rigettato le richieste di prova ed ha rimesso la causa ad udienza di decisione dell'1.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 473 bis . 28 c.p.c..
Con note depositate il 25.3.2025 le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate e di non avere più interesse alla pronuncia di separazione.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, rileva il collegio che l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi determina a norma dell'art. 154 c.c., “l'abbandono della domanda di separazione già proposta” con conseguente estinzione del giudizio.
Non resta quindi che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno interamente compensate atteso l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 154 c.c., l'estinzione del giudizio.
2. Spese compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 12.6.2025
IL PRESIDENTE REL. EST
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Civile 1 CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est. dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 189/2024 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
CF: , nata il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Contrada Cozzarelli, snc, elettivamente domiciliata in Catania, Via Genova n. 8, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Impeduglia che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente contro
C.F.: , nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Francofonte, c.da “Cozzarelli” snc, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelo
Giunta con studio legale in Lentini (SR), via Rosso di San Secondo n. 18, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- resistente pagina 1 di 3 con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione in esito all'udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025, giusta ordinanza del presidente relatore del 10.6.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale Parte_1
dal marito, , al quale si è unita in matrimonio in Francofonte il 25.04.1983 ( atto n. 25, CP_1
Parte II, serie A, anno 1983 del registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Francofonte).
Ha esposto che dall'unione sono nati due figli, e entrambi maggiorenni ed autonomi;
Per_1 Per_2
che il matrimonio è entrato in crisi per incompatibilità caratteriali;
che essa è priva di mezzi.
Ha chiesto quindi la corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento di € 200 al mese.
Il resistente si è costituito aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi a quella di mantenimento della moglie.
All'udienza del 24.9.2024 il Presidente delegato alla trattazione della causa ha sentito i coniugi personalmente senza riuscire a conciliarli.
Con ordinanza emessa il 25.9.2024 il Presidente nulla ha disposto a titolo temporaneo ed urgente non ravvisando la sussistenza dei presupposti;
ha rigettato le richieste di prova ed ha rimesso la causa ad udienza di decisione dell'1.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 473 bis . 28 c.p.c..
Con note depositate il 25.3.2025 le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate e di non avere più interesse alla pronuncia di separazione.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, rileva il collegio che l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi determina a norma dell'art. 154 c.c., “l'abbandono della domanda di separazione già proposta” con conseguente estinzione del giudizio.
Non resta quindi che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno interamente compensate atteso l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 154 c.c., l'estinzione del giudizio.
2. Spese compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 12.6.2025
IL PRESIDENTE REL. EST
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3